NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 6 novembre 2009, n. 27
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“Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. modifiche all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro”. Abrogazione dell’articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”)”
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Modifica alla l.r. 19/2003. Disposizioni relative ai servizi di inserimento lavorativo disabili e all’albo regionale delle strutture competenti nel settore dell’inserimento lavorativo delle persone disabili) 1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 19/2003, è inserito il seguente: “Art. 7 bis (Servizio inserimento lavorativo disabili) 1. Al fine di realizzare i progetti di inserimento mirato, nonché assicurare il necessario coordinamento tra i servizi dell’impiego e i servizi sociali, sanitari e formativi del territorio, presso ogni servizio provinciale di collocamento obbligatorio, è istituito il servizio inserimento lavorativo disabili. 2. Il servizio inserimento lavorativo disabili promuove, anche in accordo con i servizi formativi, sociali e sanitari territorialmente competenti, progetti di inserimento mirato con compiti di: a) accoglienza e valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone disabili; b) realizzazione di bilanci di competenza o altri percorsi di orientamento e definizione delle capacità lavorative finalizzati all’inserimento e reinserimento lavorativo; c) rilevazione e analisi dei fabbisogni aziendali; d) identificazione e mediazione dei profili professionali richiesti; e) assistenza ai disoccupati e inoccupati nella ricerca attiva e nelle procedure di accesso al mercato del lavoro; f) programmazione e gestione dei percorsi individualizzati d’integrazione lavorativa attraverso il collocamento mirato per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro; g) tutoraggio, monitoraggio e valutazione, in itinere e finale, dei tirocini; h) sostegno ai disabili occupati per un periodo da individuare con il tutor aziendale in caso di necessità.”. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita deliberazione, i criteri di organizzazione, funzionamento e coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo disabili nonché i criteri per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 7 ter, comma 2 della l.r. 19/2003, come inserito dall’articolo 2 della presente legge. ARTICOLO 2 (Modifica alla l.r. 19/2003) 1. Dopo l’articolo 7 bis, della l.r 19/2003, come inserito dall’articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 7 ter (Albo regionale) 1. Per la costituzione del servizio inserimento lavorativo disabili, i servizi provinciali di collocamento obbligatorio possono avvalersi della collaborazione, anche in regime di convenzione, di soggetti competenti e di provata esperienza nell’attività di inserimento mirato. 2. Presso l’assessorato competente in materia di lavoro, è istituito l’albo regionale delle strutture competenti nel settore dell’inserimento lavorativo delle persone disabili che operino nell’ambito del territorio regionale da almeno cinque anni.”. ARTICOLO 3 (Modifica all’articolo 8 della l.r. 19/2003) 1. L’articolo 8 della l.r 19/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 8 (Controllo e accertamento delle disabilità) 1. In conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4 della L 12 marzo 1999, n. 68), presso ciascuna Azienda unità sanitaria locale (AUSL), nell’ambito dell’organizzazione delle commissioni di accertamento dell’invalidità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono istituite una o più commissioni specificatamente preposte all’accertamento delle condizioni di disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, operanti in raccordo con i servizi provinciali inserimento lavorativo disabili. 2 La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità, per l’accertamento di cui al comma 1, adotta la classificazione internazionale sul funzionamento e sulla disabilità (ICF) emanata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 3. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità, di concerto con l’assessore competente in materia di lavoro, con propria deliberazione, individua i criteri per l’organizzazione e il funzionamento del servizio di cui al comma 1 e le modalità di collaborazione tra le commissioni specificatamente preposte all’accertamento delle condizioni di disabilità ed il servizio inserimento lavorativo disabili.”. ARTICOLO 4 (Modifica all’articolo 6 della l.r. 19/2003) 1. L’articolo 6 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 6 (Conferenza permanente per l’inserimento lavorativo delle persone disabili) 1. E’ istituita la Conferenza permanente per l’inserimento lavorativo delle persone disabili quale momento di incontro e di confronto sulle problematiche relative allo specifico settore, di seguito denominata conferenza. 2. La conferenza di cui al comma 1 è presieduta dall’assessore regionale competente in materia di politiche del lavoro o suo delegato. La conferenza si riunisce almeno quattro volte l’anno e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.3. La Conferenza è costituita da: a) il direttore della direzione regionale competente in materia di formazione con funzioni di vicepresidente; b) i membri della commissione regionale di concertazione per il lavoro di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) e successive modifiche; c) i rappresentanti delle province nominati nel comitato istituzionale di cui all’articolo 8 della l.r. 38/1998; d) sei rappresentanti delle associazioni regionali dei disabili maggiormente rappresentative, dei quali uno delle associazioni dei disabili psichici e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale; e) un rappresentante del coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo disabili. 4. La conferenza svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo disabili; b) iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle risorse destinate a vario titolo all’integrazione lavorativa delle persone disabili, anche in attuazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione europea, dell’11 luglio 2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999); c) promozione di una cultura dell’inclusione sociale, anche ai sensi della direttiva europea n. 78/2000 del Consiglio del 27 novembre del 2000 (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro); d) gestione del fondo di cui all’articolo 5; e) verifica dello stato di attuazione della l.r. 68/1999 e successive modifiche e della presente legge. 5. La conferenza con apposito regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle proprie attività.”. ARTICOLO 5 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 19/2003) 1. Al titolo dell’articolo 5 della l.r. 19/2003, le parole: “Comitato per la gestione del fondo” sono soppresse. ARTICOLO 6 (Costituzione del servizio inserimento lavorativo disabili) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il servizio inserimento lavorativo disabili di cui all’articolo 7 bis della l.r. 19/2003, come inserito dall’articolo 1 della presente legge. ARTICOLO 7 (Disposizione transitoria) 1. Il comitato di cui all’articolo 5 della l.r. 19/2003 cessa dalle relative funzioni alla data di insediamento della conferenza di cui all’articolo 6 della l.r. 19/2003. ARTICOLO 8 (Abrogazione) 1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 19/2003 è abrogato. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 2009 IL VICE PRESIDENTE MONTINO
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