Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali non gestiti direttamente dagli stessi, ai sensi dell’articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono individuati in quelli di proprietà degli enti locali, o nelle loro disponibilità per almeno dieci anni, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.
3. L’uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive,
ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l’impianto è destinato.
4. La presente legge favorisce e valorizza la cultura dell’associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo e senza finalità di lucro.
ARTICOLO 2
Affidamento della gestione
1. Per "gestione dell’impianto sportivo" si intende l’insieme delle operazioni che consentono all’impianto di funzionare ed erogare servizi.
2. Sono esclusi dalla presente legge:
a) gli impianti per i quali l’affidamento del servizio di gestione è regolato dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
b) gli impianti gestiti direttamente dagli enti locali, anche attraverso convenzioni tra gli enti stessi, nonché gestiti da società a capitale interamente pubblico o aziende speciali, anche consortili, da loro costituite, o da associazioni e istituzioni da loro costituite e partecipate, tra gli altri, dai soggetti di cui al comma 3.
3. Gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
4. Le società e le associazioni dilettantistiche di cui al comma 3 indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all’articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002, e hanno ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, o sono iscritte nei Registri delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo").
ARTICOLO 3
Modalità di affidamento
1. L’individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi:
a) quando sul territorio di riferimento dell’ente proprietario dell’impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l’impianto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1;
b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l’impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.
3. Gli enti locali disciplinano con proprio atto le condizioni della gestione.
ARTICOLO 4
Criteri per l’affidamento
1. Nell’adozione dell’atto di cui all’articolo 3, comma 3, gli enti locali tengono conto dei seguenti criteri:
a) garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
b) garanzia d’imparzialità nel permetterne l’utilizzo ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, che ne facciano richiesta all’affidatario;
c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
d) utilizzo dell’avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
e) scelta dell’affidatario che tenga conto dell’esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto, dell’affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto e dell’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
g) valutazione della convenienza economica dell’offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell’ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell’eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d’interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
i) determinazione della durata massima dell’affidamento in gestione prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che l’associazione affidataria, in accordo con l’Ente locale, è disposta a fare sull’impianto.
2. Gli enti locali possono individuare altri criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 1.
ARTICOLO 5
Convenzioni
1. Gli enti locali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce i criteri d’uso dell’impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
a) salvaguardia dell’impianto sportivo;
b) rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificati per livello e tipo d’utenza;
c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono all’impianto di funzionare ed erogare servizi all’utenza.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.
6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto; il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell’ente proprietario dell’impianto.
7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo.
8. Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto d’intervento di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto gestore nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia.
ARTICOLO 6
Informazione, vigilanza e controllo
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori degli impianti sportivi, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport), sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile all’attività di monitoraggio e ricerca del sistema sportivo regionale.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione degli impianti sportivi di cui all’articolo 1 sono esercitate dall’ente proprietario.
ARTICOLO 7
Norma transitoria
1. Le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni nella stessa contenute entro il 31 dicembre 2009.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 luglio 2007
VASCO ERRANI