Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

Indietro
Legge regionale 6 agosto 2009, n. 33
Adeguamento della legislazione regionale
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Articolo 1 (Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)) 1. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 33, della l.r. 18/2009, dopo la parola: “specializzazione” è aggiunta la seguente: “professionale”. 2. La lettera c), del comma 1, dell’articolo 33, della l.r. 18/2009, è soppressa. 3. Al comma 1, dell’articolo 36, della l.r. 18/2009, dopo le parole “percorso formativo” è aggiunta la seguente: “professionale”. 4. L’articolo 37 della l.r. 18/2009 è sostituito dal seguente: “Articolo 37(Sostegno all’alta formazione) 1. La Regione sostiene l’alta formazione come individuata dall’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione), al fine di sviluppare percorsi professionali coerenti con le esigenze del mercato del lavoro.”. 5. Alla lettera a), del comma 4, dell’articolo 38, della l.r. 18/2009 dopo le parole: “legge 14 febbraio 2003, n. 30)” sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dal comma 5 ter del medesimo articolo”. ARTICOLO 2 (Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)) 1. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della l.r. 3/1987 le parole: “pari a 200,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 500,00 a 1.500,00 euro”. 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 bis della l.r. 3/1987 è aggiunto il seguente: “2 bis. La sanzione di cui al comma 1 può essere applicata anche nei confronti del Consigliere che reiteri comportamenti di disturbo dell’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale – Assemblea legislativa, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.”. ARTICOLO 3 (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)) 1. Al comma 3, dell’articolo 4BIS della l.r. 38/1990 le parole “approvato dall’Ufficio di Presidenza” sono sostituite dalle seguenti: “sottoposto a presa d’atto da parte dell’Ufficio di Presidenza”. 2. Al comma 5, dell’articolo 4BIS della l.r. 38/1990 le parole: “verificando altresì le indicazioni di cui all’articolo 4” sono soppresse. Note: Testo dell’articolo così modificato ai commi 1 e 2 secondo l’ AVVISO DI RETTIFICA pubblicato nel BURL 23/9/2009, n. 16, parte I, pag. 630. AVVISO DI RETTIFICA: ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 33, dove è scritto "dell’articolo 4 della l.r. 38/1990", leggasi "dell’articolo 4 bis della l.r. 38/1990". ARTICOLO 4 (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati)) 1. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 8, della l.r. 10/2009 dopo le parole: “l’elenco dei siti oggetto di bonifica” sono aggiunte le seguenti: “e di ripristino ambientale”. 2. Alla lettera e), del comma 1, dell’articolo 8, della l.r. 10/2009 dopo le parole: “soggetti cui compete la bonifica” sono aggiunte le seguenti: “e l’ente pubblico di cui avvalersi in caso di inadempienza di tali soggetti, ai fini dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica, ovvero il ricorso alle procedure di cui all’articolo 242 del d.lgs. 152/2006”. 3. Dopo la lettera b), del comma 3, dell’articolo 8, della l.r. 10/2009 è aggiunta la seguente: “b bis) all’Ufficio erariale, ai sensi dell’articolo 251, comma 2 del d.lgs. 152/2006”. 4. Al comma 1, dell’articolo 9, della l.r. 10/2009 dopo le parole: “Il responsabile dell’inquinamento” sono aggiunte le seguenti: “anche potenziale”. 5. L’articolo 10 e l’articolo 12 della l.r. 10/2009 sono abrogati. 6. L’articolo 25 della l.r. 10/2009 è sostituito dal seguente: “Articolo 25 (Sanzioni)1. Fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 257, comma 1 del d.lgs. 152/2006, chi non ottempera alle prescrizioni dettate dagli enti competenti nei provvedimenti di approvazione dei progetti di bonifica e/o messa in sicurezza è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. 2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate e contestate dalla Provincia competente per territorio, secondo le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati). 3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono assegnati alle Province che li utilizzano per le finalità della presente legge.”. ARTICOLO 5 (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)) 1. Al comma 2, dell’articolo 31, della l.r. 2/2008 dopo le parole: “nonché attinenti il benessere della persona” sono aggiunte le seguenti: “, lo svago”. ARTICOLO 6 (Modifiche all’articolo 15 quater della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009))) 1. La rubrica dell’articolo 15 quater della l.r. 43/2008 è sostituita dalla seguente: “(Programma di investimenti)”. 2. Al comma 1, dell’articolo 15 quater della l.r. 43/2008 dopo le parole: “dei Comuni” sono inserite le seguenti “e delle organizzazioni non lucrative”. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 6 agosto 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Manuale di diritto amministrativo 2014
F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
Nel corso dell'ultimo anno le incessanti fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalità all'introduzione, ...
     Tutti i LIBRI >