Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. I materiali di miniera e di cava, definiti e classificati come tali nel successivo articolo 2, presenti nel territorio in superficie o in sotterraneo, in quanto risorse naturali non rinnovabili ed economicamente utilizzabili, sono di pubblico interesse.
2. La ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava è disciplinata dalla presente legge, in armonia con le normative in vigore, regionali, statali e comunitarie, in particolare con riguardo all’uso sostenibile del territorio e alla tutela dell’ambiente.
ARTICOLO 2
(Classificazione)
1. Le sostanze minerarie sono classificate in due categorie: miniere e cave.
2. Appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria, le sostanze minerali di preminente interesse locale, quali:
a) marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo e sabbie silicee, farine fossili;
b) acque minerali e termali, fluidi endogeni a bassa entalpia.
Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.
3. Appartengono alla categoria delle cave le sostanze minerali quali:
a) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, terre coloranti, torba;
b) sabbie, pietrisco e ghiaia anche se presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree di espansione dei fiumi;
c) gli altri materiali e sostanze industrialmente utilizzabili non comprese nella categoria delle miniere e quelli provenienti da riutilizzazioni dei materiali lapidei di demolizione o di risulta di lavori edili e stradali, in conformità con quanto previsto dalle norme in materia di tutela ambientale.
4. I materiali di cava reperibili in terraferma sono beni che
appartengono al proprietario del suolo, il quale ne può disporre secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli inerti estratti dai corsi d’acqua e dai fondali marini appartengono rispettivamente al demanio fluviale e al demanio marittimo, che ne dispongono secondo le norme vigenti in materia.
5. La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di interesse nazionale sono disciplinate dalle norme del R.D. 29 aprile 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli idrocarburi liquidi o gassosi per la cui ricerca, coltivazione, stoccaggio e trasporto di sostanze minerarie quali:
a) minerali impiegati direttamente, ovvero utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;
b) idrocarburi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci;
d) fluidi endogeni ad alta entalpia;
e) pietre preziose, granati, corindone, bauxite;
f) sostanze radioattive;
g) allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C;
h) leucite, feldspati, magnesite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento.
6. La Giunta regionale promuove intese con il Ministero dello Sviluppo Economico per regolare la revisione della classificazione dei minerali di miniera e di cava coerentemente con il vigente assetto costituzionale e per definire procedure di esercizio delle attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche di interesse nazionale, con particolare riguardo a quelle di carattere strategico per il Paese, in armonia con gli indirizzi adottati per l’intero territorio nazionale.
ARTICOLO 3
(Campo di applicazione)
1. La presente legge si applica alle:
a) attività di ricerca delle sostanze minerali di miniera e di cava, intesa quale insieme di indagini, studi, prospezioni e lavori necessari per l’individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisiche, eologiche e merceologiche;
b) attività di coltivazione delle sostanze minerali, da utilizzare tal quali o a seguito di processi di arricchimento e trasformazione in prodotti finiti;
c) attività di estrazione di inerti negli alvei fluviali, nei terrazzi alluvionali e nelle aree di espansione e di pertinenza dei corsi d’acqua.
ARTICOLO 4
(Finalità)
1. Con la presente legge si intendono perseguire le seguenti finalità:
a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo e della risorsa mineraria regionale nel
rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l’attività mineraria va subordinata nella scelta delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;
b) garantire che l’estrazione e l’impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;
c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell’identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività; con il proposito altresì di favorire possibili forme di sinergia tra le altre varie attività presenti nel territorio e quella mineraria;
d) garantire la sicurezza e l’integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l’igiene dell’ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell’attività mineraria.
TITOLO II
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITà ESTRATTIVE
ARTICOLO 5
(Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE)
1. Presso il Dipartimento delle Attività Produttive è istituito l’Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto al Dipartimento in ordine a:
a) pianificazione delle attività estrattive;
b) elaborazione di norme e direttive;
c) emanazione di pareri e valutazioni tecniche su quesiti posti dalla Pubblica Amministrazione da privati o loro Associazioni, da Enti di ricerca e in tutti i casi stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento attuativo;
d) monitoraggio e valutazione annuale delle attività estrattive.
2. L’Osservatorio elabora un rapporto annuale statistico – qualitativo sulle attività estrattive della Regione da trasmettere alla Commissione consiliare competente.
3. L’Osservatorio gestisce il Sistema Informativo delle Attività Estrattive (SITRAE) che raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento Attività Produttive e agli Enti decentrati, Comuni e Province. Il SITRAE si integra nella rete infrastrutturale dell’informazione geografica della Regione.
4. L’Osservatorio esprime pareri obbligatori su:
a) Piani Regionali, Provinciali e Comunali delle Attività estrattive;
b) rilascio delle autorizzazioni relative all’attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie di interesse regionale;
c) rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione di nuove cave o la ripresa di cave dismesse e sull’approvazione dei piani di recupero ambientale da attuare nel corso e al completamento dei lavori di estrazione.
5. Per perseguire i compiti assegnati gli viene costituito presso l’Osservatorio un Comitato composto da cinque esperti - per comprovata esperienza tecnico-scientifica - in materia di Ingegneria mineraria, Geologia, Scienze Agronomiche e Forestali e Progettazione Architettonica, Paesaggistica, Ambientale, nominati per la durata di tre anni dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. L’Osservatorio, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.
6. Per il funzionamento dell’Osservatorio viene costituita altresì una segreteria tecnica composta da tre funzionari regionali, provenienti preferibilmente dal settore competente del Dipartimento delle Attività Produttive, con esperienza nel campo informatico, geologico e giuridico; la
segreteria viene nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ed ai componenti spetta il trattamento delle strutture speciali regionali.
7. Le procedure di funzionamento dell’Osservatorio, in particolare per le modalità ed i termini di emanazione dei pareri e per la gestione generale dell’organismo, sono disciplinate da Regolamento regionale di cui al successivo articolo 7.
ARTICOLO 6
(Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE)
1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) costituisce l’atto di programmazione e di sistemica organizzazione dell’attività estrattiva in tutte le sue fasi di ricerca, esplorazione, coltivazione, arricchimento e prima trasformazione delle sostanze minerali di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della presente legge.
2. Costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per la redazione del Piano:
a) la conoscenza morfologica geologica, idrologica, geotecnica ed agro-forestale delle aree interessate da possibili attività estrattive;
b) l’individuazione e la localizzazione delle risorse minerarie note e di quelle probabilmente esistenti e potenzialmente coltivabili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di uso del territorio;
c) la conoscenza o la stima probabile della produzione nelle varie tipologie di sostanze minerali;
d) la stima del fabbisogno complessivo di ciascuna categoria di minerali in relazione alla probabile dinamica del mercato di validità del piano ed al razionale sfruttamento della risorsa mineraria;
e) la definizione dei criteri di tutela del territorio e dei relativi parametri di compatibilità tra territorio-ambiente-paesaggio ed attività produttive;
f) i criteri di intervento tecnico-progettuali di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio in corso ed a fine della lavorazione mineraria, nonché delle aree ex minerarie già abbandonate;
g) i criteri di integrazione e raccordo del Piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri Piani di Settore già in essere e con gli strumenti urbanistici di vario grado vigenti;
h) i criteri di controllo e monitoraggio dell’attività mineraria;
i) il censimento delle miniere di interesse regionale e delle cave in esercizio, di quelle temporaneamente sospese e di quelle già dismesse;
j) l’individuazione di determinati ambiti omogenei, anche geologicamente, entro cui rapportare le diverse azioni tecniche, programmatorie e pianificatorie a livello regionale, nei quali sviluppare i processi di filiera, al fine di individuare poli estrattivi d’interesse produttivo.
3. Il PRAE assume efficacia giuridica di piano di settore e valore sovraordinatorio sulla pianificazione urbanistica locale. I relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere dell’ORAE, secondo le procedure previste dalle norme vigenti.
4. Il PRAE ha durata di cinque anni.
ARTICOLO 7
(Regolamento di attuazione)
1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, viene adottato dalla Giunta regionale il Regolamento di attuazione che prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:
a) per il rilascio del permesso di ricerca o della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2, nonché per le procedure relative alla riclassificazione dei minerali di cui all’articolo medesimo, o per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava relativa ai materiali di cui al comma 3 del predetto articolo 2 della presente legge. Il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l’esercizio dell’attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento al fine di garantire l’integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l’igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera nonché la stabilità delle aree nelle quali si insedia l’attività mineraria, costituisce parte essenziale della specifica documentazione;
b) per il rilascio dell’autorizzazione per l’estrazione nei corsi d’acqua;
c) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;
d) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno dell’attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:
a) il funzionamento dell’Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);
b) l’attribuzione delle competenze agli Uffici e al Personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;
c) l’attribuzione dei compiti di controllo e d’ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;
d) l’attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.
TITOLO III
ESERCIZIO DELLE ATTIVITà MINERARIE
ARTICOLO 8
(Permesso di ricerca)
1. Il permesso di ricerca consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alla categoria dei materiali classificati al comma 2 dell’articolo 2 della presente legge. Il relativo titolo è accordato - con provvedimento - dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Attività Produttive a chi ne faccia domanda e possieda, a giudizio del Dipartimento Attività Produttive, la capacità tecnica ed economica necessaria alla realizzazione del piano di ricerca e all’esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale.
2. Il permesso di ricerca ha la durata di due anni e può essere prorogato per un ulteriore biennio una sola volta. Eventuali sospensioni dei lavori di ricerca accordate dal Dipartimento Attività Produttive su richiesta del permissionario, se dovute a cause di forza maggiore, prolungano di pari tempo il previsto termine di scadenza del permesso.
3. Il permesso di ricerca può avere un’estensione massima di dieci Km2.
Nell’area compresa in un permesso di ricerca può essere accordato un altro permesso di ricerca per sostanze diverse a condizione che i lavori del nuovo permesso siano sotto ogni aspetto compatibili con quelli relativi al permesso preesistente.
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto nel corso dell’attività di ricerca, tranne i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità mineraria per prove di produzione sui minerali estratti.
5. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie del permesso accordatogli, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7. Il Dipartimento Attività Produttive può esonerare il titolare dal pagamento del canone qualora il titolo minerario sia riferito a determinate sostanze minerali definite di interesse prioritario con relativa delibera della Giunta regionale.
ARTICOLO 9
(Concessione mineraria)
1. Le miniere di cui al comma 2 dell’articolo 2 della presente legge possono essere coltivate solo dal soggetto pubblico o privato che ne abbia ottenuto la concessione da parte della Regione Calabria con le modalità e nei termini prescritti dal Regolamento di attuazione della presente legge, di cui all’articolo 7.
2. Possono formare oggetto di concessione le risorse minerarie delle quali il Dipartimento Attività Produttive abbia riconosciuto l’esistenza e la coltivabilità. Il concessionario può disporre delle sostanze minerali associate a quelle che formano oggetto della concessione, attraverso una estensione della stessa rilasciata dal Dipartimento Attività Produttive.
3. Nella stessa area possono essere accordate più concessioni, ma per sostanze minerali diverse e distinte tra loro e a condizione che le concessioni successive non pregiudichino la regolare esecuzione dei lavori di quelle preesistenti.
4. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all’importanza del giacimento, come disposto dal decreto di concessione e in conformità alle prescrizioni dettate dal PRAE di cui all’articolo 6.
5. Il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del titolare della concessione, acquisito il parere dell’ORAE di cui all’articolo 5, può disporre la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi per un periodo non superiore complessivamente a tre anni, entro il quale devono essere definite le procedure relative alla ripresa delle attività o l’eventuale decadenza del titolo.
6. La concessione mineraria che può avere superficie non superiore a due Km2, viene accordata con decreto del Dipartimento Attività Produttive, sentito il parere dell’ORAE.
7. La concessione è. temporanea e non può avere durata superiore a venti anni. Su richiesta del titolare del Dipartimento Attività Produttive può disporre la proroga e/o il trasferimento della concessione rinunciata dal titolare, ad altro soggetto. Su iniziativa del Dipartimento Attività Produttive la concessione può essere sottoposta a decadenza, per accertate inadempienze del titolare nell’esercizio dell’attività mineraria.
8. Il concessionario è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie della concessione e/o alla quantità del minerale estratto, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7 e per le finalità ivi previste.
ARTICOLO 10
(Pubblica utilità)
1. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all’esercizio dell’attività mineraria di ricerca e coltivazione, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell’ambiente, e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia.
2. Quando le predette opere o parte di esse si trovano al di fuori del perimetro topografico della concessione, il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del concessionario, può dichiarare la pubblica utilità dei fondi occupati dalle opere minerarie.
3. I proprietari dei terreni sui quali insistono permessi di ricerca o concessioni minerarie accordati secondo le norme della presente legge non si possono opporre all’occupazione e all’uso dei suoli interessati all’attività mineraria, fatto salvo il loro diritto ad un equo risarcimento per i danni subiti e per l’indisponibilità dei fondi occupati dalle strutture minerarie e dagli annessi servizi.
ARTICOLO 11
(Autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali di cava)
1. L’attività di ricerca dei materiali di cava di cui all’articolo 2 comma 3, punti a) e c), è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dal Comune territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE ed a seguito di parere favorevole dell’ORAE.
2. L’attività di ricerca dei materiali di cava di cui all’articolo 2 comma 4, punto b), relativamente al demanio fluviale è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dalla Provincia territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell’ORAE.
3. L’attività di ricerca dei materiali di cava di cui all’articolo 2 comma 3, punto b), relativamente al demanio marittimo, è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dall’autorità regionale competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell’ORAE.
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. L’inosservanza del divieto comporta la revoca dell’autorizzazione.
5. Il Comune e la Provincia trasmettono copia dell’autorizzazione e del relativo programma di ricerca al Dipartimento Attività Produttive competente in materia di attività estrattive.
ARTICOLO 12
(Autorizzazione per l’attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell’autorizzazione)
1. L’attività di coltivazione di cava ed il relativo ampliamento sono autorizzati, dalla Provincia e dal Comune territorialmente competenti, rispettivamente per le attività di cui all’articolo 2 comma 2, punto b) per i corsi d’acqua, all’articolo 2 comma 3, punti a) e c), sentito il parere dell’ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.
2. L’autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell’autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di minerale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
3. Su richiesta motivata dell’interessato, la durata dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione può essere prorogata per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico; l’autorizzazione per l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga per un massimo di due anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell’autorizzazione e nella convenzione di cui al successivo articolo 14.
4. Il Comune o la Provincia autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell’ORAE. Ove il Comune o la Provincia non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal Regolamento attuativo di cui all’articolo 7 o non adotti gli altri atti obbligatori nell’ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
5. Qualora l’autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico, deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.
ARTICOLO 13
(Contenuto dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
2. L’autorizzazione contiene le prescrizioni operative e di sicurezza da osservarsi nell’attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché l’obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale e paesaggistico di cui al successivo articolo 18.
3. L’autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta nel caso in cui il proprietario del terreno entro il quale ricade la cava non abbia intrapreso e non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.
ARTICOLO 14
(Convenzione)
1. I rapporti tra il Comune o la Provincia ed il titolare dell’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha per oggetto gli obblighi e gli oneri anche finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare:
a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale e paesaggistico previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;
b) il canone di cui all’articolo 18, esclusivamente per l’attività di coltivazione di cava e per il relativo ampliamento;
c) la realizzazione delle opere connesse all’attività estrattiva;
d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale e paesaggistico dell’area interessata;
e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall’attività estrattiva.
2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.
ARTICOLO 15
(Cessione dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell’amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.
2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all’amministrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento tra vivi o entro centoventi giorni dall’apertura della successione, a pena di decadenza dell’autorizzazione.
ARTICOLO 16
(Revoca dell’autorizzazione per pubblico interesse)
1. A norma dell’articolo 21 - quinquies della legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii., la Regione, la Provincia e il Comune possono revocare, nell’ambito delle rispettive competenze, l’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, dandone immediata comunicazione al titolare.
2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, il titolare dell’autorizzazione che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 17
(Autorizzazione per l’estrazione di inerti nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale)
1. L’estrazione dei materiali di cui all’articolo 2, comma 3, punto b) nei corsi d’acqua e nel demanio, fluviale è autorizzata dalla Provincia, e dagli altri enti competenti, previo parere dell’ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia.
2. Le estrazioni in alveo fluviale, intese come manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della legge 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In assenza dei Piani suddetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità all’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 redatte secondo le linee guida approvate dall’Autorità di Bacino regionale. Il materiale rimosso può essere destinato alla commercializzazione solo in assenza di fenomeni di erosione in alveo e nei tratti costieri limitrofi alla foce.
4. Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell’ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati Piani o valutazioni preventive e studi di impatto.
ARTICOLO 18
(Canone per l’esercizio dell’attività di cava)
1. Il titolare dell’autorizzazione, se finalizzata alla
commercializzazione del materiale estratto di cui agli articoli 11, 12 e 17, è tenuto a versare agli enti concedenti un canone per l’esercizio dell’attività di cava, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti.
2. La Giunta regionale, verificata l’incidenza del canone sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi unitari del canone nel limite massimo del 10 per cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiali ed indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell’autorizzazione deve versare agli enti concedenti l’importo annuale del contributo di cui al successivo comma 4.
Gli importi unitari possono essere aggiornati.
3. Il titolare dell’autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette all’ente concedente e al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava con l’esatto quantitativo del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie.
4. L’ente concedente, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale, della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l’importo annuale del canone per l’esercizio dell’attività di cava dovuto dal titolare dell’autorizzazione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero ambientale sono:
a) per il 70 per cento, utilizzate dall’ente concedente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l’esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall’attuazione della presente legge;
b) per il 30 per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall’attuazione della presente legge, finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale di cui all’articolo 29.
TITOLO IV
VIGILANZA E SANZIONI
ARTICOLO 19
(Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale)
1. I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale, così come autorizzati, sono sottoposti a verifica periodica, con frequenza almeno semestrale da stabilirsi nel Regolamento di attuazione, e finale, alla scadenza dell’autorizzazione. A tal fine, il titolare dell’autorizzazione comunica all’ente concedente ed al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, lo stato di avanzamento o l’avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.
2. La verifica finale viene effettuata da un funzionario tecnico dell’ente concedente alla presenza del titolare dell’autorizzazione, del direttore dei lavori, coadiuvati da funzionari del Dipartimento Attività Produttive, competenti in materia di attività estrattive e di tutela dell’ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale firmato, anche con riserva, dal titolare.
3. Nel caso di verifica periodica l’ente concedente:
a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell’attività estrattiva ai sensi dell’articolo 13 ed intima al titolare dell’autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d’ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 ed incamera la residua somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d’ufficio all’esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull’obbligato.
4. Nel caso di verifica finale l’ente concedente:a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della
garanzia fideiussoria;
b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell’autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d’ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d’ufficio all’esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull’obbligato.
5. Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell’autorizzazione e sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.
ARTICOLO 20
(Obblighi del titolare dell’autorizzazione ai fini della vigilanza)
1. Il titolare dell’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 ha l’obbligo di consentire al personale di vigilanza dell’ente concedente e della Regione, nonché degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo nell’ambito delle rispettive competenze, di accedere all’area interessata dall’attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza.
2. Il direttore dei lavori di cava e il personale di sorveglianza, ciascuno nell’ambito delle competenze attribuitegli, è tenuto ad osservare e fare osservare ai lavoratori le norme di sicurezza previste dal relativo Piano e quelle che dovessero rendersi opportune o necessarie in caso di sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.
ARTICOLO 21
(Sospensione dell’attività estrattiva e revoca dell’autorizzazione)
1. L’ente concedente, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, dispone la sospensione dell’attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell’autorizzazione, al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive ed all’autorità giudiziaria.
2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell’autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell’attività estrattiva.
3. L’ente concedente in caso di gravi o reiterate inosservanze delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, nonché nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dispone la revoca dell’autorizzazione stessa, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell’autorizzazione e al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive.
ARTICOLO 22
(Cessazione dell’attività estrattiva)
1. In caso di attività di ricerca o coltivazione di materiali di cava in assenza di autorizzazione, il Comune dispone la cessazione dell’attività estrattiva, ordinando al trasgressore il ripristino ambientale dell’area interessata.
2. Se il trasgressore non adempie, provvede il Comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell’area in cui è stata svolta l’attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l’attività stessa sia avvenuta fuori dalla sua volontà.
3. Il Comune segnala, comunque, all’autorità giudiziaria l’avvenuta attività di ricerca o coltivazione di cava in assenza di autorizzazione.
ARTICOLO 23
(Sanzioni pecuniarie)
1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti articoli, a coloro che svolgono attività di ricerca o di coltivazione di materiali di miniera o cava, ove ricorrano i casi di inadempienza o infrazione alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni pecuniarie con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento di attuazione della presente legge.
2. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 689/81 che disciplina le sanzioni amministrative di propria competenza.
ARTICOLO 24
(Ricorsi amministrativi)
1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
2. La Giunta regionale decide, sulla base di una relazione redatta dal Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione della decisione al ricorrente ed al Comune interessato. Se la Giunta regionale non si pronuncia entro sessanta giorni, il ricorso si ritiene rigettato.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
ARTICOLO 25
(Piani stralcio del PRAE)
1. Nelle more dell’approvazione del PRAE, possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere dell’ORAE, con le procedure previste dalla legislazione regionale , in quanto compatibili, Piani stralcio per bacini e tema estrattivo. Le Province ed i Comuni singoli o associati possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, predisporre ed inoltrare alla Giunta regionale schemi di Piano stralcio del PRAE.
2. I Piani stralcio approvati dal Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente recepiti nel PRAE;
gli schemi di Piani stralcio predisposti dalle Province e dai Comuni singoli o associati alla data di entrata in vigore della presente legge vengono valutati e recepiti, se compatibili, nel PRAE in sede di approvazione dello stesso.
ARTICOLO 26
(Apertura di nuove cave - ampliamenti)
1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l’apertura di nuove cave fino all’entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all’articolo 7, l’apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.
3. Ove sia ritenuto sussistente l’interesse sovracomunale, l’attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione.
5. L’autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a tre anni.
6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l’ampliamento dell’attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall’articolo 12.
ARTICOLO 27
(Procedimenti istruttori avviati per l’apertura di nuove cave e per il relativo ampliamento)
1. L’apertura di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 12.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a dieci anni.
3. L’ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dai Comuni competenti per territorio, previo parere dell’ORAE per un massimo di cinque anni.
ARTICOLO 28
(Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata)
1. L’attività estrattiva regolarmente autorizzata dalle norme in vigore sino all’emanazione della presente legge, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge.
2. Ai fini del versamento del canone di cui all’articolo 18, il titolare dell’autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente ed alla Regione un rilevamento topografico plano-altimetrico relativo all’area interessata dall’attività estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell’ultimo anno. Vanno riassorbiti nel canone di cui all’articolo 18 i contributi previsti a carico di operatori nell’ambito di piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il Comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa al Dipartimento Attività Produttive. Ove il Comune non provveda all’aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
ARTICOLO 29
(Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)
1. La Regione promuove il recupero ambientale e paesaggistico dei siti estrattivi dismessi entro l’anno anteriore all’entrata in vigore della presente legge, in conformità ad un programma di recupero ambientale, dopo il censimento dei siti estrattivi non recuperati, effettuati sulla base di proposte progettuali presentate dai Comuni ai fini del riuso produttivo, turistico e culturale dei siti interessati. La definizione degli interventi di recupero ambientale è effettuata sentita la struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, preposta alla tutela del paesaggio.
2. Possono essere concessi i finanziamenti ai Comuni nelle cui aree demaniali ricadono siti estrattivi di cui al primo comma, per le quali si è accertata l’impossibilità di individuare i responsabili del danno ambientale, derivante dall’esercizio della pregressa attività estrattiva. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le modalità disciplinate dal Regolamento di attuazione, privilegiando i siti estrattivi dismessi insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché quelle limitrofe ai centri abitati.
ARTICOLO 30
(Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone le azioni per la realizzazione di un Piano di ricerca di base regionale finalizzato alla acquisizione delle conoscenze geominerarie necessarie per la valorizzazione del patrimonio regionale, da realizzare con soggetti pubblici e privati di adeguata competenza e capacità, da coordinare con le omologhe iniziative del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in conformità alla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e nel rispetto delle esclusioni dalla stessa previste, predispone avvisi pubblici per la concessione di incentivi ad imprese per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di materiali alternativi ovvero per il recupero e la lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.
ARTICOLO 31
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5 della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in euro 40.000,00, si provvede per l’anno in corso con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 - inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2009, che viene ridotta del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2009.
3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall’articolo 5 della presente legge, quantificati a regime in euro 150.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna.
4. La copertura finanziaria degli altri oneri derivanti dall’attuazione della presente legge è assicurata dalle entrate all’erario derivanti dai canoni e dalle sanzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 18 e 22. A tal fine sono istituiti in specifiche UPB del bilancio regionale un apposito capitolo di entrata cui affluiscono le risorse finanziarie in argomento ed un corrispondente capitolo di spesa cui sono riversate le predette entrate, da finalizzare all’attuazione del piano annuale per la valorizzazione delle risorse minerarie regionali, al recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, alle agevolazioni per la ricerca mineraria e tecnologica ed all’aggiornamento professionale della struttura ispettiva regionale di polizia mineraria.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 5 novembre 2009 - Loiero