Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Le scuole di specializzazione soggette a finanziamento per come disposto nel comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 19/2009, sono:
endocrinologia, pediatria, malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitativa, neurologia, nefrologia, urologia.
ARTICOLO 2
1. Il finanziamento di dette scuole di specializzazione vale per gli anni accademici 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 e per i relativi 5 anni di corso di specializzazione.
ARTICOLO 3
1. Per il relativo finanziamento, saranno utilizzate le risorse allocate all’UPB 6.1.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2010, pluriennale 2011/2013 e successivi.
ARTICOLO 4
1. Rimane confermato quanto previsto nell’articolo 1 della legge regionale n. 36 del 19 ottobre 2009, relativamente all’anno accademico 2008/2009.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 05 gennaio 2010 - Loiero