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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18
Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1
Oggetto


1. La presente legge, anche in forza di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza e della Provincia di Matera.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, la presente legge disciplina, altresì, le attribuzioni degli altri soggetti preposti a svolgere specifici servizi o funzioni nell’ambito delle aree industriali.


ARTICOLO 2
Finalità


1. Con la presente legge la Regione intende perseguire gli obiettivi indicati nell’articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 agosto 2007, n. 13, negli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, e nella legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1, rispettivamente volti: ad innovare la struttura ed il funzionamento dei Consorzi; alla reindustrializzazione dei siti dismessi ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché a promuovere interventi a sostegno dell’innovazione; ad accrescere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo lucano.
2. La Regione intende, altresì, armonizzare i compiti svolti dai Consorzi con quelli dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2.


ARTICOLO 3
Definizioni


1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per:
a) “aiuti di Stato”: gli aiuti, concessi dagli Stati membri, di cui all’articolo 87 della versione consolidata, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. C 321E del 29 dicembre 2006, del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che
istituisce la Comunità europea;
b) “amministrazioni aggiudicatrici”: quelle così definite dall’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) “aree industriali”: le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui agli articoli 50 e seguenti del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, le aree di cui all’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e quelle individuate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a);
d) “aree per gli insediamenti produttivi”: le aree oggetto dei piani, predisposti dagli Enti locali, di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
e) “autorità espropriante”: il soggetto che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, è così definito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
f) “Consorzi per lo Sviluppo Industriale” ovvero “Consorzi”: i Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza e della Provincia di Matera, costituiti ai sensi della normativa emanata per promuovere lo sviluppo nel Mezzogiorno, nonché della
conseguente normativa di fonte regionale;
g) “diritto di accesso”: il diritto previsto e disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) “Enti locali”: gli enti pubblici così definiti dall’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i) “organismi di diritto pubblico”: i soggetti così definiti dall’articolo 3, commi 26 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
j) “programmazione negoziata”: quella così definita dall’articolo
2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
k) “registro dei revisori contabili”: il registro istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
l) “servizio idrico integrato”: il servizio così definito dall’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
m) “società di trasformazione urbana”: la società prevista e
disciplinata dall’articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
n) “soggetto attuatore”: l’ente pubblico o il soggetto di diritto privato al quale, anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, commi da 25 a 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, viene demandata la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche e, comunque, la stipula dei contratti disciplinati dal medesimo decreto;
o) “sportello unico delle imprese”: lo sportello previsto e disciplinato dagli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


ARTICOLO 4
Principi e criteri direttivi


1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui all’articolo 2, oltre che ai principi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè a quelli di semplificazione, proporzionalità, perequazione, correttezza e trasparenza, la Regione si attiene ai seguenti criteri direttivi:
a) individuare le funzioni amministrative della Regione, con particolare riferimento a quelle concernenti la definizione degli indirizzi da attuare nelle aree industriali ed il controllo sulla loro attuazione;
b) determinare i compiti da attribuire ai Consorzi, tenendo conto
dell’assetto ordinamentale consolidatosi dopo l’entrata in vigore
della legge regionale 3 novembre 1998, n. 41, ed in particolare
della modifica del titolo V della Costituzione, nonché delle
riforme intervenute in materia di sistema idrico integrato, di urbanistica, di espropriazioni e di contratti pubblici;
c) conferire agli enti regionali, ovvero alle società partecipate dalla Regione le funzioni o i servizi afferenti alle finalità istituzionali proprie degli stessi enti o società.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dalla presente legge, a primarie esigenze d’ordine sociale, nonché
a quelle connesse alla tutela della salute e dell’ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile.


ARTICOLO 5
Funzioni amministrative della Regione


1. Nell’ambito delle aree industriali, oltre a svolgere le funzioni amministrative conferite dall’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a quelle ad essa spettanti in forza della vigente legislazione regionale, la Regione promuove le condizioni necessarie per la creazione, il consolidamento e lo sviluppo delle attività produttive. A tale scopo, anche sulla base delle disposizioni che saranno emanate in forza di quanto previsto
nel titolo III, la Regione provvede in particolare a:
a) individuare, anche su proposta dei Consorzi e comunque d’intesa
con gli Enti locali competenti, eventuali nuove aree industriali optando, ove possibile, per l’ampliamento di quelle già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismesse;
b) impartire direttive di carattere generale in ordine agli interventi infrastrutturali necessari alla localizzazione delle attività produttive nelle aree industriali;
c) dettare, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, ogni pertinente indirizzo in materia di assetto, organizzazione ed utilizzo delle aree industriali;
d) predisporre, anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, programmi volti
alla reindustrializzazione di siti dismessi o alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
e) elaborare o sostenere la predisposizione di progetti di ricerca
e di innovazione finalizzati all’espansione, alla qualificazione ed alla riconversione dell’apparato produttivo;
f) approntare o favorire la progettazione di interventi volti ad
innescare processi di sviluppo autopropulsivo, ovvero alla creazione di centri di ricerca ed innovazione o, comunque, di poli
per la produzione di servizi avanzati;
g) svolgere le necessarie attività di promozione e di assistenza
alle iniziative produttive insediate o che intendano insediarsi
nelle aree industriali, anche in termini di servizi reali e di iniziative per l’orientamento e la formazione dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi, nonché dei giovani imprenditori e delle donne imprenditrici;
h) promuovere, d’intesa con gli Enti locali competenti, l’insediamento nelle aree industriali dei servizi sociali utili ad accrescerne l’attrattività ed a migliorare il tenore di vita di quanti vi operano.
2. All’adempimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), provvede con proprie deliberazioni, su proposta della Giunta, il Consiglio Regionale. All’assolvimento degli ulteriori compiti provvede la Giunta Regionale.
3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Giunta Regionale può avvalersi, oltre che della collaborazione dei Consorzi, degli enti strumentali della Regione ovvero, nel rispetto della vigente normativa, delle società dalla stessa partecipate.
4. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione assicura il proficuo coinvolgimento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché delle parti sociali, degli enti pubblici e, purché rappresentanti di istanze collettive, dei soggetti privati interessati.


ARTICOLO 6
Compiti degli Enti locali


1. Ferme restando le funzioni conferite dagli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e quelle ad essi spettanti in forza della vigente legislazione statale e regionale, gli Enti locali interessati partecipano al procedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), nonché, sulla base delle disposizioni che saranno emanate per effetto di quanto stabilito nell’articolo 33, comma 1, lettera a), a quello finalizzato all’approvazione dei pertinenti strumenti urbanistici.
2. Gli Enti locali attuano le misure individuate dalla Regione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera h). La Regione medesima, sulla base delle intese ivi previste, assicura il proprio concorso finanziario.
3. Con riferimento ai titoli abilitativi occorrenti per l’attività edilizia da svolgere nelle aree industriali, resta fermo quanto stabilito nel titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.


ARTICOLO 7
Compiti di altri soggetti


1. La gestione delle reti e degli impianti, ubicati nelle aree industriali, funzionali all’uso civile della risorsa idrica di cui al servizio integrato è demandata al soggetto individuato, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63, quale gestore
del servizio stesso nell’ambito territoriale ottimale della Basilicata.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
d’intesa con la competente Autorità d’Ambito, la Giunta Regionale
adotta i provvedimenti necessari, ivi compresa l’eventuale nomina
di commissari ad acta, per rendere effettivo il trasferimento
della gestione di cui al comma 1.
3. Il soggetto di cui al comma 1 è, altresì, competente in ordine
alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione delle reti
e degli impianti, da ubicare nelle aree industriali, funzionali all’uso civile della risorsa idrica.
4. In relazione a quanto previsto nel comma 3, ove occorra, si procede sulla base di appositi accordi conclusi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nel caso in cui le reti di cui al comma 1 siano allocate all’interno di cunicoli multiutenze, la cui gestione è di competenza dei Consorzi, ovvero laddove in tali cunicoli debbano
essere allocate le reti di cui al comma 3, oppure qualora le reti
e gli impianti di cui ai commi 1 e 3 siano funzionali anche a servizi di competenza dei Consorzi medesimi, i soggetti interessati regolano i reciproci rapporti sulla base di apposite convenzioni.


ARTICOLO 8
Entrate proprie e misure compensative


1. Ai Consorzi ed al gestore di cui all’articolo 7 spettano le tariffe ed i corrispettivi previsti per i servizi di rispettiva competenza.
2. Qualora la Regione, anche in relazione a quanto stabilito nell’articolo 4, comma 2, preveda casi di gratuità nei servizi di competenza dei soggetti di cui al comma 1, ovvero fissi tariffe e corrispettivi inferiori al costo effettivo della prestazione, la stessa Regione, nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato, garantisce risorse finanziarie compensative.


ARTICOLO 9
Intese con altre Regioni


1. Sulla base di apposite intese sottoscritte dalla Regione Basilicata con le Regioni confinanti e con i Consorzi, ai medesimi Consorzi possono essere affidati compiti gestionali riferiti ad aree industriali ubicate al di fuori della Basilicata.


TITOLO II
ORDINAMENTO DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
Capo I
Natura giuridica, compiti ed organi


ARTICOLO 10
Natura giuridica e norme applicabili



1. Conformemente a quanto stabilito nell’articolo 36, comma 4,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i Consorzi sono enti pubblici
economici. In quanto tali, i Consorzi sono dotati, nei limiti di cui al presente articolo, di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nonché di autonomia imprenditoriale.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge e da quella che
sarà emanata ai sensi dell’articolo 33, l’attività dei Consorzi è regolamentata:
a) per le funzioni e per i servizi soggetti a specifiche norme di diritto pubblico, dalle pertinenti disposizioni di fonte comunitaria, statale e regionale, ivi comprese quelle sul diritto di accesso;
b) per quanto non disciplinato dalle norme di cui alla lettera a), dal codice civile e dalle altre disposizioni riguardanti le persone giuridiche private, per quanto applicabili in relazione alla loro natura giuridica.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, l’attività dei Consorzi è, altresì, disciplinata dallo statuto e dai regolamenti di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 21.
4. I Consorzi, anche laddove operino mediante atti di diritto privato o, comunque, nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale, agiscono nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, pubblicità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.


ARTICOLO 11
Compiti


1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 5, 6, 7, 27 e 28, i Consorzi, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale ed ove occorra sulla base delle disposizioni che saranno emanate in forza di quanto previsto nel titolo III, provvedono:
a) alla gestione ed alla manutenzione delle opere infrastrutturali e degli impianti ubicati nelle aree industriali esistenti, all’attuazione delle misure finalizzate al loro ampliamento o ammodernamento, nonché alla progettazione ed alla realizzazione di nuovi interventi, ivi compresi quelli funzionali all’allestimento di eventuali ulteriori aree industriali;
b) alla determinazione ed alla riscossione sia dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali a fronte dell’attività di gestione e di manutenzione, sia delle tariffe dovute dai terzi a fronte dell’utilizzo di opere o impianti consortili, ovvero della prestazione di servizi;
c) alla redazione dei pertinenti piani urbanistici ed alla vigilanza, per quanto di competenza, sul rispetto delle prescrizioni negli stessi contenute;
d) all’esercizio della facoltà, prevista dall’articolo 53, comma
7, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, di espropriare beni immobili,
oltre che ai fini dell’attrezzatura dell’area industriale, anche
allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l’impianto di
nuove attività produttive e delle connesse pertinenze;
e) all’assegnazione ed alla vendita a soggetti che esercitino
attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi dei
lotti ricadenti nelle aree industriali, nonché all’assegnazione ed alla vendita, ovvero alla locazione, anche finanziaria, ai medesimi soggetti di fabbricati e rustici, privi di vincoli di destinazione, di cui i Consorzi siano proprietari.
2. I Consorzi provvedono altresì ad attuare, per quanto di competenza, i programmi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), ed assumono, sulla base di quanto stabilito nell’articolo 5, comma 3, ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo delle attività produttive insediate nelle aree industriali.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e d), i Consorzi svolgono, ove necessario, anche le funzioni di autorità espropriante.
4. I Consorzi provvedono alla riscossione dei corrispettivi e delle tariffe di cui al comma 1, lettera b), anche sulla base di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104.


ARTICOLO 12
Aree per gli insediamenti produttivi


1. La Giunta Regionale, con provvedimento motivato da esigenze di
efficienza, efficacia o economicità rivenienti dalla tipologia
delle misure da porre in essere, può individuare i Consorzi quali:
a) soggetti attuatori di interventi, finanziati o cofinanziati
dalla Regione, mirati alla realizzazione, al completamento,
all’ampliamento o all’ammodernamento infrastrutturale delle aree
destinate ad insediamenti produttivi comunali ed intercomunali;
oppure,
b) soggetti cui demandare, in relazione ai predetti interventi, le funzioni di centrale di committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Gli Enti locali, sulla base di apposita convenzione disciplinante lo svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono, possono:
a) affidare al Consorzio territorialmente competente la manutenzione e la gestione delle aree di cui al presente articolo;
ovvero,
b) individuarlo quale soggetto attuatore di interventi, finanziati con fondi propri, mirati alla realizzazione, al completamento, all’ampliamento o all’ammodernamento infrastrutturale di tali aree.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ed al comma 2, lettera b), i Consorzi svolgono, ove necessario, anche le funzioni di autorità espropriante.


ARTICOLO 13
Programmazione negoziata


1. La Regione riconosce e, ove necessario, promuove i Consorzi
quali soggetti della programmazione negoziata, laddove la stessa
esplichi i suoi effetti nell’ambito delle aree industriali.



ARTICOLO 14
Organi


1. Sono organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Presidente, individuato in base a criteri di professionalità
ed esperienza, è nominato con decreto del Presidente della Regione
emanato previa deliberazione della Giunta Regionale.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal
Presidente, da quattro membri nominati con il decreto di cui al
comma 2 previa deliberazione della Giunta Regionale. A tal fine,
due membri sono individuati tra i nominativi all’uopo indicati dai
soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), mentre gli
altri due sono individuati tra i nominativi all’uopo indicati dai
soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b). Qualora i
predetti soggetti, entro trenta giorni dalla richiesta loro
formulata dal Presidente della Regione, non individuino alcun
nominativo ovvero li individuino in misura insufficiente, il
Presidente stesso provvede comunque alla nomina con il decreto di
cui al comma 2, previa deliberazione della Giunta Regionale.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri
effettivi e da due supplenti, scelti tra le persone fisiche
iscritte nel registro dei revisori contabili, è nominato sulla
base di quanto stabilito nella Legge regionale 5 aprile 2000, n.
32, in materia di nomina dei Revisori dei Conti.
5. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, tra l’altro,
in ordine alle dimissioni dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, nonché al subentro dei componenti supplenti a
quelli effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di
dimissioni o impedimento di singoli componenti del Consiglio di
Amministrazione o del Collegio dei Revisori, alla sostituzione si
procede con le modalità indicate nel comma 2, se il fatto riguarda
il Presidente, nel comma 3, se il fatto riguarda gli altri membri
del Consiglio di Amministrazione, e nel comma 4, se il fatto
riguarda i componenti del Collegio dei Revisori. Con le medesime
modalità si provvede nel caso in cui la revoca dell’incarico,
disposta ai sensi dell’articolo 19, interessi singoli componenti
del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica
cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni.
Allo stesso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, della Legge regionale 5 aprile 2000, n. 32.
8. Gli organi scaduti restano in carica sino a quando non siano stati formalizzati i provvedimenti di nomina dei nuovi organi.


ARTICOLO 15
Il Consiglio di Amministrazione


1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A tal fine adotta gli occorrenti provvedimenti ad eccezione di quelli meramente esecutivi di precedenti decisioni che, sulla base di quanto al riguardo stabilito nello statuto di cui all’articolo 20, sono di competenza del Direttore Generale e dei dirigenti.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri affidatigli con la presente legge e quelli che gli saranno demandati con le disposizioni da emanare in forza di quanto stabilito nel titolo III, provvedendo in particolare, su proposta del Presidente, a:
a) approvare i regolamenti di cui all’articolo 21 e proporre alla Regione eventuali modifiche dello statuto;
b) approvare i documenti programmatici di cui all’articolo 24 ed il bilancio consuntivo di cui all’articolo 25, comma 4;
c) approvare formalmente, qualora non già previsti nel piano previsionale di cui all’articolo 24, comma 1, le spese urgenti ed
indifferibili che incidano sul risultato economico, anche se ripartite in più esercizi, nonché il conseguente ricorso alle necessarie fonti di copertura;
d) determinarsi in ordine ai piani urbanistici delle aree industriali, nonché esprimersi in ordine alla variazione dei criteri di cui all’articolo 31 e, se del caso, richiederla.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a nominare, mediante contratto a termine di durata non superiore a quella del
proprio incarico, il Direttore Generale tra i dirigenti di ruolo del Consorzio, oppure tra esperti o professionisti esterni.


ARTICOLO 16
Il Presidente


1. Il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale del Consorzio, provvede a stipulare i contratti e le convenzioni in cui il Consorzio stesso è parte, nonché a sottoscrivere gli atti che impegnano il Consorzio medesimo verso l’esterno, ad eccezione
di quelli meramente esecutivi di obblighi precedentemente assunti.
Il Presidente è, altresì, competente a:
a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione,
fissandone l’ordine del giorno;b) dare disposizioni per l’attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
c) svolgere le funzioni conferitegli dalla legge e dallo statuto
di cui all’articolo 20, nonché le attività espressamente delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente,
le funzioni allo stesso spettanti sono svolte dal Vicepresidente nominato, nel suo seno, dal Consiglio di Amministrazione.


ARTICOLO 17
Collegio dei Revisori


1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dal codice civile e si attiene alle disposizioni dalla stessa dettate, in quanto applicabili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila, altresì, sul rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione in base all’articolo 5 nonché di quelli rivenienti dalle disposizioni che saranno emanate in base al titolo III.
3. Qualora accerti gravi irregolarità nella gestione ovvero riscontri la violazione o la disapplicazione degli indirizzi di cui al comma 2, il Collegio dei Revisori dei Conti deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta Regionale.


ARTICOLO 18
Compensi e rimborsi


1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo pari al 70% di quello previsto per i dirigenti generali dei dipartimenti regionali. Al Vicepresidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso
annuo pari, rispettivamente, al 30% ed al 25% di quello
riconosciuto al Presidente.
2. Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso annuo pari a quello previsto dall’articolo 241,
comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Revisori degli Enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di
19.000 abitanti. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.
3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetta altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per ragioni strettamente correlate all’esercizio delle rispettive funzioni.
4. I compensi ed i rimborsi di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dei Consorzi.


ARTICOLO 19
Incompatibilità, decadenza e revoca


1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre alle disposizioni al riguardo dettate dal codice civile in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, si applicano quelle di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, della predetta legge regionale.
2. Fermo restando quanto stabilito nella vigente normativa di
fonte statale in materia di decadenza, nonché nell’articolo 26, il
Presidente della Regione, con decreto emanato previa deliberazione
della Giunta Regionale, revoca anche disgiuntamente:
a) l’incarico conferito ai componenti del Consiglio di Amministrazione, allorché sopraggiungano cause di decadenza oppure
di incompatibilità non eliminate sulla base di quanto previsto nell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2000, n.
32;
b) l’incarico conferito al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora siano violati gli obblighi rivenienti dall’articolo 17, nonché laddove ricorra la fattispecie di cui alla lettera a).
3. Ulteriori cause di incompatibilità e di decadenza possono essere stabilite nello statuto di cui all’articolo 20.


Capo II
Funzionamento


ARTICOLO 20
Statuto


1. Lo statuto di ciascun Consorzio, nel rispetto della presente legge e della vigente normativa di fonte statale, reca principi generali in ordine all’organizzazione ed al funzionamento del Consorzio medesimo ed in particolare:
a) definisce eventuali ulteriori cause di incompatibilità e di decadenza, aggiuntive rispetto a quelle previste nell’articolo 19;
b) individua le competenze degli organi di cui all’articolo 14, nonché del comitato di indirizzo di cui all’articolo 23, disciplinandone il funzionamento;
c) stabilisce le modalità per l’approvazione dei regolamenti di cui all’articolo 21 e dei documenti programmatici di cui all’articolo 24;
d) precisa i provvedimenti di competenza del direttore generale e
dei dirigenti, ivi compresa la presidenza delle commissioni di gara e di quelle di concorso;
e) prevede la permanenza in carica del direttore generale fino al
momento della sua sostituzione da effettuare ai sensi dell’articolo 15, comma 3;
f) specifica le modalità con le quali il Consorzio può promuovere
la costituzione o la partecipazione a società e consorzi che abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni ed all’assolvimento dei compiti ad esso attribuiti.
2. Lo statuto determina, altresì, i criteri per la individuazione e per il rinnovo, in seno al comitato di indirizzo, dei rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), precisandone il numero entro i limiti ivi stabiliti.
3. Lo statuto è predisposto, entro sei mesi dall’approvazione
della presente legge, dal commissario di cui all’articolo 37 ed è
approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, entro
novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, lo statuto si intende approvato.
4. Le eventuali modifiche dello statuto sono proposte dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e del comitato di cui all’articolo 23, e vengono approvate con le modalità indicate nel comma 3.
5. Lo statuto e le sue eventuali modifiche sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


ARTICOLO 21
Regolamenti


1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge
e nello statuto nonché di quelle che saranno emanate ai sensi del
titolo III, il Consiglio di Amministrazione, oltre ai regolamenti obbligatori per legge, ivi compreso quello di cui all’articolo 22, approva i regolamenti:
a) sulla gestione amministrativa, contrattuale, contabile e finanziaria;
b) sull’articolazione e sul funzionamento degli uffici;
c) sull’assegnazione dei lotti e degli immobili ricadenti nelle aree industriali;
d) sull’accesso ai servizi consortili;
e) sulla determinazione dei corrispettivi e delle tariffe dovuti a fronte di tali servizi;
f) sulla predisposizione dei piani urbanistici delle aree industriali.
2. I regolamenti di cui al comma 1, corredati da una pertinente
analisi in ordine al loro impatto economico, finanziario ed
organizzativo, sono approvati previa acquisizione del parere del
Collegio dei Revisori dei Conti e del comitato di indirizzo di cui all’articolo 23.
3. I regolamenti stessi, insieme alle analisi ed ai pareri di cui al comma 2, sono trasmessi, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla Giunta Regionale che, nei successivi sessanta giorni, può formulare osservazioni fondate su motivi di legittimità.
4. Decorso il predetto termine di sessanta giorni senza che venga
adottato alcun provvedimento da parte della Giunta Regionale,
oppure nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione recepisca
le osservazioni formulate, entro il succitato termine, dalla
Giunta medesima ovvero qualora la stessa Giunta ritenga idonee le
controdeduzioni del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti
s’intendono definitivamente approvati e sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Il termine stesso può essere interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza,
la Giunta richieda chiarimenti o documentazione integrativa.
5. I regolamenti di cui al presente articolo sono modificati e pubblicati con le modalità indicate nei precedenti commi.


ARTICOLO 22
Reclutamento del personale


1. Fermo restando che il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, i Consorzi, con propri regolamenti approvati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e.s.m., individuano i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del reclutamento del personale e del conferimento degli incarichi il cui affidamento non sia disciplinato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


ARTICOLO 23
Comitato di indirizzo


1. Presso ciascun Consorzio per lo Sviluppo Industriale è istituito un comitato di indirizzo composto da:
a) il Presidente dell’Amministrazione Provinciale territorialmente
competente o un suo delegato, i Sindaci o loro delegati dei comuni
nei quali sono ubicate le aree industriali, il Presidente della
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato territorialmente
competente o un suo delegato;
b) complessivamente, da sei a dieci rappresentanti delle
associazioni degli industriali, degli artigiani e dei
commercianti, nonché delle organizzazioni cooperative presenti nel
Comitato Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
2. Il comitato, anche laddove non siano stati ancora individuati o
rinnovati i rappresentati di cui al comma 1, lettera b), si
riunisce presso la sede del Consorzio almeno due volte l’anno,
nonché tutte le volte in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne effettui la convocazione, ovvero quando a quest’ultimo ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti in carica.
3. Il comitato esprime parere preventivo non vincolante in ordine
alle modifiche dello statuto, all’adozione ed alla modifica dei
regolamenti di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), b) ed f),
ed all’articolo 22, ai documenti programmatici di cui all’articolo
24, ai piani urbanistici delle aree industriali, all’eventuale variazione dei criteri di cui all’articolo 31 nonché su qualunque altro argomento per il quale il Consiglio di Amministrazione ritenga di doverlo acquisire.
4. Il comitato esprime parere preventivo vincolante in ordine
all’adozione ed alla modifica dei regolamenti di cui all’articolo
21, comma 1, lettere c), d) ed e). Laddove il Consiglio di
Amministrazione non intenda attenersi al parere espresso dal
comitato, il parere medesimo e la proposta di regolamento
deliberata dal Consiglio di Amministrazione sono trasmesse alla
Giunta Regionale che, fatte le valutazioni del caso, assume le
conseguenti determinazioni, ivi compresa l’approvazione del
regolamento stesso con le modifiche o le integrazioni ritenute
necessarie. In tale ipotesi, il regolamento approvato dalla Giunta
diviene efficace a seguito della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
5. Il comitato esprime il proprio parere, a maggioranza dei
componenti presenti, entro quindici giorni dalla richiesta a tal
fine formulata dal Consiglio di Amministrazione, laddove il parere
stesso riguardi i documenti programmatici di cui all’articolo 24,
entro trenta giorni negli altri casi.
Decorsi inutilmente tali termini, che possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni, il parere si intende favorevolmente acquisito.
6. Il comitato può formulare al Consiglio di Amministrazione motivate proposte in ordine alle materie per le quali gli è riconosciuta la funzione consultiva. Può altresì formulare alla Giunta Regionale motivate proposte in ordine all’eventuale variazione dei criteri di cui all’articolo 31 e più in generale sulle materie che la presente legge demanda alla competenza della stessa Giunta.


ARTICOLO 24
Programmazione dell’attività


1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Consorzi approvano un
piano economico, finanziario e patrimoniale previsionale con il
quale, anche in relazione alle risultanze dei documenti programmatici di cui al comma 2, indicano:
a) le attività da porre in essere nel corso dell’esercizio riferito all’anno successivo, le presumibili spese dalle stesse rivenienti, ivi comprese quelle derivanti dagli investimenti programmati, nonché le risorse finanziarie necessarie per assicurarne la copertura, specificando le diverse fonti di provvista;
b) le misure organizzative occorrenti per sostenere le azioni prescelte, ivi comprese quelle riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e di migliorarne l’efficienza.
2. Atteso che, ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, i Consorzi si configurano quali organismi di diritto pubblico
e, pertanto, quali amministrazioni aggiudicatrici, gli stessi sono
tenuti al rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni
dettate dall’articolo 128 del medesimo decreto in materia di
programmazione dei lavori pubblici. All’approvazione dell’elenco
annuale ed all’aggiornamento del programma triennale i Consorzi
procedono unitamente a quella del piano previsionale di cui al comma 1.
3. Su motivata richiesta del Consiglio di Amministrazione, la Giunta Regionale può differire il termine di cui al comma 1 per non oltre sessanta giorni.
4. I documenti programmatici di cui ai commi 1 e 2, approvati dal
Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere reso
dal Collegio dei Revisori dei Conti e di quello consultivo del
comitato di cui all’articolo 23, si conformano alle direttive ed
agli indirizzi formulati dalla Regione in base alle disposizioni
contenute nella presente legge ed a quelle che saranno emanate ai
sensi del titolo III.
5. Allo scopo di verificare tale conformità, i documenti programmatici di cui ai commi 1 e 2, unitamente ai succitati
pareri, sono trasmessi entro cinque giorni dall’approvazione alla
Giunta Regionale che si pronuncia entro sessanta giorni dal
ricevimento. Decorso il predetto termine senza che venga adottato
alcun provvedimento da parte della Giunta Regionale oppure nel
caso in cui il Consiglio di Amministrazione recepisca le
osservazioni formulate, entro il succitato termine, dalla Giunta
medesima, ovvero qualora la stessa Giunta ritenga idonee le
controdeduzioni del Consiglio di Amministrazione, la conformità si
intende verificata. Il termine stesso può essere interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta richieda chiarimenti o documentazione integrativa.
6. La mancata verifica di conformità comporta il non finanziamento, da parte della Regione, degli interventi per i quali siano stati disattesi gli indirizzi e le direttive di cui al comma 4. La predetta verifica è, altresì, presupposto per il riconoscimento, totale o parziale, da parte della stessa Regione di misure di sostegno all’attività dei Consorzi.
7. Qualora, ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 15, comma 2,
lettera c), le spese urgenti ed indifferibili approvate dal
Consiglio di Amministrazione incidano sul risultato economico, lo
stesso consiglio ne informa tempestivamente il Collegio dei
Revisori dei Conti e la Giunta Regionale nonché, alla prima seduta
successiva utile, il comitato di indirizzo, provvedendo altresì alle conseguenti variazioni o assestamenti del piano previsionale di cui al comma 1.


ARTICOLO 25
Gestione economico-finanziaria


1. I componenti positivi del reddito dei Consorzi sono costituiti,
oltre che da eventuali finanziamenti o contributi erogati dalla
Regione, dallo Stato, dall’Unione Europea, da qualsiasi altro ente
pubblico o da soggetti privati, da:
a) le tariffe ed i corrispettivi percepiti in relazione alle attività svolte;
b) gli interessi sugli investimenti finanziari;
c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
2. I Consorzi non possono sostenere costi o impegnare spese
eccedenti i ricavi e le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costituito dalle risorse finanziarie di fonte pubblica e dalle altre entrate proprie.
3. La Regione o gli Enti locali, nel rispetto della vigente normativa, possono prestare garanzia sui finanziamenti concessi ai
Consorzi dagli istituti di credito previa istituzione di apposito stanziamento.
4. L’esercizio dei Consorzi inizia il primo gennaio e si chiude il
31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, redatto nel
rispetto delle disposizioni dettate dal codice civile, nonché dei
termini e delle modalità previste nello statuto, è approvato dal
Consiglio di Amministrazione, previo controllo da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti della sua conformità alle leggi,
allo statuto, ai regolamenti ed alle risultanze contabili.
5. Il bilancio consuntivo, unitamente all’esito dell’esame
compiuto dal Collegio dei Revisori dei Conti, è inviato entro
cinque giorni dall’approvazione alla Giunta Regionale che ne
verifica la rispondenza ai documenti programmatici di cui
all’articolo 24, nonché alle direttive ed agli indirizzi formulati
dalla Regione in base alle disposizioni contenute nella presente
legge ed a quelle che saranno emanate ai sensi del titolo III.
6. La Giunta Regionale si pronuncia entro sessanta giorni dal
ricevimento. Decorso il predetto termine senza che venga adottato
alcun provvedimento da parte della Giunta Regionale, oppure nel
caso in cui il Consiglio di Amministrazione recepisca le
osservazioni formulate, entro il succitato termine, dalla Giunta
medesima, ovvero qualora la stessa Giunta ritenga idonee le
controdeduzioni del Consiglio di Amministrazione, la conformità si
intende verificata. Il termine stesso può essere interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta richieda chiarimenti o documentazione integrativa.
7. La verifica della conformità è presupposto per il riconoscimento, totale o parziale, da parte della Regione di misure di sostegno all’attività dei Consorzi.


ARTICOLO 26
Vigilanza e controllo


1. I Consorzi sono sottoposti all’alta vigilanza della Regione che, secondo le modalità previste nella presente legge, la esercita per il tramite del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché delle strutture regionali all’uopo individuate con provvedimento della Giunta Regionale.
2. Fatte salve specifiche attività di verifica imposte alla Regione dalla vigente normativa, il controllo sull’attività gestionale dei Consorzi spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Fermo restando che, salvo quanto previsto nel comma 2, è escluso il controllo preventivo sui singoli atti di gestione, l’attività di vigilanza è, tra l’altro, finalizzata ad accertare il regolare funzionamento dei Consorzi ed il rispetto, da parte degli stessi, delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione.
4. Allo scopo di consentire l’esercizio della funzione di vigilanza, i Consorzi trasmettono alle strutture di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività. Nell’esercizio di tale potere la Giunta Regionale può:
a) richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti le pertinenti
informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;
b) provvedere, previa diffida agli organi del Consorzio e mediante
la nomina di commissari ad acta, al compimento di atti obbligatori
per legge, quando il Consorzio stesso ne ometta, rifiuti o ritardi l’adempimento.
5. Anche sulla base di quanto previsto nello statuto, il Presidente della Regione, su proposta della Giunta, decreta la revoca dell’incarico conferito al Consiglio di Amministrazione e, se del caso, al Collegio dei Revisori dei Conti provvedendo, altresì, alla nomina di un commissario straordinario, nelle seguenti fattispecie:
a) accertate violazioni di legge che pregiudichino la funzionalità
del Consorzio o il suo equilibrio economico finanziario;
b) persistenti inadempienze relative ad atti dovuti, oppure
mancato perseguimento delle finalità istituzionali;
c) accertata impossibilità del funzionamento degli organi di cui
all’articolo 14, ovvero conflitto tra i medesimi organi;
d) persistenti e gravi irregolarità nella gestione, ivi comprese
quelle consistenti nella violazione dello statuto e dei
regolamenti di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 21, ovvero
risultati particolarmente negativi della gestione medesima;
e) grave inosservanza degli obblighi rivenienti dalle convenzioni
di cui all’articolo 7, comma 6, all’articolo 9 ed all’articolo 12, comma 2;
f) inosservanza delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione, ovvero mancata approvazione del bilancio consuntivo, oppure grave violazione di quanto stabilito nell’articolo 25, comma 2.
6. All’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 si provvede,
altresì, qualora il Consorzio ostacoli lo svolgimento dell’attività di vigilanza, ovvero laddove ricorrano altre ragione di bblico interesse.
7. Il commissario straordinario di cui al comma 5 assume i poteri
spettanti, ai sensi della presente legge e dello statuto, al
Consiglio di Amministrazione. Per i compensi del commissario
straordinario si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18,
commi 1, primo periodo, 3 e 4. La gestione commissariale non può
avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine si provvede
alla nomina degli organi di amministrazione ordinaria.
8. Laddove il provvedimento di revoca interessi il Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Regionale provvede alla nomina del nuovo collegio nella sua prima seduta utile.


TITOLO III
COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA E RISANAMENTO


ARTICOLO 27
Titolarità delle infrastrutture e degli impianti


1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Enti locali eventualmente interessati, la Giunta Regionale con uno o più provvedimenti procede ad individuare, sulla base delle disposizioni contenute nel titolo I e della normativa vigente, la titolarità delle infrastrutture e degli impianti gestiti dai Consorzi.
2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 la Giunta Regionale
stabilisce altresì, ove necessario, i termini per l’adozione degli
occorrenti decreti di trasferimento nonchè dei conseguenti
provvedimenti e, se del caso, nomina appositi commissari ad acta.
3. Qualora i provvedimenti di cui al comma 2 interessino le reti o
gli impianti di cui all’articolo 7, comma 1, con i medesimi provvedimenti la Giunta Regionale provvede anche in ordine a quanto stabilito nel comma 2 del richiamato articolo 7.


ARTICOLO 28
Nuova delimitazione delle aree industriali


1. Anche al fine di conseguire le finalità di cui all’articolo 29, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, qualora lo ritenga necessario o comunque utile in relazione alle
modalità di utilizzo del territorio successive alla iniziale delimitazione delle aree industriali, la Giunta Regionale, d’intesa con i Comuni interessati, procede alla loro riperimetrazione.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta Regionale provvede, altresì, ad individuare gli Enti locali che, sulla base della vigente normativa, sono competenti in ordine alle funzioni già svolte dai Consorzi, nonché a quantificare gli oneri rivenienti da tale trasferimento allo scopo di definire l’eventuale concorso finanziario della Regione.


ARTICOLO 29
Risanamento dei Consorzi


1. Anche sulla base delle disposizioni contenute nel titolo I, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale individua gli strumenti necessari per assicurare
il risanamento economico-finanziario dei Consorzi e per garantire
l’equilibrio della loro gestione, tra l’altro prevedendo gli eventuali impegni da iscrivere nel bilancio pluriennale della Regione.
2. Allo scopo di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare, avvalendosi dei commissari di cui all’articolo 37 nonché, ove occorra anche ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, delle competenze professionali all’uopo necessarie, un’approfondita analisi patrimoniale e contabile dei Consorzi procedendo, se del caso, alla redazione delle pertinenti stime.


ARTICOLO 30
Valorizzazione del patrimonio disponibile della Regione


1. La Giunta Regionale avvia ogni iniziativa utile alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare disponibile, acquisito o da acquisire, ubicato nelle aree industriali. Tali iniziative possono prevedere il ricorso all’istituto della finanza di progetto e devono tendere ad innescare processi di sviluppo autopropulsivo oppure alla creazione di centri di ricerca ed innovazione o, comunque, di poli per la produzione di servizi avanzati.
2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, la Giunta Regionale promuove, qualora ne ravvisi la opportunità, la costituzione di una o più società di trasformazione urbana.
3. Le sopravvenienze derivanti dall’attuazione del presente articolo sono prioritariamente destinate ad assicurare la copertura dell’eventuale impegno da iscrivere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, nel bilancio pluriennale della Regione per conseguire l’obiettivo del risanamento economico-finaziario dei Consorzi.


ARTICOLO 31
Corrispettivi, tariffe ed assegnazione dei lotti


1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, nel rispetto dei principi enunciati nell’articolo 4, provvede ad individuare i criteri attraverso i quali i Consorzi procedono alla determinazione:
a) del corrispettivo dovuto dagli operatori insediati nelle aree industriali per i servizi di manutenzione e di gestione;
b) delle tariffe dovute dai terzi a fronte dell’utilizzo di opere o impianti consortili, ovvero della prestazione di specifici servizi, anche a domanda individuale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta Regionale
provvede, altresì, ad individuare i criteri attraverso i quali i Consorzi procedono all’assegnazione dei lotti ai soggetti che ne facciano richiesta, nonché alla determinazione del valore di cessione degli stessi.
3. All’eventuale variazione dei criteri di cui al presente articolo si procede, sentiti i Consorzi, con le modalità indicate nei commi 1 e 2.


ARTICOLO 32
Informativa al Consiglio Regionale


1. La Giunta, entro trenta giorni dalla loro adozione, trasmette al Consiglio Regionale i provvedimenti adottati ai sensi dell’ articolo 7, comma 2, dell’articolo 12, comma 1, degli articoli 27, 28, 30, commi 1 e 2, e dell’art. 31.


ARTICOLO 33
Riserva di legge


1. Allo scopo di completare la riforma dei Consorzi e di conseguire appieno le finalità di cui all’articolo 2, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sulla base delle disposizioni contenute nel titolo I e, per quanto occorra, delle attività svolte ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, commi 1 e 2, e dell’articolo 31, propone al Consiglio Regionale un disegno di legge diretto a:
a) modificare o integrare la legge regionale 11 agosto 1999, n.
23, allo scopo di precisare e di armonizzare, ai fini dell’allocazione di nuove aree industriali, nonché dell’adozione e dell’approvazione dei piani urbanistici delle aree industriali, le funzioni amministrative della Regione, degli Enti locali e dei Consorzi medesimi;
b) prevedere, anche in relazione alle disposizioni contenute nel
titolo I ed a quanto stabilito dall’articolo 173 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adeguate forme di mobilità del
personale in servizio presso i Consorzi nel rispetto, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, del trattamento giuridico ed economico dallo stesso goduto;
c) incentivare, da parte degli Enti locali, il ricorso all’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 12, comma 2;
d) quantificare, per non oltre un quadriennio, l’eventuale concorso finanziario della Regione a fronte degli oneri rivenienti dalla gestione e dalla manutenzione delle aree industriali;
e) semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione,
all’adeguamento ed alla riconversione di impianti produttivi, a tal fine favorendo la costituzione ed il funzionamento dello sportello unico delle imprese;f) promuovere, nel contesto di cui alla lettera e), la funzione di
avvalimento tecnico-organizzativo attribuita ai Consorzi, da ultimo, dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) disciplinare i procedimenti tesi al recupero a fini produttivi dei lotti da tempo inutilizzati anche mediante il riacquisto ovvero, nel rispetto della legislazione vigente, l’espropriazione di quelli precedentemente assegnati e dei manufatti sugli stessi eventualmente realizzati;
h) definire, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo
26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la regolamentazione delle aree ecologicamente attrezzate;i) favorire l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Con riferimento a quanto previsto nel comma 1, lettere b), c),
e), f), e g), la Giunta Regionale tiene conto, altresì , dei
conseguenti oneri finanziari al fine di quantificare l’eventuale impegno di cui all’articolo 29, comma 1.
3. Allo scopo di predisporre il disegno di legge di cui al comma 1, la Giunta Regionale è autorizzata ad avvalersi sia dei commissari di cui all’articolo 37 sia, se del caso, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, delle competenze professionali all’uopo necessarie.


ARTICOLO 34
Legge regionale 13 maggio 2003, n. 19


1. L’articolo 5 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 19,
recante “Norme per la riassegnazione dei lotti per insediamenti
produttivi di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della provincia di Potenza”, va interpretato nel senso che tra gli
obiettivi prioritari da conseguire con le risorse trasferite ai
sensi dell’articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e con
gli interessi sulle stesse maturati rientra la gestione delle aree
industriali ricadenti nella competenza del Consorzio della Provincia di Potenza.
2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, nel predisporre il
disegno di legge di cui all’articolo 33, la Giunta Regionale propone altresì l’integrazione, la modifica o l’abrogazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 13 maggio 2003, n. 19, sia al fine di armonizzarle con la nuova disciplina, sia allo scopo di conseguire gli obiettivi di risanamento e di equilibrio indicati nell’articolo 29, comma 1.


ARTICOLO 35
Integrazione della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1


1. Nell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1, dopo le parole “anche attraverso gli enti regionali” sono aggiunte le seguenti “, i Consorzi per lo Sviluppo Industriale”.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI


ARTICOLO 36
Rapporti in essere


1. I crediti ed i debiti dei Consorzi preesistenti all’entrata in vigore della presente legge restano in capo agli stessi.
2. Salvo che non sia diversamente stabilito con i provvedimenti di
cui all’articolo 7, comma 2, all’articolo 27, comma 2, ed all’articolo 28, comma 2, restano in capo ai Consorzi i contratti
dagli stessi sottoscritti in data precedente l’entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 37
Commissari


1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 38, comma 1, fino
all’insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del Consiglio di Amministrazione e quelli del Presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato,
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale.
2. In caso di dimissioni, impedimento o revoca dell’incarico, alla sostituzione dei commissari si provvede con le modalità indicate nel comma 1.
3. I commissari sono tenuti ad assicurare alla Giunta Regionale il
supporto necessario per consentire alla medesima Giunta, ovvero ai
soggetti dalla stessa incaricati il tempestivo e puntuale svolgimento delle attività di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, commi 1 e 2, e art. 31, commi 1 e 2.
4. I compensi ed i rimborsi spettanti ai commissari, commisurati a
quelli previsti nell’articolo 18, commi 1, primo periodo, e 3, sono a carico del bilancio dei Consorzi.
5. Sino alla nomina dei commissari di cui al comma 1, restano in
carica quelli individuati ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 9 agosto 2007, n. 13.


ARTICOLO 38
Norma transitoria


1. In sede di prima applicazione, gli organi di cui agli articoli 15 e 16 sono nominati dopo l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 27 e 28, nonchè dopo l’approvazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, dello statuto e comunque entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Sino alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all’articolo 17, le attività allo stesso demandate sono svolte da quello in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
3. Sino all’approvazione degli statuti e dei regolamenti di cui agli articoli 20 e 21, i Consorzi applicano le disposizioni, che non siano in contrasto con la presente legge, contenute negli statuti e nei regolamenti approvati ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 41.
4. Sino all’entrata in vigore della legge di cui all’articolo 33, le disposizioni contenute nell’articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 41, continuano ad esplicare la loro efficacia.
5. Ai soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta spetta il rimborso delle quote versate ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 3 novembre 1998, n. 41.


ARTICOLO 39
Abrogazioni


1. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 38, comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 3 novembre 1998, n. 41.


ARTICOLO 40
Copertura finanziaria


1. Alla copertura degli oneri rivenienti dall’attuazione della presente legge, complessivamente quantificati in 350.000,00 euro,
si provvede a valere sulle risorse appostate sulla unità previsionale di base n. 0442.05 dello stato di previsione delle uscite del bilancio della Regione Basilicata per l’anno 2010.


ARTICOLO 41
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il iorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza 5 febbraio 2010
De Filippo



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