NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia
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Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11
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Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici
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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I
Finalità e destinatari da Art. 1 ad Art. 2
CAPO II
Assetto istituzionale e programmazione regionale da Art. 3 ad Art. 12
CAPO III
Discriminazione e protezione sociale da Art. 13 ad Art. 19
CAPO IV
Interventi di settore da Art. 20 ad Art. 29
CAPO V Norme finali e transitorie da Art. 30 ad Art. 36 CAPO I Finalità e destinatari
Art. 1
(Finalità e principi)
1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, come individuati dall’articolo 2, comma 1, condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione. 2. Le politiche della Regione sono finalizzate a: a) eliminare ogni forma di discriminazione; b) garantire l’accoglienza e l’effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale; c) garantire pari opportunità di accesso ai servizi; d) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale; e) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche; f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità; g) assicurare pari valore e condizioni al genere femminile, nonché garanzie di tutela ai minori. 3. Con la presente legge la Regione concorre, nell’ambito delle proprie competenze, all’attuazione in particolare dei principi espressi: a) dall’articolo 10 della Costituzione; b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951); c) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989); d) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d’Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B); e) dalla Dichiarazione e dal Programma d’azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini); f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000; g) dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996); h) dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004. 4. Le Province e i Comuni promuovono e attuano gli interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversità linguistica, all’integrazione sociale, nonché alla partecipazione alla vita pubblica locale. Art. 2 (Destinatari e definizioni) 1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadine e cittadini stranieri immigrati. 2. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). In conformità ai principi di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, gli interventi regionali sono estesi alle figlie e ai figli nati in Italia dei destinatari della presente legge e ai cittadini dell’Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli. CAPO II Assetto istituzionale e programmazione regionale Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. La Regione svolge funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. 2. La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio regionale in attuazione della presente legge. 3. Ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro) e dell’articolo 22, comma 16, del decreto legislativo 286/1998, la Regione provvede all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro. Art. 4 (Rappresentanza e partecipazione a livello locale) 1. Le Province e i Comuni, al fine di promuovere l’effettiva partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, adottano misure a livello istituzionale per costituire organi consultivi di rappresentanza dei medesimi, garantendo l’utilizzo degli strumenti di consultazione non elettivi. Art. 5 (Piano regionale integrato per l’immigrazione) 1. Il Piano regionale integrato per l’immigrazione, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nei settori oggetto della presente legge. 2. Il Piano regionale é approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri Assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente. Il Piano regionale é approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere. 3. Il Piano regionale é predisposto e aggiornato, in armonia con il piano strategico regionale, dalla direzione centrale competente in materia di immigrazione in collaborazione con le altre direzioni centrali interessate, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l’immigrazione di cui all’articolo 8 e dall’Assemblea delle autonomie locali, dei rapporti dell’Osservatorio sull’immigrazione di cui all’articolo 7 e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dall’articolo 6. 4. Il Piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti locali. 5. Partecipano all’attuazione del Piano regionale gli Enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All’attuazione del Piano regionale contribuiscono altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti all’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione di cui all’articolo 10. 6. Il Piano regionale é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 6 (Clausola valutativa) 1. L’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dell’Amministrazione regionale. 2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all’accesso ai servizi e agli alloggi, all’inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all’informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell’efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglimento. 3. La valutazione triennale é presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l’aggiornamento del Piano regionale. Art. 7 (Osservatorio sull’immigrazione) 1. é istituito, presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione, l’Osservatorio sull’immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, avente a oggetto il monitoraggio e l’analisi dell’attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, anche ai fini della valutazione di cui all’articolo 6. La direzione centrale competente in materia di immigrazione svolge l’attività di Osservatorio sull’immigrazione in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione alle quali partecipa. 2. Nell’ambito dell’Osservatorio sono raccolti ed elaborati dati e informazioni al fine della valutazione dell’efficacia degli interventi attuati in materia di immigrazione, nonché dati e informazioni sulle situazioni di discriminazione, sulla presenza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, al fine dell’analisi dell’evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale. 3. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio, l’Amministrazione regionale é autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione. 4. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all’Osservatorio le direzioni centrali per quanto attiene agli interventi di competenza in materia di immigrazione. 5. I risultati dell’attività di Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici. Art. 8 (Consulta regionale per l’immigrazione) 1. é istituita la Consulta regionale per l’immigrazione, di seguito denominata Consulta. 2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. In particolare: a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ed esprime su di esso parere; b) esprime parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l’immigrazione e proposte di intervento; c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull’immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella regione, anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi; d) collabora all’Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio; e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l’adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie; f) esprime parere sui provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero di particolare importanza sottoposti all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). Art. 9 (Composizione e funzionamento) 1. La Consulta é costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed é composta da: a) l’Assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente; b) il direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo delegato; c) un esperto nominato dall’Assessore regionale competente in materia di immigrazione; d) due rappresentanti per ogni provincia delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte alla seconda sezione dell’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione di cui all’articolo 10; e) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni e dagli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione sul territorio regionale iscritti alla prima sezione dell’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione di cui all’articolo 10; f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale; g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale; h) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; i) un rappresentante dei Comuni e uno delle Province, designati dall’Assemblea delle autonomie locali; 2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da d) a i), é nominato un membro supplente per i casi di assenza o decadenza. 3. La Consulta elegge un vice Presidente tra i componenti previsti al comma 1, lettera d). 4. Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti, il Difensore civico, il Tutore dei minori, nonché rappresentanti delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e dell’Ufficio scolastico regionale. 5. La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e può essere articolata in sotto commissioni per aree tematiche. 6. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 7. La partecipazione alle riunioni é gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta é riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali. 8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore centrale. Art. 10 (Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione) 1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta nell’ambito dell’immigrazione da associazioni ed enti. 2. é istituito l’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione, di seguito denominato Albo regionale, presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione. 3. Nell’Albo regionale sono iscritte le associazioni e gli enti di cui all’articolo 5, comma 5, che hanno una sede permanente nel territorio regionale e operano localmente con continuità a favore degli immigrati stessi da almeno un anno. L’Albo regionale é suddiviso in due sezioni: a) nella prima sezione sono inserite le associazioni e gli enti iscritti al registro di cui all’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione; b) nella seconda sezione sono inserite le associazioni degli immigrati iscritte al registro di cui all’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e quelle costituite a livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati. 4. L’iscrizione all’Albo regionale é condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l’accesso agli incentivi previsti dalla presente legge. 5. L’iscrizione all’Albo regionale e la cancellazione sono disposte dall’Assessore regionale competente in materia di immigrazione. Art. 11 (Attuazione integrata degli interventi) 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati di regola nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con le modalità specifiche per gli stessi previste. Art. 12 (Conferenza regionale sull’immigrazione) 1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza regionale sull’immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate. CAPO III Discriminazione e protezione sociale Art. 13 (Misure contro la discriminazione) 1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 286/1998. 2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998, e in conformità al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e sono attuate in collaborazione con gli Enti locali, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 10. 3. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate, garantendo iniziative per agevolare l’effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale, dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale e a esse concorrono il Difensore civico e il Tutore dei minori. 4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale é autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l’erogazione di finanziamenti ai progetti di Enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale. 5. Nell’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle strutture socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all’espressione delle specifiche identità culturali e religiose diverse da quelle espressamente previste dalla legislazione statale vigente. Art. 14 (Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati) 1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d’asilo promuovendo interventi specifici per l’accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura. 2. Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai Comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall’Unione europea. 3. L’Amministrazione regionale é autorizzata a concedere ad associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale finanziamenti per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché a concedere finanziamenti, anche integrativi, ai Comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2. Art. 15 (Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali) 1. Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea, per esigenze umanitarie, la Giunta regionale può predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge. 2. Il piano straordinario di cui al comma 1 é finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati destinatari di misure di protezione temporanea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 286/1998. Art. 16 (Interventi per i minori stranieri non accompagnati) 1. Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, l’Amministrazione regionale é utorizzata a concedere finanziamenti a Enti locali, enti pubblici, nonché ad associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale per interventi mirati di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza. 3. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la minore età ai sensi dei commi 1 e 2 possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età. Art. 17 (Programmi di protezione sociale) 1. L’Amministrazione regionale concede incentivi ai Comuni, a enti pubblici, ad associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale per la realizzazione di progetti per interventi di protezione, assistenza, integrazione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nei Paesi di origine, rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 286/1998. Art. 18 (Sostegno alle misure alternative della pena) 1. L’Amministrazione regionale é autorizzata a sostenere progetti specifici che favoriscano l’applicazione degli istituti previsti dall’ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati da Comuni e da associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale. 2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1 é data priorità ai progetti di protezione e inserimento sociale di minori e soggetti infraventunenni. Art. 19 (Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine) 1. L’Amministrazione regionale, anche nell’ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene e attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento di cittadine e cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale é autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l’erogazione di finanziamenti ai progetti di associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale. CAPO IV Interventi di settore Art. 20 (Politiche abitative) 1. La Regione favorisce l’acquisizione della prima casa in proprietà e l’accesso alle locazioni a uso abitativo per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati a parità di condizioni con gli altri cittadini, ai sensi della normativa regionale di settore, in conformità all’articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche. 2. Nell’attuazione delle politiche abitative, le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), le Province e i Comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera. La disciplina della presente norma é demandata ai regolamenti di settore, attuativi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). 3. Con accordo di programma, la Regione, le Province e i Comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione. Tali programmi sono inseriti nel Piano regionale. 4. L’Amministrazione regionale é autorizzata a concedere contributi, sino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile, ai Comuni, alle ATER e alle associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale per la costruzione, acquisto, riqualificazione, arredamento e gestione di strutture dedicate all’ospitalità temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. In deroga all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli immobili oggetto di finanziamenti sono soggetti a vincolo di destinazione decennale. In conformità all’articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, con regolamento regionale sono definiti i requisiti gestionali e strutturali delle strutture dedicate all’ospitalità temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. Tali strutture sono destinate anche a garantire l’alloggio a quanti necessitino di soccorso e assistenza o siano in condizioni di disagio. 5. La Regione promuove, attraverso la concessione di contributi ai Comuni, l’attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa, nell’ambito della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l’accesso all’alloggio da parte di cittadine e cittadini italiani e stranieri che siano in condizioni di disagio. 6. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 5, viene data priorità ai Comuni convenzionati con associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale. Art. 21 (Servizi territoriali) 1. I Comuni, anche in forma associata, e le Province organizzano nell’ambito delle proprie competenze, direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all’Albo regionale, i servizi territoriali che provvedono: a) all’erogazione di attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità verso i destinatari della presente legge; b) alla promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale; c) alla realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare; d) alla erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale; e) all’organizzazione di attività di assistenza e tutela legale e alla segnalazione delle situazioni di discriminazione di cui all’articolo 13; f) allo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero dell’interno. 2. I Comuni sede di case circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1 nei confronti degli immigrati detenuti direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all’Albo regionale. 3. La Regione sostiene l’attivazione e gestione dei servizi territoriali attraverso appositi incentivi. 4. Qualora i Comuni e le Province non attivino i servizi di cui ai commi 1 e 2, l’Amministrazione regionale sostiene i medesimi interventi attuati da associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale. Art. 22 (Interventi di politica sociale) 1. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi di politica sociale previsti dalla normativa vigente in condizioni di parità con gli altri cittadini. 2. L’Amministrazione regionale, al fine di favorire l’integrazione sociale, concede incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sociali per progetti di supporto all’accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente legge. Art. 23 (Assistenza sanitaria) 1. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di paritàdi trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 286/1998. 2. Alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale. 3. Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l’accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane; b) la tutela della salute del minore; c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. 4. L’Amministrazione regionale promuove tutte le misure organizzative finalizzate a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati non iscritti al servizio sanitario regionale. 5. Presso la direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale é costituito l’Osservatorio regionale per la salute dei migranti, quale gruppo di lavoro tecnico, composto da operatori designati da ciascun ente del servizio sanitario regionale e da ciascun ambito socio-assistenziale. Allo stesso possono partecipare rappresentanti di associazioni ed enti che collaborano alle iniziative in campo socio-sanitario. 6. L’Osservatorio regionale per la salute dei migranti svolge il compito di fornire elementi informativi utili a una efficace programmazione degli interventi socio-sanitari e assistenziali a favore dei destinatari della presente legge. In particolare svolge attività finalizzate a: a) monitorare la situazione sanitaria e sociale, in riferimento alla popolazione immigrata, nonché gli interventi attuati dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli ambiti socio-assistenziali, al fine della diffusione omogenea delle prassi più efficaci; b) attuare progetti e interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, nonché di formazione degli operatori a un approccio multiculturale e pluridisciplinare, tenendo anche in considerazione la specificità di genere; c) coordinare progetti specifici di tutela e promozione della salute e della sicurezza sociale, con particolare riferimento alle situazioni vulnerabili, alle violenze sulle donne e sui minori e alle problematiche emergenti. 7. L’Osservatorio regionale per la salute dei migranti concorre alle attività svolte ai sensi dell’articolo 7 e fornisce elementi per la stesura del Piano regionale. 8. In ogni ente del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari e ospedalieri sono organizzati servizi di mediazione culturale, con particolare attenzione al genere. 9. Ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 286/1998, l’Amministrazione regionale finanzia gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati a erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadine e cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria. Il direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, in conformità ai parametri definiti dalla Giunta regionale, autorizza i ricoveri. 10. Alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli enti del servizio sanitario regionale si provvede annualmente in sede di legge finanziaria mediante apposito finanziamento. Art. 24 (Istruzione ed educazione interculturale) 1. Sono garantiti ai minori stranieri immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l’infanzia e ai servizi scolastici. Sono altresì garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi in materia di diritto allo studio e sono altresì favorite relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie immigrate. 2. Le azioni poste in essere al fine dell’attuazione dei principi di cui al comma 1 sono specificamente finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori stranieri presenti sul territorio regionale, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione. 3. In attuazione dei principi di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 286/1998, le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture; a tale fine promuovono e favoriscono iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. 4. L’insegnamento e l’apprendimento della lingua italiana nonché della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza. A tal fine si promuovono iniziative volte a migliorare il processo di integrazione e formazione alla cittadinanza. 5. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all’educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. 6. L’Amministrazione regionale concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli Enti locali per la realizzazione di interventi concernenti: a) la formazione alla cittadinanza e l’apprendimento della lingua italiana; b) l’attività di mediazione linguistica e culturale; c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale; d) la costruzione di reti di scuole che promuovano l’integrazione culturale formativa; e) la promozione del tempo pieno e prolungato, nonché di progetti di integrazione con il territorio; f) la creazione e l’ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui. 7. Gli incentivi di cui al comma 6 sono estesi ai servizi rivolti alla prima infanzia. 8. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale concede incentivi per interventi di formazione riguardanti l’educazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonché per corsi di formazione di docenti per l’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda. 9. L’Amministrazione regionale promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per adulti, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza. 10. In materia di istruzione universitaria, alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati é assicurata parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani negli interventi e misure previsti in favore degli studenti universitari. 11. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l’Ufficio scolastico regionale e le Università degli studi della regione. Art. 25 (Formazione) 1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini. 2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all’acquisizione delle necessarie competenze e professionalità, nonché corsi di formazione per l’organizzazione delle attività svolte dalle associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale. 3. La Regione favorisce e promuove le attività ormative che tengano conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attività lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire, nonché quelle che prevedano una formazione mirata alla conoscenza sulla legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 4. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l’acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento tra Enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale. 5. Nell’ambito della normativa statale in materia, l’Amministrazione regionale stabilisce criteri e modalità di validazione di progetti relativi all’ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro regionale. L’Amministrazione regionale, altresì, promuove e sostiene progetti che prevedano corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata a inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni. 6. é istituito l’Elenco regionale dei mediatori culturali, presso la direzione centrale competente in materia immigrazione. L’iscrizione all’Elenco é subordinata al possesso di specifica professionalità in materia di mediazione culturale, attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici, ovvero conseguita mediante esperienze formative e lavorative. 7. Con regolamento regionale, proposto di concerto dall’Assessore regionale competente in materia di immigrazione e dagli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e protezione sociale, sono stabiliti: a) le modalità e i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 6; b) i criteri di valutazione delle esperienze formative e lavorative acquisite, ai fini dell’iscrizione all’Elenco; c) gli obblighi di aggiornamento periodico, ai fini del mantenimento dell’iscrizione; d) le modalità e i criteri per l’iscrizione e la cancellazione dall’Elenco. 8. L’Amministrazione regionale finanzia i corsi di cui al comma 6, nonché corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico, degli enti pubblici, delle associazioni ed enti per l’immigrazione. Art. 26 (Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome e imprenditoriali) 1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell’inserimento lavorativo e al sostengo ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa. 2. Le Province, ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi all’impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), e successive modifiche, provvedono al rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, nonché gli altri adempimenti previsti dalla legge in materia di lavoro. 3. Al fine di realizzare efficacemente le azioni previste dall’articolo 27, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 286/1998, le Province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro. 4. La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell’assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato. 5. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli Enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all’informazione, tutela e sostegno ai lavoratori immigrati. 6. La Regione promuove iniziative per favorire la mobilità dei lavoratori frontalieri e di quelli provenienti da Stati dell’Europa orientale, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dando attuazione ad accordi internazionali ovvero proponendo al Governo la stipulazione di nuovi accordi con i suddetti Stati o loro Regioni. 7. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari sul territorio regionale, contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. 8. Le Province individuano i Centri per l’impiego presso i quali istituire servizi di mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite mediatori culturali iscritti all’Elenco di cui all’articolo 25, comma 6, e in possesso della specializzazione in materia di lavoro. Art. 27 (Accesso al pubblico impiego) 1. In conformità ai principi di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 286/1998, é riconosciuto alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per l’accesso al pubblico impiego, indetti nell’ambito dell’ordinamento regionale, che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani. Art. 28 (Interventi di integrazione e comunicazione interculturale) l. La Regione promuove l’integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e concede agli Enti locali e alle associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale contributi per la realizzazione dei seguenti interventi: a) uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali; b) gestione di centri di aggregazione; c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all’immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e il migliore sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati; d) iniziative finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture; e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica. 2. La Regione sostiene la realizzazione di interventi di mediazione socio-culturale. Art. 29 (Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico) 1. La Regione promuove, nell’ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, programmi di sostegno degli studenti e dei ricercatori stranieri immigrati operanti nelle Università degli studi e negli istituti di ricerca regionali; promuove altresì progetti in favore di docenti e tecnici stranieri immigrati presso le Università degli studi e i poli tecnologici e scientifici regionali ai fini della loro permanenza. 2. La Regione favorisce accordi interuniversitari volti al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. 3. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), é aggiunto il seguente: <<7 bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati.>>. CAPO V Norme finali e transitorie Art. 30 (Regolamenti) 1. Con regolamento regionale é data attuazione agli articoli 10, 25, 26 e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Art. 31 (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 24/2004) 1. L’articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare), é sostituito dal seguente: < >. Art. 32 (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 7/2002) 1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), le parole: <<, di cui all’articolo 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46,>> sono soppresse. Art. 33 (Disposizioni transitorie) 1. In sede di prima applicazione, sono iscritte all’Albo regionale le associazioni e gli enti già iscritti all’albo di cui all’articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell’Ente regionale per i problemi dei migranti). 2. Il regolamento che disciplina l’Albo regionale é emanato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La Consulta é sostituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 34 (Pubblicazione) 1. Il testo della presente legge é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne. Art. 35 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) l’articolo 21 (Assistenza agli immigrati extracomunitari) della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l’anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili); b) la legge regionale 46/1990; c) l’articolo 7 (Soppressione dell’ERMI) della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l’anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali); d) i commi da 54 a 59 dell’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)); e) l’articolo 17 (Disposizioni in materia di immigrazione) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000); f) il comma 26 dell’articolo 3, il comma 31 e i commi da 33 a 37 dell’articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)); g) i commi 23, 24 e 25 dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002); h) i commi 46, 47, 48 e 49 dell’articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)). Art. 36 (Norme finanziarie) 1. Il finanziamento degli interventi della presente legge é assicurato anche mediante l’utilizzo di risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell’articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), nella misura indicata al comma 2. 2. Per il finanziamento degli interventi previsti, ai sensi delle specifiche disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 commi 4 e 5, 21, 22, 23 comma 8, 24, 25 e 28 in attuazione del Piano regionale integrato per l’immigrazione di cui all’articolo 5, é autorizzata la spesa complessiva di 7.386.633,06 euro a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.2.958 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, alla funzione obiettivo 8 – programma 8.5 - Rubrica n. 300 – spese di investimento – con la denominazione <> con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito indicato: a) capitolo 4500 (2.1.232.3.08.07) – Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 – Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo – con la denominazione <> per complessivi 5.419.110 euro, suddivisi in ragione di 1.094.110 euro per l’anno 2005 e di 2.162.500 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007; b) capitolo 4505 (2.1.232.3.08.07) – Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 – Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo – con la denominazione <> per complessivi 1.967.523,06 euro, suddivisi in ragione di 983.761,53 euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007. 3. Per le finalità previste dagli articoli 6 e 7, nonché, limitatamente agli interventi diretti della Regione, per le finalità previste dagli articoli 13 e 19, é autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisi in ragione di 40.000 euro per l’anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.2.958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4501 (2.1.220.3.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 300 – Servizio n. 198 – Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo – con la denominazione <>. 4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 2 a 4 si provvede mediante storno ovvero mediante prelevamento dei rispettivi stanziamenti dalle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati: a) storno dall’unità previsionale di base 8.5.300.2.938 – capitolo 4951 di complessivi 1.967.523,06 euro, suddivisi in ragione di 983.761,53 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007; b) prelevamento di complessivi 5.599.110 euro, suddivisi in ragione di 1.134.110 euro per l’anno 2005 e di 2.232.500 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, dall’apposito fondo globale iscritto sull’unità previsionale di base 53.6.250.2.9 – capitolo 9710 (partita n. 846 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento é conseguentemente ridotto di pari importo. 5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 9, comma 7, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 6. Gli interventi di cui alla presente legge, già resi alla collettività regionale, estesi in condizione di parità ai cittadini immigrati, gravano sulle pertinenti unità previsionali di base e sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.
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