Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Recepimento)
1. All’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con le successive modificazioni e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.
ARTICOLO 2
(Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Nomina a Consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto regionale, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Presso l’Ufficio centrale regionale, di cui all’articolo 8 della legge n. 108/1968, sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
3. La presentazione delle candidature di cui al comma 2 è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste provinciali da parte del candidato Presidente, dall’accettazione del collegamento da parte dei delegati delle liste provinciali collegate, nonché dal certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
4. La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento di cui al comma 3 devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e s.m.i..
5. La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e s.m.i., contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione di cui al comma 2.
6. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge, comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali, di cui all’articolo 8 della legge n. 108/1968, l’avvenuta ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale, delle liste aventi il medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.
7. Sono candidati alla presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali di cui all’articolo 1, comma 3 della legge n. 43/1995.
8. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
9. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, fa parte del Consiglio regionale. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti ai sensi del comma 8, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. A questi fini l’Ufficio centrale regionale utilizza l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste provinciali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 14, dell’articolo 15 della legge n. 108/1968, come modificato dalla presente legge. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, è individuato quello assegnato al gruppo di liste, collegato al candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale; entro tale gruppo è individuato il seggio che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.
10. Ai fini di cui alla presente legge è definita coalizione il gruppo di liste o l’insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in entrambe le circoscrizioni provinciali.
ARTICOLO 3
(Elezione del Consiglio regionale. Numero dei consiglieri)
1. Ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, oltre al Presidente eletto, il Consiglio regionale è composto da trenta (30) membri, di cui ventiquattro (24) eletti sulla base di liste provinciali concorrenti e sei (6) eletti con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali, insieme con il Presidente della Giunta regionale, nei modi previsti dalle disposizioni delle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995, come modificate dalla presente legge.
2. Le liste provinciali per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
3. In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste provinciali che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Regione una somma pari al rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in eccesso rispetto al numero minimo consentito. L’ammontare della somma è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
4. La lista regionale, a pena di inammissibilità, è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione.
ARTICOLO 4
(Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)
1. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
“3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.”.
ARTICOLO 5
(Convocazione dei comizi per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
1. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
“2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.”.
2. Il quarto comma dell’articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
“4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale.”.
ARTICOLO 6
(Liste e candidature)
1. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
“2. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.”.
2. Il numero 4 del comma 8 dell’articolo 9 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
“4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all’organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.”.
3. Dopo il nono comma dell’articolo 9 della legge n. 108/1968 è inserito il seguente:
“9 bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste provinciali, con simbolo anche composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sono espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare, escluso il gruppo misto, già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla stessa data.
Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti, movimenti e gruppi politici, presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno un partito o gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nei casi di cui ai precedenti periodi la delega alla presentazione della lista è effettuata dal legale rappresentante del partito o movimento, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio. L’esonero di cui al primo e secondo periodo si applica anche per le liste regionali e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale collegati alle liste di cui all’articolo 9 della presente legge.”.
ARTICOLO 7
(Modifiche all’articolo 15 della legge n. 108/1968)
1. All’articolo 15, della legge n. 108/1968 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), del terzo comma, le parole “I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;” sono sostituite dalle seguenti:
“I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti dall’Ufficio centrale regionale separatamente nelle singole circoscrizioni;”.
b) il numero 2) dell’ottavo comma è sostituito dal seguente:
“2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati, separatamente nelle singole circoscrizioni;”.
c) il numero 3) dell’ottavo comma è sostituito dal seguente:
“3) procede alla assegnazione alle predette liste provinciali dei seggi indicati al numero 1), sulla base dei maggiori resti espressi in cifra assoluta e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio. Ai fini di cui al primo periodo sono presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti alle liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.”.
d) i commi nono, decimo e undicesimo sono abrogati.
e) il numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
“3) proclama quindi eletti il candidato alla presidenza della Giunta regionale ed i successivi sei candidati compresi nella lista regionale di cui al numero 2);”.
f) i numeri 4), 5) e 6) del tredicesimo comma sono abrogati.
g) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
“7) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla lista regionale di cui al numero 2) e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio. Qualora tale verifica dia esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi del primo periodo, consenta di raggiungere il sessanta per cento del totale dei seggi del Consiglio, con arrotondamento all’unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine determina i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista provinciale collegata alle liste di cui al numero 2) e successivamente procede alla somma di tali voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; divide, quindi, la somma dei voti validi conseguiti dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi i voti validi conseguiti da ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto:
il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio sulla base dei quozienti interi. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall’Ufficio centrale circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista dell’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. Se tutti i posti della graduatoria hanno già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;”.
h) il numero 8) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
“8) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale abbia ottenuto almeno il trentacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Nel caso in cui la verifica prevista al primo periodo dia esito negativo, assegna alle coalizioni di liste, o gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all’unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2), secondo le modalità di cui al numero 7) del comma 13. Nel caso in cui il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene meno del venticinque per cento dei seggi, con arrotondamento all’unità superiore, assegnati al Consiglio non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo periodo.”.
i) il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:
“14. Dei seggi assegnati nel caso di cui al numero 7) del comma 13 si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l’ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti alle coalizioni collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegate ai candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Ai fini cui al primo, secondo e terzo periodo sono esclusi i seggi assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Dei seggi assegnati nel caso di cui al secondo periodo del numero 8) del comma 13 si tiene conto ai fini dei seggi attribuiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l’ultimo
dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi spettanti alla coalizione collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegati al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.
In ogni caso, il primo seggio assegnato ai sensi del secondo periodo del numero 8) del comma 13 spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto.”.
l) dopo il quattordicesimo comma è inserito il seguente:
“14 bis. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi assegnati al Consiglio, stabilite dai numeri 7 ed 8 del comma 13, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto regionale, spetta al Presidente eletto.”.
ARTICOLO 8
(Surroga dei consiglieri regionali)
1. I candidati alla presidenza della Giunta regionale, eletti ai sensi del secondo periodo, del comma 9, dell’articolo 2 che cessano dalla carica di consigliere regionale, per dimissioni o altra causa, sono surrogati dai candidati nelle liste provinciali i cui seggi sono stati riservati per la loro elezione.
ARTICOLO 9
(Modifiche all’articolo 1 della legge n. 43/1995)
1. Al primo periodo del comma 3 dopo le parole “Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione” sono aggiunte le seguenti: “, oltre al candidato alla Presidenza della Giunta regionale,”.
2. Al terzo periodo del comma 3 le parole “in non meno della metà delle” sono sostituite dalle seguenti: “in entrambe le” e le parole “con arrotondamento all’unità superiore” sono soppresse.
3. Al quinto periodo del comma 3 le parole “dall’articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533” sono sostituite dalle seguenti: “dalla lettera c), comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni”.
4. Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati pari ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, oltre al candidato alla presidenza della Giunta regionale.”.
ARTICOLO 10
(Norma finale)
1. La presente legge entra in vigore alla data dell’entrata in vigore della modifica statutaria che rende conforme allo Statuto regionale la disposizione di cui all’articolo 3 sul numero dei consiglieri regionali.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 4 gennaio 2010
LORENZETTI
Note:
? La legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, è pubblicata nella G.U. 6 marzo 1968, n. 61.
? La legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”, è pubblicata nella G.U. 24 febbraio 1995, n. 46.
Nota all’art. 1, comma 2:
? Si riporta il testo dell’art. 5 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni” (pubblicata nella G.U. 22 dicembre 1999, n. 299):
«5.Disposizioni transitorie.
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.».
Note all’art. 2, commi 1, 4, 5, e 9:
? Il testo degli artt. 42 e 63 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), come modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in corso di pubblicazione nel B.U.R.), è il seguente:
«Art. 42 Composizione.
1. Il Consiglio regionale è composto da trenta membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.
2. Il sistema di elezione del Consiglio e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.
3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.
Art. 63 Presidente della Giunta regionale.
1. Il Presidente della Giunta regionale viene eletto direttamente dal corpo elettorale nella stessa scheda utilizzata per le elezioni del Consiglio regionale e con voto espresso a favore di una lista o di un candidato alla Presidenza o congiuntamente di una lista e del candidato alla Presidenza ad essa collegato, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale.
2. Il Presidente eletto presenta di fronte al Consiglio regionale nella prima seduta successiva all’elezione dell’Ufficio di Presidenza il programma di governo, che deve contenere l’illustrazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.
3. Il Presidente nomina i componenti della Giunta regionale, indicando chi assume la carica di Vice Presidente e li presenta al Consiglio, unitamente all’illustrazione del programma.
4. Il Presidente può in qualsiasi momento revocare dalla carica uno o più componenti della Giunta, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
5. Il Presidente eletto può essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo.».
? Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale” (pubblicata nella G.U. 22 marzo 1990, n. 68), come modificata con leggi 28 aprile 1998, n. 130 (in G.U. 7 maggio 1998, n. 104) e 30 aprile 1999, n. 120 (in G.U. 3 maggio 1999, n. 101):
«14.
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».
Note all’art. 3, commi 1 e 3:
? Per il testo dell’art. 42 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si vedano le note all’art. 2, commi 1, 4, 5, e 9.
? La legge 3 giugno 1999, n. 157, recante “Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”, è pubblicata nella G.U. 4 giugno 1999, n. 129.
Nota all’art. 10:
? Per la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si vedano le note all’art. 2, commi 1, 4, 5, e 9.