NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia
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Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 29
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Istituzione della Commissione d’indagine sulla gestione dell’Azienda sanitaria locale Foggia.
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 Finalità 1 Al fine di far conoscere al Consiglio regionale ogni utile elemento per l’esercizio delle funzioni di controllo sull’attività della Giunta previste dall’articolo 22, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia, è istituita, ai sensi dell’articolo 31 dello stesso Statuto, una Commissione consiliare d’indagine sulla gestione finanziaria e amministrativa dell’Azienda sanitaria locale Foggia (ASL FG) per il periodo 2000/2009. 2 La Commissione, in particolare, ha il compito di: a) esaminare l’andamento della spesa sanitaria, la corrispondenza della stessa ai criteri di buon andamento della pubblica amministrazione nonché alla normativa nazionale e regionale, l’efficacia della risposta sanitaria; b) esaminare i criteri e le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato, assunto direttamente e attraverso appaltatori di servizi o attraverso l’istituto del lavoro interinale, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità; c) esaminare la correttezza e la legittimità degli atti amministrativi assunti dagli organi dell’Azienda; d) riferire al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare proposte; e) promuovere ogni e qualsiasi indagine necessaria al fine di verificare la situazione dell’Azienda. ARTICOLO 2 Composizione e insediamento 1 La Commissione è composta da undici consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari. 2 Il Presidente del Consiglio, su segnalazione dei gruppi consiliari, provvede a costituirla e a insediarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 3 Elezione della presidenza 1 Nel rispetto del comma 2 dell’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia, i componenti la Commissione, nella prima seduta, eleggono il Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a maggioranza assoluta nella terza. 2 Ove nessun consigliere di opposizione risulti eletto Presidente, nella quarta votazione è proclamato eletto il consigliere, sempre di opposizione, che ha avuto il maggior numero di voti. 3 Eletto il Presidente, la Commissione, sempre a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge i due Vice Presidenti. 4 Per il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento interno del Consiglio per l’attività delle commissioni consiliari permanenti. ARTICOLO 4 Poteri 1 La Commissione, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di promuovere audizioni con amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti delle parti sociali, economiche e di volontariato. 2 La Commissione può, altresì, avvalersi a titolo gratuito di esperti nominati in base alla vigente normativa regionale. ARTICOLO 5 Durata 1. La Commissione ha durata fino allo data di scioglimento del Consiglio regionale dell’VIII legislatura. ARTICOLO 6 Funzioni di segreteria 1 Per lo svolgimento dei propri lavori e per il supporto tecnico-amministrativo la Commissione si avvale della struttura e dei servizi logistici della competente commissione consiliare permanente. 2 La Presidenza della Commissione ha sede presso il gruppo di appartenenza del consigliere preposto a presiedere la Commissione stessa e può avvalersi, per compiti di segreteria particolare, di un’unità facente parte della dotazione organica assegnata al gruppo medesimo, senza aggravio di spese aggiuntive a carico del bilancio del Consiglio regionale. Formula Finale: La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 04 dicembre 2009 VENDOLA
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