Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Sostituzione dell’articolo 11)
1. L’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Procedimento)
1. I contributi di cui all’articolo 8 sono concessi tramite procedimento a sportello o, nel caso di finanziamento di progetti relativi a specifici settori tecnologici, tramite procedimento a bando.
2. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande.3. Nei casi di cui al comma 2, i contributi sono concessi, previa istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di industria, anche mediante l’acquisizione di pareri tecnici e specialistici, e successivo esame e valutazione da parte del Comitato tecnico di cui all’articolo 12. I contributi sono erogati dalla società finanziaria regionale
(Finaosta S.p.A.), sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell’attività di ricerca.
4. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini per la presentazione delle domande e le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
5. Nel caso di attivazione di procedure a bando, i contributi sono concessi, previa istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di industria, anche mediante l’acquisizione di pareri tecnici e specialistici, e successivo esame e valutazione da parte di una commissione tecnica. I contributi sono erogati da Finaosta S.p.A., sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell’attività di ricerca.
6. La commissione tecnica è nominata per ciascuna procedura con deliberazione della Giunta regionale, da adottare successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, ed è composta dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, con funzioni di presidente, e da non più di quattro soggetti esperti nel settore cui il bando si riferisce.
7. A seguito della concessione dei contributi, al Comitato tecnico di cui all’articolo 12 compete il monitoraggio dei progetti e la verifica dei risultati.
8. Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, sentita la Commissione consiliare competente.”.
ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 12)
1. L’articolo 12 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Comitato tecnico)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di industria è istituito un Comitato tecnico per l’esame e la valutazione delle domande di contributo, per il monitoraggio dei progetti approvati e per la verifica dei risultati dei progetti medesimi.
2. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto:
a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da due esperti con competenza tecnico-scientifica in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
c) da due esperti con competenza ed esperienza in materia di industria.
3. I compiti di segreteria del Comitato tecnico sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.
4. Il Comitato tecnico dura in carica tre anni.
5. Il Comitato tecnico si riunisce ogni due mesi, entro il quindicesimo giorno del mese.
6. Ai componenti del Comitato tecnico, con esclusione del personale regionale, è corrisposto, per ogni riunione, un compenso lordo pari a quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 2, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale.
7. Per l’individuazione dei componenti del Comitato tecnico e della commissione tecnica di cui all’articolo 11, comma 6, la struttura regionale competente in materia di industria può istituire appositi albi.”.
ARTICOLO 3
(Rifinanziamento della l.r. 84/1993)
1. Per gli interventi previsti dalla l.r. 84/1993, è autorizzata, per l’anno 2009, l’ulteriore spesa di euro 5.000.000.
ARTICOLO 4
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione dell’articolo 3 è determinato in euro 5.000.000 per l’anno 2009.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell’obiettivo programmatico 2.2.2.09.
(Interventi promozionali per l’industria).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nell’obiettivo programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti), al capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale).
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 4 agosto 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN