NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 4 agosto 2009, n. 20
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Disposizioni per la diffusione dell’altra economia nel Lazio
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione, nel rispetto dei principi statutari diretti alla promozione dello sviluppo civile, sociale, economico ed al rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo, riconosce e sostiene l’altra economia, così come definita all’articolo 2. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della concorrenza, provvede a: a) promuovere e sostenere iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività dell’altra economia di cui all’articolo 3, comma 2, disciplinate al capo II, e per la messa in rete dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 16; b) promuovere la creazione di centri per l’altra economia; c) promuovere e incrementare l’utilizzo dei beni e dei servizi dell’altra economia, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali; d) promuovere iniziative ed interventi per la divulgazione, presso la cittadinanza e in particolare nelle scuole, nelle università e nelle sedi formative, delle attività svolte dai soggetti dell’altra economia così come definita all’articolo 2; e) organizzare eventi per favorire l’incontro tra la comunità regionale e i soggetti dell’altra economia. ARTICOLO 2 (Definizioni) 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni della presente legge si intende per: a) altra economia: la modalità di svolgimento dell’attività economica che consente il conseguimento di obiettivi di interesse collettivo più elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente ed in particolare più trasparenti, solidali e partecipati. Tale modalità, applicabile sia alla domanda che all’offerta, è basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti piuttosto che del capitale, su un’equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell’ambiente, nonché sul perseguimento di obiettivi sociali e si svolge nel rispetto dei principi di cui all’articolo 3, comma 1 e negli ambiti indicati all’articolo 3, comma 2 e specificamente disciplinati al capo II; b) soggetti: le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro o che reinvestano nel settore dell’altra economia non meno del 50 per cento dell’eventuale utile annuale, con l’impegno di raggiungere l’80 per cento entro i successivi tre anni, ivi incluse le società cooperative, che svolgono attività di altra economia negli ambiti di cui all’articolo 3, comma 2, disciplinati al capo II, anche in forma associata, e che rispettino tutti i principi di cui all’articolo 3, comma 1; c) ciclo corto: l’insieme di attività basate su un rapporto diretto tra i produttori di beni e servizi e i consumatori, singoli o associati, per la vendita e l’acquisto di prodotti e servizi in ambito territoriale locale; d) attività in via prevalente: l’attività svolta in uno o più ambiti di cui all’articolo 3, comma 2, disciplinati al capo II, che concorra al conseguimento di non meno del 90 per cento del fatturato complessivo dei soggetti e che non si ponga in contrasto, per la parte residua, con i principi indicati all’articolo 3, comma 1; e) piccole e micro imprese: le dimensioni dei soggetti con riferimento a quelle individuate per le imprese dall’articolo 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese); f) de minimis: la normativa comunitaria applicabile agli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 e per il settore agricolo al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007. ARTICOLO 3 (Principi e ambiti di applicazione dell’altra economia) 1. L’altra economia è informata al rispetto dei seguenti principi: a) eco-compatibilità, per minimizzare l’impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull’ecosistema in modo da favorire la salute e la qualità della vita; b) trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale, finanziario ed ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori di interesse; c) equità e solidarietà, per ridistribuire in modo equo il valore creato e riequilibrare, in un’ottica solidale, le relazioni socio-economiche sia a livello locale che globale e all’interno delle filiere produttive; d) buona occupazione, per superare la precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze di tutti gli attori presenti sul territorio in un’ottica di inclusione sociale; e) partecipazione, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri portatori di interesse nelle sedi e nei momenti decisionali. 2. L’altra economia riguarda, in particolare, i seguenti ambiti: a) agricoltura biologica; b) produzione di beni eco-compatibili; c) commercio equo e solidale; d) consumo critico; e) finanza etica; f) risparmio energetico ed energie rinnovabili; g) riuso e riciclo di materiali e beni; h) sistemi di scambio non monetario; i) software libero; l) turismo responsabile. ARTICOLO 4 (Caratterizzazione delle attività dell’altra economia) 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sulla base dei principi stabiliti all’articolo 3, comma 1, con propria deliberazione, individua i parametri di riferimento propri di ciascuna attività, determina la misurazione idonea al riconoscimento dell’attività prevalente, nonché la documentazione attestante lo svolgimento di una delle attività dell’altra economia, anche in via prevalente. 2. Lo svolgimento delle attività in base ai parametri di cui al comma 1 costituisce condizione ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 16. ARTICOLO 5 (Programma annuale delle attività dell’altra economia) 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, in coerenza con gli strumenti della programmazione economico-sociale della Regione e in linea con il documento di programmazione economico finanziaria regionale di cui al titolo II, capo II della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, il programma annuale delle attività dell’altra economia, di seguito denominato programma, che descrive il complesso delle iniziative e degli interventi individuando in particolare: a) le priorità con riferimento agli ambiti territoriali e alle attività dell’altra economia; b) le relative risorse; c) le modalità per la realizzazione delle iniziative e degli interventi; d) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti nonché la verifica dello stato di attuazione delle iniziative e degli interventi; e) le località in cui realizzare i centri previsti all’articolo 23. 2. Il programma è predisposto dalla direzione regionale competente in materia di programmazione economica, di seguito denominata direzione competente, in accordo con le direzioni regionali competenti nelle materie interessate, tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale dell’altra economia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a). CAPO II AMBITI DI APPLICAZIONE DELL’ALTRA ECONOMIA ARTICOLO 6 (Agricoltura biologica) 1. L’agricoltura biologica è l’attività di coltivazione e di allevamento che pone in risalto la tutela dell’ambiente, la salute dei consumatori e il benessere animale ed è svolta da soggetti che, ai sensi della legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l’agricoltura biologica) ed in conformità alle disposizioni legislative comunitarie e nazionali, producono, trasformano e commercializzano i prodotti biologici. 2. La Regione, attraverso il ciclo corto, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), favorisce e sostiene la vendita e l’acquisto dei prodotti locali ottenuti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1. ARTICOLO 7 (Produzione di beni eco–compatibili) 1. La produzione di beni eco-compatibili è caratterizzata da un basso impatto ambientale, considerando l’intero ciclo di vita del bene sino alla sua dismissione finale. 2. La produzione di beni eco-compatibili avviene, in particolare, attraverso: a) l’utilizzo di materiali eco-compatibili; b) il consumo minimo di risorse naturali; c) l’utilizzo prevalente di materiali locali; d) l’adozione di un processo produttivo non inquinante; e) l’uso di tecniche e strumenti finalizzati al benessere fisico e psicofisico; f) la durata e il possibile riutilizzo del bene. 3. I produttori di beni eco-compatibili, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), forniscono ai consumatori ulteriori informazioni, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, circa: a) le materie prime utilizzate, con particolare riferimento alle caratteristiche e prestazioni ambientali significative rispetto a quelle più diffusamente utilizzate; b) le modalità di uso e di manutenzione del bene al fine di favorire la durata ottimale del bene stesso; c) le modalità di dismissione finale del bene al fine di favorirne il riuso e il riciclo. ARTICOLO 8 (Commercio equo e solidale) 1. Il commercio equo e solidale è l’attività di cooperazione economica e sociale finalizzata a consentire o migliorare l’accesso al mercato dei produttori o venditori di beni e servizi, organizzati in forma collettiva, che operano nelle aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo. 2. L’attività di cooperazione economica e sociale di cui al comma 1 si realizza sulla base delle seguenti condizioni: a) pagamento ai produttori e venditori di un prezzo equo e concordato, tale da garantire agli stessi un livello di vita adeguato e dignitoso; b) pagamento ai produttori e venditori, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell’ordine; c) rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dei diritti dei lavoratori, compresi quelli sindacali e retributivi, di tutela del lavoro minorile senza discriminazione di alcun genere; d) sussistenza di un rapporto continuativo tra produttori ed acquirenti per la realizzazione, da parte di questi ultimi, di iniziative volte al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti o dei servizi, sia delle condizioni di vita e di sviluppo della comunità locale cui i produttori appartengono; e) progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione; f) trasparenza di tutte le fasi, comprese quelle organizzative, che costituiscono l’attività di cooperazione economica e sociale. 3. I soggetti operanti nell’ambito del commercio equo e solidale in possesso dell’accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi svolgono in particolare: a) attività di commercio equo e solidale nel territorio regionale acquistando, distribuendo o commercializzando all’ingrosso o al dettaglio i prodotti e i servizi di cui al comma 5; b) la propria attività secondo principi di trasparenza rispetto alla ripartizione del prezzo tra i soggetti coinvolti nella catena produttiva, alle condizioni di cui al comma 2 e alla filiera produttiva, con riguardo alla filiera e alla provenienza del prodotto nonché ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione; c) attività di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico; d) attività di formazione a favore degli operatori e dei produttori. 4. I soggetti operanti nell’ambito del commercio equo e solidale non in possesso dell’accreditamento di cui al comma 3 possono svolgere attività di commercio al dettaglio relativamente ai prodotti di cui al comma 5. 5. Rientrano tra i prodotti del commercio equo e solidale: a) i prodotti certificati da un ente preposto alla certificazione di prodotti del commercio equo e solidale in conformità alle normative ISO, il quale attribuisce il marchio di garanzia secondo quanto stabilito a livello internazionale; b) i prodotti provenienti da soggetti operanti nell’ambito del commercio equo e solidale in possesso dell’accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi. 6. La direzione competente procede, almeno ogni due anni, ad una ricognizione generale: a) degli enti che rilasciano l’accreditamento di organizzazione di commercio equo e solidale, ai sensi del comma 3; b) degli enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale attraverso l’attribuzione di un marchio di garanzia, secondo quanto stabilito al comma 5, lettera a). ARTICOLO 9 (Consumo critico) 1. Il consumo critico è il consumo consapevole, responsabile e sobrio attraverso il quale il consumatore non sceglie i suoi acquisti solo in base al rapporto tra qualità e prezzo, ma anche in base alle caratteristiche sociali ed ambientali dei beni e servizi, della catena del valore e dei soggetti che in essa intervengono, al fine di limitare il consumo delle risorse e l’inquinamento dell’ecosistema e di ottenere dalle imprese un comportamento più attento ai diritti umani, sociali e all’ambiente. 2. I soggetti che svolgono attività di promozione del consumo critico offrono informazione, formazione, organizzazione e tutela ai consumatori. 3. Tra i soggetti di cui al comma 2 rientrano, in particolare, i gruppi di acquisto solidale (GAS), così come definiti dall’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), che riuniscono e organizzano i consumatori per l’acquisto collettivo dei prodotti dell’altra economia. ARTICOLO 10 (Finanza etica) 1. La finanza etica è l’attività finanziaria a favore delle iniziative di promozione sociale e ambientale che, alla luce di una valutazione etica ed economica del loro impatto sulla società e l’ambiente, fornisce supporto finanziario alle attività esercitate, anche attraverso lo strumento del microcredito volto ad assicurare piccoli prestiti a singole persone in difficoltà economiche o, comunque, non in grado di accedere al credito formale o di accumulare risparmio. 2. L’attività di finanza etica viene esercitata: a) in assenza di discriminazione dei destinatari in base al sesso, all’etnia o alla religione, nonché in base al patrimonio, in considerazione del credito in tutte le sue forme come diritto umano; b) facilitando l’accesso al credito a favore dei soggetti più deboli, valorizzando forme di garanzia personali, di categoria o di comunità considerate al pari delle garanzie di tipo patrimoniale; c) caratterizzando la finanza etica non come beneficenza, ma come attività economicamente vitale e socialmente utile; d) favorendo la partecipazione del risparmiatore alle scelte dell’impresa che effettua la raccolta del risparmio, sia mediante indicazione di preferenze nella destinazione dei fondi, sia mediante meccanismi democratici di partecipazione alle decisioni; e) assicurando la trasparenza completa e l’accessibilità alle informazioni che consentono al cliente di conoscere i processi di funzionamento dell’istituzione finanziaria e le sue decisioni di impiego e di investimento; f) rifiutando l’arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro, così da mantenere il tasso d’interesse il più equo possibile, in relazione a valutazioni non solo economiche, ma anche sociali ed etiche; g) escludendo i rapporti finanziari con quei soggetti e per quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, il finanziamento e l’assicurazione delle vendite e delle esportazioni di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell’ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori e dei lavoratori o che ostacolano le libertà sindacali. 3. I soggetti che svolgono l’attività di finanza etica di cui al comma 1 rispettano cumulativamente quanto indicato al comma 2. ARTICOLO 11 (Risparmio energetico ed energie rinnovabili) 1. Le attività per il risparmio energetico e per l’uso delle energie rinnovabili sono volte a conseguire il contenimento dei consumi di energia attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche, la riduzione dei consumi di energia di origine fossile o esauribile e l’incremento dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili quali l’energia solare, eolica, idraulica, geotermica e da biomasse, al fine di salvaguardare l’approvvigionamento energetico futuro e ridurre l’emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti. 2. I soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 offrono beni o servizi per la realizzazione di interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e per la dotazione adeguata di impianti a energie rinnovabili. 3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, in particolare, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione per la promozione culturale nonché la fornitura di beni e servizi che favoriscano il risparmio energetico e l’utilizzo razionale delle energie. ARTICOLO 12 (Riuso e riciclo di materiali e beni) 1. Il riuso e il riciclo è l’attività di recupero, progettazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di materiali e beni, svolta al fine di allungare il ciclo vitale degli stessi e salvaguardarne il valore d’uso, ridurre l’uso di ulteriori risorse nonché l’impatto ambientale dei rifiuti e del relativo smaltimento. 2. I soggetti che svolgono l’attività di cui al comma 1 esercitano la stessa relativamente all’intero ciclo o, almeno, fino alla fase di trasformazione. 3. I processi di trasformazione di materiali e beni per nuove produzioni avvengono, considerando l’intero ciclo di vita del bene sino alla sua dismissione finale, in particolare, attraverso: a) l’utilizzo di materiali e tecniche eco-compatibili; b) il consumo minimo di risorse naturali; c) processi produttivi non inquinanti. ARTICOLO 13 (Sistemi di scambio non monetario) 1. Le attività inerenti i sistemi di scambio non monetario sono quelle in cui i soggetti, su base volontaria e secondo un rapporto di reciproca solidarietà, si scambiano a titolo gratuito beni o servizi, al fine di perseguire il benessere sociale e individuale, privilegiando le relazioni interpersonali piuttosto che l’acquisto ed il consumo di prodotti. ARTICOLO 14 (Software libero) 1. Il software libero è un programma informatico a codice sorgente aperto che viene rilasciato con una licenza che permette a chiunque di utilizzarlo, copiarlo, studiarlo e modificarlo, incoraggiandone la redistribuzione. 2. I soggetti che svolgono attività di software libero producono, trasformano, scambiano o promuovono il software di cui al comma 1, nonché beni e servizi ad esso collegati. 3. L’attività di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, attraverso: a) l’accesso libero al programma; b) l’esecuzione del programma senza vincoli sul suo utilizzo; c) lo studio del funzionamento del programma e l’ adattamento alle proprie esigenze o a quelle dei clienti; d) il sostegno alla diffusione del programma stesso e la condivisione dei suoi miglioramenti; e) la manutenzione e la personalizzazione in base alle esigenze del cliente. ARTICOLO 15 (Turismo responsabile) 1. Il turismo responsabile è il turismo realizzato secondo intenti di giustizia sociale ed economica, che, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture, riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio e che opera favorendo la positiva interazione tra il settore del turismo, le comunità locali e i viaggiatori. 2. I soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 offrono servizi per il turismo in tale ambito. CAPO III ELENCO REGIONALE E CONSULTA REGIONALE DELL’ALTRA ECONOMIA ARTICOLO 16 (Elenco e marchio regionale) 1. E’ istituito, presso la direzione competente, l’elenco regionale dell’altra economia, di seguito denominato elenco, al quale possono iscriversi i soggetti che svolgono, sulla base dei parametri definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, una o più delle attività indicate all’articolo 3, comma 2 e disciplinate al capo II. 2. L’iscrizione all’elenco è condizione per l’accesso ai benefici previsti dalla presente legge, nonché per l’utilizzo del marchio regionale dell’altra economia del Lazio, che contraddistingue i prodotti o i servizi dell’altra economia. 3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’uso del marchio regionale di cui al comma 2 sui prodotti e servizi, nonché per l’assegnazione ai soggetti che ne facciano richiesta. 4. L’elenco è articolato in sezioni distinte, ognuna delle quali corrispondente agli ambiti di attività indicati all’articolo 3, comma 2 e disciplinati al capo II, cui accedono i soggetti che svolgono le relative attività, e in una sezione mista, che è riservata ai soggetti che svolgono più di una attività indicata all’articolo 3, comma 2 e disciplinata al capo II. 5. Ai fini dell’iscrizione all’elenco i soggetti devono: a) essere ricompresi tra quelli individuati all’articolo 2, comma 1, lettera b); b) avere una sede operativa nel territorio della Regione; c) svolgere in via prevalente nel territorio regionale una delle attività indicate all’articolo 3, comma 2 e disciplinate al capo II. 6. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 sono indicate, altresì, la documentazione necessaria e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco. 7. La direzione competente, entro il termine di sessanta giorni, provvede all’istruttoria delle domande, alla verifica dei requisiti nonché all’eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata ed emana l’atto finale di iscrizione all’elenco, dandone comunicazione all’interessato. 8. In caso di rigetto il soggetto interessato può ripresentare, dopo dodici mesi, una nuova domanda di iscrizione. 9. I soggetti iscritti all’elenco presentano annualmente alla direzione competente un’autocertificazione con la quale attestano il permanere dei requisiti richiesti al comma 5 e provvedono a comunicare tempestivamente alla direzione competente, presentando la relativa documentazione, ogni eventuale variazione dei dati precedentemente forniti. La perdita dei requisiti, nonché la mancata presentazione dell’autocertificazione determinano la cancellazione d’ufficio dall’elenco. 10. L’elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. ARTICOLO 17 (Istituzione della Consulta regionale dell’altra economia) 1. Ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l’assessorato competente in materia di programmazione economica, la Consulta regionale dell’altra economia, di seguito denominata consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di altra economia. 2. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta da un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna delle sezioni in cui è articolato l’elenco di cui all’articolo 16. 3. Ai fini della costituzione della consulta, i soggetti iscritti alle sezioni di cui al comma 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della direzione competente. Decorso il termine dei trenta giorni, la consulta si intende validamente costituita quando siano stati designati la metà più uno dei componenti in rappresentanza delle sezioni appartenenti all’elenco, fatte comunque salve le successive integrazioni. 4. Entro trenta giorni dalla data di costituzione, la consulta è convocata in prima seduta dall’assessore regionale competente in materia di programmazione economica, nel corso della quale i membri della consulta eleggono al prprio interno il presidente. 5. La consulta disciplina con apposito regolamento l’organizzazione interna ed il proprio funzionamento. 6. La consulta si riunisce presso la Giunta regionale e si avvale, per l’esercizio delle sue attività, della collaborazione della direzione competente. Le funzioni di segretario della consulta sono assicurate da un funzionario della direzione competente. 7. Possono intervenire ai lavori della consulta il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori nonché i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, o loro delegati. 8. La consulta dura in carica per l’intero periodo della legislatura e si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogniqualvolta il presidente o la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta. 9. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito. ARTICOLO 18 (Funzioni e compiti della consulta) 1. La consulta, in collaborazione con l’assessorato regionale competente in materia di programmazione economica, svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) formula proposte ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all’articolo 5; b) esercita funzioni consultive in merito alla risoluzione delle problematiche legate allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, disciplinate al capo II; c) formula proposte finalizzate al miglioramento ed al potenziamento delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, disciplinate al capo II; d) collabora con l’amministrazione regionale al monitoraggio sul corretto utilizzo del marchio di cui all’articolo 16, comma 2. CAPO IV PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI ARTICOLO 19 (Modalità di realizzazione delle iniziative e degli interventi) 1. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2 e sulla base del programma annuale di cui all’articolo 5, la Regione: a) promuove, anche in collaborazione con i soggetti interessati e gli enti territoriali, presso la cittadinanza, nelle scuole o nelle sedi formative, specifiche azioni informative ed educative finalizzate alla conoscenza e alla divulgazione delle attività indicate all’articolo 3, comma 2 e disciplinate al capo II; b) promuove e sostiene iniziative ed interventi per lo sviluppo delle attività e per la messa in rete dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 16, anche attraverso convenzioni con le università, gli istituti di ricerca e con le organizzazioni impegnate nel miglioramento delle tecniche e nello sviluppo delle conoscenze nel campo dell’altra economia; c) concede contributi, prestiti agevolati e/o garanzie mediante istituti di credito convenzionati, utilizzando le risorse finanziarie previste dall’articolo 26, ai soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 16, di dimensioni micro o piccole, per la realizzazione di progetti; d) promuove iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni dell’altra economia. ARTICOLO 20 (Modalità di accesso ai finanziamenti) 1. La direzione competente individua, mediante procedure di evidenza pubblica, i cui bandi devono tenere conto dei principi contenuti nella presente legge, gli istituti di credito da convenzionare per l’erogazione dei contributi, dei prestiti agevolati e/o delle garanzie e, in raccordo con le direzioni regionali competenti nelle materie interessate, emana appositi avvisi pubblici per la concessione dei benefici di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c) . 2. Negli avvisi pubblici sono stabiliti, in particolare: a) i requisiti dei soggetti beneficiari, che possono presentare istanza di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 16 anche contestualmente alla richiesta di finanziamento; b) le iniziative da finanziare; c) i requisiti essenziali delle iniziative finanziabili; i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande; d) la ripartizione degli importi massimi e minimi di spesa ammissibili in relazione a ciascun tipo di iniziativa; e) le modalità di erogazione dei finanziamenti; f) la documentazione richiesta; g) le procedure per la rendicontazione ed il controllo; h) i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti; l) i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria; m) le regole per l’eventuale cumulabilità con altri sostegni pubblici; n) i termini di validità della graduatoria. 3. L’istruttoria delle domande pervenute a seguito degli avvisi pubblici di cui al comma 2 è effettuata da una apposita commissione, costituita con determinazione della direzione regionale competente, la cui composizione assicura la presenza dei rappresentanti delle direzioni regionali competenti nelle materie interessate. 4. La commissione di cui al comma 3 inoltra alla direzione competente lo schema di graduatoria delle domande ammissibili e l’elenco delle domande ritenute inammissibili. 5. La direzione competente, in particolare: a) approva la graduatoria delle domande ammissibili, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione; b) comunica agli interessati i motivi di non ammissibilità ai finanziamenti; c) adotta i provvedimenti di concessione dei finanziamenti. 6. La direzione competente esercita la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione delle iniziative finanziate e provvede all’eventuale revoca dei finanziamenti concessi.7. I finanziamenti sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato de minimis e possono essere alimentati, oltre che da risorse regionali, anche da risorse comunitarie, statali e degli enti locali, comprese le risorse provenienti da sponsor privati, nel rispetto dei principi dell’altra economia. ARTICOLO 21 (Decadenza dai benefici) 1. I beneficiari dei finanziamenti previsti all’articolo 20 decadono dagli stessi qualora: a) perdano i requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco; b) l’iniziativa o l’intervento non venga realizzato secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di finanziamento, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni; c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa. 2. In caso di decadenza dai benefici, i finanziamenti concessi vengono revocati e le somme già erogate sono recuperate con la maggiorazione degli interessi legali e le eventuali spese di recupero. ARTICOLO 22 (Promozione dei beni e dei servizi dell’altra economia) 1. Nel rispetto delle normativa vigente in materia di contratti pubblici, la Regione inserisce nelle proprie procedure opportuni e specifici criteri preferenziali volti a favorire l’utilizzo dei beni e dei servizi rientranti nell’altra economia e fornisce, a tal fine, indirizzi agli enti dipendenti. 2. La Regione, sulla base delle esperienze realizzate, attiva campagne ed iniziative di sensibilizzazione per promuovere l’utilizzo dei beni e dei servizi dell’altra economia. ARTICOLO 23 (Realizzazione dei centri per l’altra economia) 1. Al fine di promuovere, incentivare e permettere una maggiore diffusione e un consolidamento delle esperienze rientranti nell’altra economia, la loro socializzazione e la messa in rete, nonché l’incontro tra domanda e offerta dei relativi beni e servizi, la Regione promuove la creazione di centri per l’altra economia, di seguito denominati centri. 2. I centri, in particolare, prevedono: a) la creazione di servizi per l’altra economia anche al fine di favorire il ciclo corto e un rapporto più diretto tra produttori e consumatori. I centri offrono servizi di informazione, formazione, assistenza tecnica, orientamento, consulenza, tutoraggio e favoriscono l’incontro tra l’offerta locale di beni e servizi dell’altra economia e i cittadini anche organizzati in gruppi di acquisto o rivenditori diretti; b) la creazione di sportelli per l’informazione e la promozione delle attività dell’altra economia esistenti nel territorio, anche attraverso mostre ed esposizioni e incontri e la messa in rete dei soggetti operanti nell’altra economia. 3. La Regione sostiene le iniziative, comprese quelle già in essere, dirette a favorire la creazione e lo sviluppo dei centri che siano in possesso di almeno uno degli elementi di cui al comma 2. ARTICOLO 24 (Trasparenza dell’altra economia) 1. La Regione, al fine di favorire la trasparenza amministrativa e la corretta informazione dei cittadini, provvede, attraverso un apposito sito informatico, alla diffusione delle notizie relative all’attuazione della presente legge e, in particolare, a: a) pubblicizzare le iniziative e gli interventi finanziati nell’ambito dell’altra economia; b) pubblicare l’elenco dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 16 e le loro attività. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 25 (Clausola valutativa) 1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa, stabilisce le modalità di monitoraggio e controllo delle attività finanziate con fondi pubblici. 2. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge stessa. ARTICOLO 26 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante: a) lo stanziamento del capitolo C11508 che assume la seguente nuova denominazione: “Attività per la conoscenza e la promozione dell’altra economia - parte corrente”; b) l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C12, di un apposito capitolo denominato: “Attività per la conoscenza e la promozione dell’altra economia - parte capitale”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2009 pari a 100 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501. ARTICOLO 27 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 4 agosto 2009 Marrazzo
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