Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Alla legge regionale 29 ottobre 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all’articolo 4, comma 1, quarto rigo, dopo la parole «un» aggiungere la parola «segno»;
b) all’articolo 4, comma 1, quinto rigo, dopo la parola «posto» aggiungere la parola «solo»;
c) all’articolo 4, comma 1, ultimo rigo, sostituire le parole «della scheda» con le parole «del voto»;
d) all’articolo 4, comma 2, nono rigo, sostituire le parole «comma 2» con le parole «comma 1»;
e) all’articolo 6, comma 3, primo rigo, sostituire le parole «comma 2» con le parole «comma 1».
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 3 dicembre 2009 - Loiero