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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 31 marzo 2009 n. 6
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 «Istituzione dei distretti rurali ed agro-alimentari di qualità. Istituzione del distretto agro-alimentare di qualità di Sibari»
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA la seguente legge


ARTICOLO 1
(Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di
qualità)


1. I distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, in base ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, sulla base di proposte documentate e motivate presentate da comitati promotori costituiti dalle O.O.P.P. provinciali e regionali e/o da enti e organismi rappresentativi del territorio e del sistema economico locale, fatto salvi i distretti rurali e agro-alimentari di qualità già
istituiti con legge regionale.
2. La deliberazione di individuazione dei distretti è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).»


ARTICOLO 2
1. L’articolo 6 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004 è così sostituito:
«Art. 6(Costituzione società di distretto)
1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di individuazione del distretto, il comitato promotore, gli enti locali, le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, che operano sul territorio del distretto, gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i
rappresentanti delle filiere organizzate con le O.P. di riferimento,
promuovono la costituzione del soggetto giuridico, denominato società di distretto.
2. Possono far parte della società di distretto anche i soggetti gestori di strumenti quali programmi leader, strade dei prodotti tipici, piani di sviluppo socio-economico delle Comunità montane, interessanti le aree del distretto.»


ARTICOLO 3
1. Dopo l’articolo 6 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004 è aggiunto il seguente:
«Art. 6 bis (Competenze e funzioni della società di distretto)
1. La società di distretto elabora e cura l’attuazione del piano di distretto sulla scorta degli indirizzi forniti dal comitato di distretto di cui all’articolo 7. Il Piano deve essere elaborato entro 120 giorni dalla costituzione della società di distretto e del comitato di distretto. La società di distretto svolge altresì le seguenti funzioni:
a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;
b) promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l’elaborazione, il cofinanziamento e la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 7ter, in coerenza con gli obiettivi individuati dal piano di distretto, e li presenta alla Regione per il relativo finanziamento;
c) presenta per i relativi finanziamenti i progetti di cui all’articolo 7ter, secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla normativa vigente;
d) propone l’aggiornamento del piano di distretto, previo parere del comitato di distretto di cui all’articolo 7 sulla base di nuovi scenari e mutamenti di contesto socio-economico;
e) raccoglie ed elabora i dati relativi all’attuazione del piano di distretto e li trasmette, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo;
f) gestisce le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano di
distretto e presenta, annualmente, alla Giunta regionale una relazione che illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attività del distretto ed, in particolare:
1) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano di
distretto;
2) il grado di attuazione del piano di distretto e di realizzazione delle azioni e dei progetti finanziati;
3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l’indicazione delle diverse forme di finanziamento attivate, pubbliche e private.»


ARTICOLO 4
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004, alla 5a alinea aggiungere dopo Camera di Commercio le parole "e/o Centro Estero;"
2. Dopo l’articolo 7 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 7 bis (Criteri per l’elaborazione e l’adozione del piano di distretto)
1. Il piano di distretto è elaborato per lo sviluppo economico e la
valorizzazione delle risorse del territorio, tenendo conto della
programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il piano di ogni singolo distretto, previo parere di un’apposita commissione di valutazione nominata dall’assessorato all’agricoltura e coordinata dal Dirigente generale dello stesso dipartimento.
3. Il piano di distretto, in particolare, deve contenere:
a) una dettagliata relazione concernente:
- la situazione esistente e le prospettive in materia di produzione,
trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto;
- la rappresentazione cartografica dell’area interessata dal piano, con identificazione dei comuni e dei loro confini amministrativi;
- l’analisi del territorio, da cui emergano i punti di forza e i punti di
debolezza, le opportunità ed i rischi nello sviluppo del territorio;
- la descrizione degli elementi che caratterizzano il distretto come rurale o agroalimentare di qualità, in base ai requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 ed in coerenza con le analisi e le strategie del PSR;
b) la rappresentazione della strategia perseguita con:
- l’individuazione, sulla base dell’analisi del territorio effettuata, degli obiettivi di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
- l’illustrazione della coerenza degli obiettivi e delle azioni individuati in relazione agli ambiti di programmazione del PSR e alla integrazione degli stessi con le altre politiche di sviluppo insistenti sul territorio del distretto;
- la descrizione dell’impatto ambientale, economico e sociale delle azioni individuate;
c) le risorse suddivise tra gli obiettivi e le azioni del piano, con
l’indicazione dei finanziamenti, pubblici e privati, distinguendo le risorse che si intendono reperire attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, con particolare riferimento a quelle in materia di sviluppo rurale e di coesione e sviluppo locale, e le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
4. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato.
Art. 7 ter (Attuazione del piano di distretto)
1. La Regione, in conformità ai contenuti del piano di distretto di cui
all’articolo 7bis, finanzia progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei
distretti agroalimentari di qualità elaborati, attraverso strumenti di
programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, interessati.
2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti che, in linea con i contenuti del piano di distretto di cui all’articolo 7bis, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:
a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori
produttivi presenti all’interno dei distretti rurali ed agroalimentari di
qualità;
b) sostenere la creazione, riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari;
c) incentivare le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti e la loro tracciabilità, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;
d) contribuire al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione, finalizzati alla stabilizzazione dell’occupazione;
e) effettuare il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali di ogni distretto, con speciale riferimento alla individuazione dell’esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedirne o ritardarne lo sviluppo;
f) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed
infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti.»


ARTICOLO 5
1. All’articolo 9 comma 1 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004, sono aggiunti i seguenti comuni: Crosia, Calopezzati, Cropalati, Caloveto, Pietrapaola, Mandatoriccio, Scala Coeli, Cariati.


Formula Finale:
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.


Catanzaro 31 marzo 2009 - Loiero



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