NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 31 marzo 2008, n. 8
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Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 “Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 e ‘Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche’”)
1. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 e “Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche”) sono apportate le seguenti modifiche: a) nel titolo della legge le parole “in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 e ‘Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche’” sono soppresse; b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato. 2. Ai fini della presente legge si intendono per: a) commercio su aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale; d) mercato, l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi; e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività; g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale manifestazione.”; c) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente: “Art. 1 bis (Requisiti per lo svolgimento dell’attività) 1. Non possono esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; c) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza. 2. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) il divieto di esercitare l’attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività. 4. L’esercizio dell’attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale; c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno o più gruppi merceologici individuati all’articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio). 5. L’autorizzazione all’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l’una e per l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. 6. Per i cittadini di paesi membri dell’Unione europea l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale. 7. Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all’attività commerciale. 8. La Giunta regionale stabilisce l’organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 4, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l’apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all’informazione del consumatore finale e garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti. 9. La Giunta regionale stabilisce altresì l’organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza e del consumatore.” d) al comma 2 dell’articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E’ fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell’arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all’articolo 8, comma 4 ter.”; e) al comma 3 dell’articolo 2 le parole “all’articolo 5 del decreto legislativo” sono sostituite dalle parole “all’articolo 1 bis”; f) dopo il comma 3 dell’articolo 2 è inserito il seguente: “3 bis. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8, comma 4 bis.”; g) al comma 4 dell’articolo 2 le parole “di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs.” sono sostituite dalle parole “su posteggi dati in concessione”; h) al comma 5 dell’articolo 2 le parole “di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs.” sono sostituite dalle parole “in forma itinerante”; i) al comma 6 dell’articolo 2 dopo la parola “merceologici” sono inserite le parole “alimentare e non alimentare” e le parole “di cui all’articolo 5 del decreto legislativo” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 1 bis”; j) dopo il comma 6 dell’articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: “6 bis. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. 6 ter. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verificano, mediante presa d’atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 3 bis. 6 quater. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell’attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.6 quinquies. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.”; k) dopo il comma 4 dell’articolo 3 è inserito il seguente: “4 bis. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all’articolo 5 bis, comma 10, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) è vietato l’esercizio del commercio itinerante svolto senza l’ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all’articolo 4 ter.”; l) dopo il comma 7 dell’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente: “7 bis. In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale.”; m) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente: “Art. 3 bis (Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche) 1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale. 2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente: a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio; b) procede al loro riconoscimento su segnalazione delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori, delle CCIAA e degli enti locali e gestisce il relativo elenco; c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche azioni volte alla loro promozione e valorizzazione. 3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.”; n) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Funzioni regionali) 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione e della qualità del servizio da rendere al consumatore. 2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per l’individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita convenzione, con oneri a carico della Regione.”; o) i commi 1 e 2 dell’articolo 5 sono così sostituiti: “1. L’autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge per lo svolgimento dell’attività. 2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.”; p) alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 5 le parole “di cui all’articolo 5 del decreto legislativo” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 1 bis”; q) dopo la lettera a) del comma 5 dell’articolo 5 è inserita la seguente: “a bis) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 1 bis, comma 8;”; r) dopo il comma 9 dell’articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti: “9 bis. Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera. 9 ter. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l’intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l’operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.”; s) al comma 1 dell’articolo 6 le parole “di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo” sono soppresse; t) alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 le parole “di cui all’articolo 5 del decreto legislativo” sono sostituite dalle parole“di cui all’articolo 1 bis”; u) al comma 1 dell’articolo 7 le parole “di cui all’articolo 5 del decreto legislativo” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 1 bis”; v) al comma 5 dell’articolo 7 le parole “di cui all’articolo 5 del decreto legislativo” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 1 bis”; w) la rubrica dell’articolo 8 è sostituita dalla seguente: “Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sanzioni”; x) il comma 4 dell’articolo 8 è così sostituito: “4. Il comune revoca l’autorizzazione: a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 bis; b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l’attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi; d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 1 bis, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all’articolo 2, comma 3 bis, ovvero non sia stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell’articolo 2, comma 6 quater; e) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione; f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all’anno di effettuazione della fiera.”; y) dopo il comma 4 dell’articolo 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti: “4 bis. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’articolo 2, comma 6 quinquies, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. 4 ter. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.”; z) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 è sostituita dalla seguente: “c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l’istituzione di mercati di cui alla presente legge che si svolgono in giornate domenicali o festive;”; aa) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 è abrogata; bb) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 le parole “di cui al Titolo IV del decreto legislativo” sono soppresse; cc) l’articolo 11 è abrogato; dd) il comma 2 dell’articolo 13 è abrogato; ee) l’articolo 14 è abrogato; ff) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: “Art. 15 (Disposizioni per i comuni) 1. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.”; gg) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: “Art. 16 (Attività con il sistema del battitore) 1. Gli operatori che esercitano l’attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi. 3. Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attività. 4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l’esercizio dell’attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato. 5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.” hh) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: “Art. 17 (Norma transitoria e di prima applicazione degli indirizzi regionali) 1. Fino alla pubblicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’allegato A alla presente legge, in quanto compatibili. 2. Entro la data di svolgimento della prima fiera utile e comunque entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, i comuni interessati procedono d’ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio, all’assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria delle ultime tre edizioni della fiera osservando nell’ordine i seguenti criteri di priorità: a) maggior numero di presenze effettive nella fiera; b) maggior numero di presenze nella fiera; c) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestate dal registro delle imprese. 3. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, i comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell’arco dell’ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell’arco del triennio stesso.”; ii) dopo il comma 1 dell’articolo 18 è inserito il seguente: “1 bis. A decorrere dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, l’allegato A “Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche” è abrogato.”.
Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano,31 marzo 2008 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/568 del 18 marzo 2008)
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