NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 31 marzo 2008, n. 5
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Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – collegato ordinamentale 2008
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Disposizioni in materia istituzionale e organizzativa e proroga di termini)
1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – Collegato 2007) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 5 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente: “5 bis. Al fine di garantire l’economicità e l’efficienza dell’attività amministrativa e nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela degli idonei, la Giunta regionale e i soggetti di cui all’allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari, c) Altri enti pubblici, per la copertura dei posti disponibili, nella qualifica dirigenziale e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, possono reciprocamente ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi; con provvedimento della Giunta sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per il ricorso alle suddette graduatorie, fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina. Per i medesimi fini, la Giunta regionale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli richiamati al periodo precedente, per il reciproco ricorso, per la copertura dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale, alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, nel rispetto delle disposizioni normative proprie di ciascun ente e fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina.”. 2. Al fine di perseguire al meglio gli obiettivi e le finalità di cui alla l.r. 30/2006, come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – Collegato 2008), e nell’ottica di cui all’articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) è apportata la seguente modifica: a) al comma 3 dell’articolo 19 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La Giunta regionale procede all’iscrizione dei titolari di dette posizioni in apposito ruolo professionale. I requisiti e le modalità per accedere al ruolo medesimo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”. 3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 2, il personale interessato all’iscrizione nel ruolo professionale è quello in servizio, all’entrata in vigore della presente legge, presso l’avvocatura regionale, che abbia esercitato, con profitto, patrocinio professionale a favore della Regione. 4. Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell’articolo 27 è inserito il seguente: “1 bis. Le unità organizzative di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale.”; b) al comma 11 dell’articolo 27 le parole “e cessa in ogni caso alla scadenza della legislatura regionale” sono soppresse. 5. Ai componenti del collegio dei revisori delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere spetta un’indennità per l’espletamento delle funzioni in misura pari al 12 per cento della parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta ai direttori generali. Al presidente del collegio spetta un’indennità in misura pari al 15 per cento della parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta ai direttori generali. 6. Alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005) è apportata la seguente modifica: a) al comma 17 dell’articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fatta salva la prosecuzione del rapporto stesso fino alla prima data utile alla decorrenza dell’assegno di pensione.”. 7. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – Collegato 2008) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 8 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente: “8 bis. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali i contratti e gli incarichi di cui al comma 18, articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e al comma 127, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Tali disposizioni non si applicano al personale delle unità organizzative di cui all’articolo 21 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) e agli articoli 26 e 27 della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale).”. 8. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - collegato ordinamentale 2007) è apportata la seguente modifica: a) al comma 1 dell’articolo 14, le parole “per non oltre quindici mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite con le parole “non oltre il 31 dicembre 2008”. 9. Alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 7 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente: “7 bis. Le Commissioni di cui al comma 2 in carica alla data del 30 giugno 2008 sono prorogate di dodici mesi rispetto alla loro scadenza naturale.”.
ARTICOLO 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 41 bis dell’articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: “e non devono essere stati occupanti senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni”; b) al comma 51 dell’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: “. Le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 12, del r.r. 1/2004, si applicano anche agli accordi di programma e a programmi di intervento autorizzati dalla Giunta regionale, attuativi del Piano regionale per l’edilizia residenziale pubblica (PRERP);”; c) il comma 51 ter dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “51 ter. Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della disponibilità degli alloggi, il comune non provveda all’assegnazione: a) qualora si tratti di alloggi gestiti da soggetto diverso dal comune e di proprietà del soggetto medesimo, all’assegnazione provvede lo stesso ente gestore, utilizzando la graduatoria comunale; b) qualora si tratti di alloggi gestiti dal comune, ovvero l’ente gestore di cui alla lettera a) non provveda all’assegnazione in luogo del comune, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, nomina un commissario per l’espletamento delle attività di assegnazione.”; d) dopo il comma 52 bis dell’articolo 3 è inserito il seguente: “52 ter. Il beneficiario che intende rinunciare al finanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Regione, anche al fine della riprogrammazione delle risorse nel rispetto delle disposizioni della l.r. 34/1978 e dell’articolo 3, comma 41, lettera c) della presente legge. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite, comprensive degli interessi legali maturati fino al giorno della comunicazione della rinuncia alla Regione.”. 2. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 52 ter della l.r. 1/2000, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di finanziamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato emesso il provvedimento conclusivo. 3. Alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri generali per la determinazione dei canoni per l’edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: “, per i nuclei familiari di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 18 del r.r. 1/2004 e per i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 18, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all’allegato 1, parte III, punto 7 del r.r. 1/2004.”; b) alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: “Per tali nuclei familiari il Comune, nei procedimenti di cui all’articolo 18 del r.r. 1/2004 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, tiene conto della determinazione dell’ente proprietario di rinnovo del contratto e di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5.”; c) al numero 2) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 dopo le parole “situazione economica della famiglia assegnataria” sono aggiunte le seguenti parole: “, per i nuclei familiari collocati in area di accesso e permanenza l’ente proprietario può graduare l’aumento anche su più anni qualora l’aumento sia pari o superiore rispettivamente a 100 e 150 al mese;”.
ARTICOLO 3 (Disposizioni in materia di barriere architettoniche)
1. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell’articolo 34 ter è sostituito dal seguente: “Art. 34 ter (Finanziamento degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati))”; b) il comma 1 dell’articolo 34 ter è sostituito dal seguente: “1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 13/1989, la Giunta regionale eroga i contributi ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti e, solo per gli interventi conseguenti all’adattabilità di cui all’articolo 2, lettera I) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), anche per gli edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato dopo l’11 agosto 1989, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza.”.
ARTICOLO 4 (Disposizioni in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)
1. Alla legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 dell’articolo 3 dopo la parola “esporre” sono aggiunte le parole “in vetrina”; b) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “quarantacinque giorni dalla nascita” sono sostituite con le parole “trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.”; c) dopo il comma 6 dell’articolo 7 è inserito il seguente: “6 bis. L’identificazione di cui al comma 5 è eseguita da veterinari pubblici e privati accreditati. L’identificazione da parte di soggetti diversi comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera l).”; d) alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 21 dopo la parola “chi” sono aggiunte le parole “viola le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 6 bis, e per chi”.
ARTICOLO 5 (Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 31 marzo 2008 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/559 del 18 marzo 2008)
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