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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 31 marzo 2008, n. 10
Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna,della flora e della vegetazione spontanea
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, la Regione disciplina con la presente legge la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea regionali, in applicazione dell’articolo 6 della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con
allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche) e della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).
2. Per le finalità descritte al comma 1 la Regione:
a) salvaguarda la piccola fauna e la flora tutelandone le specie, le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi habitat;
b) promuove e sostiene interventi volti alla sopravvivenza delle popolazioni di specie di piccola fauna e di flora autoctona anche mediante specifici programmi di conservazione;
c) favorisce l’eliminazione o la riduzione dei fattori di alterazione ambientale nei terreni
agricoli e forestali, nelle praterie, nelle zone umide, negli alvei dei corsi d’acqua, nei bacini lacustri naturali e artificiali ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;
d) promuove studi e ricerche sulla piccola fauna e sulla flora spontanea ed incentiva iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffonderne la conoscenza e la tutela, in collaborazione con gli enti gestori di parchi regionali e naturali, riserve naturali, monumenti naturali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), con le Province, nonché con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali e le stazioni sperimentali regionali appositamente costituite;
e) in collaborazione con i settori viabilità e strade delle province e gli altri enti proprietari e competenti interviene al fine di ridurre l’impatto delle infrastrutture viarie sugli spostamenti naturali della piccola fauna e sui loro habitat.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, la Giunta regionale approva appositi elenchi, che verifica e aggiorna con periodicità di norma triennale al fine di adeguarli allo stato delle conoscenze, incluse eventuali variazioni tassonomiche, alla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, nonché agli elenchi dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), riferiti a:
a) comunità e specie di invertebrati da proteggere;
b) specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso e specie di anfibi e rettili autoctoni protetti;
c) specie di flora spontanea protette in modo rigoroso, specie di flora spontanea con raccolta regolamentata;
d) lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione;
e) lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione.
4. Gli elenchi e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e adeguatamente divulgati.

ARTICOLO 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “piccola fauna”: l’insieme di tutte le specie animali autoctone della Lombardia con l’esclusione dei vertebrati omeotermi e dei pesci;
b) “flora spontanea”: l’insieme delle specie vegetali autoctone (Angiosperme, Gimnosperme, Pteridofite, Briofite e Licheni) della Lombardia;
c) “habitat” di una specie: l’ambiente caratterizzato da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
d) “specie autoctone o indigene”: le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l’intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell’uomo;
e) “specie alloctone o aliene”: le specie non appartenenti alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l’intervento - intenzionale o accidentale - dell’uomo;
f) “reintroduzioni”: esclusivamente specifiche azioni, attuate sotto rigoroso controllo
tecnico-scientifico, il cui unico scopo è favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui si sia ragionevolmente certi della locale estinzione, sia possibile documentarne la presenza storica nell’area considerata, siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all’estinzione locale, esistano allo stato libero o in cattività popolazioni geneticamente compatibili in grado di fornire dei fondatori per la ricostituzione della popolazione senza depauperare la popolazione donatrice;
g) “introduzioni”: le immissioni in una determinata area di specie alloctone e, parimenti, di specie autoctone, al di fuori del loro areale di documentata presenza naturale in tempi storici;
h) “restocking o rinforzi”: le immissioni nell’ambiente di individui di una specie animale o
vegetale, già presente nei luoghi di intervento, con lo scopo di favorirne una maggiore variabilità genetica e, quindi, una maggiore probabilità di automantenimento della popolazione.

ARTICOLO 3
(Conservazione degli invertebrati)

1. La Regione individua ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera a) le comunità di invertebrati minacciate di estinzione o comunque a rischio di rarefazione e le tutela vietando l’alterazione e la distruzione dei loro habitat.
2. La Regione tutela le specie di invertebrati comprese nell’elenco di cui al comma 1, indicate come rare o minacciate in base alla normativa comunitaria e nazionale o alle liste rosse IUCN, nonché tutte le specie endemiche lombarde. Per tali specie sono vietati la cattura e la detenzione a qualsiasi fine, l’uccisione volontaria, il danneggiamento dei nidi, la distruzione degli stadi
larvali, l’alterazione dell’habitat; gli interventi agronomici, forestali e di gestione
naturalistica sono di norma permessi se non costituiscono una seria minaccia per la conservazione delle loro popolazioni.
3. Dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi dei generi Helix e Cantareus. Nel restante periodo dell’anno è consentita la cattura di chiocciole dei generi Helix e Cantareus per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona. L’attività di cattura è consentita dall’alba al tramonto e solo con l’uso delle mani libere.
4. La raccolta e la detenzione di uova, stadi giovanili e adulti delle comunità e specie di cui al presente articolo sono consentite per soli scopi didattici e scientifici, ai sensi dell’articolo 8.
5. Sono vietati l’uccisione, la cattura, il trasporto e la detenzione a qualsiasi fine di gamberi di fiume autoctoni (genere Austropotamobius).
6. Sono consentite la cattura e la detenzione delle specie Austropotamobius italicus e
Austropotamobius pallipes ai soli fini di ricerca e per progetti di reintroduzione, previa
autorizzazione corredata dal progetto di ricerca o di reintroduzione, ai sensi dell’articolo 8.

ARTICOLO 4
(Conservazione di anfibi e rettili)

1. Sul territorio regionale, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, sono vietate la
cattura, l’uccisione volontaria e la detenzione a qualsiasi fine, a tutti gli stadi di sviluppo,
delle specie di anfibi e rettili autoctoni della Lombardia compresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b). Sono consentiti prelievi di anfibi e rettili a tutti gli stadi di sviluppo a scopi scientifici, di conservazione o per particolari iniziative di sensibilizzazione, previa
autorizzazione corredata dal progetto di ricerca, di conservazione o di sensibilizzazione ai sensi dell’articolo 8.
2. Dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di rane. Nel restante periodo dell’anno è consentita la cattura di rane verdi adulte della specie Rana klepton esculenta e rane rosse della specie Rana temporaria, per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona, unicamente mediante l’uso delle mani libere oppure di canne da pesca prive di amo.
3. Il divieto di cattura non viene applicato a chi preleva le specie di rane verdi (Rana
esculenta) e di rane rosse (Rana temporaria) da allevamenti amatoriali che abbiano per fine l’incremento della specie e la loro diffusione sul territorio. L’allevamento deve essere posto su terreno privato, recintato, costituito da pozze o vasche naturali o appositamente costruite e adatte allo scopo, al fine di promuovere la costruzione di ambienti idonei alla riproduzione e alla diffusione spontanea delle specie in natura. I soggetti riproduttori debbono pervenire alle zone di riproduzione spontaneamente e non possono essere preventivamente catturati e manualmente immessi nelle pozze o vasche. Gli allevamenti, prima di potersi effettuare la cattura in deroga al periodo di divieto, debbono essere segnalati alla provincia territorialmente competente, la quale detiene un registro ai fini dei dovuti controlli. In tali allevamenti è consentito un prelievo, in modica
quantità e comunque non superiore a quindici individui per giorno, anche nel periodo di divieto di cattura in natura. Il prelievo è ammesso solo per il titolare dell’allevamento, il cui nominativo è segnalato presso gli uffici della Provincia territorialmente competente. La provincia competente per
territorio può inoltre disciplinare ulteriormente, in forma restrittiva, la conduzione degli
allevamenti e la cattura in deroga ai divieti.
4. La cattura di rane non è comunque ammessa dal tramonto alla levata del sole.
5. Gli habitat naturali indispensabili alla sussistenza delle specie di anfibi e rettili da
proteggere in modo rigoroso, compresi nell’elenco di cui al comma 1, sono da considerarsi tutelati.
È vietata ogni azione dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat necessari
alla sussistenza di tali specie. Gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica
sono di norma permessi se non costituiscono una seria minaccia per la conservazione delle loro popolazioni.
6. Fermi restando i programmi di traslocazione di specie autorizzati ai sensi dell’articolo 11
del d.p.r. 357/1997, i progetti di traslocazione di anfibi e rettili autoctoni in Lombardia devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione ed eseguiti in base alle normative vigenti in materia di conservazione della natura.
7. I comuni, qualora nel territorio di rispettiva competenza sussistano popolazioni di anfibi in migrazione, coadiuvano e incentivano le operazioni di salvataggio svolte dai servizi di vigilanza ecologica ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), o da altri soggetti competenti sul territorio.

ARTICOLO 5
(Conservazione e gestione della vegetazione ai fini faunistici)

1. La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d’acqua e sui terreni di ripa soggetti a
periodiche sommersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli montani, le torbiere e le praterie naturali non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi
autorizzati.
2. Sono consentiti interventi di sfalcio e pascolo per l’utilizzo tradizionale di prati e pascoli ovvero comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d’acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, per permettere il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la navigazione pubblica.
3. Sono consentiti gli interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d’acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna, nel rispetto delle specie di flora
spontanea protetta in modo rigoroso e a raccolta regolamentata, di cui agli appositi elenchi approvati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c).
4. Sono ammessi gli interventi manutentivi connessi all’ordinato esercizio agricolo e quelli ordinati e autorizzati dalle autorità competenti anche per la salvaguardia della biodiversità naturale.
5. Negli ambienti di cui al comma 1 l’eliminazione della vegetazione erbacea, arbustiva o arborea mediante il fuoco o l’impiego di sostanze erbicide è vietata, salvo quanto previsto al comma 10.
6. E’ vietata l’eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l’impiego di
sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d’acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche.
7. Gli interventi di contenimento del canneto e, in generale, della vegetazione ad erbe palustri ovvero di contrasto alla colonizzazione boschiva in praterie naturali, pascoli e brughiere sono ammessi, se eseguiti con tecniche che non arrechino disturbo o pregiudizio della nidificazione, riproduzione e svezzamento della fauna selvatica e se eseguiti parzialmente, ossia lasciando intatta almeno una superficie pari ad un terzo dell’habitat gestito e purché i tagli siano effettuati a rotazione, con frequenza biennale o superiore.
8. Lo sfalcio e l’asportazione della vegetazione del lamineto dei corpi d’acqua sono consentiti solo quale forma di contenimento dell’eutrofizzazione e quando l’eccessivo sviluppo di tale vegetazione comprometta la biodiversità dei luoghi. Tali interventi non possono comportare l’eradicazione di tale vegetazione o di talune specie autoctone in essa rappresentate. E’ consentito procedere solo per settori alterni, anziché sulla totalità dell’habitat presente, con frequenza biennale o superiore.
9. Gli interventi di cui ai commi 7 e 8 sono consentiti previa redazione di progetti specifici, eseguiti con la supervisione di tecnici qualificati, laureati in scienze naturali o scienze biologiche o con titolo equipollente, individuati dagli enti gestori delle aree protette ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), dagli enti gestori di SIC e ZPS ovvero dalle province per il restante territorio. L’ente gestore o la provincia competente rilascia l’autorizzazione all’intervento, anche con prescrizioni, a seguito di valutazione con esito positivo del relativo progetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi previsti dalla pianificazione forestale, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale).
10. Nell’ambito di progetti di gestione naturalistica finalizzati al mantenimento o
all’incremento della biodiversità naturale, con particolare riferimento alla gestione della
vegetazione erbacea o di ecotoni e alla difesa da piante alloctone o invasive, sono ammesse deroghe alle prescrizioni di cui al comma 7 limitatamente all’impiego localizzato di erbicidi, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, previa redazione di progetto specifico con la
supervisione di un tecnico qualificato, individuato dagli enti di cui al comma 9, ai quali spetta l’approvazione del progetto.
11. Nella realizzazione e nella manutenzione di infrastrutture viarie, l’ente responsabile della realizzazione dell’opera adotta le misure necessarie per evitare la diffusione di specie vegetali alloctone lungo l’asse dell’infrastruttura stessa nel rispetto delle normative vigenti e adottando la migliore tecnologia sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.

ARTICOLO 6
(Flora spontanea protetta, elenchi floristici e piante officinali)

1. Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l’insieme delle
specie di cui al comma 3, suddivise in specie a protezione rigorosa, di cui è vietata la raccolta, e specie a raccolta regolamentata.
2. È consentita la raccolta delle specie: Vaccinium myrtillus (mirtillo nero), Vaccinium vitis idaea (mirtillo rosso) con le limitazioni di cui all’articolo 7.
3. La Giunta regionale, sentiti istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come
tali, con propria deliberazione approva, verifica e aggiorna l’elenco della flora autoctona protetta in modo rigoroso e con raccolta regolamentata, ivi compresi i mirtilli.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 e le specie alloctone vegetali invasive di cui all’articolo 1,
comma 3, lettera e), oltre all’ordinaria pubblicità legale e alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione, sono resi noti mediante appositi manifesti da affiggersi negli albi pretori dei comuni e delle province e presso le sedi degli enti gestori delle aree protette.
5. Le province e gli enti gestori di cui all’articolo 5, comma 9, possono prevedere limiti
maggiormente restrittivi di quelli indicati nell’articolo 7 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto o in parte del territorio di rispettiva competenza, in relazione allo stato di conservazione e di diffusione delle specie stesse.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono resi noti con le forme di cui al comma 4 e, in caso di divieto di raccolta, preferibilmente mediante appositi cartelli affissi lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta.
7. Sono considerate altresì protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all’elenco del Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), la cui raccolta, se comprese negli elenchi delle specie di flora spontanea a raccolta regolamentata, è consentita previa autorizzazione da parte dell’ente di cui all’articolo 5, comma 9, competente territorialmente.
8. I richiedenti ai sensi del comma 7 indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta, nonché lo scopo della raccolta, le generalità e la professione del richiedente.
9. Gli enti di cui al comma 7 annotano su apposito registro i nominativi dei richiedenti
autorizzati.
10. Ferme restando le limitazioni di cui al del R.D. 772/1932, per le specie officinali comprese nell’elenco contenente le specie di flora spontanea a raccolta regolamentata è ammessa la raccolta massima di cinquanta esemplari per persona per giorno di raccolta.
11. L’accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 10 comporta, oltre all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 13, il divieto di raccolta per un anno.

ARTICOLO 7
(Raccolta regolamentata)

1. La raccolta controllata della flora spontanea protetta di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, è ammessa con le limitazioni indicate ai commi 2 e 3.
2. Per ciascuna giornata di raccolta, per ogni raccoglitore e nel rispetto dell’articolo 9, comma 1, possono essere raccolti fino a sei esemplari, rami fioriferi o fronde per ogni specie individuata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c).
3. Ogni raccoglitore può prelevare un quantitativo massimo di mirtilli pari a un chilogrammo per giornata di raccolta. È consentita la raccolta con le sole mani nude e, ove sia operata da più raccoglitori congiuntamente, il quantitativo massimo giornaliero complessivamente consentito è pari a quattro chilogrammi di mirtilli.
4. I proprietari di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere
l’autorizzazione al divieto alla raccolta nei loro fondi da parte di terzi.
5. L’autorizzazione di cui al comma 4 è concessa:
a) dagli enti gestori di cui all’articolo 5, comma 9;
b) dalla provincia competente per il restante territorio.
6. Il divieto alla raccolta nei fondi di cui al comma 4 deve essere reso conoscibile a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione indicate nel provvedimento autorizzativo.
7. Le limitazioni di cui al comma 3 non si applicano ai prodotti delle colture.

ARTICOLO 8
(Raccolta a fini scientifici e didattici)

1. Gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, le scuole pubbliche e
private ed i tecnici coinvolti in specifiche operazioni di censimento, monitoraggio dell’ambiente naturale e coordinate iniziative di sensibilizzazione, possono procedere a raccolte anche in deroga agli articoli 1, 3, 6, 7 purché autorizzati con atto scritto e motivato della direzione generale della Giunta regionale competente in materia ambientale che, in considerazione di esigenze di tutela, può anche inibire o limitare le raccolte, ferme restando le competenze del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del d.p.r. 357/1997 nel caso in cui le attività interessino le specie comprese nell’allegati 2 e 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2. Quanto raccolto ai sensi del comma 1 non può essere oggetto di detenzione a qualsiasi fine o di cessione ad alcun titolo, fatta eccezione per la conservazione in raccolte scientifiche museali di istituzioni pubbliche, la conservazione del germoplasma a scopo scientifico-conservazionistico e la produzione di specie autoctone certificate. Gli individui ancora vitali confiscati dal personale di vigilanza, di cui all’articolo 14, sono rilasciati nell’area di rispettiva provenienza.

ARTICOLO 9
(Divieto di danneggiamento)

1. Sono vietati l’estirpazione, il danneggiamento o la raccolta a fini di commercializzazione della cotica erbosa, di radici, bulbi, tuberi, rizomi e parti aeree propri della flora spontanea protetta e regolamentata, di cui all’articolo 6, comma 1.
2. È vietata la raccolta a fini di commercializzazione di licheni, muschi, sfagni.
3. Il divieto non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come i tagli per falciatura per fienagioni e similari, nonché per interventi selvicolturali, di trasformazione del bosco e del suolo autorizzati a norma di legge.

ARTICOLO 10
(Introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi)

1. Sul territorio della Regione è vietato rilasciare individui di qualsiasi specie di
invertebrati, anfibi, rettili non autoctoni. È fatto salvo l’utilizzo di invertebrati nell’ambito di interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge.
2. È parimenti vietata l’introduzione di specie vegetali alloctone negli ambienti naturali.
3. La Giunta regionale adotta eventuali misure incentivanti l’eradicazione delle specie invasive elencate nelle liste nere di cui all’articolo 1, comma 3, lettere d) ed e).
4. Reintroduzioni e restocking o rinforzi sono azioni finalizzate alla conservazione della
biodiversità.
5. Qualsiasi progetto di restocking o rinforzo o reintroduzione di piante, invertebrati, anfibi e rettili autoctoni in Lombardia, ad esclusione di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, è preventivamente autorizzato dalla direzione regionale di cui all’articolo 8, comma 1, redatto e seguito nella sua attuazione da tecnico qualificato in materia, nonché eseguito in base alla normativa vigente, in conformità a leggi, regolamenti e discipline di settore comunitarie, nazionali o regionali, ovvero a trattati internazionali in materia di conservazione.
6. L’esito di ogni intervento di restocking o rinforzo e reintroduzione deve essere comunicato alla Regione, ente responsabile della conservazione di un apposito registro delle reintroduzioni e dei restocking o rinforzi delle specie di cui alla presente legge.
7. La Giunta regionale adotta linee guida in tema di restocking o rinforzo e reintroduzione. Fino all’adozione delle linee guida per gli interventi zoologici continua ad applicarsi la delibera della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. VII/4345 (Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle aree protette e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia), per quanto non in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 11
(Ricerche, educazione ambientale, formazione)

1. La Regione e gli enti territorialmente competenti ai sensi dell’articolo 5, comma 9,
promuovono attività di studio e ricerca in collaborazione con gli istituti scientifici e di ricerca, legalmente riconosciuti come tali, finalizzate alla:
a) conoscenza, conservazione e gestione della piccola fauna, della flora autoctona e degli alberi monumentali;
b) individuazione degli habitat prioritari per le comunità di invertebrati da proteggere in modo rigoroso, per le specie di invertebrati di cui sono vietate la cattura, la detenzione, l’uccisione volontaria, la distruzione delle uova e degli stadi giovanili, per le specie di anfibi e rettili e per le specie di flora spontanea;
c) individuazione di aree del territorio lombardo da acquisire e da includere in aree protette ai fini indicati alle lettere a) e b);
d) divulgazione delle conoscenze sulle specie animali e vegetali di cui alla presente legge nonché delle relative problematiche di conservazione ai fini della diffusione di una cultura della conservazione del patrimonio naturale.
2. La Regione organizza corsi di formazione specifici rivolti al personale di vigilanza di cui all’articolo 14, ai fini di un’efficace applicazione della presente legge.

ARTICOLO 12
(Tutela degli alberi monumentali)

1. La Regione promuove la tutela degli alberi monumentali quali patrimonio naturale e storico della Lombardia; con successiva delibera di Giunta, ai fini della miglior definizione degli alberi monumentali e della loro tutela, la Regione individua gli elementi paesistici, naturalistici,
storici, architettonici, culturali che ne permettano il riconoscimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti competenti ai sensi dell’articolo 5, comma 9,
individuano all’interno del loro territorio gli alberi monumentali da sottoporre a tutela.
3. Possono essere individuati quali alberi monumentali esemplari appartenenti alla flora
autoctona e esemplari di specie di notevole valore storico, culturale e paesaggistico anche appartenenti a specie alloctone, purché non invasive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera e).
4. Sono vietati il danneggiamento e l’abbattimento degli alberi monumentali, salvo che per motivi di sicurezza e incolumità.

ARTICOLO 13
(Sanzioni)

1. L’inosservanza delle disposizioni dirette a evitare la compromissione degli habitat di cui all’articolo 3, comma 1, articolo 4, commi 5 e 6, articolo 5, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, articolo 12, comma 4, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.000,00 euro con obbligo di ripristino dell’habitat alterato o distrutto, secondo la disciplina applicabile.
2. L’inosservanza delle disposizioni dirette ad evitare la compromissione degli alberi
monumentali di cui all’articolo 12, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro.
3. Qualora dallo svolgimento delle attività previste dalla presente legge derivi la
compromissione dell’habitat e il danneggiamento o l’abbattimento di alberi monumentali, si applicano cumulativamente le sanzioni previste dai commi 1 e 2.
4. L’inosservanza delle disposizioni inerenti i prelievi e i danneggiamenti di cui all’articolo
3, commi 2, 4, 5, articolo 4, commi 1, 2, 4, articolo 6 commi 1, 7 e 10, articolo 7, commi 2 e 3, articolo 8, articolo 9, commi 1 e 2, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro.
5. L’inosservanza delle disposizioni inerenti introduzioni, reintroduzioni e restocking o
rinforzi di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 5 e 6, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 2.000,00 euro, con obbligo di eradicazione della specie alloctona introdotta, secondo la disciplina applicabile.
6. In caso di violazioni di minima entità e di totale assenza di profitto da parte del
trasgressore, le sanzioni di cui al comma 4 possono essere rispettivamente ridotte fino alla metà.
7. L’introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 spetta agli enti
territorialmente competenti ai sensi dell’articolo 5, comma 9.
8. I proventi di cui al comma 7 sono destinati al finanziamento delle attività dirette al
perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

ARTICOLO 14
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge è
esercitata dagli enti di cui all’articolo 5, comma 9, tramite le guardie dei parchi regionali e naturali, le guardie boschive comunali, la polizia locale, le guardie ecologiche volontarie, nonché il personale con funzioni di vigilanza ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) in forza presso gli enti gestori del servizio di vigilanza ecologica volontaria, le comunità montane, le province, le aree protette, previe opportune intese e salve le competenze dei corpi e degli organi statali.
2. Gli enti competenti ai sensi dell’articolo 13, comma 7, ricevono le segnalazioni e gli esiti dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate dai soggetti di cui al comma 1 e, ove necessario, provvedono all’irrogazione delle sanzioni.
3. Gli enti di cui al comma 2 individuano modalità di raccordo per la registrazione anche
telematica delle risultanze dell’attività di vigilanza di rispettiva competenza.
4. Per quanto non previsto dall’articolo 13 e dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 90/1983.

ARTICOLO 15
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalle attività di salvaguardia della piccola fauna e della flora, di tutela delle specie, delle popolazioni e degli individui, di protezione dei relativi habitat, di attuazione di specifici programmi di conservazione e di riduzione dei fattori di
alterazione ambientale, di cui all’articolo 1, nonché al censimento e alla tutela degli alberi
monumentali di cui all’articolo 12, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all’UPB 6.4.1.2.299 “Aree protette e tutela dell’ambiente naturale” dello stato di
previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio
pluriennale a legislazione vigente 2008 – 2010.
2. Alle spese per investimenti relativi alle attività ed agli interventi di cui all’articolo 1,
si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all’UPB 6.4.1.3.158 “Aree protette e tutela dell’ambiente naturale” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.
3. Agli oneri derivanti dalle attività di ricerca, educazione ambientale e formazione di cui
all’articolo 11, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all’UPB
6.4.5.2.154 “Sviluppo sostenibile” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

ARTICOLO 16
(Abrogazioni e norma transitoria)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica), fatti salvi gli articoli 24-bis, 24-ter e 25 bis;
b) legge regionale 22 maggio 1987, n. 18 (Modifica dell’art. 17 (Vegetazione erbacea ed arbustiva) della l.r. 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica));
c) articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 71 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica”);
d) articolo 26, comma 5 e articolo 42, comma 1, lettera d) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
e) articolo 19, comma 1 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 (Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);
f) articolo 57, comma 3, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche).
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 86/1983:
a) articolo 27, comma 1, lettera c);
b) articolo 31, comma 2.
3. Fino all’approvazione dell’elenco delle specie di flora spontanea ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, lettera c), continuano ad applicarsi gli elenchi di cui all’articolo 22 della l.r. 33/1977, in quanto compatibili con la presente legge.
4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni
abrogate, ai sensi del presente articolo. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi eventualmente in corso.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 31 marzo 2008
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/571 del 18 marzo 2008)


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