NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 31
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Estensione al personale della Regione Molise dei benefici di cui all’articolo 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133,in materia di esonero dal servizio
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Esonero dal servizio) 1. Per gli anni 2010 e 2011, il personale in servizio presso la Regione, le agenzie regionali e gli enti sub-regionali può chiedere di essere esonerato dal servizio, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di quarant’anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai dipendenti interessati, improrogabilmente entro l’1 marzo di ciascun anno, a condizione che abbiano raggiunto o raggiungano entro l’anno solare il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto. La richiesta di esonero dal servizio non è revocabile. 2. È data facoltà alla Regione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione. 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga, in modo continuativo ed esclusivo, attività di volontariato, opportunamente documentata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti che operano comunque nel campo sociale, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal 50 per cento al 70 per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico, posti a carico dei fondi unici di amministrazione, non possono essere utilizzati per nuove finalità. 4. All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza. 6. La Regione, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, può procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l’anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno. 7. Analoghe misure possono essere adottate anche dagli altri enti del comparto unico regionale e dall’A.S.Re.M., nel rispetto del patto di stabilità interno e della capienza dei propri bilanci. ARTICOLO 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 30 dicembre 2009
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