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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 37
Disposizioni in materia di istruzione - modifiche alla l.r. 19/2007 -(Collegato ordinamentale)
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Modifiche alla l.r. 19/2007)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.”;
b) al comma 6 dell’articolo 10, le parole: “garantire il” sono sostituite dalle seguenti: “contribuire al”;
c) all’alinea del comma 1 dell’articolo 11, le parole: “si articola in:” sono sostituite dalle seguenti: “è così strutturato:”;
d) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente:
“b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, anche triennale;”;
e) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: “quinto anno integrativo,” sono sostituite dalle seguenti: “corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a),”;
f) al comma 3 dell’articolo 11, le parole: “degli standard formativi” sono sostituite dalle seguenti: “delle figure e dei relativi standard di competenza”;
g) al comma 1 dell’articolo 18, le parole da “regolamentati dallo Stato” a “iscrizione ad albi e associazioni” sono sostituite dalla seguenti: “realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all’individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all’istituzione di nuovi albi”;
h) al titolo III, prima dell’articolo 29, è inserito il seguente:
“Art. 28 bis (“Lombardia eccellente”: azioni regionali per la promozione dell’eccellenza nello sviluppo del capitale umano)
1. La Regione promuove “Lombardia eccellente”, programma per valorizzare e sostenere l’eccellenza in ambito educativo e formativo.
2. La Regione sostiene e promuove attività innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità, anche in raccordo con le realtà produttive, le autonomie funzionali e le parti sociali.
3. Le attività di eccellenza, finalizzate anche a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici, devono:
a) avere un impatto sulla filiera di istruzione, formazione e lavoro secondo una logica di continuità di percorso;
b) utilizzare modalità e strumenti didattici che favoriscano la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialità creative e la capacita di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;
c) accentuare e valorizzare la dimensione estetica nei contenuti dell’apprendimento come elemento di arricchimento umano;
d) favorire la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale;
e) prevedere la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro.
4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate da soggetti senza scopo di lucro, selezionati, ai fini dell’iscrizione in apposito albo regionale, sulla base dei seguenti criteri:
a) propensione al risultato;
b) orientamento alla persona;
c) qualità delle attività formative;
d) gestione per processi;
e) radicamento sul territorio;
f) grado di conoscibilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
g) responsabilità sociale.
5. L’iscrizione all’albo, contestuale alla presentazione del progetto di “attività di eccellenza”, è subordinata alla valutazione positiva della coerenza con gli obiettivi di cui alla presente legge, agli “Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione” approvati ai sensi dell’articolo 7, nonché alla l.r. 22/06 e ai relativi atti attuativi e di programmazione.
6. Con decreto della direzione generale competente sono individuati i progetti finanziabili, articolati per attività, la cui durata, di norma, non è inferiore a tre anni, nonché il relativo piano economico finanziario.
7. La direzione generale competente garantisce il monitoraggio costante del piano economico-finanziario dalla fase iniziale e per tutta la durata delle attività progettuali.”
i) al comma 2 dell’articolo 30 le parole: “entro il 31 dicembre 2008.”
sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine dell’anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009.”;
j) il comma 3 dell’articolo 30 è abrogato;
k) dopo il comma 7 ter dell’articolo 30 è aggiunto il seguente:
“7 quater. Le attività di rilevanza regionale previste dall’articolo 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell’abrogazione di cui all’articolo 32, comma 2 quater, proseguono fino al loro esaurimento.”;
l) dopo il comma 2 ter dell’articolo 32 è aggiunto il seguente:
“2 quater. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l’albo regionale di cui all’articolo 28 bis, è abrogata la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5.”;

ARTICOLO 2
(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dal precedente articolo 1, comma 1, lettera h), si provvederà con successiva legge.


ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 30 dicembre 2008

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/787 del 18 dicembre 2008)


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