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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale 2 luglio 2008, n. 19
Disposizioni regionali urgenti.
 
Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

TITOLO I
Disposizioni in materia di agricoltura e industria

ARTICOLO 1
(Disposizioni per i consorzi)

1. Il secondo comma dell’articolo 9 del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3, attuativo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale), come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 16 aprile 2007, n.10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), è sostituito dal seguente:
“2. E’ data facoltà ai consorzi di bonifica di chiedere alla Regione Puglia di provvedere al pagamento diretto in favore delle imprese esecutrici degli stati di avanzamento lavori, degli eventuali stati revisionali dei prezzi contrattuali e interessi legali e moratori e a favore di tutti gli aventi titolo dei crediti maturati sul fondo a disposizione dell’amministrazione secondo le destinazioni elencate all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successiv modificazioni).”.
2. E’ data facoltà ai consorzi per lo sviluppo industriale di richiedere alla Regione Puglia di provvedere alla liquidazione e al pagamento diretto in favore delle imprese esecutrici e agli aventi titolo degli stati di avanzamento lavori, degli eventuali stati revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e occupazionali, degli interessi legali e moratori relativi ai fondi stanziati, nonché di ogni altra somma dovuta anche a titolo di imposta, per l’esecuzione di opere pubbliche finanziate dalla Regione ed eseguite dai consorzi medesimi.

ARTICOLO 2
(Proroga termini)

1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggi, rimangono sospesi fino alla data di entrata in vigore della legge regionale che prevede nuove norme in materia di bonifica integrale e riordino dei consorzi di bonifica.

ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica), è sostituita dalla seguente:
“c) al pagamento del corrispettivo sia all’Acquedotto pugliese (AQP) per la fornitura dell’acqua sia all’Ente nazionale elettricità (ENEL) per la fornitura dell’energia elettrica agli impianti irrigui e agli impianti per l’approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi;”.

ARTICOLO 4
(Integrazione all’articolo 19 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22)

1. All’articolo 19 (Indennizzi agli allevatori per i danni subiti a causa dell’epidemia da blue-tongue) della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4 bis Gli indennizzi di cui al comma 1 sono concessi unicamente al fine di compensare i danni e le spese verificatisi a decorrere dal 18 dicembre 2004 e le relative liquidazioni a favore dei beneficiari avvengono entro un anno dall’avvenuta notifica del regime di aiuto alla Commissione UE.”.

ARTICOLO 5
(Modificazioni all’articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32)

1. Il comma 6 bis dell’articolo 16 (Interventi per il settore zootecnico) della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001), come aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20, è sostituito dal seguente:
“6 bis Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la sicurezza alimentare dei cittadini e la salute animale per consentire la verifica delle cause di decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti emergenze igienico sanitarie nonché dalla necessità di salvaguardia ambientale, la Regione Puglia attiva le procedure per un servizio di pronto smaltimento delle carcasse dei capi di bovini, bufalini, ovi-caprini, equini e suini deceduti nelle aziende zootecniche.”.

ARTICOLO 6
(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale del 5 maggio 1999, n.18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il canone annuo per l’utilizzazione delle acque sotterranee a uso irriguo di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 171 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), è applicato soltanto alle superfici effettivamente irrigate e rientranti nel piano irriguo dell’azienda e non all’intera superficie aziendale”.

CAPO II
Disposizioni in materia di politiche della salute

ARTICOLO 7
(Interpretazione autentica del comma 3 septies dell’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26)

1. Il comma 3 septies dell’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria), come aggiunto dal comma 39 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, va interpretato nel senso che, in prima applicazione della precitata norma, sono fatte salve anche le convenzioni stipulate dalle ASL in base alle classificazioni disposte in applicazione del criterio selettivo fissato con deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2006, n. 1223 (Strutture residenziali protette - Legge regionale 20/1995, art. 4,comma 2, lettera b) - Regolamenti regionali 1/1997 e 25/2005 - Determinazione criteri procedure di classificazione).

ARTICOLO 8
(Immodificabilità quote di spettanza del prezzo dei farmaci)

1. Al di fuori degli accordi tra servizio sanitario regionale e sistema produttivo e distributivo dei farmaci non è consentito modificare, ancorché mediante intesa tra le parti, le quote di spettanza, previste per legge, alle componenti aziende, grossisti e farmacisti per l’erogazione dei farmaci di fascia “a”, trattandosi di potere non rientrante nella disponibilità delle parti, rientrante nei divieti e sanzioni disposti dagli articoli 170, come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e 72 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ed esercitabile solo in funzione di un beneficio del sistema pubblico e non di una distribuzione interna tra produttori, grossisti e farmacisti.

ARTICOLO 9
(Modifica al comma 48 dell’articolo 3 della L.R. 40/2007)

1. Al primo periodo del comma 48 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, le parole: “, a eccezione di quelle di proprietà dell’Università di Bari,” sono soppresse.

ARTICOLO 10
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 (Disposizioni per i mandati di pagamento) della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della l.r. 40/2007 e di prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), è sostituito dal seguente:
“1. I direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS) emettono gli ordini di pagamento, di norma, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle fatture da parte dei fornitori di beni e servizi. E’ possibile derogare alla suddetta disposizione solo in presenza di comprovate e giustificate esigenze e condizioni, con particolare riferimento a prestazioni di servizi caratterizzati da prevalente impegno di personale. E’ data priorità alle imprese che prestano servizi e ditte artigianali che hanno rapporti in essere per fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA”.

ARTICOLO 11
(IRCCS pubblici - Personale di ricerca)

1. Al personale dell’area dirigenziale e del comparto impiegato in attività di ricerca in servizio presso gli IRCCS pubblici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa….. si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 25 (Personale ARPA) della l.r. 1/2008.
2. Il quarto periodo del comma 40 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007 è soppresso.

ARTICOLO 12
(Modifica al comma 40 dell’articolo 3 della L.R. 40/2007)

1. Al comma 40 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, come modificato dalla lettera u) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 1/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto periodo la parola: “assunto” è soppressa.
b) all’ottavo periodo le parole: “alle assunzioni a” sono sostituite dalla seguente: “al”.

ARTICOLO 13
(Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13)

1. Il comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 (Procedure per l’attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000 - 2006), si interpreta nel senso che la valutazione di merito è espressa esclusivamente mediante l’attribuzione di un voto numerico, globale, risultante dell’applicazione dei criteri di valutazione indicati nel relativo avviso pubblico.

ARTICOLO 14
(Revisione pianta organica delle farmacie)

1. Nella Regione Puglia per i comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti il numero delle autorizzazioni per le istituzioni di farmacie col criterio demografico è ricalcolato in modo che ci sia una farmacia ogni 3.500 abitanti.
2. La popolazione eccedente rispetto al parametro di cui al comma 1 è computata ai fini dell’apertura di una farmacia qualora sia pari almeno al 50 per cento del parametro stesso.
3. La prima revisione della pianta organica secondo i nuovi criteri deve essere effettuata dalle ASL, acquisito il parere dei comuni e degli ordini dei farmacisti competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, l’Assessore alle politiche delle salute provvede, nei trenta giorni successivi, a nominare un commissario ad acta, per ogni azienda USL inadempiente, incaricato di effettuare la revisione della pianta organica, avvalendosi degli uffici della stessa e degli uffici preposti dei comuni interessati, e di sottoporla per l’approvazione definitiva alla Giunta regionale.

ARTICOLO 15
(Appropriatezza ricoveri ospedalieri)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2008 la valutazione della soglia di appropriatezza dei Diagnostic Related Groups (DRGs) deve essere effettuata sulla base della procedura definita “modello di analisi della appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri per elenchi di procedure” (MAAP) approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 27 maggio 2008, n. 834.
2. I valori soglia dei singoli DRGs e l’elenco dei DRGs a rischio di inappropriatezza organizzativa sono determinati e modificati con provvedimento di Giunta regionale.

ARTICOLO 16
(Modifica all’articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa (fisiokinesiterapia) sono remunerate nel limite del tetto di spesa assegnato a ciascuna struttura in applicazione del documento di indirizzo economico e funzionale (DIEF) approvato annualmente dalla Giunta regionale.
2 ter. Nessuna remunerazione è dovuta per le prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa (fisiokinesiterapia) eccedenti il tetto di spesa di cui al comma 2 bis.”.

ARTICOLO 17
(Proroga funzioni direttori generali, amministrativi e sanitari)

1. I direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e i direttori amministrativi e direttori sanitari degli IRCCS che abbiano raggiunto il limite di età previsto rispettivamente dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), nel corso del loro mandato, restano in carica fino alla naturale scadenza che consenta il completamento dello stesso.

ARTICOLO 18
(Prestazioni di medicina fisica e riabilitativa)

1. Le prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, che non recano l’indicazione del ciclo, sono prescrivibili sulla medesima ricetta con il limite massimo di numero otto prestazioni, anche dello stesso tipo, intendendosi per “prestazione” la singola seduta terapeutica.

ARTICOLO 19
(Modifica al comma 26 dell’articolo 3 della L.R. 40/2007)

1. Al comma 26 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, come modificato
dall’articolo 5 della l.r. 1/2008, dopo il quattordicesimo periodo è inserito il seguente: “Il parere sui rapporti di consulenza a carattere non sanitario, previsto per le aziende sanitarie locali dal presente comma, è espresso dalla Giunta regionale previa necessaria verifica da parte dell’Assessorato alle politiche della salute delle seguenti condizioni: a) oggettiva e documentata carenza di dirigenti amministrativi e/o tecnici e/o del ruolo professionale nella ASL provinciale richiedente; b) comprovata esperienza professionale acquisita nel settore oggetto di incarico.”.

ARTICOLO 20
(Agenzia per il diritto allo studio universitario - Concorsi)

1. L’Agenzia per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione), o, nel caso di mancato avvio entro il 30 luglio 2008, le attuali gestioni commissariali degli enti per il diritto allo studio universitario (EDISU) bandiscono concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per la vacanza delle dotazioni organiche.
2. Nell’ambito dei bandi di cui al comma 1 deve avere adeguata valutazione l’esperienza professionale eventualmente maturata con gli EDISU della Puglia.

Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 2 luglio 2008
VENDOLA


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