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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6
Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1
(Principi)


1. La Regione in armonia con i principi dello Statuto regionale e in conformità con l’ordinamento comunitario e con le norme statali vigenti in materia, riconosce alla progettazione architettonica, alla progettazione del paesaggio e al disegno urbano, un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità dell’ambiente di vita delle popolazioni e per la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori.


ARTICOLO 2
(Finalità)


1. La Regione con la promozione della progettazione di qualità ed il ricorso alle procedure concorsuali, disciplinate dalla presente legge, intende perseguire:
a) l’affermazione del valore dell’architettura, della forma urbana e del paesaggio, come fondamentale espressione della cultura e dell’identità delle comunità insediate;
b) la diffusa e approfondita conoscenza, presso gli utenti e gli operatori di settore, dei valori dell’architettura, degli ambienti urbani e rurali di qualità, siano essi di formazione storica o contemporanei;
c) l’incentivazione della ricerca di qualità nella pratica professionale, nel campo dell’architettura, del disegno urbano e del paesaggio.
2. In particolare la presente legge si propone di:
a) ampliare la prassi del confronto tra idee e soluzioni progettuali alternative nelle situazioni di particolare pregio e complessità o in presenza di differenti istanze espresse dai soggetti locali;
b) diffondere la conoscenza di buone pratiche, nuove metodiche e tecnologie e affermare l’uso di linguaggi architettonici comunicativi e compatibili con l’ambiente storico-artistico e naturale.


ARTICOLO 3
(Definizioni)


1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) qualità dell’ambiente di vita: l’esito di un processo completo e complesso che, partendo dalla programmazione dell’opera passa attraverso lo sviluppo progettuale partecipato e coerente con le esigenze funzionali, estetiche e di corretto inserimento nel contesto dell’ambiente urbano-rurale e si compie con la qualificata e coerente realizzazione e fruizione dell’opera;
b) progetto o progettazione: la progettazione architettonica, del paesaggio e relativa ai piani attuativi con previsioni planovolumetriche compresi quelli di cui all’articolo 24, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio:
pianificazione urbanistica comunale);
c) concorso: il concorso di idee, il concorso di progettazione ed il concorso a tema, come definiti dalla presente legge;
d) Amministrazione pubblica: la Regione Umbria, le agenzie e gli enti da essa istituiti, gli enti locali e loro associazioni, unioni e consorzi, i consorzi di bonifica, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
e) soggetto proponente: organismi di diritto pubblico e privato nonché soggetti privati che dispongono del bene immobile e del diritto di operare la sua trasformazione, mediante l’attivazione di atti, strumenti, progetti, indagini e procedimenti previsti dalle norme vigenti;
f) progettisti: i professionisti laureati, abilitati all’esercizio della professione di ingegnere ed architetto, anche tra loro associati.


ARTICOLO 4
(Qualità della progettazione, ruolo dei soggetti)


1. La Regione promuove, anche sotto forma di contributi inseriti nel rapporto annuale per la promozione di cui all’articolo 12, l’attività progettuale di qualità nei campi dell’architettura, del disegno urbano e del paesaggio, favorendo la collaborazione istituzionale, i processi partecipativi anche decisionali delle comunità locali sui problemi emergenti del proprio territorio, attivando le azioni di sostegno previste dalla presente legge.
2. Le Università e i centri di ricerca sono chiamate a contribuire, sulla base di specifici accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni pubbliche, al miglioramento della ricerca nel campo dell’architettura e del disegno urbano, delle nuove tecnologie e dell’impiego di nuovi materiali, proponendo e curando la formazione post-laurea sulle tematiche territoriali di interesse regionale, elaborando proposte progettuali e ricerche sperimentali, diffondendo la conoscenza delle buone pratiche.
3. I Comuni collaborano con la Regione al miglioramento della qualità della progettazione architettonica, attivano le procedure di sostegno, previste dalla presente legge, individuano le aree problematiche da sottoporre ai procedimenti concorsuali di cui all’articolo 8, curano l’informazione e la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alle scelte di trasformazione della forma urbana e del territorio.
4. I soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), contribuiscono al processo di qualificazione dell’ambiente urbano e rurale attraverso il ricorso alle procedure concorsuali che stimolano il confronto tra diverse impostazioni e soluzioni progettuali e possono migliorare la qualità degli interventi.
5. I progettisti singoli o associati possono formulare, con le procedure concorsuali definite nella presente legge, proposte progettuali di qualità, redigendo progetti innovativi di elevato valore estetico, tecnologico, sociale e ambientale e promuovendo forme efficaci di collaborazione interdisciplinare tra soggetti professionali che dispongono di diverse competenze.


ARTICOLO 5
(Forme di promozione della progettazione di qualità)


1. Sono considerate forme di promozione della progettazione di qualità le seguenti procedure concorsuali:
a) il concorso di progettazione promosso dall’Amministrazione pubblica;
b) il concorso di idee promosso dall’Amministrazione pubblica;
c) il concorso a tema promosso dalla Regione;
d) il concorso di progettazione di iniziativa privata.
2. Sono individuate inoltre le seguenti forme di promozione della progettazione di qualità:
a) il premio di architettura e di disegno urbano;
b) la borsa di studio di ricerca e sperimentazione;
c) la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea di qualità.
3. Per le prestazioni riguardanti la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo della loro complessità e incidenza sulla forma urbana, sull’assetto territoriale o sul paesaggio, le Amministrazioni valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dell’articolo 91, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e nel caso di diversa scelta riportano nel bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione le relative motivazioni.
4. I bandi emanati per l’attuazione delle procedure di cui al comma 1 sono approvati previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, dell’Ordine professionale degli architetti e dell’Ordine professionale degli ingegneri, competenti per provincia.
5. La Regione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione con il quale definisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di concorso di cui agli articoli 8 e 9, la forma organizzativa e le modalità operative della Commissione regionale di cui all’articolo 13.


TITOLO Il
PROCEDURE CONCORSUALI


ARTICOLO 6
(Concorsi di progettazione banditi da Amministrazioni pubbliche)


1. Il concorso di progettazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale, è inteso a fornire alle Amministrazioni pubbliche, per i lavori di particolare rilevanza di cui all’articolo 5, comma 3 e comunque per quelli elencati nell’allegato A alla presente legge, un progetto selezionato da apposita commissione giudicatrice in base ad una gara con assegnazione di premi.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 3, lettera d), ciascuna secondo la propria competenza, individuano nell’ambito del proprio Programma triennale per le opere pubbliche di cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006 le opere oggetto di finanziamento pubblico che sono assoggettate al concorso di progettazione di cui al presente articolo.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’eventuale integrazione delle opere incluse nell’elenco di cui all’allegato A della presente legge.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 99, comma 4 del d.lgs. 163/2006, per le somme da assegnare ai progetti diversi dal vincitore, ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, le Amministrazioni pubbliche riservano, una quota dei previsti rimborsi a giovani professionisti di età non superiore a quaranta anni o iscritti nell’albo professionale da non più di cinque anni.
5. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di progettazione sono quelle descritte dalla normativa statale.


ARTICOLO 7
(Concorso di idee bandito da Amministrazione pubblica)


1. Il concorso di idee consente all’Amministrazione di orientare la propria decisione di intervento nelle situazioni territoriali nelle quali l’assunzione di diverse impostazioni e presupposti progettuali, possono condurre ad esiti anche molto diversi o alternativi tra loro.
2. Il tipo di elaborati e le scale di rappresentazione degli stessi, richiesti per illustrare adeguatamente l’idea progetto di ciascun concorrente, sono descritti e definiti dal bando di concorso. Le idee progetto risultate vincitrici di concorso e le relative documentazioni possono essere utilizzate dalla Amministrazione pubblica per svolgere processi partecipativi.
3. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di idee sono quelle individuate dalla normativa statale.


ARTICOLO 8
(Concorso a tema di iniziativa della Regione)


1. Il concorso a tema consiste nell’individuazione da parte della Regione di alcune problematiche territoriali ritenute rilevanti per l’intera realtà regionale e nell’invito ai progettisti a formulare, nelle aree ove si riscontrano tali problematiche, idonee e qualificate soluzioni progettuali.
2. Il concorso a tema è espletato tramite procedura aperta.
3. La Giunta regionale indica con cadenza definita nel rapporto di cui all’articolo 12 e attraverso bando pubblico, una o più tematiche territoriali da sottoporre alla procedura di concorso a tema.
4. I Comuni interessati, entro tre mesi dall’approvazione del bando di cui al comma 3, possono aderire alla procedura regionale, delimitando nel proprio territorio una o più aree che presentano le caratteristiche di problematicità descritte nel medesimo bando regionale.
5. Possono partecipare al concorso a tema i progettisti abilitati indipendentemente dal possesso di requisiti di carattere economico finanziario o tecnico organizzativo.
6. Con riferimento ad una o più località indicate dai Comuni i progettisti possono presentare alla Regione le proprie proposte, in forma di idee progetto o di progetto preliminare, secondo le modalità descritte nel bando regionale.
7. Modalità e procedure per lo svolgimento del concorso a tema, promosso dalla Regione, sono descritte nel regolamento di cui all’articolo 5, comma 5.


ARTICOLO 9
(Concorso di progettazione bandito da organismi di diritto pubblico o privato e da soggetti privati)


1. I soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), ai fini dell’ottenimento dei benefici di cui al comma 2, possono indire un concorso di progettazione con le modalità e le procedure indicate dal regolamento regionale attuativo di cui all’articolo 5, comma 5.
2. I Comuni, per gli interventi realizzati secondo la procedura di cui al comma 1, possono ridurre, con proprio atto, gli oneri per le urbanizzazioni secondarie ed il costo di costruzione di una percentuale compresa tra un minimo del cinque per cento e un massimo del venti per cento in base agli obiettivi delle proprie politiche di riqualificazione urbana.


TITOLO III
PROMOZIONE DELL’ARCHITETTURA DI QUALITA’


ARTICOLO 10
(Premio regionale di progettazione per l’architettura e il disegno urbano)


1. La Regione istituisce il premio regionale di progettazione per l’architettura e il disegno urbano finalizzato a diffondere la conoscenza dell’architettura costruita e dei piani realizzati coerenti con i caratteri storico culturali, artistici, ambientali e sociali regionali, valutando oltre al singolo progetto anche il percorso formativo e professionale del progettista.
2. Il premio è attribuito per architetture ultimate sul territorio regionale e dichiarate agibili dalle autorità competenti per territorio, preferibilmente dopo un adeguato periodo di utilizzo, comunque non superiore a dieci anni.
3. La Regione promuove in merito alle opere premiate e realizzate, eventi espositivi e occasioni di dibattito e confronto con esperti e fruitori.


ARTICOLO 11
(Borse di studio)


1. La Regione istituisce borse di studio regionali per la qualità architettonica al fine di valorizzare le capacità tecniche e intellettuali di giovani laureati in fase di completamento della loro formazione, presso le facoltà e i dipartimenti universitari, nel campo dell’Architettura, dell’Urbanistica e dell’Ingegneria edile applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione Umbria.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate ai giovani laureati delle Università con sede in Umbria che presentano, in accordo con i propri dipartimenti, programmi di ricerca e progettazione ritenuti di elevato interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale, relativamente ai temi generali enunciati nel rapporto annuale regionale di cui all’articolo 12.
3. La Regione favorisce intese con le Università al fine di concordare un programma di ricerca per l’assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo.
4. La Commissione di cui all’articolo 13 seleziona gli studenti e i ricercatori e i loro programmi di ricerca, sulla base del loro curriculum professionale e di studio e del contenuto della ricerca stessa, tenendo conto dei criteri espressi nel rapporto di cui all’articolo 12.


ARTICOLO 12
(Rapporto annuale per la promozione della qualità nella progettazione)


1. La Giunta regionale adotta, con cadenza annuale, un rapporto che contiene il monitoraggio delle attività svolte, i risultati conseguiti e delinea gli obiettivi per l’anno successivo finalizzati alla promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio.


ARTICOLO 13
(Commissione regionale per la progettazione di qualità)


1. Per la selezione dei progetti presentati nell’ambito del concorso a tema, per le attività inerenti la promozione della progettazione di qualità di cui all’articolo 5, comma 2 e per la redazione del rapporto annuale di cui all’articolo 12, è istituita, presso la struttura competente della Regione, la Commissione per la progettazione di qualità la cui composizione e modalità operative sono descritte nel regolamento attuativo di cui all’articolo 5,comma 5.


ARTICOLO 14
(Tutela del diritto d’autore dei progetti pubblicati negli eventi e attraverso i media)


1. La Regione e le altre Amministrazioni pubbliche evidenziano, in ciascun tipo di pubblicazione riferita all’opera o al progetto oggetto di premiazione, a seguito di un concorso, il titolo dell’opera, la località, la data eventuale di consegna del progetto e il nominativo del professionista che ha redatto il progetto.
2. Gli elaborati dei progetti non premiati sono restituiti ai professionisti partecipanti, salvo diversa indicazione o accordo definito con gli stessi.


ARTICOLO 15
(Dichiarazione di bene culturale delle architetture contemporanee di qualità)


1. La Regione, su propria iniziativa o di concerto con le Province ed i Comuni, richiede al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti previsti dall’articolo 20, secondo comma della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).


ARTICOLO 16
(Norma finanziaria)


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2010 la spesa complessiva di euro 30.000,00, a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2010 ripartita nel modo seguente:
a) per gli interventi di cui agli articoli 4 e 8 è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 03.2.011 (n.i.) denominata “Sviluppo della qualità architettonica e dell’ambiente urbano” (cap. 7036 n.i. e cap. 7037 n.i.);
b) per gli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 13 è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 03.1.006 denominata “Politiche integrate per i centri storici” (cap. 5827 n.i.).
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità dell’unità previsionale di base 03.1.002 denominata “Studi e ricerche nel settore dell’edilizia residenziale” (cap. 1492).
3. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria).
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 2 febbraio 2010
LORENZETTI



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