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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5
Norme in materia di valutazione di impatto ambientale
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA relative ai progetti di cui agli allegati A e B, di competenza della Regione, delle province e dei comuni. 2. La Regione adegua il proprio ordinamento in materia di procedura di VIA secondo i principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dell’ordinamento comunitario e statale. 3. Le disposizioni della presente legge concorrono ad assicurare la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale sul territorio lombardo, ispirandosi ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, dell’accollo dei costi ambientali al proponente e, della correzione in via prioritaria dei danni causati all’ambiente dagli interventi antropici oggetto della presente disciplina e dello sviluppo sostenibile. ARTICOLO 2 (Autorità competenti ed enti interessati) 1. La Regione è autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all’articolo 1, comma 1: a) per i quali è competente all’approvazione o all’autorizzazione; b) individuati nella parte I dell’allegato C. 2. La Regione è autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B: a) ricompresi in accordi di programma di competenza regionale; b) sottoposti alla procedura di intesa Stato – Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale); c) ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti ambiti di rilevanza paesaggistica regionale: 1) ambiti di elevata naturalità ai sensi dell’articolo 17 del piano territoriale paesistico regionale; 2) ambiti di tutela dei grandi laghi insubrici delimitati dalla fascia dei 300 metri dalla battigia ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), compresi i centri abitati e lo specchio lacuale; 3) ambito di tutela paesaggistica del fiume Po, come individuato ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004; 4) fascia dei 100 metri a tutela dei navigli Grande, Pavese e della Martesana; 5) fascia dei 50 metri a tutela dei seguenti navigli e canali: naviglio Sforzesco, naviglio di Paderno, naviglio di Bereguardo, naviglio di Isorella, naviglio civico di Cremona, naviglio nuovo Pallavicino, canale Muzza, canale Villoresi, canale Vacchelli, roggia Maggia e dugale Delmona; d) ricompresi in ambiti per i quali il piano territoriale regionale e i piani territoriali regionali di area individuano la Regione quale autorità competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA; e) riferiti alla installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione di oli minerali o di variazione della capacità complessiva di lavorazione di oli minerali, di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia); f) riferiti a impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); g) riferiti a impianti di gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali necessari all’attuazione di specifici programmi regionali di settore, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c ter), della l.r. 26/2003; h) riferiti a impianti per smaltimento o anche recupero dei rifiuti a carattere sperimentale, di cui all’articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); i) relativi alle opere di cui all’articolo 15, comma 1. 3. La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l’intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall’articolo 14, comma 8, autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all’articolo 1, comma 1: a) per i quali è competente all’approvazione o all’autorizzazione; b) individuati nella parte II dell’allegato C; c) localizzati nel territorio di più comuni. 4. Il comune sul cui territorio si prevede di realizzare l’intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall’articolo 14, comma 9, autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti individuati nell’allegato B, rispetto ai quali il comune è competente all’approvazione o all’autorizzazione. 5. Per l’espletamento delle procedure di cui al comma 4, i piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali), che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti, ovvero stipulare convenzioni con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all’articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana. 6. Sono di competenza regionale le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione ai progetti di infrastrutture lineari che interessano il territorio di più province. 7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di più province, le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA sono svolte d’intesa fra le autorità competenti delle province interessate. 8. La Giunta regionale verifica annualmente e aggiorna, se necessario, gli allegati A, B e C, relativamente ai progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA e alla ricognizione delle relative autorità competenti, a seguito di modifiche legislative riguardanti sia i progetti di cui all’articolo 1, comma 1, sia le relative soglie dimensionali, nei limiti di cui agli articoli 3 quinquies, comma 2, e 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, sia le competenze approvative o anche autorizzatorie a essi riferite. 9. La legge regionale che dispone il conferimento di competenze approvative o anche autorizzatorie relative ai progetti di cui alla presente legge deve fare riferimento anche alle corrispondenti competenze in materia di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Nel silenzio della legge si applica il principio della corrispondenza fra competenze approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di VIA. 10. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti direttamente interessati le province, i comuni, le comunità montane e i parchi nazionali e regionali nel cui territorio è prevista la realizzazione dei progetti per i quali si chiede l’espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. 11. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti non direttamente interessati gli enti, diversi da quelli di cui al comma 10, sul territorio dei quali sono configurabili potenziali impatti ambientali connessi alla realizzazione dei progetti oggetto di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. Per partecipare al procedimento gli enti non direttamente interessati presentano all’autorità competente motivata istanza di partecipazione alla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. L’autorità competente può negare la partecipazione solo a seguito di provvedimento espresso e motivato, nei casi in cui gli enti indicati al periodo precedente non possano subire pregiudizio alcuno dall’intervento. ARTICOLO 3 (Norme generali di organizzazione e procedura) 1. La Giunta regionale, sentita l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), disciplina con regolamento le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA di cui alla presente legge, vincolanti per le autorità competenti ai sensi dell’articolo 2, con riferimento, in particolare, ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, nonché all’articolo 5, comma 3, all’articolo 6, comma 1, e all’articolo 11. Il regolamento individua inoltre i procedimenti di carattere paesistico-ambientale da coordinare con le procedure in materia di VIA, ai sensi dell’articolo 4, comma 3. 2. La Giunta regionale istituisce con regolamento la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale (di seguito denominata Commissione) e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività. Fanno parte della Commissione rappresentanti delle direzioni regionali interessate, dell’ARPA, nonché di altre aziende ed enti del sistema regionale, territorialmente competenti, di cui all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – Collegato 2007). 3. La Commissione assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione, in quanto autorità competente in materia di VIA ai sensi dell’articolo 2, con specifico riferimento alle seguenti attività: a) formulazione di pareri tecnico-istruttori in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale; b) valutazione del piano di monitoraggio elaborato dal proponente ai sensi dell’articolo 8 e della relativa attuazione se richiesto dall’autorità competente; c) partecipazione ai lavori dell’Osservatorio ambientale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b); d) partecipazione alle fasi di controllo di cui all’articolo 9, con particolare riferimento ai controlli di natura ambientale prescritti dall’autorità competente nella decisione che conclude il procedimento di VIA. 4. Le autorità diverse dalla Regione, competenti in materia di VIA ai sensi dell’articolo 2, possono avvalersi del contributo tecnico-scientifico dell’ARPA per l’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione alle attività di competenza elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 ed esclusivamente secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA). 5. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, il soggetto che propone l’opera e che richiede l’espletamento delle procedure, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, versa a favore dell’autorità competente una somma pari: a) all’1 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie di VIA; b) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA; c) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per l’espletamento della fase facoltativa di consultazione con l’autorità competente, di cui all’articolo 5,comma 1, lettera a), per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, come definiti all’articolo 21 del d.lgs. 152/2006. 6. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce: a) i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui al comma 5, in caso di opere di valore complessivo superiore a 1 milione di euro, avendo come criterio generale quello della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all’aumento del valore dell’intervento in progetto; b) le modalità di versamento degli oneri istruttori di cui alla lettera a) e al comma 5; c) un versamento minimo pari a 500,00 euro; d) le modalità di avvalimento dell’ARPA da parte degli enti locali. 7. In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase facoltativa di consultazione con l’autorità competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase facoltativa. 8. La Giunta regionale può apportare modifiche agli oneri istruttori previsti ai commi 5 e 6, previo parere della competente commissione consiliare. 9. La Regione assicura, se richiesto, adeguato supporto tecnico-amministrativo in materia di VIA alle altre autorità competenti ai sensi della presente legge. ARTICOLO 4 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti) 1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione dell’istanza di VIA, attiva le procedure autorizzatorie o anche approvative riferite al relativo progetto, affinché le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio dei successivi titoli autorizzatori o anche approvativi, ove diverse dall’autorità competente in materia di VIA, siano tempestivamente informate dei procedimenti in essere. A tal fine, la documentazione tecnica depositata a corredo dell’istanza di VIA deve rendere conto di quanto depositato dal soggetto proponente presso le altre amministrazioni a corredo delle specifiche richieste autorizzatorie o anche approvative. Le pubblicazioni di cui all’articolo 24, commi da 1 a 3, del d.lgs. 152/2006 devono essere integrate con un esplicito riferimento all’attivazione del procedimento autorizzatorio o anche approvativo, al fine di assolvere anche agli adempimenti previsti dalle specifiche normative di settore legate all’autorizzazione o anche all’approvazione del progetto. 2. La contestualità tra istanze prescritta al comma 1 non è richiesta per i progetti riguardanti derivazioni di acque superficiali o sotterranee per le quali è previsto il rilascio della concessione, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché per i progetti di infrastrutture pubbliche per la mobilità la cui approvazione è di competenza statale o regionale. 3. In considerazione del contestuale esame di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e del coordinamento dei successivi titoli autorizzatori e approvativi, l’autorità competente all’espletamento della procedura di VIA indice una conferenza di servizi istruttoria, convocando gli enti pubblici competenti al rilascio dei successivi titoli autorizzatori o anche approvativi del progetto ai fini paesistico-ambientali, ove diversi dall’autorità competente in materia di VIA, gli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 interessati e gli enti territoriali che hanno chiesto di partecipare al procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 11. Nell’ambito dei propri lavori la conferenza di servizi assicura: a) l’esame della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal soggetto proponente, sia per quanto concerne la procedura di VIA sia a corredo delle istanze autorizzatorie o anche approvative, il cui rilascio risulta necessario per la realizzazione e gestione del progetto; b) l’esame delle osservazioni e dei pareri inoltrati all’autorità competente dal pubblico e dal pubblico interessato; c) l’acquisizione dei singoli pareri di competenza degli enti territoriali o degli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione del progetto; d) la determinazione finale propedeutica alla predisposizione e adozione del provvedimento di VIA. 4. Quando l’intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, è convocata alla conferenza di servizi di cui al comma 3 anche la direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 5. Quando l’intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è ricompresa nell’ambito della procedura di VIA; la valutazione di incidenza è effettuata dal settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all’autorità competente per la VIA, che a tal fine è invitato alla conferenza di servizi, di cui al comma 3, unitamente all’ente gestore. 6. Quando in sede di conferenza di servizi emergono, in base alla normativa vigente, elementi ostativi al rilascio dell’approvazione o anche dell’autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, i lavori della conferenza si concludono con una proposta di rigetto delle istanze del soggetto proponente e, per il principio dell’economicità dell’azione amministrativa, non è necessario dare corso o ultimare l’istruttoria vera e propria degli aspetti ambientali dell’intervento. 7. In caso di esito positivo della procedura di VIA, la decisione di compatibilità ambientale stabilisce tra l’altro i tempi per il rilascio dei successivi atti approvativi o anche autorizzatori a carattere paesistico-ambientale di cui al comma 3, per la realizzazione e la gestione del progetto. 8. I soggetti competenti al rilascio dei titoli autorizzatori o anche approvativi, di cui al comma 1, possono avvalersi, per l’assunzione delle determinazioni di competenza, delle risultanze dell’attività istruttoria svolta dalla conferenza di servizi di cui al comma 3. 9. La verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), è svolta dalla struttura regionale competente all’adozione dell’atto, comunque denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione o intesa. Le autorità di cui all’articolo 2 diverse dalla Regione applicano la semplificazione procedurale prevista dal precedente periodo, ferma restando la loro autonomia organizzativa e il rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare in tema di accesso, partecipazione e trasparenza. 10. Nel procedimento finalizzato all’approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all’allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell’ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell’ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettamento a VAS. A tal fine il soggetto proponente, a integrazione della documentazione di VAS o di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS, deposita il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale necessari per le determinazioni, da parte dell’autorità competente alla VAS, in merito all’assoggettamento del progetto a VIA, sentita l’autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA. Per quanto concerne i progetti, nell’ambito dell’informazione al pubblico prevista per la VAS deve darsi conto anche della richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA, e deve essere garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari. 11. In sede di VAS, l’autorità procedente può individuare i progetti di cui all’allegato B, previsti dal piano o dal programma, che per natura, dimensione e localizzazione ritiene di valutare in modo coordinato, per individuarne gli impatti cumulativi; in tal caso la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in sede di VAS, sentita l’autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, e garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari; l’individuazione dei progetti avviene sulla base di un progetto preliminare, come definito all’articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 152/2006. CAPO II LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ARTICOLO 5 (Procedura di VIA) 1. La procedura di VIA di un progetto prevede le seguenti fasi: a) consultazione tra il soggetto proponente e l’autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; b) presentazione e pubblicazione del progetto e dello studio di impatto ambientale; c) indizione di conferenze di servizi; d) svolgimento di consultazioni; e) valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione; f) decisione dell’autorità competente; g) informazione sulla decisione; h) monitoraggio secondo il piano di cui all’articolo 8. 2. La consultazione di cui al comma 1, lettera a), costituisce fase obbligatoria della procedura di VIA per i progetti di infrastrutture per la mobilità; negli altri casi può essere richiesta dal soggetto proponente. 3. La procedura di VIA è svolta dall’autorità competente secondo modalità previste con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, ferme restando le procedure di semplificazione e coordinamento di cui all’articolo 4. 4. Ai fini della presente legge, la procedura di VIA si considera formalmente avviata, anche per la decorrenza dei termini, con la pubblicazione a mezzo stampa, da parte del soggetto proponente, dell’avviso dell’avvenuta presentazione dell’istanza e dei relativi allegati. ARTICOLO 6 (Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) 1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dall’autorità competente secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, ferme restando le procedure di semplificazione e coordinamento di cui all’articolo 4; ai fini della presente legge, è formalmente avviata e i relativi termini iniziano a decorrere con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, su istanza del proponente, dell’avviso dell’avvenuta trasmissione della necessaria documentazione. 2. Nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente può richiedere, per situazioni che necessitano di un supplemento istruttorio, ai fini della decisione finale circa l’assoggettabilità a VIA: a) agli enti territoriali interessati di cui all’articolo 2, un parere di merito sull’iniziativa in esame e sui contenuti della documentazione depositata; b) alla Commissione di cui all’articolo 3, comma 2, i pareri specialistici di competenza. 3. Quando l’intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, l’autorità competente alla valutazione di incidenza, ai sensi del d.p.r. 357/1997, è individuata a seguito degli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; in caso di assoggettamento a VIA del progetto esaminato, si applica l’articolo 4, comma 5; in caso di non assoggettamento a VIA, l’autorità competente alla valutazione di incidenza è l’ente gestore dei siti di Rete Natura 2000. ARTICOLO 7 (Attività di informazione) 1. L’autorità competente informa i cittadini in merito alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del procedimento, tramite apposito sito internet regionale dedicato alla VIA. 2. Per la predisposizione della documentazione in formato elettronico e per la relativa trasmissione, il soggetto proponente si attiene alle indicazioni procedurali della Regione, pubblicate sul sito internet di cui al comma 1. 3. Il protocollo di cui all’articolo 14, comma 4, stabilisce, tra l’altro, le modalità di raccordo e di coordinamento tra le strutture della Regione competenti in materia di VIA e quelle delle altre autorità competenti, ai sensi dell’articolo 2, per la definizione e l’aggiornamento del sito internet di cui al comma 1. 4. Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) rappresenta lo strumento centralizzato a supporto dei compiti di monitoraggio e controllo spettanti all’autorità competente ai sensi della presente legge. ARTICOLO 8 (Monitoraggio) 1. La decisione finale sulla compatibilità ambientale o sulla verifica di assoggettabilità a VIA contiene: a) le azioni che il proponente deve svolgere per monitorare la corrispondenza tra gli scenari previsti in sede di studio di impatto ambientale e proposti per la valutazione dell’autorità competente e gli scenari riscontrati a progetto realizzato e in fase di gestione, anche per individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e consentire al contempo l’adozione delle opportune misure correttive da parte dell’autorità a tal fine individuata nel provvedimento stesso; b) l’istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali–territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l’ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui alla lettera a). Gli oneri per il funzionamento dell’Osservatorio sono a carico del soggetto proponente, che ne fa parte congiuntamente al responsabile del procedimento di VIA o anche di verifica di assoggettabilità a VIA e ai componenti della Commissione di cui all’articolo 3, comma 2; c) il rinvio a successiva pubblicazione sul sito internet dell’autorità competente, non appena noti, delle azioni e dei risultati connessi all’intero svolgimento del monitoraggio e delle eventuali misure correttive adottate autonomamente dal proponente o anche prescritte dall’autorità competente a seguito del monitoraggio, secondo quanto stabilito dall’articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006. 2. La Giunta regionale, sentita l’ARPA, adotta con propria deliberazione i criteri generali per il piano di monitoraggio ambientale, quale riferimento per la predisposizione della documentazione da parte del soggetto proponente e per la sua valutazione ai fini di cui al comma 1, nonché le modalità di istituzione, organizzazione e gestione dell’osservatorio di cui al comma 1. 3. Gli oneri per l’attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attività di verifica sono a carico del soggetto proponente. ARTICOLO 9 (Controllo e sanzioni) 1. All’autorità competente in materia di VIA ai sensi della presente legge spetta l’accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all’articolo 1, comma 1, realizzati: a) senza la previa sottoposizione alle procedure di VIA o anche di verifica di assoggettabilità a VIA; b) in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA. 2.In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, l’autorità competente in materia di VIA, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell’opera o della parte di essa realizzata in assenza delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e può disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l’esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall’opera stessa sull’ambiente. L’accertamento di cui al presente comma comporta il pagamento di un’ulteriore somma di denaro, finalizzata allo svolgimento dell’attività di cui al comma 3, pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell’opera sanzionata. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 l’autorità competente valuta l’entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato dalla realizzazione dell’opera o dell’intervento o dalla mancata adozione delle prescrizioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e di quello conseguente all’applicazione della sanzione. 4. Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 2 è comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell’albo professionale in cui risultano iscritti rispettivamente il trasgressore e il progettista delle opere o degli interventi sanzionati. 5. La Giunta regionale, sentita l’ARPA, approva i criteri e le procedure per l’applicazione dei commi 1, 2 e 3, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3 ter, 3 quater e all’articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006. 6. La Regione, ove sia autorità competente in materia di VIA ai sensi dell’articolo 2, può avvalersi del supporto della Commissione di cui all’articolo 3, comma 2, per l’applicazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3. ARTICOLO 10 (Intervento sostitutivo) 1. La Regione esercita, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti, il potere di intervento sostitutivo in caso di inattività di comuni e province in ordine alle funzioni loro conferite ai sensi della presente legge. 2. Il soggetto proponente, per attivare l’intervento di cui al comma 1, verificata l’inerzia dell’autorità competente, può, con atto raccomandato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiedere all’autorità competente di concludere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. 3. In caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 2, il soggetto proponente può presentare al dirigente della competente struttura regionale istanza per l’esercizio dei poteri sostitutivi; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento, invitando, con apposita comunicazione, l’autorità competente ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve intendersi quale avvio del procedimento sostitutivo, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). 4. Il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine assegnato all’autorità competente, procede, entro i successivi trenta giorni e sentito l’ente inadempiente, alla nomina di un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). 5. Gli oneri per l’attività del commissario ad acta sono a carico dell’ente inadempiente. ARTICOLO 11 (Procedura per l’espressione del parere regionale nella VIA in sede statale) 1. L’espressione del parere della Regione, nell’ambito della procedura di VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio lombardo, è formalizzata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 24 del d.lgs. 152/2006 per l’espressione e la trasmissione del parere di competenza. CAPO III NORMA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ARTICOLO 12 (Norma finanziaria) 1. Alle spese necessarie per l’implementazione del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all’articolo 7, comma 4, si provvede con le risorse stanziate alla UPB 6.5.4.2.104. “La nuova infrastruttura per l’informazione territoriale” del bilancio per l’esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012. ARTICOLO 13 (Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale); b) l’articolo 3, comma 6, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 34/1978); c) l’articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona). ARTICOLO 14 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA avviate prima dell’entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio. 2. La Giunta regionale approva il regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sino alla costituzione della Commissione di cui all’articolo 3, comma 2, per i lavori istruttori regionali in materia di VIA continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 1998, n. VI/39975 (Approvazione delle modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di VIA regionale, di cui alla D.G.R. del 2 novembre 1998, n. VI/39305. Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l’ufficio VIA del servizio Sviluppo sostenibile del territorio della direzione Urbanistica e disciplina delle modalità di acquisizione dei pareri degli enti interessati), per il solo gruppo di lavoro ‘Procedura VIA regionale’, di cui all’allegato A, punto 2.4 della deliberazione medesima. 4. Per favorire l’applicazione di quanto previsto all’articolo 3, comma 9, e all’articolo 7, comma 3, la Giunta regionale promuove la stipulazione di un protocollo d’intesa con gli enti locali interessati, sentite l’associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e l’unione province lombarde (UPL). 5. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l’integrazione delle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all’articolo 4, commi 10 e 11. 6. La Giunta regionale adotta i criteri generali di cui all’articolo 8, comma 2, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 7. Nell’albo di cui all’articolo 31, comma 1, della l.r. 12/2005 è aggiunta un’apposita sezione, finalizzata agli interventi sostitutivi di cui all’articolo 10 della presente legge. 8. Alle province sono conferite le funzioni relative all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all’articolo 2, commi 3 e 7, trascorsi: a) sessanta giorni dall’emanazione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, per i progetti facenti capo alle seguenti tipologie progettuali, così come denominate ai sensi degli allegati A, B e C della presente legge: agricoltura; lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali; industria dei prodotti alimentari; industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta; industria della gomma e delle materie plastiche; altri progetti; b) centottanta giorni dall’emanazione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, per i progetti facenti capo alle seguenti tipologie progettuali, così come denominate ai sensi degli allegati A, B e C della presente legge: industria energetica ed estrattiva; progetti di infrastrutture; impianti di smaltimento-trattamento-recupero dei rifiuti. 9. Ai comuni sono conferite le funzioni relative all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all’articolo 2, comma 4, trascorsi sessanta giorni dall’emanazione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1. 10. Le funzioni di cui ai commi 8 e 9, nelle more del conferimento, sono esercitate dalla Regione, che conclude le procedure avviate. 11. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una circostanziata relazione sull’andamento delle funzioni conferite in materia di VIA, affinché il Consiglio stesso possa valutare se modificare o revocare il conferimento delle funzioni a province e comuni, anche tenendo conto degli interventi sostitutivi eventualmente attivati ai sensi dell’articolo 10. ARTICOLO 15 (Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015) 1. Quando le opere essenziali per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 “Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015”, devono essere assoggettate a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA non di competenza dello Stato, la decisione finale sulla VIA o la determinazione circa la verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di assicurare tempestività e coordinamento nelle procedure, è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera h), del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, a seguito degli ordinari procedimenti disciplinati dalla presente legge. 2. La Commissione di cui all’articolo 3, comma 2, effettua l’istruttoria tecnica dei progetti delle opere di cui al comma 1, che si conclude con una proposta di parere alla Giunta regionale. 3. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce inoltre espressione del parere della Regione ai fini della formalizzazione dell’intesa Stato-Regione,quando necessaria, circa la localizzazione dell’opera ai sensi del d.p.r. 383/1994. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 2 febbraio 2010 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/954 del 26 gennaio 2010) ALLEGATO 1 ALLEGATO A Provincia: (1) conferimento di competenze trascorsi 60 giorni,ai sensi dell’articolo 14, comma 8, lettera a), della presente legge Provincia:(2) conferimento di competenze trascorsi 180 giorni ai sensi dell’articolo14, comma 8, lettera b), della presente legge Progetti sottoposti alla procedura di VIA di cui all’articolo 5 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell’articolo 2. Parte II Allegato III D.lgs. 152/2006 Tipologia progettuale Autorità competente b) b1) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo. Regione b2) Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi la portata media di 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Grandi derivazioni di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”). Regione b3) Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi la portata media di 100 litri al minuto secondo, ivi comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Piccole derivazioni, di cui al r.r. 2/2006). Provincia (1) b4) Utilizzo delle acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. Sono comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. Provincia (1) c) c1) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW e sino a 300 MW esclusi quelli indicati in c2). Provincia (2) c2) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW e sino a 300 MW che utilizzano come combustibile i rifiuti urbani. Regione c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma ubicati nelle aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del d.lgs. 42/2004 e per il cui procedimento è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Provincia (2) d) Impianti industriali destinati:- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. Provincia (1) e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro:- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell’allegato II);- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’allegato II);- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell’allegato II);- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e biocidi;- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;- per la fabbricazione di esplosivi. Provincia (1) f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. Provincia (1) g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. Provincia (1) h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3. Regione i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. Provincia (1) l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Regione m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006. Provincia (2) n) n1) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006. Provincia (2) n2) Impianti di cui all’allegato 1 del d.lgs. 59/2005, punto 5.2 (termovalorizzatori di rifiuti solidi urbani) con capacità complessiva superiore a 100 t/giorno. Regione o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del d.lgs. 152/2006). Provincia (2) p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006) ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3. Provincia (2) q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006. Provincia (2) r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti. Provincia (1) s) s1) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari, autorizzate ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) non contemplate nei piani provinciali delle cave. Regione s2) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari previsti dai rispettivi piani provinciali delle cave. Provincia (2) s3) Bacini idrici, per itticoltura, irrigazione e pesca sportiva e gli altri bacini assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, con commercializzazione del materiale estratto per un volume superiore a 500.000 m3. Regione t) t1) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m (e fino a 15 m) e/o di capacità superiore a 100.000 m3 (e fino a 1.000.000 di m3) a servizio di grandi derivazioni d’acqua pubblica. Regione t2) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m (e fino a 15 m) e/o di capacità superiore a 100.000 m3 (e fino a 1.000.000 di m3). Provincia (2) u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno). Regione v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche, ad esclusione degli impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all’articolo 10 della l.r. 24/2006, che non prevedono il prelievo di fluidi geotermici o acque sotterranee. Regione z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km. Provincia (2) aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del d.lgs. 152/2006). Provincia (2) ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con capacità complessiva superiore a 80.000 m3. Regione ac) Impianti per l’allevamento intensivo di animali così specificati:- pollame con più di 85.000 posti per polli da ingrasso;- galline con più di 60.000 posti;- allevamenti di suini con più di 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg) o 900 posti per scrofe. Provincia (1) ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. Provincia (1) ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi. Regione af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferito superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. Regione ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. La stessa autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA della tipologia progettuale originaria ah) Impianti per il trattamento biologico e/o chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 100.000 abitanti equivalenti o a 300 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema. Provincia (1) ai) Strade extraurbane principali a quattro a più corsie (categoria B del d.m. 05.11.2001) con lunghezza inferiore a 10 km e/o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie (progetti non compresi nell’allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006). Regione al) Aeroporti con pista di atterraggio di lunghezza superiore a 1.000 metri e sino a 1.500 metri. Regione am) Interporti (progetti non sottoposti a VIA di competenza statale), piattaforme e terminali intermodali, piattaforme logistiche (anche non intermodali), centri di magazzinaggio generale e simili che interessano una superficie operativa (capannoni, uffici, piazzali, viabilità interna, area ferroviaria e/o portuale, etc.) superiore a 20 ettari, o che hanno una capacità di movimentazione di merci superiore a 400.000 tonnellate/anno. Regione an) Progetti dell’allegato B in esito alla procedura di verifica espletata dall’autorità competente La stessa autorità competente allo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ALLEGATO 2 ALLEGATO B Provincia: (1) conferimento di competenze trascorsi 60 giorniai sensi dell’articolo 14, comma 8, lettera a), della presente legge Provincia:(2) conferimento di competenze trascorsi 180 giorni ai sensi dell’articolo14, comma 8, lettera b), della presente legge Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’articolo 6 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell’articolo 2. Parte II Allegato IVD.Lgs. 152/2006 Tipologia progettuale Autorità competente 1. Agricoltura a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari. Comune b) - Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ettari, con esclusione degli interventi da realizzare negli ambiti di pianura e fondovalle che soddisfano i criteri previsti al titolo III (gestione dei boschi), capo III (rimboschimenti ed imboschimenti), del regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 (Norme forestali regionali, in attuazione dell’articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale") e s.m.i.;- deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari. Provincia (1) c) Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg o 45 posti scrofe, 300 ovicaprini e 50 posti bovini. Provincia (1) d) d1) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie dai 300 ai 500 ettari. Provincia (1) d2) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 500 ettari. Regione e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre 5 ettari. Comune f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari. Provincia (1) g) Impianti per il trattamento biologico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 50.000 abitanti equivalenti, o a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema. Provincia (1) 2. Industria energetica ed estrattiva a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW. Provincia (2) b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie ad esclusione degli impianti geotermici a bassa entalpia di cui all’articolo 10 della l.r. 24/2006, che non prevedono il prelievo di fluidi geotermici o acque sotterranee. Regione c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Sono comunque esclusi:- gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda ancorchè accoppiati a macchine per il solar cooling (raffreddamento);- gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);- gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale. Provincia (2) d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore a 20 Km. Regione e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento non inclusi in allegato A, lettera c bis), con potenza complessiva superiore a 1 MW. Provincia (1) f) Installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km. Provincia (2) g) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. Regione h) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale. Regione i) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite. Provincia (1) l) Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici, nonché di scisti bituminose. Regione m) m1) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW escluse le seguenti fattispecie:- impianti già compresi in progetti di concessioni derivazione d’acqua pubblica già assoggettati a verifica ai sensi del punto 7.d) del presente allegato;- impianti realizzati in serie su acquedotti o canali artificiali che utilizzano, in subordine, acque già oggetto di concessione di derivazione;- impianti che utilizzano il Deflusso Minimo Vitale (DMV) di concessione di derivazione esistenti senza alterare le garanzie ecosistemiche garantite dal DMV;- impianti ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa che restituiscono le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d’acqua. Regione per le grandi derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006 m2) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW escluse le seguenti fattispecie:- impianti già compresi in progetti di concessioni derivazione d’acqua pubblica già assoggettati a verifica ai sensi del punto 7.d) del presente allegato;- impianti realizzati in serie su acquedotti o canali artificiali che utilizzano, in subordine, acque già oggetto di concessione di derivazione;- impianti che utilizzano il Deflusso Minimo Vitale (DMV) di concessione di derivazione esistenti senza alterare le garanzie eco-sistemiche garantite dal DMV;- impianti ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa, che restituiscono le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d’acqua. Provincia per le piccole derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006 (1) n) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. Provincia (1) 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. Provincia (1) b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora. Provincia (1) c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora. Provincia (1) d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. Provincia (1) e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno. Provincia (1) f) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora la vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3. Provincia (1) g) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. Provincia (1) h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari. Provincia (1) i) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. Provincia (1) l) Cockerie (distillazione a secco di carbone). Provincia (1) m) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al m3. Provincia (1) n) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. Provincia (1) o) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate giorno. Provincia (1) p) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. Provincia (1) 4. Industria dei prodotti alimentari a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti di oltre 75 tonnellate al giorno. Provincia (1) b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale. Provincia (1) c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua. Provincia (1) d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno. Provincia (1) e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume. Provincia (1) f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. Provincia (1) g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato. Provincia (1) h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. Provincia (1) i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/g di barbabietole. Provincia (1) 5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate. Provincia (1) b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. Provincia (1) c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno. Provincia (1) d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame, qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno. Provincia (1) 6. Industria della gomma e delle materie plastiche a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. Provincia (1) 7. Progetti di infrastrutture a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari. Regione b) b1) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all’esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005. Regione b2) Costruzione di grandi strutture di vendita e centri commerciali aventi le dimensioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previsti negli ambiti territoriali montano e lacustre, così come individuati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia commerciale, nonché nelle seguenti zone:1. zone di importanza storica, culturale o archeologica riconosciute con l’apposizione di vincolo monumentale, paesaggistico o archeologico ai sensi del d.lgs. 42/2004;2. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Regione b3) Costruzione di grandi strutture di vendita e centri commerciali, di cui al d.lgs. 114/1998, con superfici di vendita superiori a 15.000 m2. Regione b4) Parcheggi di uso pubblico previsti nei progetti di grandi strutture di vendita e centri commerciali con superfici di vendita superiori a 15.000 m2. Regione b5) Parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto. Comune c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone. Provincia (1) d) d1) Derivazione di acque superficiali da corso d’acqua naturale ed opere connesse aventi portata superiore a 200 litri al secondo ad esclusione degli impianti già rientranti al punto 2.m) del presente allegato, o di acque sotterranee che prevedano derivazioni aventi portata media di concessione superiore a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo. Regione per le grandi derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006 d2) Derivazione di acque superficiali da corso d’acqua naturale ed opere connesse aventi portata superiore a 200 litri al secondo ad esclusione degli impianti già rientranti al punto 2.m) del presente allegato, o di acque sotterranee che prevedano derivazioni aventi portata media di concessione superiore a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo. Provincia per le piccole derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006 (1) e) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali, piattaforme logistiche (anche non intermodali), depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari. Provincia (2) f) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili. Regione g) g1) Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001) o loro varianti e potenziamenti, di interesse regionale (R1, R2) e/o qualificate come montana e/o turistiche secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria), comprese le categorie progettuali di cui alla successiva lettera g2) qualora comportanti interventi su strade panoramiche così come individuate nei Repertori e nelle tavole B ed E del PTPR vigente. Regione g2) Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001) o loro varianti e potenziamenti, di interesse provinciale (P1, P2) o locale (L) secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria). Provincia (1) h) Costruzione di strade urbane di scorrimento o urbane di quartiere (categorie D e E del d.m. 05.11.2001), o potenziamento di esistenti, a quattro o più corsie, con lunghezza superiore a 1.500 metri. Provincia (1) i) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale, ferrovie suburbane e linee metropolitane; raccordi ferroviari merci di lunghezza superiore a 2.000 metri. Regione l) Tramvie ed altri sistemi di trasporto a guida vincolata (escluse le filovie), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri. Provincia (1) m) Acquedotti con una lunghezza dell’adduttore principale superiore ai 20 Km. Provincia (1) o) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale ad eccezione di quelli previsti in piani e programmi di competenza regionale. Risultano escluse le difese spondali, le opere di stabilizzazione d’alveo, i risezionamenti d’alveo, nonché la manutenzione e l’adeguamento funzionale delle opere per il contenimento dei livelli di piena. Regione p) Aeroporti (progetti non compresi nell’allegato A); aviosuperfici ed eliporti con superfici maggiori di 2 ettari. Provincia (1) q) Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale ai 500 metri, nonché progetti d’intervento su porti già esistenti. Regione r) r1) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, del d.lgs. 152/2006). Provincia (2) r2) Impianti di cui all’Allegato 1 del d.lgs 59/2005, punto 5.2 (termovalorizzatori di rifiuti solidi urbani) con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno. Regione s) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006). Provincia (2) t) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006). Provincia (2) u) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all’ allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006). Provincia (2) v) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti. Provincia (1) z) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km. Provincia (2) z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006). Provincia (2) z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006). Provincia (2) 8. Altri progetti a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno dei centri abitati. Regione b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore. Provincia (1) c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro. Provincia (1) d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 500 m2. Provincia (1) e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume del fabbricato. Provincia (1) f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. Provincia (1) g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi) e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3. Provincia (1) i) i1) Cave e torbiere ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge regionale 14/1998 non contemplate nei piani provinciali delle cave. Regione i2) Cave e torbiere previste dai rispettivi piani provinciali delle cave. Provincia (2) i3) Bacini idrici per itticoltura, irrigazione e pesca sportiva e gli altri bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, che comportano lo scavo e la commercializzazione dei materiali estratti ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della l.r. 14/1998, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4 (Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»). Regione l) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate. Provincia (1) m) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate. Provincia (1) n) Deposito di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 152/2006, con capacità superiore a 10.000 metri cubi. Provincia (1) o) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive. Provincia (1) p) Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno. Provincia (1) q) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte/caravan o di superficie superiore a 5 ettari. Regione r) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari. Regione s) Progetti di cui all’allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. Regione o Provincia secondo le competenze dell’allegato III t) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III). Regione o Provincia rispetto alla categoria principale ALLEGATO 3 ALLEGATO C Autorità competenti in materia di VIA, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), riguardo a progetti già individuati negli allegati A e B. PARTE I: Competenze della Regione PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA Allegato B Tipologia progettuale 7. Progetti di infrastrutture b) b1) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all’esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole, di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto urbano consolidato, così come definito dal piano delle regole, di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005.b3) Costruzione di grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui al d.lgs. 114/1998 con superfici di vendita superiori a 15.000 m2. PARTE II: Competenze delle province PROGETTI ASSOGGETTATI A VIA Allegato A Tipologia progettuale z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km. PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA Allegato B Tipologia progettuale 1. Agricoltura c) Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg o 45 posti scrofe, 300 ovicaprini e 50 posti bovini. f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari. g) Impianti per il trattamento biologico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 50.000 abitanti equivalenti, o a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema. 2. Industria energetica ed estrattiva f) Installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km. i) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite. 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari. i) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. 7. Progetti di infrastrutture c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone. e) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali, piattaforme logistiche (anche non intermodali), depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari. l) Tramvie ed altri sistemi di trasporto a guida vincolata escluse le filovie, funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri. m) Acquedotti con una lunghezza dell’adduttore principale superiore ai 20 Km. z) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km. 8. Altri progetti b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore. c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro. d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 500 m2. g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 256/1974 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3. n) Deposito di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 152/2006, con capacità superiore a 10.000 metri cubi. o) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.


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