Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica ed in attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettere a) e b), e 3, comma primo, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge detta disposizioni in materia di assenze per malattia e collocamento a riposo dei dipendenti dell’Amministrazione regionale, degli enti locali valdostani e degli altri enti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale).
ARTICOLO 2
(Disciplina delle assenze per malattia)
1. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, possono disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia dei loro dipendenti anche nei casi di assenza di un solo giorno. In ogni caso, il controllo è sempre disposto qualora l’assenza sia continuativa per almeno dieci giorni.
2. Le fasce orarie entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo da parte degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, sono dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della l.r. 45/1995 e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, il contratto collettivo regionale di lavoro stabilisce l’ammontare della riduzione del trattamento economico da effettuarsi nei primi cinque giorni di assenza per malattia, quale che sia la durata del periodo di assenza. La riduzione non si applica nei casi di assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital e alle assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per l’Amministrazione regionale e per gli altri enti di cui all’articolo 1, comma 1.
ARTICOLO 3
(Esonero dal servizio)
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso la Regione può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del triennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità contributiva massima di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai dipendenti interessati improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto. La richiesta di esonero non è revocabile.
2. E’ data facoltà alla Regione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta, dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione o razionalizzazione.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio, al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento in esonero. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o altri enti e soggetti presso i quali operino volontari, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata al 70 per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico del fondo unico aziendale non possono essere utilizzati per nuove finalità. Il contratto collettivo regionale di lavoro definisce le voci retributive fisse ed accessorie del trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero.
4. All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione dell’Amministrazione. In ogni caso, non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’Amministrazione.
6. La Regione, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, può procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite nell’anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in esonero;
tali assunzioni sono portate in riduzione rispetto a quelle consentite in tale anno.
7. Analoghe misure, nel rispetto delle procedure e delle regole di cui al presente articolo, possono essere adottate dagli altri enti del comparto unico regionale nel quadro dei propri bilanci e nel rispetto del patto di stabilità.
ARTICOLO 4
(Collocamento a riposo d’ufficio)
1. I dipendenti degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, sono collocati a riposo d’ufficio:
a) al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
b) al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima di quarant’anni.
2. La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla prima data utile prevista dalla disciplina vigente in materia di accesso al trattamento pensionistico, fatto salvo il trattenimento in servizio eventualmente disposto ai sensi dell’articolo 5.
3. L’ente comunica all’interessato, almeno sei mesi prima del verificarsi della condizione prevista, la risoluzione del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 5
(Trattenimento in servizio oltre i limiti di età o di servizio)
1. Il collocamento a riposo può essere differito su richiesta dell’ente o del dipendente.
2. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), gli enti possono, nei termini di cui all’articolo 4, comma 3, differire il collocamento a riposo per proprie esigenze funzionali ed organizzative, previo assenso del dipendente interessato, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. I dipendenti possono chiedere il trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i sessantacinque anni di età oppure, nel caso in cui abbiano raggiunto l’anzianità contributiva massima di quarant’anni, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. Nei casi di cui al comma 3, è data facoltà all’ente, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la domanda in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati e specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento in servizio deve essere presentata all’ente almeno nove mesi prima del verificarsi della condizione prevista.
5. Gli enti di cui all’articolo 1 stabiliscono, con propri atti amministrativi, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, i criteri generali sulla cui base disporre il differimento del collocamento a riposo o il trattenimento in servizio nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non sono tra essi cumulabili.
7. Per coloro che maturano i requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio nel corso dell’anno 2009, le eventuali domande di trattenimento in servizio ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza sino al 28 febbraio 2009.
9. Gli enti di cui all’articolo 1 riconsiderano, con provvedimento motivato e tenuto conto di quanto previsto dal comma 4, i trattenimenti in servizio già disposti con decorrenza dal 1° marzo 2009.
10. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 177 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;
b) l’articolo 9 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 59;
c) la legge regionale 12 dicembre 1986, n. 60.
ARTICOLO 6
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 2 febbraio 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN