Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Contributi straordinari per garantire la copertura del segnale Televisivo)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare un contributo alla RAI al fine di consentire la realizzazione di interventi atti a garantire la copertura del segnale del servizio pubblico televisivo in determinate aree del territorio regionale che attualmente rimangono prive di segnale nel passaggio dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale terrestre.
2. L’intervento di cui al comma 1 deve essere preferibilmente rivolto alle zone montane e, comunque, nell’ambito di una equilibrata ripartizione territoriale.
3. Le modalita’ di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) del Friuli Venezia Giulia.
ARTICOLO 2
(Norma finanziaria)
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, e’ autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l’anno 2010 a carico dell’unita’ di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 407 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 con la denominazione <<Contributo straordinario alla RAI per la copertura del segnale del servizio pubblico televisivo in aree del territorio regionale>>.
2. All’onere complessivo di 700.000 euro per l’anno 2010 derivante dall’autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalle unita’ di bilancio e dai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBI capitolo euro 10.4.1.1170 766 5.000 10.4.1.1170 1490 70.000 10.4.1.1170 1526 30.000 10.4.1.1170 1535 25.000 11.3.1.1180 1491 20.000 11.3.1.1184 1529 20.000 11.3.1.1180 1212 10.000 10.6.1.2013 5000 15.000 10.1.1.1163 9851 18.000 9.1.1.1153 1600 391.000 11.3.1.1180 1210 96.000
ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 29 ottobre 2010.