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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15
Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.
 
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l’esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell’artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto);
f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni e si rinnovano su domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 42 del Codice della navigazione.
3. Le concessioni quadriennali in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono alla scadenza rinnovate per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 42 del Codice della navigazione,
subordinatamente al pagamento dei canoni determinati dal decreto di cui all’articolo 3, comma 2. Il mancato pagamento anticipato del canone annuo comporta l’automatica decadenza dalla concessione. Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l’inadempienza.
4. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le opere connesse all’esercizio delle attività di cui al comma 1 sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge e sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi nei comuni competenti per territorio, validi
per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali.
5. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:
a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;
b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l’anno dai concessionari.

ARTICOLO 2
Periodo di gestione degli stabilimenti balneari

1. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell’anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell’attività all’autorità concedente competente per territorio con l’indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati.
2. Relativamente alle concessioni in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della presente legge, l’uso ampliato ai sensi del comma 1 è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone.
3. In sede di prima applicazione della presente legge o in caso di procedura di decadenza, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare eventuali inadempienze anche alle concessioni in essere alla data dell’1 gennaio 2003.

ARTICOLO 3
Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.
2. Nei successivi sessanta giorni, sono determinati nuovi canoni demaniali marittimi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
3. I nuovi canoni non possono superare del 10 per cento gli attuali.

ARTICOLO 4
Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime

1. Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi spazi per l’accesso di animali di affezione.
2. I comuni presentano la proposta di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla emanazione di un apposito decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l’Assessore può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.
3. In fase di prima applicazione e fino all’approvazione dei piani di utilizzo di cui al presente articolo è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati.

ARTICOLO 5
Piani spiaggia e quota di fruizione pubblica

1. I comuni nella redazione dei piani spiaggia prevedono una quota non inferiore al 50 per cento dell’intero litorale di pertinenza da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate.

ARTICOLO 6
Uffici periferici del demanio marittimo regionale e accordi con il Corpo delle capitanerie di porto

1. Nelle more della predisposizione di una legge organica che disciplini l’esercizio delle funzioni relative alla gestione diretta dei beni del demanio marittimo prevista dall’articolo 6, comma 7, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono istituiti gli uffici periferici del demanio marittimo regionale.
2. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, provvede al loro funzionamento anche stipulando appositi accordi o intese con il Corpo delle capitanerie di porto appositamente autorizzato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ARTICOLO 7
Determinazione dei diritti fissi

1. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei diritti fissi per le attività di istituto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale.
2. Le relative somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale; con successivo provvedimento dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.

ARTICOLO 8
Proroga di termini di cui all’art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17

1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è prorogato al 31 dicembre 2006.
2. All’articolo 6, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "30 giugno 2004" sono sostituite con le parole "30 dicembre 2004".

ARTICOLO 9
Interventi ammessi ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30

1. Le disposizioni di cui all’articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, si applicano altresì per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei progetti integrati territoriali (P.I.T.), nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nei patti territoriali o nei contratti d’area.

ARTICOLO 10
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all’articolo 6, gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2006-2007, quantificati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
2. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui al comma 1 sono quantificati ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 11
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Formula Finale:
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 novembre 2005.


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