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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale 29 marzo 2006, n. 9
Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Articolo 1
Finalità.


1. La regione Campania ispira la propria azione, in materia ambientale e in materia di tutela della sicurezza alimentare, ai principi di precauzione, di azione preventiva e di correzione dei danni causati all’ambiente, con particolare riferimento all’articolo 174 del vigente Trattato dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea numero C340 del 10 novembre 1997.


ARTICOLO 2
1. La produzione agricola integrata, di seguito denominata agricoltura integrata, è un sistema agrario di produzione degli alimenti di origine vegetale ed animale che utilizza risorse e meccanismi di regolazione naturale per evitare apporti dannosi all’ambiente ed assicurare un’agricoltura vitale a lungo termine. Per l’ottenimento della produzione agricola integrata, i metodi agronomici, fisici, biologici e chimici sono giudiziosamente equilibrati,
tenendo conto della protezione dell’ambiente, della creazione del reddito delle esigenze sociali, dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri e minimizzando l’uso di prodotti chimici di sintesi.
2. La regione Campania, al fine di sviluppare le produzioni compatibili con la protezione dell’ambiente e di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, persegue l’obiettivo di promuovere la diffusione dell’agricoltura integrata e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, in conformità ai disciplinari di agricoltura integrata, nel territorio regionale, mediante interventi nei seguenti campi:
a) ricerca e sperimentazione;
b) formazione ed aggiornamento degli operatori agricoli e dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo;
c) divulgazione dei disciplinari di agricoltura integrata delle colture e degli allevamenti;
d) diffusione dell’adozione di uno specifico marchio di produzione;
e) valorizzazione commerciale dei prodotti agroalimentari freschi o da essi derivati per trasformazione.


ARTICOLO 3
1. Le tecniche colturali e zootecniche necessarie per conseguire produzioni di alta qualità, le modalità di conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione delle produzioni ottenute sono regolate nei disciplinari di agricoltura integrata, distinti per coltura ed allevamento. Nei disciplinari di agricoltura integrata è data priorità ai metodi ecologicamente sicuri, minimizzando l’uso di prodotti chimici di sintesi ed i loro effetti collaterali indesiderati, al fine di aumentare la sicurezza per l’ambiente e per la salute umana.
2. I disciplinari di agricoltura integrata sono predisposti ed aggiornati dagli organismi tecnici della Regione.
3. I disciplinari di agricoltura integrata ed i loro aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


ARTICOLO 4
1. E’ istituito in Campania l’elenco regionale delle aziende agricole di agricoltura integrata, di seguito denominato ERAI
2. L’ERAI consta di due parti, una concerne i produttori agricoli e l’altra i preparatori.
3. Sono produttori agricoli tutti coloro che producono applicando i disciplinari di agricoltura integrata.
4. Sono preparatori tutti coloro che lavorano o trasformano o commercializzano i prodotti dell’agricoltura integrata.
5. I preparatori utilizzano i prodotti dell’agricoltura integrata, lavorandoli in maniera differenziata per catena o per turno di lavorazione.


ARTICOLO 5
1. La regione Campania promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e
la diffusione dei prodotti agricoli ed alimentari, ottenuti nel rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata di cui all’articolo 3, mediante l’acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo.
2. La Giunta regionale definisce le caratteristiche grafiche di un marchio collettivo, per contraddistinguere i prodotti dell’agricoltura integrata ottenuti nel rispetto dei disciplinari di cui all’articolo 3.
3. Il marchio collettivo di cui al comma 1, è denominato Integrato è Qualità, di seguito IQ.
4. L’assessore all’agricoltura chiede la registrazione del marchio collettivo,
di cui ai commi 1, 2 e 3, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.


ARTICOLO 6
1. I prodotti che ricevono il marchio IQ sono quelli previsti dai disciplinari
di cui all’articolo 3, comma 1.
2. I produttori agricoli ed i preparatori, singoli o preferibilmente associati, che possono richiedere la concessione dell’uso del marchio collettivo sono quelli individuati all’articolo 4.


ARTICOLO 7
1. Il soggetto concessionario del marchio è tenuto:
a) ad adottare un sistema di autocontrollo interno;
b) ad adottare un criterio di tracciabilità di filiera;
c) ad adottare i disciplinari di cui all’articolo 3 ampliati con altre prescrizioni tecniche ed organizzative, se migliorative della qualità e della sicurezza alimentare;
d) a sottoporsi al controllo di uno degli organismi indipendenti, di cui all’articolo 8, comma 1;
e) ad adottare, nell’ipotesi di associazioni, uno statuto che non discrimina gli associati.


ARTICOLO 8
1. I controlli finalizzati a verificare il rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata da parte dei soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio sono effettuati da organismi di certificazione che rispondono ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011 del 26 giugno 1989.
2. L’assessore all’agricoltura esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attività di controllo, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d).


ARTICOLO 9
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, approva un regolamento per:
a) la definizione delle modalità di iscrizione e cancellazione dei produttori agricoli e dei preparatori all’ERAI;
b) la concessione del marchio IQ;
c) l’impostazione delle attività di autocontrollo e di controllo;
d) l’esercizio delle funzioni di coordinamento e vigilanza, di cui all’articolo 8.


ARTICOLO 10
1. I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre al marchio stesso, la dicitura “prodotto da agricoltura integrata”.
2. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, articolo 2, può essere apposta in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto, se riveste un carattere secondario rispetto al messaggio principale del sistema. Nel caso di provenienza campana la dicitura da adottare è “prodotto in Campania”. La veridicità dell’indicazione di provenienza è verificata nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 7.


ARTICOLO 11
1. E’ istituito il comitato tecnico scientifico consultivo regionale per l’agricoltura integrata.
2. Il comitato tecnico scientifico consultivo regionale per l’agricoltura integrata è composto da:
a) l’assessore all’agricoltura o un suo delegato, che lo presiede;
b) il presidente della competente commissione consiliare o un componente della stessa, suo delegato;
c) il dirigente del settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura, o un suo delegato;
d) un rappresentante designato d’intesa dalle associazioni dei consumatori;
e) un ricercatore esperto della materia, dipendente di enti pubblici di ricerca – Centro Nazionale Ricerche -CNR-, Ente Nazionale Energia Alternativa -ENEA-, Istituto Superiore Sanità - ISS - ;
f) un funzionario del settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura, con funzioni di segretario.
3. Il comitato è consultato dall’assessore all’agricoltura per:
a) l’individuazione delle problematiche agro-ambientali relative allo sviluppo dell’agricoltura integrata;
b) l’individuazione di tematiche di ricerca e sperimentazione inerenti l’agricoltura integrata;
c) la realizzazione e l’aggiornamento dei disciplinari di agricoltura integrata;
d) l’espressione di pareri su ogni problematica attinente l’agricoltura integrata.
4. La nomina dei componenti il comitato è effettuata dal Presidente della Giunta regionale. Le designazioni dei componenti pervengono all’assessorato regionale all’agricoltura entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il comitato si intende validamente istituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e può deliberare con la maggioranza dei presenti. In caso di rinuncia o di mancata partecipazione di un membro, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del comitato si provvede alla sua sostituzione, con le stesse modalità di nomina di cui al comma 4.
6. Ai componenti il comitato, estranei all’amministrazione regionale, è corrisposto il compenso di cui alla legge regionale 4 aprile 1995, n 10, articolo 10, comma 4, oltre al rimborso delle spese di viaggio.


ARTICOLO 12
1. La Regione promuove il consumo delle produzioni di agricoltura integrata contrassegnate dal marchio collettivo, di cui all’articolo 5, nelle attività di ristorazione collettiva, in particolare nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura della Regione.


ARTICOLO 13
Norma finanziaria


1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 2006 quantizzato in euro 150.000,00, grava sulla unità previsionale di base 2.76.183.


ARTICOLO 14
Dichiarazione d’urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Formula Finale:
Napoli, 29 marzo 2006
BASSOLINO



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