Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51)
1. Al termine del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 51/1992, sono aggiunte, in fine, le parole: "I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli". 2. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 51/1992 le parole "Ricevuti i pareri richiesti," sono soppresse. 3. Al comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 51/1992 prima delle parole "Acquisiti i risultati del referendum" sono inserite le seguenti "Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e".
ARTICOLO 2
(Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4)
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 4/1973 le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio".
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 maggio 2009
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