NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 29 giugno 2009, n. 10
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Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga seguente legge ARTICOLO 1 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, in materia di certificazione energetica) 1. Alla l.r. 24/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente: “3 bis. Al fine di favorire un accesso unico ai cittadini per la documentazione catastale ed il certificato energetico e la conoscenza della qualità, sotto il profilo energetico, del patrimonio edilizio, la Giunta regionale sviluppa un sistema informativo collegato con il catasto urbano in modo da fornire informazioni sulle prestazioni energetiche delle unità immobiliari soggette a certificazione energetica e favorire il controllo sulla corretta applicazione della disciplina regionale per l’efficienza energetica in edilizia.”; b) alla fine del comma 3 dell’articolo 25 aggiungere il seguente periodo: “L’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all’ammissione ai corsi di qualificazione.”; c) dopo il comma 4 dell’articolo 25 sono aggiunti i seguenti: “4 bis. L’attestato di certificazione energetica, redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, è rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L’attestato di certificazione relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, all’atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia. 4 ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, e in ogni caso a decorrere dal 1 luglio 2010, l’attestato di certificazione energetica di cui al comma 4-bis è consegnato dal proprietario al conduttore all’atto della stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all’originale. 4 quater. Nel caso di contratti servizio energia e servizio energia plus, definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), relativi a edifici pubblici e privati e nel caso di contratti per la gestione degli impianti termici degli edifici pubblici, il contraente o l’aggiudicatario consegna al proprietario dell’edificio l’attestato di certificazione energetica di cui al comma 4 bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal rinnovo del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l’obbligo di allegazione o di consegna dell’attestato di certificazione energetica, secondo quanto indicato ai commi 4 bis e 4 ter, il proprietario o il locatore è tenuto ad adempiere al proprio obbligo anche qualora non siano decorsi i termini sopra previsti per la consegna dell’attestato stesso, da parte dell’aggiudicatario del contratto di servizio energia e servizio energia plus o del contraente, al proprietario dell’immobile."; d) dopo il comma 1 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente: “1 bis. L’amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell’istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.”; e) dopo il comma 3 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente: “3 bis. Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all’articolo 9, comma 1 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.”; f) dopo il comma 17 dell’articolo 27 sono aggiunti i seguenti: “17 bis. Il soggetto certificatore accreditato che redige l’attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 25, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila. Se l’attestazione comporta l’assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell’edificio in oggetto, fino ad un massimo di € 10 mila. In ogni caso, l’attestato di certificazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità stabilite dalla Giunta regionale è inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale. 17 ter. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio incorre nella sanzione amministrativa da € 2 mila a € 10 mila. La sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni. 17 quater. Il direttore dei lavori che realizza l’intervento in difformità dalla prestazione energetica indicata nel relativo titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 15 mila. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformità comporta prestazioni energetiche inferiori ai requisiti minimi stabiliti in attuazione degli articoli 9 e 25, la sanzione è raddoppiata e il comune provvede a ordinare l’adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione. 17 quinquies. L’alienante a titolo oneroso che non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila. 17 sexies. Il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila. 17 septies. L’aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 quater, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste ai commi 17 quinquies e 17 sexies, qualora l’alienante o il locatore non adempiano all’allegazione o alla consegna dell’attestato di certificazione energetica. 17 octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L’applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione per sei mesi dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità comporta la cancellazione dall’elenco regionale per due anni, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l’accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione. 17 nonies. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 bis e 3 bis competono all’ente locale di cui al comma 1 bis. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17 bis, 17 quinquies e 17 sexies competono alla Regione, che esercita tali funzioni tramite Cestec s.p.a., in conformità all’articolo 48 dello Statuto d’autonomia della Lombardia e secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 3 bis, della l.r. 26/2003. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17 ter, 17 quater e 17 septies competono ai comuni. Al fine di consentire il controllo sull’effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell’attestato di certificazione energetica, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell’atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all’organismo regionale di accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto del contratto esclude la necessità della certificazione energetica. 17 decies. Gli obblighi di cui all’articolo 25, comma 4 bis, non si applicano in caso di alienazione, a qualsiasi titolo, finalizzata alla demolizione per la realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità. Non si applicano inoltre nei casi di delocalizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi aeroportuali.”. ARTICOLO 2 (Ulteriori modifiche alla l.r. 24/2006 in materia di contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti) 1. Alla l.r. 24/2006 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) dopo il comma 3 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente: “3 bis. La Regione promuove inoltre la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica per la cattura e il confinamento dell’anidride carbonica, per il trattamento delle deiezioni animali al fine della produzione energetica, della estrazione di biocombustibili e della riduzione delle emissioni azotate in atmosfera, anche mediante la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali.”; b) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente: “Art. 7 bis (Potere sostitutivo della Regione) 1. La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con riferimento specifico alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge. 2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell’atto. 3. Il commissario ad acta è nominato per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta. 4. Le spese relative all’attività del commissario di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell’ente inadempiente.”; c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: “Art. 10 (Sistemi geotermici a bassa entalpia) 1. La Regione promuove l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’adozione di procedure semplificate per l’installazione e la gestione di sonde geotermiche. 2. L’installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua è libera, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. L’installazione di sonde geotermiche al di sotto dei limiti di profondità di cui al comma 5, lettera c), è soggetta ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il proprietario, prima dell’inizio dei lavori, deve registrare l’impianto in apposita banca dati regionale. 5. La Giunta regionale disciplina con regolamento: a) le modalità tecnico-operative per l’installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti; b) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l’autorizzazione per l’installazione di sonde geotermiche; c) le profondità di perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonchè i limiti al di sotto dei quali è richiesta l’autorizzazione provinciale; d) i criteri per assicurare il rispetto dell’ambiente; e) i requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione impiantistica delle sonde geotermiche, nonché i controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualità; f) le caratteristiche della banca dati degli impianti di cui al comma 4, e le relative modalità di gestione, nonché l’attività di monitoraggio, a cura della Regione, dei dati periodicamente trasmessi dalle province; g) le modalità di vigilanza da parte delle province sulle installazioni realizzate; h) i criteri e le modalità per l’adozione di procedure semplificate ai sensi del comma 1. 6. Le province provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 7. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la redazione della carta geoenergetica regionale in base a modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi. 8. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche di cui agli articoli 1, comma 6, e 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche). 9. La Regione attua forme di coordinamento con lo Stato per valutare l’utilizzo a fini geotermici dei pozzi di ricerca di idrocarburi risultati sterili e dei pozzi di coltivazione esauriti.”; d) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente: “Art. 12 bis (Ulteriori misure di contenimento dell’inquinamento derivante da combustioni) 1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa di settore vigente, determina con apposito atto, adottato previa informazione alla competente commissione consiliare, le misure di limitazione alla combustione all’aperto e ne definisce le modalità di attuazione avendo riguardo ai seguenti aspetti: a) stato della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche; b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti provenienti dalle attività considerate. 2. Le province e i comuni provvedono ai controlli relativi all’applicazione delle misure di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 182 del d.lgs. 152/2006. 3. E’ comunque consentita la possibilità di combustione all’aperto degli scarti di potatura dei vigneti nelle zone terrazzate alpine e prealpine nonché dei residui della manutenzione dei boschi nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria.”; e) dopo il comma 6 dell’articolo 13 è inserito il seguente: “6 bis. Al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell’ambiente, nonché per prevenire infrazioni comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, è consentito, tenuto conto dello stato di qualità dell’aria e al fine di irrogare le sanzioni amministrative previste dall’articolo 27, effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, adottate dalla Regione ai sensi del presente articolo e dell’articolo 22, anche mediante impianti di rilevazione elettronica, previa intesa con i competenti organi statali e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.”; f) al comma 1 dell’articolo 20 è aggiunta in fine la seguente lettera: “c bis) l’utilizzo di tecnologie volte al recupero energetico, all’estrazione di biocombustibili e alla riduzione delle emissioni azotate provenienti dalle deiezioni animali.”; g) dopo il Capo III del Titolo II è inserito il seguente: “Capo III bisContenimento delle emissioni di biossido di carbonio Art. 21bis (Progetti sperimentali per la cattura ed il confinamento dell’anidride carbonica e relativi impianti pilota) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 6, comma 3 bis, approva il rogramma delle ricerche e sperimentazioni in tema di cattura e confinamento dell’anidride carbonica, comprensivo delle eventuali localizzazioni impiantistiche di prova. 2. Ferma restando l’applicazione della vigente normativa in materia ambientale, di governo e tutela del territorio, la Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 1 e in conformità alle politiche comunitarie e ai programmi nazionali, può autorizzare la realizzazione di impianti pilota, comprensivi delle opere di perforazione di pozzi di iniezione e di monitoraggio e delle opere infrastrutturali connesse, per la sperimentazione di tecnologie di qualità mirate alla cattura e allo stoccaggio dell’anidride carbonica nel sottosuolo. Il provvedimento autorizzativo stabilisce le cautele per la tutela dell’ambiente e della sicurezza nelle fasi di studio e sperimentazione operativa.”; h) dopo il comma 3 dell’articolo 24 è aggiunto il seguente: “3 bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell’ambito della categoria E1 individuata all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.”; i) al comma 4 dell’articolo 24 le parole “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 1, 2 e 3 bis”; j) dopo il comma 3 bis dell’articolo 27, come inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera e), sono aggiunti i seguenti: “3 ter. La mancata registrazione entro il termine di cui all’articolo 10, comma 4, o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila. 3 quater. L’installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 10, comma 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.”; k) dopo il comma 13 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente: “13 bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 3 bis, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.”; l) dopo il comma 14 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente: “14 bis. L’inosservanza delle misure di limitazione alla combustione all’aperto di cui all’articolo 12 bis comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.”; m) dopo il comma 18 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente: “18 bis. Ove l’accertamento delle violazioni di cui al comma 11 sia effettuato da organo dipendente dallo Stato, spetta al comune nel cui territorio è stata accertata la violazione ricevere il rapporto, emanare l’ordinanza-ingiunzione, procedere in ordine ad eventuali ricorsi ed introitare i relativi proventi.”; n) il comma 9 dell’articolo 30 è abrogato. ARTICOLO 3 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”) 1. Alla l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 7, dopo le parole “I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi,” sono aggiunte le parole “ai sensi dell’articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008),” e dopo le parole “secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59),” sono aggiunte le parole “e in base a linee guida adottate dalla Giunta regionale, integrative degli schemi predisposti a livello nazionale, al solo scopo di assicurare agli utenti un livello di tutela più elevato nella fruizione del servizio,”; b) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 le parole “ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 17” sono soppresse; c) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 è aggiunta la seguente: “b bis) la funzione amministrativa in materia di gestione post-operativa delle discariche cessate, già autorizzate o da autorizzare;”; d) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 16 è abrogata; e) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 sono aggiunte le seguenti: “c bis) l’approvazione di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti. Ai fini della presente legge sono “impianti a carattere innovativo” quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall’articolo 211 del d.lgs. 152/2006, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato I, punto 5. I criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l’innovatività degli impianti sono determinati con decreto dirigenziale nell’ambito della direzione generale regionale competente in materia di rifiuti, soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; c ter) l’approvazione di impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all’attuazione di specifici programmi regionali di settore adottati per la definitiva risoluzione di problematiche ambientali esistenti, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato I, punto 5;”; f) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 17 è abrogata; g) dopo il comma 1 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente: “1 bis. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate a recuperare porzioni di territorio occupate da discariche, pubbliche o private, cessate o in post-gestione.”; h) il comma 3 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente: “3. In materia di rifiuti la Giunta regionale, sentite l’ARPA e le province, individua le modalità di raccolta dei dati relativi alle infrastrutture e alla loro gestione attraverso l’applicativo web predisposto dall’Osservatorio regionale sui rifiuti, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento.”; i) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: “Art. 21 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) 1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonchè il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, la Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 e delle ulteriori disposizioni statali in materia, incentiva ed agevola l’iniziativa dei soggetti interessati non responsabili dell’inquinamento e determina le modalità di esercizio delle sue competenze in materia. 2. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente su aree in proprietà pubblica ovvero di attivazione degli stessi ad iniziativa pubblica, di cui all’articolo 250 del d.lgs. 152/2006, il soggetto cui è affidata l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 è individuato dall’autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi quelli per l’esproprio delle aree da bonificare, ed il ristoro delle spese preliminari a qualsiasi titolo sostenute dall’autorità amministrativa competente sono integralmente imputati al soggetto affidatario. Per tutte le procedure ed attività di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi, con apposita convenzione, delle società e degli enti facenti parte del sistema regionale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), come modificato dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e ai sensi della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – Collegato 2007). 3. Al fine di garantire al soggetto affidatario di cui al comma 2 il recupero dei costi, nonché il congruo utile d’impresa, lo stesso dispone delle aree bonificate, ad esso cedute in proprietà ovvero in concessione pluriennale da parte dell’autorità amministrativa competente, utilizzandole in proprio o cedendole a terzi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale). Per tali finalità, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della l. 179/2002, il regolamento di cui al comma 13 disciplina le relative procedure applicative, secondo modalità che, garantendo l’attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente del sito, sono indirizzate alla massima contestualità dell’approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della connessa proposta di riqualificazione delle aree interessate. A fini di semplificazione amministrativa è ammesso il ricorso ad accordo di programma, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), per l’approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della proposta urbanistica di riqualificazione del sito; nell’ambito della procedura di accordo sono espletate, anche agli effetti dell’articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006, le procedure e le istruttorie necessarie alla completa approvazione del programma di interventi. 4. Al fine di assicurare la sollecita attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione del sito, le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri necessari sono formulati e depositati agli atti con procedura d’urgenza con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3. Per agevolare la sostenibilità economica degli interventi, l’acquisizione di atti occorrenti a qualsiasi titolo per l’approvazione ed attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione è esente dall’obbligo di corrispondere oneri finanziari a favore della Regione, nonché dei comuni e delle province interessate, ove ciò sia compatibile con la normativa statale vigente. 5. Gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente costituiscono opere di urbanizzazione secondaria di cui all’articolo 44 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). In deroga al disposto di cui all’articolo 45 della medesima legge regionale, dette opere, esclusivamente se insistenti nei siti di interesse nazionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), ed eseguite da soggetti affidatari di cui al comma 2, ovvero da soggetti a questi equiparati o comunque a tal fine indicati dal presente articolo, sono da considerare a scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l’importo corrispondente al 50 per cento del relativo ammontare, salva la facoltà, per i comuni, di ammettere lo scomputo, in considerazione della rilevanza della bonifica, anche per quote ulteriori. Qualora le opere connesse al recupero socioeconomico e territoriale delle aree oggetto di bonifica siano realizzate in comuni diversi da quello ove si trova il sito contaminato lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria non si applica. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, si applicano nei casi in cui l’iniziativa di bonifica o di messa in sicurezza permanente sia assunta direttamente, senza previo esperimento delle procedure di cui al comma 2, da soggetti interessati non responsabili della contaminazione, ai sensi dell’articolo 245 del d.lgs. 152/2006; le agevolazioni ed incentivazioni finanziarie di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai medesimi soggetti interessati non responsabili qualora dimostrino di non aver avuto conoscenza, all’atto dell’acquisizione in disponibilità delle aree, della situazione di contaminazione, ovvero per i quali l’obbligo di bonifica sia comunque sopravvenuto, in relazione a modifiche normative, all’acquisizione in disponibilità delle aree. 7. Le agevolazioni ed incentivazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano integralmente in favore del soggetto interessato che acquisisce la proprietà delle aree nell’ambito di procedure disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e normative assimilabili, ovvero nell’ambito di procedure giudiziali di esecuzione. 8. I comuni competenti, fatte salve le procedure d’urgenza di cui agli interventi previsti dall’articolo 240, comma 1, lettera m), del d.lgs. 152/2006, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui al comma 2, procedono d’ufficio a realizzare le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza permanente di cui all’articolo 250 del d.lgs 152/2006. La Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese, secondo le priorità indicate nella pianificazione regionale di bonifica dei siti inquinati. 9. I comuni nel cui territorio sono presenti siti contaminati riservano una quota, fino al 20 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, limite massimo da applicarsi esclusivamente nel caso di siti di interesse nazionale, determinata con riguardo ai permessi di costruire rilasciati ed alle denunce di inizio attività presentate nell’anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso, accantonando tale quota ogni anno in apposito fondo vincolato, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato agli interventi di cui al comma 1 ed alle spese per le relative procedure. Tale fondo è svincolato, e le relative somme possono essere utilizzate per altre finalità, all’atto di individuazione del soggetto affidatario di cui al comma 2 ovvero, in caso di iniziativa privata diretta, alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di progetto di bonifica o messa in sicurezza, accompagnata da congrue garanzie fideiussorie. In caso di comuni nel cui territorio sia presente una pluralità di siti contaminati, lo svincolo è effettuato in misura proporzionale all’incidenza del sito, oggetto dell’intervento da parte del soggetto interessato, rispetto al totale dei siti contaminati presenti sul territorio comunale. L’obbligo di accantonamento degli oneri in capo ai comuni decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di Giunta regionale di adozione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, con la quale, in particolare, sono fissati i criteri di determinazione della misura minima del fondo, tenuto conto della eventuale presenza di siti di interesse nazionale di cui alla legge 426/1998, del numero dei siti da bonificare presenti sul territorio, dei costi prevedibili degli interventi, dell’ammontare medio annuale delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, nonché delle eventuali possibilità di svincolo anticipato del fondo per i casi straordinari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai piccoli comuni aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, di cui all’articolo 2, legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), fatta eccezione per quelli ove sono presenti siti di interesse nazionale. 10. I collaudi relativi alla bonifica dei siti contaminati, qualora gli interventi di bonifica abbiano ricevuto copertura finanziaria pubblica, sono effettuati da tecnici iscritti all’albo regionale dei collaudatori di cui all’articolo 32 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale). 11. L’elenco dei siti contaminati compresi nell’anagrafe regionale di cui all’articolo 251 del d.lgs. 152/2006 è periodicamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni inseriscono nel certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate la qualifica di sito contaminato, derivante dall’inclusione nell’anagrafe regionale. 12. Sono escluse dall’ambito di applicazione dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l’obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa. Tale messa in sicurezza permanente deve essere realizzata secondo i criteri e le modalità previste dal d.lgs. 36/2003 e dal decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e s.m.i. L’autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. 13. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo si applica il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 (Attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati), in quanto compatibile con la presente legge. 14. Agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, eseguiti dai responsabili dell’inquinamento, si applica il comma 12 del presente articolo. 15. Per i soli siti di interesse nazionale di cui alla legge 426/1998, qualora le attività di bonifica, riqualificazione ambientale e recupero socio-economico-territoriale delle relative aree avvengano nell’ambito di accordi di programma di cui alla l.r. 2/2003 che prevedano la realizzazione di grandi strutture di vendita, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”), è ammessa, previa specifica valutazione relativa alla compatibilità commerciale, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale, la rilocalizzazione, anche parziale, sull’intero territorio regionale della struttura di vendita autorizzata, anche se non attiva, nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”; j) il comma 1 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente: “1. Le province perseguono, all’interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi: a) raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani non inferiore alle seguenti percentuali di rifiuti prodotti: 1) almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2009; 2) almeno il 60 per cento entro il 31 dicembre 2011; b) entro il 2010: 1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60 per cento in peso dei rifiuti prodotti; il 40 per cento in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia; 2) recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60 per cento; 3) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul procapite, avviate a smaltimento in discarica pari ad almeno il 20 per cento rispetto a quelle avviate nel 2005.”; k) al comma 3 dell’articolo 23 le parole “tributo speciale cui è soggetto il deposito in discarica” sono sostituite dalle seguenti: “tributo speciale per il deposito in discarica”; l) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 25, dopo le parole “vendita dell’energia elettrica”, sono aggiunte le seguenti: “, dell’energia termica”; m) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 dopo le parole “risparmio energetico” sono aggiunte le parole “e uso razionale dell’energia” e dopo la parola “cogenerazione” sono aggiunte le parole “e della trigenerazione”; n) dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 29, è aggiunta la seguente: “i bis) l’adozione di linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e bis), finalizzate a semplificare ed armonizzare sul territorio regionale le procedure amministrative di autorizzazione all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.”; o) dopo il comma 3 dell’articolo 33 bis sono aggiunti, in fine, i seguenti: “3 bis. Ai fini della presente legge, per riscaldamento urbano o teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o più centrali, a una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacità del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l’accesso al sistema medesimo. L’universalità della prestazione, per quanto attiene al teleriscaldamento, si riferisce all’ambito territoriale interessato dalla diffusione delle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia termica. 3 ter. Per le finalità di cui all’articolo 26, comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale: a) l’ambito tariffario di riferimento per il servizio di teleriscaldamento destinato agli immobili di civile abitazione e le modalità per la rendicontazione dei costi del servizio medesimo; b) i parametri per l’individuazione dei sistemi di teleriscaldamento a basso fattore di energia primaria e le linee guida per l’adeguamento, ove compatibile con i criteri di economicità e di continuità del servizio, delle infrastrutture in esercizio. 3 quater. Gli erogatori del servizio di teleriscaldamento trasmettono al Garante dei servizi di cui all’articolo 3 e all’Osservatorio risorse e servizi di cui all’articolo 4, per la verifica del rispetto di quanto stabilito al comma 3 ter, i criteri di formazione del prezzo di vendita dell’energia termica per l’anno in corso, corredati dai relativi conteggi, e il bilancio aziendale relativo alla quota di teleriscaldamento dell’anno precedente. Tale adempimento è compiuto annualmente: a) centoventi giorni prima dell’avvio della stagione termica, per quanto attiene al prezzo di vendita; b) all’inizio del nuovo anno solare per quanto attiene al bilancio di settore.”; p) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 48 è sostituita dalla seguente: “e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia;”; q) il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, verifica il piano per i profili di sua competenza ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.”; r) il comma 1 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente: “1. L’Autorità determina il sistema tariffario d’ambito tenendo conto dell’esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia.”; s) prima della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 è inserita la seguente: “0a) da € 1.000,00 a € 10.000,00 in caso di inosservanza dell’obbligo di compilazione dei dati di cui all’articolo 18 comma 3;”. ARTICOLO 4 (Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ‘Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche’ ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”) 1. Alla l.r. 12/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7 dell’articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il provvedimento dovrà tenere conto che nelle aree di pregio agricolo e, in particolare, per quelle DOC, DOCG, per quelle coltivate a riso e in quelle limitrofe al lotto oggetto di istanza, non possono essere autorizzate discariche.”. ARTICOLO 5 (Disposizioni in materia di demanio idrico) 1. Le funzioni di ispezione, accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite da legge regionale, sono svolte dai dirigenti e dal personale delle strutture regionali competenti in materia di opere idrauliche. 2. L’occupazione o l’utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00. 3. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all’autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da € 2 mila a € 20.000,00; la Regione, inoltre, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell’esecuzione dei lavori. Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempienza all’ordinanza di ripristino, la Regione provvede d’ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore. 4. Le attività connesse con l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). ARTICOLO 6 (Disposizioni in materia di canoni di concessione sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica) 1. I canoni di concessione per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui agli articoli 34, comma 5, e 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ivi compresi i canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sono dovuti per anno solare. 2. I canoni di cui al comma 1 sono versati anticipatamente, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. 3. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera. 4. Il rilascio dell’atto di concessione comporta, per il primo anno, il pagamento anticipato del canone relativo alla frazione di annualità, ivi compresi gli importi per l’uso dell’acqua eventualmente effettuato in pendenza del rilascio della concessione. 5. Con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura dei canoni di cui al comma 1 è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Dalla medesima decorrenza i canoni stabiliti negli atti concessori sono automaticamente adeguati alla nuova misura. Ai fini dell’applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 6. Qualora la Giunta regionale non provveda nel termine stabilito al comma 5, si intende prorogata la misura dei canoni vigente, aumentata del tasso di inflazione programmata indicato nell’ultimo documento di programmazione economico-finanziaria, mediante decreto da adottare entro il 31 dicembre dell’anno in corso da parte della direzione generale competente. 7. La vigente riclassificazione regionale degli usi delle acque pubbliche si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l’automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente, con effetto dall’annualità successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Il contributo di cui all’articolo 7, comma 3, del r.d. 1775/1933 è riscosso e introitato dalla Regione. 9. Le cauzioni prestate a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione o autorizzazione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche hanno un importo minimo di € 250,00. 10. Il mancato pagamento totale o parziale del canone per due annualità consecutive comporta la decadenza di diritto dalla concessione o da altro titolo all’uso dell’acqua pubblica e il divieto di utilizzo della medesima dallo spirare della copertura del canone. L’accertamento di tale decadenza è comunicato dall’autorità concedente al soggetto esercente e al comune o ai comuni interessati dalle opere della derivazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 11. In caso di decadenza dalla concessione nei termini di cui al comma 10, la cauzione di cui al comma 9 è introitata dall’autorità concedente. 12. Le modalità per la riscossione del canone di concessione sono specificate con provvedimento del direttore della direzione regionale competente in materia di finanze e bilancio. 13. Sono o restano abrogati: a) la legge regionale 8 aprile 1995, n. 19 (Istituzione dell’addizionale regionale sull’ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica); b) l’articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali). ARTICOLO 7 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”) 1. Alla l.r. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell’articolo 8 le parole “e la provincia di Milano” sono sostituite dalle seguenti: “, la provincia di Milano e la provincia di Monza e della Brianza”; b) al comma 2 dell’articolo 23, dopo le parole “Il consorzio parco Nord Milano”, sono aggiunte le parole “, costituito fra i comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano, Sesto San Giovanni e la Provincia di Milano,”; c) dopo l’articolo 24 è inserito il seguente: “Art. 24 bis (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale) 1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, nelle aree oggetto di ampliamento nei comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e Milano, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento, sono vietati gli interventi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ad eccezione di quelli indicati ai punti 2) e 3).”; d) al comma 1 dell’articolo 75, la parola “Milano” è sostituita dalle seguenti: “Monza e della Brianza”; e) all’ALLEGATO A, in corrispondenza del riferimento al parco Nord Milano ed ai Colli di Bergamo, è aggiunta, nella colonna “Leggi di modifica”, l’indicazione ‘L.r. Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale’, unitamente agli estremi della legge stessa. ARTICOLO 8 (Interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione delle aree protette e di Rete Natura 2000) 1. Al fine di consentire il completamento delle opere di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente naturale delle aree protette e di Rete Natura 2000, i termini di realizzazione degli interventi di cui al comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), riferiti ai benefici finanziari, assegnati ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), con scadenza entro l’anno 2009, sono prorogati di ulteriori 18 mesi. In tali casi non si applica la procedura di proroga di cui all’articolo 27, comma 3, della l.r. 34/1978. ARTICOLO 9 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea”) 1. Alla l.r. 10/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell’articolo 5, dopo le parole “interventi manutentivi connessi all’ordinato esercizio agricolo”, sono aggiunte le seguenti: “, compreso l’impiego localizzato di sostanze erbicide lungo le separazioni dei terreni agrari ed i fossi irrigui aziendali non accessibili, secondo la normale pratica agricola, con mezzi meccanici, durante il ciclo produttivo”; b) il comma 6 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: “6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, è vietata l’eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l’impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d’acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché sui terreni sottostanti le linee elettriche se non coltivati.”; c) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Gli individui ancora vitali sequestrati dal personale di vigilanza, di cui all’articolo 14, sono rilasciati nell’area di rispettiva provenienza.”; d) il comma 4 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: “4. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, articolo 6, commi 1, 7 e 10, articolo 7, commi 2 e 3, articolo 8 e articolo 9, commi 1 e 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.”. ARTICOLO 10 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali”) 1. Alla l.r. 10/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 50 sono aggiunte, in fine, le parole “e in base al criterio di autosufficienza, come specificato all’articolo 20 della l.r. 26/2003”; b) la lettera c) del comma 6 dell’articolo 53 è sostituita dalla seguente: “c) il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e a-bis) per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia e per i fanghi secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7. Ai fanghi si applica il tributo in misura ridotta secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7.”. ARTICOLO 11 (Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”) 1. Alla l.r. 1/2007 è apportata la seguente modifica: a) al comma 9 dell’articolo 6, dopo le parole "e le imprese a rischio di incidente rilevante", sono aggiunte le seguenti ", gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), e gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).". ARTICOLO 12 (Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”) 1. Alla l.r. 11/2001 è apportata la seguente modifica: a) al comma 8 dell’articolo 4 sono aggiunte, in fine, le parole: “, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 7 watt.”. ARTICOLO 13 (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava”) 1. Alla l.r. 14/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell’articolo 38 è sostituito dal seguente: “1. Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso reperire sul mercato materiale idoneo, può essere consentita l’estrazione di sostanze di cava in ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all’integrazione dei quantitativi occorrenti; in tal caso l’autorizzazione o la concessione spetta al dirigente della competente struttura regionale, sentita la provincia competente. Il ricorso agli ambiti estrattivi sopra richiamati è consentito previa verifica della disponibilità di materiali inerti provenienti da attività di lavorazione di materiali di prima categoria di cui al r.d. 1443/1927, purché sia dimostrata l’idoneità all’impiego di tale materiale ed alle condizioni di cui al precedente articolo 25.”. ARTICOLO 14 (Norma Finanziaria) 1. Le entrate di competenza della Regione di cui all’articolo 27, comma 17 nonies, della l.r. 24/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera f), sono introitate sull’UPB 3.4.10 “Introiti diversi”. 2. Alle spese derivanti dall’articolo 27, comma 17 nonies, della l.r. 24/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera f), relative all’organizzazione e alla gestione del sistema di certificazione energetica da parte di Cestec s.p.a., si provvede con le risorse derivanti da assegnazioni statali stanziate all’UPB 6.3.2.2.137 “Fonti energetiche” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011. 3. Alle spese derivanti dall’articolo 21, comma 8, della l.r. 26/2003, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera i), si provvede con le risorse stanziate all’UPB 6.4.2.3.145 “Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011. 4. Le entrate derivanti dall’articolo 5, commi 2 e 3, sono introitate sull’UPB 3.1.7 “Fitti e canoni”. 5. All’autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvede con successivo provvedimento. ARTICOLO 15 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le sanzioni di cui all’articolo 27, commi 1 bis, 3 bis e da 17 bis a 17 septies, della l.r. 24/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), sono ridotte del 50 per cento, nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza delle relative disposizioni accertate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L’articolo 24, comma 3 bis, della l.r. 24/2006, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h), si applica decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge. La sanzione di cui all’articolo 27, comma 13 bis, della l.r. 24/2006, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera k), è ridotta del 50 per cento nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza della relativa disposizione accertata entro un anno dalla sua applicazione. 3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di cui all’articolo 10, comma 5, della l.r. 24/2006, come sostituito all’articolo 2, comma 1, lettera c). 4. Il decreto di determinazione dei criteri e delle famiglie tipologiche, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c bis), della l.r. 26/2003, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera e), è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c bis), della l.r. 26/2003 dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di cui al precedente periodo. 5. La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c ter), della l.r. 26/2003, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera e): a) dalla data di adozione degli specifici programmi regionali di settore per gli impianti i cui programmi non risultino adottati alla entrata in vigore della presente legge; b) dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli impianti di gestione di rifiuti di amianto. 6. La Giunta regionale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione dell’articolo 21 della l.r. 26/2003, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera i), e adotta i criteri applicativi delle disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo. 7. Le disposizioni dell’articolo 21 della l.r. 26/2003, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera i), si applicano anche alle procedure e agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, di ripristino e di riqualificazione ambientale dei siti contaminati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Le deliberazioni previste dall’articolo 33 bis, comma 3 ter, della l.r. 26/2003, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera o), sono adottate dalla Giunta regionale: relativamente ai contenuti di cui alla lettera a), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; relativamente ai contenuti di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all’articolo 51 della l.r. 26/2003, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ’Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche’), gli atti emanati in attuazione conforme della d.g.r. 5448/2007, ivi inclusi i Piani d’Ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge. 10. I confini del parco regionale Nord Milano, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), sono individuati nella planimetria in scala 1:6.000, denominata “Parco regionale Nord Milano”, costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria. 11. I confini del parco regionale Colli di Bergamo, di cui all’articolo 13, comma 1, della l.r. 16/2007, sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, denominata “Parco dei Colli di Bergamo”, costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria. ARTICOLO 16 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 29 giugno 2009 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/846 del 23 giugno 2009)
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