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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge regionale 29 gennaio 2010, n. 5
Nuove norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti ed attuazione delle norme di liberalizzazione dell’accesso all’attività di distribuzione di carburanti in rete di cui ai commi da 17 a 22 dell’art. 83-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla Legge 8 agosto 2008, n. 133
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


CAPO I
Distribuzione di carburanti


ARTICOLO 1
Definizioni


1. Al fine dell’applicazione del presente capo si intendono:
a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l’olio lubrificante;
b) per rete, l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;
d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
f) per impianto ad uso privato si intende:
1) tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;
2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l’attività di autotrasporto;
3) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione;
g) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi ubicate all’interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell’azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui alla normativa vigente.


Sezione I
Impianti stradali


ARTICOLO 2
Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti


1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo, i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.
2. Ai fini del presente capo per incompatibilità s’intende la collocazione dell’impianto in un’area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione.
3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell’impianto. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dall’art.3, comma 1, del D.Lgs 346/99, nonché quelle effettuate ai sensi della legge regionale 13 maggio 2003 n. 20.
4. I titolari di impianti che intendono sottoporre gli impianti alle modifiche di cui all’ art. 9 della presente legge, possono procedere, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.


ARTICOLO 3
Incompatibilità assoluta


1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:
a) gli impianti che all’interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o zone a traffico limitato in modo permanente;
b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo trattarsi di impianto in aree montane.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il Comune revoca l’autorizzazione


ARTICOLO 4
Incompatibilità relativa


1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa:
a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all’interno che al di fuori dei centri abitati;
b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
c) gli impianti che, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), possono permanere nel sito originario qualora suscettibili di adeguamento. L’adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune.
3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), possono permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:
a) l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
b) l’impianto sia localizzato in strade a due o più corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.
4. In caso di mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 il Comune revoca l’autorizzazione.


ARTICOLO 5
Nuovi impianti


1. I nuovi impianti erogano benzina, gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele e sono dotati di:
a) dispositivi “self-service” pre-pagamento;
b) due colonnine “multi dispenser” a doppia erogazione ed una di metano o GPL o di idrogeno o delle relative miscele a doppia erogazione, quando separate;
c) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente all’erogazione del metano;
d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano)
ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi;
f) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
g) servizi igienici anche per gli utenti diversamente abili;
h) presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto;
i) locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 25 metri quadrati.
2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.
3. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “autocaravan”, con le caratteristiche di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).
4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.
6. Per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.


ARTICOLO 6
Impianti senza gestore


1. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, sprovvisti del servizio di distribuzione di carburanti possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature “self-service” pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un’adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal Comune.
2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già localizzati nelle aree di cui al comma 1, possono proseguire l’attività esclusivamente con le apparecchiature “self-service” pre-pagamento, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal Comune.
3. Nelle aree di cui al comma 1, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli esercizi commerciali polifunzionali di cui all’art 11 della L.R. 30 settembre 2008 n. 23.
4. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere istallati in deroga ai requisiti di cui all’articolo 4.


ARTICOLO 7
Autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti


1. L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l’impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.


ARTICOLO 8
Attività e servizi integrativi


1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi “self-service” post-pagamento.
2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata:
a) l’attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, ai sensi dell’articolo 4, lettera a) della L.R. 30 settembre 2008 n. 23, previa dichiarazione di inizio attività;
b) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa prevista dalla L. 25 agosto 1991 n.287;
c) l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nel rispetto della normativa vigente;
d) l’attività vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente.
3. Le attività di cui al comma 2, non possono essere cedute separatamente dall’attività per l’istallazione e l’esercizio di impianti e cessano con la chiusura dell’impianto.
4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all’automobile e all’automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat.
5. Le attività di cui al comma 2 sono autorizzate in deroga ai piani di settore.


ARTICOLO 9
Modifiche degli impianti


1. Costituisce modifica all’impianto:
a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) l’installazione di dispositivi “self-service” post-pagamento;
g) l’installazione di dispositivi “self-service” pre-pagamento;
h) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
i) la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a dichiarazione di inizio attività, ai sensi della normativa vigente, che il titolare presenta al Comune e all’ufficio competente dell’agenzia delle dogane e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione.
3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all’ articolo 7 le seguenti modifiche:
a) l’aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.


ARTICOLO 10
Collaudo


1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo richiesto dall’interessato al Comune dove ha sede l’impianto.
2. Il Comune, per l’espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante del Comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell’ufficio dell’Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata (ARPAB) e un rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale Provinciale , competente per territorio.
3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento,da parte del Comune, della richiesta dell’interessato.
4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l’esercizio provvisorio, previa presentazione al Comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio il Comune è tenuto ad effettuare il collaudo.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal Comune e sono a carico del richiedente.
6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.
7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all’articolo 8, comma 1, soggette a dichiarazione di inizio di attività; in tali casi la regolarità dell’intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al Comune e all’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane .


ARTICOLO 11
Localizzazione degli impianti


1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.
2. Il Comune di competenza individua i criteri per l’adeguamento degli strumenti urbanistici , secondo quanto previsto dalla L.R. 11 agosto 1999 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni e quanto previsto dal D.L. 32/98. Il procedimento costituisce adeguamento agli strumenti urbanistici nelle zone non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non compresi nei centri storici.
3. Qualora il Comune intenda riservare aree pubbliche all’installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l’assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili ed ai consorzi di gestori di impianti.


Sezione II
Impianti ad uso privato e per natanti


ARTICOLO 12
Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti


1. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal Comune in conformità a quanto previsto all’articolo 7.
2. L’autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. E’ vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell’autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all’ articolo 1 , comma 1, lettera g), sia a titolo oneroso che gratuito.
3. L’attivazione di contenitori–distributori mobili ad uso privato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al Comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione; il titolare dell’attività, contestualmente alla dichiarazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
4. L’attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso privato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), all’interno di attività agricole ed agromeccaniche, è soggetta a comunicazione al Comune competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell’attivazione; il titolare dell’attività, nella comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101.
5. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal Comune nel quale ha sede l’impianto, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.
6. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all’esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all’articolo 5.


ARTICOLO 13
Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali


1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.
2. Il titolare dell’autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.


ARTICOLO 14
Sospensione volontaria dell’attività di distribuzione dei carburanti


1. L’attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di un anno, previa comunicazione al Comune competente per territorio.
2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell’attività dell’impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.
3. Qualora l’attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per :
a) malattia certificata al Comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al Comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’ articolo 33 della L. 104/1992 e dall’ articolo 42 del D.L. 151/2001.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.


ARTICOLO 15
Disposizioni speciali per il sub ingresso nell’attività di distribuzione di carburanti


1. Il sub ingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è comunicato dal subentrante all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e al Comune.


ARTICOLO 16
Cessazione dell’attività


1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al Comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.
2. La cessazione dell’attività di distribuzione di carburanti è soggetta a comunicazione al Comune, da effettuarsi entro quindici giorni dalla cessazione


ARTICOLO 17
Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti


1. Gli impianti di distribuzione carburanti, funzionanti con la presenza del gestore, articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6:00 alle ore 21:00. L’orario minimo di apertura è fissato in cinquantadue ore settimanali.
2. E’ garantita l’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Il monte orario settimanale di trentanove ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento, garantendo comunque almeno le 52 ore settimanali previste dal comma 1.
3. Nell’orario di apertura l’impianto è assistito da personale e non possono essere attivate le apparecchiature “self-service” pre-pagamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d); è comunque garantita l’assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
4. L’attività di cui all’articolo 8 , comma 2, lettera a), osserva l’orario effettuato dall’impianto.
5. Il gestore comunica l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.


ARTICOLO 18
Criteri per la fissazione dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale


1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il Comune garantisce l’apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Nei Comuni in cui funzionano due o tre impianti la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori e le associazioni di categoria, rispettivamente, al 50 e al 33 per cento. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l’utilizzo di carburante con apparecchiature “self-service” pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore e la scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune.
2. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore possono sospendere l’attività nel primo giorno feriale successivo.
Nessun recupero è dovuto per l’esercizio dell’attività durante le festività infrasettimanali.
3. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.
4. Il gestore trasmette al Comune la richiesta relativa al turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune; qualora non sono rispettate le percentuali di cui al comma 1, il Comune comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L’attività di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), osserva i turni effettuati dall’impianto.


ARTICOLO 19
Deroghe all’orario e ai turni di riposo


Sono esonerati dal rispetto dell’orario e turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale:
a) gli impianti di cui all’articolo 6;
b) gli impianti dotati di apparecchiature “self-service”pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore;
c) l’attività di erogazione di metano o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità stabilite dal Comune. Qualora l’erogazione di metano o GPL avvenga all’interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti l’esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
2. Il Comune, su istanza del gestore, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18, nei seguenti casi:
a) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata;
b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua;
d) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.
3. Previa concertazione con le associazioni di categoria dei gestori e le organizzazioni di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni, il Comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18.
4. Il gestore può chiedere l’esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l’impianto sia localizzato in zone a prevalente carattere industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni.
5. L’orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del Comune.


ARTICOLO 20
Ferie e servizio notturno


1. La richiesta di sospensione dell’attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune.
2. Durante ogni periodo dell’anno il Comune garantisce l’apertura di un numero di impianti nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.
3. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21:00 fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera.
4. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne da comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune.
5. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l’orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del Comune.


ARTICOLO 21
Pubblicità dei prezzi


1. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati.


ARTICOLO 22
Sanzioni per l’attività di distribuzione dei carburanti


1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque:
a) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all’ articolo 5 del D.lgs 114/98 ;
b) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all’ articolo 12 , comma 2;
c) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;
d) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all’ articolo 12 , commi 3 e 4.
2. Nel caso di esercizio dell’attività senza autorizzazione, l’attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione dell’impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all’ articolo 7, l’attività dell’impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione o per la regolarizzazione dell’impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il Comune ordina lo smantellamento dell’impianto e il ripristino dell’area nella situazione originaria.
4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all’ articolo 12 , commi 3 e 4, l’attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
5. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque :
a) effettua le modifiche di cui all’articolo 9 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio attività;
b) non utilizza le parti modificate dell’impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell’autorizzazione;
c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;
d) non rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 21;
6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all’articolo 9 senza autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio attività, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di inizio attività.
7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il Comune dispone la sospensione dell’attività dell’impianto per un periodo non superiore a venti giorni.
8. Chiunque violi le disposizioni dell’art.14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.


ARTICOLO 23
Decadenza dell’autorizzazione all’installazione e l’esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti


1. Il Comune dichiara la decadenza dell’autorizzazione:
a) qualora vengano meno requisiti di cui all’ articolo 5 del D.lgs 114/98;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell’impianto, fissato nell’autorizzazione;
c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno in mancanza dell’autorizzazione alla sospensione di cui all’ articolo 14;
d) nel caso in cui il titolare, autorizzato ai sensi dell’ articolo 14 , comma 2, sospenda l’attività per un periodo complessivamente superiore a diciotto mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine.
2. La decadenza dell’autorizzazione comporta lo smantellamento dell’impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal Comune.


Capo II
Disposizioni finali e transitorie


ARTICOLO 24
Norma transitoria


1. Le domande di autorizzazione o di modifica degli impianti, in corso di istruttoria all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, verranno esaminate e definite secondo le norme della stessa legge ad esclusione di quelle di cui all’art. 5 lettera d).


ARTICOLO 25
Abrogazione


1. La legge regionale 13 marzo 2003, n. 20, è abrogata.


ARTICOLO 26
Pubblicazione


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza 29 gennaio 2010
De Filippo



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Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
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