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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale 29 dicembre 2010, n.24
Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
 

L'Assemblea Regionale


ha approvato


Il Presidente della Regione


promulga la seguente legge:


Capo I
Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011

ARTICOLO 1
Proroga di contratti


1. Al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nelle more che la Regione completi i processi di stabilizzazione, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell’articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l’amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011, del personale titolare di contratti autorizzati ai sensi delle norme di seguito indicate:
a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall’articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall’articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all’articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;
f) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 32.137 migliaia di euro, di cui:
a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);
b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);
c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);
d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);
e) 2.756 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);
f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).
3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 32.137 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2011, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante le riduzioni di spesa di cui all’allegata tabella “A”.
4. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Le garanzie occupazionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 ed all’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2011. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 24.852 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010- 2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

ARTICOLO 2
Proroga degli interventi in favore dell’Ente autonomo Fiera di Palermo e dell’Ente autonomo Fiera di Messina. Disposizioni transitorie relative al personale


1. Sono prorogati sino al 31 dicembre 2011 gli interventi di cui all’articolo 125 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 1.350 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

ARTICOLO 3
Prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti di cui al comma 9, articolo 51 della legge regionale n. 11/2010


1. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2011, la prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 2.400 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

ARTICOLO 4
Proroga contratti del personale CEFPAS, enti parco, camere di commercio e consorzi ASI


1. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione da effettuare secondo le disposizioni previste dall’articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, nei limiti delle rispettive disponibilità
finanziarie e nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 28, e nell’articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare sino al 31 dicembre 2011 i rapporti di lavoro a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni previste dal comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni non si
applicano ai processi di stabilizzazione di cui al comma 1.


Capo II
Procedure di stabilizzazione e proroga di contratti

ARTICOLO 5
Norme in materia di rapporti di lavoro subordinato


1. L’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze connesse al fabbisogno di personale, assumono esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo gli istituti ed i principi previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile è consentito nei limiti previsti dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

ARTICOLO 6
Avvio dei processi di stabilizzazione


1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell’articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della presente legge nonché delle disposizioni di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere alla stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Ai fini del computo del periodo di cui ai commi 1 e 2 sono validi i servizi comunque prestati cumulativamente presso gli enti di cui all’articolo 5.
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
5. I processi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2, quali misure eccezionali, trovano limitazione nelle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 ed agli articoli 77 bis e 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 6 e dagli articoli 9 e 13.
6. I processi di stabilizzazione trovano, altresì, limitazione nelle disposizioni contenute nel comma 7 dell’articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, esclusivamente per l’attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, gli enti di cui all’articolo 5 calcolano il complesso delle spese per il personale al netto del contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, ferma restando, altresì, l’applicazione ai soggetti destinatari dei processi di stabilizzazione delle disposizioni di cui al comma 10 bis dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 come introdotto dal comma 3 dell’articolo 8.
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
8. Il servizio prestato presso le aziende di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, si computa ai fini dei requisiti previsti dai processi di stabilizzazione attivati dalla Regione in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell’articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

ARTICOLO 7
Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili


1. Nelle more dell’attuazione delle procedure di stabilizzazione, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5, secondo le disposizioni di cui ai commi 24 bis e 24 ter dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono proseguire per l’anno 2011 e per l’anno 2012, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
2. L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l’anno 2011 e per l’anno 2012 e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 13.

ARTICOLO 8
Norme in materia di divieto di assunzioni ed applicazione dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001


1. Per il quinquennio 2011-2015 continuano a trovare applicazione, con estensione ai consorzi costituiti dagli enti locali, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, che, per le finalità di cui alla presente legge, si applicano anche per le assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per l’utilizzo di personale somministrato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per i processi di stabilizzazione di soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all’articolo 6.
3. Dopo il comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, è inserito il seguente:
‘10 bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve le procedure di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, da espletarsi con
le modalità di cui all’articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nonché le assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.
La decorrenza dei termini delle graduatorie di concorsi pubblici espletati negli enti locali, ancora valide alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata di un ulteriore anno.’.
4. L’amministrazione regionale, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza della Regione o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indichi i propri rappresentanti, i comuni e le province regionali possono ricorrere alle procedure di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti previsti nel proprio organico, esclusivamente per il reperimento di figure di specifica qualificazione e professionalità e subordinatamente ad una preventiva verifica che accerti l’impossibilità di ricorrere, per la copertura delle medesime posizioni, al personale, in servizio presso l’ente interessato, di cui all’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ed all’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2006, n. 16.
5. Al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria, il Dipartimento regionale della funzione pubblica è autorizzato ad attivare l’istituto di cui al comma 2 bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l’anno 2011 l’autorizzazione è fissata per un numero di posti pari al 60 per cento di quelli di cui al comma 12 dell’articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. Le procedure di cui al presente comma, previa individuazione delle professionalità e dei requisiti di concerto con il Dipartimento del bilancio e del tesoro, sono attivate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e dei posti vacanti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle procedure di selezione, svolte con le modalità di cui all’articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, possono partecipare tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi di legge, alla data di entrata in vigore della presente legge. A conclusione delle procedure di cui al presente comma, è ridotta per le corrispondenti unità, l’autorizzazione di cui al comma 12 dell’articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

ARTICOLO 9
Piano quinquennale di rientro


1. Qualora gli enti di cui all’articolo 5, che procedano all’attuazione delle disposizioni della presente legge mediante procedure di assunzione a tempo indeterminato dei rapporti in essere, non rispettino i limiti previsti dal comma 7 dell’articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 6, gli stessi enti predispongono, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un dettagliato piano finalizzato a rientrare, entro un quinquennio dalla data di presentazione, nei parametri stabiliti dalla citata normativa statale.
2. Il piano, articolato per annualità, da presentare, per la successiva valutazione, alla Ragioneria generale della Regione nonché per gli enti locali anche al dipartimento regionale competente, deve contenere le misure e i consequenziali atti che l’ente intenda effettuare, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa statale in materia di contenimento delle spese per il personale e di rapporto delle stesse con le spese correnti. In particolare, il piano indica le misure finalizzate all’incremento delle entrate correnti di propria competenza che l’ente intenda introdurre nel periodo di riferimento. Gli organi di controllo interno assicurano il rispetto del piano, che è pubblicato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali previsti dal piano, all’ente inadempiente sono applicate automaticamente le seguenti sanzioni:
a) divieto di stipulare, a qualsiasi titolo, contratti di consulenze e collaborazioni;
b) decurtazione del 5 per cento di tutti i trasferimenti correnti spettanti a qualunque titolo.
4. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo annuale costituisce fattispecie di responsabilità dirigenziale e comporta la mancata erogazione della componente accessoria della retribuzione per il responsabile del personale e degli uffici di contabilità.
5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il totale della spesa corrente non può essere superiore a quella dell’anno 2009.


Capo III
Norme in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.Disposizioni finanziarie.

ARTICOLO 10
Misure finanziarie a sostegno dei processi di stabilizzazione


1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, le parole “60 milioni di lire” sono sostituite dalle parole “30.987,41 euro” e le parole “lire 1.300.000” sono sostituite dalle parole “670,39 euro”.

ARTICOLO 11
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

ARTICOLO 12
Autorizzazione riduzione orario di lavoro


1. Le amministrazioni che utilizzino personale con contratto a tempo determinato di cui alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, possono autorizzare la riduzione dell’orario di lavoro per consentire l’esercizio di altre attività lavorative part time, qualora pari o superiore al 50 per cento con contestuale riduzione del contributo, o l’esercizio delle attività libero professionali, nei limiti e con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.


ARTICOLO 13
Norma finanziaria


1. Ai fini del concorso al contenimento della spesa e della salvaguardia ed invarianza dei saldi di finanza pubblica, gli oneri discendenti
dall’attuazione delle procedure previste dal Capo II e dal presente Capo non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario delle predette procedure alla data del 31 dicembre 2009.
2. Gli oneri discendenti dall’attuazione dell’articolo 7, quantificati complessivamente in 314.100 migliaia di euro, trovano riscontro nelle disponibilità di cui all’U.P.B. 6.4.1.3.1. - capitolo 321301 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Per le finalità della presente legge, gli enti di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, adottano altresì, per gli anni 2011-2015, ai sensi del comma 20 dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le misure di
razionalizzazione previste nel predetto articolo 6 nonché, per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 7 della presente legge, nel comma 24 bis dell’articolo 14 del medesimo decreto legge.
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
5. Dall’applicazione delle disposizioni della presente legge non possono discendere a carico del bilancio della Regione ulteriori o maggiori oneri rispetto a quelli previsti nel comma 2.
6. Gli enti beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, che non abbiano provveduto, entro 30 giorni
dalla scadenza del primo quinquennio, a presentare la richiesta di accesso ai benefici previsti dal comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, decadono dal relativo diritto ove lo stesso non sia già stato concesso alla data dell’1 dicembre 2010.
7. Gli enti di cui all’articolo 5 procedono all’attuazione delle procedure di cui alla presente legge nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci.


Capo IV
Interventi a compensazione dei dannida peronospora della vite. Modifiche all’elenco n. 1 di cui alla legge regionale n. 12/2010

ARTICOLO 14
Modifiche all’articolo 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 in materia di interventi a compensazione dei danni da peronospora della vite


1. All’articolo 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
‘1. A sostegno delle aziende viticole che hanno subito la distruzione della coltura a causa di attacchi della peronospora della vite (plasmopara viticola) avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del danno. L’aiuto è erogato in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 358 del 16 dicembre 2006.’;
b) i commi 3 e 5 sono abrogati.
2. Per le finalità di cui all’articolo 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 l’ulteriore spesa di 8.500 migliaia di euro, cui si provvede quanto a 2.500 migliaia di euro mediante riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata dai commi 2 e 3 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 10.2.2.6.1. - capitolo 542970) e per 6.000 migliaia di euro mediante riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata dal comma 10 dell’articolo 80 della citata legge regionale n. 11/2010 (UPB 10.2.2.6.99 - capitolo 542978).

ARTICOLO 15
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

ARTICOLO 16
Disposizioni finali


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 dicembre 2010

ALLEGATO 1


ATTI ALLEGATI
(Il testo degli allegati non viene acquisito. Sono reperibili all’indirizzo:
http://www.gurs.regione.sicilia.it)



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