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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 39
Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all’articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Integrazioni all’articolo 3 della l.r. 12/1972)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/1972, da ultimo
modificato dalla legge regionale 29 agosto 2000 n. 50, è aggiunto il seguente:
"1 bis. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l’importo delle risorse finanziarie di cui al
comma 1 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente all’incremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo.".

ARTICOLO 2
(Integrazioni all’articolo 1 della l.r. 20/1981)

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 1 della l.r. 20/1981, da ultimo modificato dall’articolo 4 della l.r. 50/2000, è aggiunto il
seguente:
"4 ter. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l’importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all’incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo.".

ARTICOLO 3
(Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)

1. In deroga ai commi 2 e 4 bis dell’articolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), i Consiglieri rieletti che hanno chiesto la restituzione dei contributi a qualunque titolo in data antecedente all’ottava legislatura, hanno facoltà di riversarli, per ricostruire la posizione pregressa, integrati degli interessi legali maturati al momento della domanda.
L’istanza, a pena di decadenza, è inoltrata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e l’importo è versato in una unica soluzione entro novanta giorni dalla data della domanda.
2. Il disposto, i limiti e le procedure di cui al comma 1 si
applicano anche agli Assessori in carica nell’ottava legislatura.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 dicembre 2006
p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro


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