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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 29 aprile 2009 n. 9
Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


CAPO I
Disposizioni generali


ARTICOLO 1
(Oggetto e finalita’)


1. La Regione Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.
2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e in virtu’ della competenza residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale e della competenza primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) e successive modifiche, definisce gli indirizzi generali dell’organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni, delle Province e
delle loro forme associative, e detta i criteri generali per l’accesso ai ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale
disciplinati dalla presente legge costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalita’ e alla prevenzione dei fenomeni di illegalita’.
4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano
politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l’insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un’ordinata e civile convivenza e la qualita’ della vita nelle citta’ e nel territorio regionale.


ARTICOLO 2
(Politiche regionali)


1. Per le finalita’ indicate dall’articolo 1, la Regione:
a) promuove l’integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalita’ e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;
b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all’influenza della criminalita’ nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
c) promuove l’istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l’attivita’ operativa e favorisce il coordinamento al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio;
d) compie attivita’ di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi
all’organizzazione dei Corpi e Servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni;
e) favorisce l’integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per
l’interoperabilita’ e la cooperazione applicativa;
f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
g) promuove l’applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell’ordine presenti sul territorio regionale;
h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.


CAPO II
Interventi per la sicurezza urbana e territoriale


ARTICOLO 3
(Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata)


1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, ed in attuazione e a completamento della politica regionale sulla sicurezza, la Regione istituisce, presso la direzione centrale competente, l’Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata, di seguito denominato <<Osservatorio>>.
2. L’Osservatorio e’ organo di supporto della Giunta in materia di sicurezza e per la realizzazione di politiche integrate attraverso:
a) il monitoraggio e l’analisi dell’attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
b) attivita’ di ricerca finalizzata all’analisi dei fenomeni di criminalita’ e insicurezza sul territorio regionale;
c) attivita’ di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati in ordine alla prevenzione e alla repressione dei crimini e alla messa in sicurezza delle aree piu’ degradate e ad alto tasso di criminalita’ sul territorio di competenza del singolo ente locale.
3. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con universita’ degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza. Gli enti locali, a richiesta, devono mettere a disposizione dell’Osservatorio tutte le
informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della sicurezza.
4. L’Osservatorio svolge, inoltre, funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificita’ territoriali, nonche’ funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l’Osservatorio si occupa:
a) dell’analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita’, in generale, che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale;
b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;
c) dell’analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita’ e
pericolosita’ sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche;
d) dell’analisi e della valutazione del fenomeno dell’usura, dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del
territorio;
e) del monitoraggio del problema dell’immigrazione clandestina;
f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente sul territorio;
g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
h) della predisposizione e avvio all’interno degli istituti scolastici di
percorsi educativi in materia, in collaborazione con i dirigenti scolastici;
i) di presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attivita’ di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.
5. L’Osservatorio e’ costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sicurezza. Ha sede presso la direzione centrale competente in materia di sicurezza, rimane in carica per la durata della legislatura ed e’ composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sicurezza, con funzioni di Presidente;
b) il direttore regionale competente in materia di sicurezza;
c) il direttore centrale competente in materia di Protezione civile;
d) il direttore centrale cui fa capo il Corpo Forestale Regionale;
e) due esperti designati dalle Universita’ degli Studi di Trieste e Udine, competenti in materia di criminologia e pedagogia della devianza;
f) quattro rappresentanti della polizia locale designati dal Comitato tecnico di cui all’articolo 22;
g) i quattro Presidenti delle Province della Regione;
h) i quattro Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione;
i) sei Sindaci designati dal Consiglio delle Autonomie locali, rappresentativi delle diverse classi demografiche, tra cui un Sindaco di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e uno di Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
j) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni economiche di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio regionale;
k) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di
volontariato e solidarieta’ maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio regionale;
l) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 5 e’ nominato un membro supplente per i casi di assenza o impedimento.
7. L’Osservatorio elegge un Vicepresidente tra i componenti previsti al comma 5, lettere g), h) e i).
8. Il Presidente puo’ invitare alle sedute, se la situazione lo richieda,
senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti.
9. L’Osservatorio si riunisce almeno due volte all’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro dieci giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e puo’ essere articolato in sottocommissioni per aree tematiche.
10. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Ai componenti dell’Osservatorio, che non siano dipendenti in servizio presso la Regione, spetta un gettone di presenza, determinato con il decreto di cui al comma 5, e, se risiedono in Comuni diversi da quello in cui si
svolgono i lavori dell’Osservatorio, e’ riconosciuto il trattamento di
missione previsto per i dipendenti regionali.


ARTICOLO 4
(Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza)


1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro l’1 marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in
materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:
a) le situazioni di criticita’ in ambito regionale con riferimento alle
politiche della sicurezza, alla qualita’ della vita, all’ordinata e civile
convivenza;
b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo
regionale in materia di sicurezza e promozione della legalita’;
c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;
d) gli interventi relativi a progetti locali di Comuni, Province e altri
soggetti pubblici in materia di sicurezza;
e) i patti locali di sicurezza urbana;
f) le priorita’, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalita’ di finanziamento degli interventi.
2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l’altro, i seguenti interventi:
a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;
b) adeguamento delle sedi dei Corpi e Servizi di polizia locale e
modernizzazione delle sale operative;
c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei Servizi di
polizia locale e all’istituzione del <<vigile di quartiere>>;
d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce piu’ deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalita’ e al rischio dell’incolumita’ personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne;
e) interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private, edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale;
f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e
reinserimento sociale;
g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al
controllo delle zone a rischio;
h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;
i) interventi coordinati per la sicurezza delle attivita’ produttive,
commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di criminalita’.
3. I patti locali di sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l’integrazione tra le politiche e le
azioni che a livello locale hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana e’ promosso da uno o piu’ Sindaci dei Comuni ovvero Presidenti di Provincia interessati ed e’ teso a favorire il coinvolgimento e la
collaborazione tra organi decentrati dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell’ordine dello Stato presenti sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana
prevedono:
a) l’analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio,
comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.
4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.


ARTICOLO 5
(Volontari per la sicurezza)


1. Al fine di favorire il rispetto della legalita’ e migliorare la qualita’
della convivenza civile, la Regione promuove e sostiene finanziariamente l’impiego del volontariato e dell’associazionismo, ivi comprese le associazioni d’arma e le associazioni delle Forze dell’ordine, nel rispetto dei principi e delle finalita’ previste dalle leggi statali e regionali in materia. L’operativita’ delle associazioni e’ subordinata alla stipula di apposite convenzioni con i Comuni e le Province interessati.
2. L’impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di polizia locale, e’ volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.
3. Il comandante o il responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attivita’, con nomi dei volontari, compiti e luoghi d’impiego, e lo tiene a disposizione dell’autorita’ di pubblica sicurezza per almeno un anno.
4. Al fine di assicurare adeguata uniformita’ sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito
regolamento i requisiti di onorabilita’ dei volontari e i compiti ad essi
demandati, specificando, in relazione alle diverse tipologie di attivita’:
a) le modalita’ esecutive del servizio svolto;
b) le dotazioni e l’abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito;
c) la formazione necessaria per l’acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;
d) la copertura assicurativa da garantire per l’esercizio delle attivita’.
5. I volontari che superano i prescritti corsi formativi organizzati dalla Regione sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali. Con lo stesso regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati anche
l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei volontari per la sicurezza.
6. La Regione contribuisce alle spese per l’acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa di cui al comma 4.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.


ARTICOLO 6
(Collaborazione con soggetti di vigilanza privata)


1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilita’ di avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza privata, della collaborazione di guardie
particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla
polizia locale un’efficace forma di sostegno nell’attivita’ di presidio del territorio.
2. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1 svolgono attivita’
sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad
attivare gli organi di polizia locale, le Forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti, per esigenze riguardanti esclusivamente:
a) tutela del patrimonio pubblico;
b) sorveglianza di luoghi pubblici;
c) comportamenti di disturbo alla quiete pubblica.
3. Il personale di cui al comma 2 opera secondo le modalita’ indicate nelle convenzioni sotto la direzione del comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale dell’ente che ne ha richiesto l’ausilio.
4. Il Comune invia al Prefetto copia della convenzione.


ARTICOLO 7
(Contributi per la sicurezza delle attivita’ produttive, commerciali e
turistiche)


1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese
artigianali, commerciali e turistiche e dei rispettivi distretti industriali, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive modifiche, dai fenomeni di criminalita’, sia mediante incentivi all’installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza nell’esercizio dell’attivita’, sia mediante forme di
contribuzione a rimborso parziale di danni subiti a seguito di atti criminosi.
2. Sono destinatari dei contributi i titolari di attivita’ di cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti e di imprenditori dei distretti industriali, progetti coordinati e relativi a
settori esposti a rischio di criminalita’.
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime <<de minimis>> previsto dalla normativa comunitaria.
4. La Giunta regionale, nell’ambito delle deliberazioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 4, determina i criteri e le priorita’ per l’assegnazione del finanziamento ai progetti, le modalita’ di presentazione degli stessi e i limiti del contributo finanziario della Regione a sostegno delle iniziative previste dal presente articolo e provvede al riparto delle risorse da assegnare.


CAPO III
Ordinamento della polizia locale


ARTICOLO 8
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)


1. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni e le Province organizzano, in forma singola o associata, i Corpi di polizia locale in modo da assicurare l’assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. I Corpi di cui al comma 2 costituiscono Forze di polizia locale in
conformita’ alla normativa vigente e svolgono, nell’ambito delle competenze
istituzionali dell’ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:
a) vigilano sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorita’, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;
b) vigilano sull’integrita’ e la conservazione del patrimonio pubblico
dell’ente locale;
c) prestano servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta;
d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 64/1986;
e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;
f) collaborano, d’intesa con le autorita’ competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita’ o disastri, nonche’ di privato infortunio;
g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell’ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;
i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;
j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;
k) forniscono supporto all’attivita’ di controllo relativa ai tributi locali
secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone;
m) svolgono funzioni di vigilanza in materia ittico-venatoria;
n) svolgono funzioni di protezione e tutela della fauna.
4. Al Sindaco, al Presidente della Provincia o all’Assessore da essi delegato, ovvero all’organo individuato ai sensi dell’articolo 14, comma 2, competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo di polizia locale o, nei casi di cui all’articolo 10, comma 4, al responsabile del Servizio di polizia locale, per l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. Nello svolgimento dell’attivita’ di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale.
6. Nell’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla
normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le Forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.


ARTICOLO 9
(Servizi per conto di terzi)


1. Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attivita’ imprenditoriali,
comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l’utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attivita’ conformi all’articolo 8.
2. Per le suddette attivita’, da svolgersi a domanda, gli enti locali
definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attivita’ richieste da enti pubblici.


ARTICOLO 10
(Principi organizzativi)


1. Per l’esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni e le Province istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l’organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l’efficienza, l’efficacia e la continuita’ operativa.
2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno otto operatori.
3. I Comuni nei quali non e’ istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l’istituzione di Corpi di polizia locale in forma associata.
4. I Comuni con popolazione inferiore a 1.000 residenti, in deroga a quanto stabilito al comma 3, possono istituire, ricorrendo alla forma associata, Servizi di polizia locale a cui siano addetti almeno tre operatori.
5. I Comuni disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del Corpo o del Servizio di polizia locale armonizzandosi ai seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneita’:
a) previsione di almeno una unita’ operativa ogni 1.000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unita’ di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell’unita’ di riferimento piu’ vicina;
b) svolgimento delle attivita’ di polizia locale, in ogni giorno dell’anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario:
1) Servizi di polizia locale con organico compreso tra 3 e 7 unita’: almeno sei ore medie di servizio giornaliero;
2) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 8 e 30 unita’: almeno dodici ore articolate su due turni di servizio;
3) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 31 e 100 unita’: almeno sedici ore articolate su tre turni di servizio;
4) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unita’: orario di ventiquattro ore articolato su quattro turni di servizio;
c) svolgimento delle attivita’ di polizia locale in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante o del responsabile del servizio all’utilizzo dell’abito civile.
6. Le Province disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale assicurando quale requisito minimo di omogeneita’ una unita’ operativa di polizia locale ogni 20.000 residenti.
7. Al fine di garantire l’efficace svolgimento delle funzioni di polizia
locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l’articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l’esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.
8. La determinazione delle unita’ operative di cui al comma 5, lettera a), deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto.


ARTICOLO 11
(Coordinamento regionale della polizia locale)


1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico di cui all’articolo 22, e il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, sono adottati atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all’attivita’ della polizia locale e sono
definiti i criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneita’ della
dotazione organica dei Corpi di polizia locale in relazione alla densita’ della popolazione residente, all’estensione territoriale e alla rete viaria, all’intensita’ dei flussi di circolazione, di pendolarismo e turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio, industriale e commerciale, e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente.
2. La Regione attua il coordinamento dell’organizzazione della polizia locale anche mediante l’adozione dei regolamenti previsti dall’articolo 25.
3. La Regione definisce le procedure operative da seguire nell’espletamento del servizio di polizia locale e promuove l’adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.
4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione per il tramite della Protezione civile. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.
5. Allo scopo di potenziare l’operativita’ della polizia locale e di
consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessita’, la Regione promuove l’istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando piu’ vicino al luogo in cui si richiede l’intervento.


ARTICOLO 12
(Coordinamento regionale per la gestione delle situazioni di emergenza in materia di sicurezza)


1. La Regione sostiene la prevenzione, il pronto intervento e il soccorso in
ordine ad eventi che, per estensione o gravita’, pregiudichino la salute e
l’incolumita’ dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio,
favorendo la collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia dello
Stato, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell’ambito delle previsioni della legge regionale 64/1986 e successive modifiche, e dei relativi protocolli di attuazione relativamente alle competenze della
Protezione civile medesima.
2. In occasione di eventi di cui al comma 1 e’ costituita alle dirette
dipendenze del Presidente della Regione, ovvero dell’ Assessore delegato, una Unita’ di coordinamento organizzativo della polizia locale con competenza sull’intero territorio regionale.
3. Con regolamento regionale, nel rispetto della normativa statale, sono definiti composizione, modalita’ di attivazione e compiti dell’Unita’ di coordinamento regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati uno o piu’ accordi tipo per l’impiego d’emergenza del personale della polizia locale fuori dal territorio comunale, cui i Sindaci interessati possono
aderire per l’assegnazione e la richiesta di personale.
4. L’Unita’ di coordinamento si raccorda con le competenti strutture di coordinamento della Protezione civile e del Corpo forestale regionale, per attivita’ da eseguire in collaborazione con la polizia locale, anche in attuazione della legge regionale 64/1986 e successive modifiche.
5. Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti dagli enti di appartenenza per l’impiego del personale a norma del presente articolo, e’ istituito un apposito fondo regionale.


ARTICOLO 13
(Ambito territoriale)


1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell’ambito del territorio dell’ente di appartenenza ovvero dell’insieme degli enti facenti parte della gestione associata.
2. In conformita’ alla normativa statale, il personale di polizia locale puo’ compiere fuori dal territorio di competenza:
a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) attivita’ delegate dall’autorita’ giudiziaria;
d) attivita’ svolte in attuazione dell’articolo 12.


ARTICOLO 14
(Gestione associata)


1. La Regione promuove e incentiva lo svolgimento associato del Servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicita’ e di assicurare piu’ alti livelli di sicurezza urbana sul
territorio regionale.
2. Negli atti costitutivi delle forme collaborative e’ prevista l’adozione del regolamento di cui all’articolo 10, comma 1, che definisce i contenuti essenziali del servizio e le modalita’ di svolgimento nel territorio di
competenza e individua l’organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e i vigilanza.
3. Nello svolgimento del servizio in forma associata, il personale di polizia locale dipende operativamente dal comandante o dal responsabile del Servizio di cui all’articolo 10, comma 4.
4. Il comando del Corpo e la responsabilita’ del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata devono essere conferiti a chi riveste il grado superiore fra il personale della gestione associata. In caso di parita’ di grado, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, il comando o la responsabilita’ sono attribuiti dai Sindaci negli atti costitutivi della forma associativa, valutati, tra l’altro, i percorsi professionali degli aventi titolo.
5. Nel caso di gestione associata del servizio di polizia locale mediante convenzione, gli enti definiscono in particolare:
a) la durata, non inferiore a sei anni, della convenzione;
b) l’ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il
servizio gestito in forma associata;
c) le modalita’ di consultazione di ciascun ente;
d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalita’ di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
f) i casi e le modalita’ di armamento del personale, nell’ambito territoriale degli enti convenzionati, nell’osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;
g) le modalita’ di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.
6. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali ricevuti.


ARTICOLO 15
(Personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale)


1. Il personale di polizia locale si suddivide in agenti, ispettori e
commissari. Gli agenti della polizia locale sono agenti di polizia
giudiziaria. Gli ispettori e i commissari della polizia locale sono ufficiali
di polizia giudiziaria. Il comandante del Corpo di polizia locale dei Comuni
capoluogo di provincia, unitamente al suo vice, quando esercita funzioni
vicarie, non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parita’ di grado, assume valore
gerarchico, secondo l’ordine indicato:
a) l’anzianita’ di nomina;
b) l’ordine di graduatoria al termine del corso di formazione di base o di qualificazione professionale;
c) l’anzianita’ anagrafica;
d) l’anzianita’ di servizio nel grado inferiore;
e) l’anzianita’ di servizio nella polizia locale.
3. Il personale di polizia locale non puo’ essere destinato a svolgere
attivita’ e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.


4. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio,
le attivita’ amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia
locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che
ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) le attivita’ siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;
b) le attivita’ non siano, per la materia trattata, di competenza di altro ufficio comunale.
5. Il Corpo e il Servizio di polizia locale dei Comuni non possono costituire struttura intermedia di settori piu’ ampi, ne’ essere posti alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.


ARTICOLO 16
(Comandante del Corpo di polizia locale)


1. Il comando del Corpo e’ affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalita’ ed esperienza maturata all’interno dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, con riferimento ai compiti attribuiti alla
struttura e alla sua complessita’.
2. Il comandante del Corpo e il responsabile del Servizio di polizia locale, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ed operativa, curano l’impiego tecnico - operativo, la formazione del personale, nonche’ l’attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell’articolo 8, comma 4.


ARTICOLO 17
(Comandi e distacchi)


1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo per l’assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera alle
dipendenze funzionali del comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale del Comune che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto
con l’ente di apartenenza agli effetti economici, assicurativi e
previdenziali.
3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per soccorso in caso di calamita’ o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari
occasioni eccezionali o stagionali, sono ammessi previa definizione di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e comunicazione al Prefetto.


ARTICOLO 18
(Armamento e strumenti di autotutela)


1. Il personale di polizia locale e’ dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale.
2. Il medesimo personale puo’, altresi’, essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con apposito regolamento regionale, la cui adozione deve trovare previsione nel regolamento del Corpo o Servizio di polizia locale. L’addestramento, l’assegnazione in uso e le modalita’ di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del Corpo o al responsabile del Servizio di polizia locale.
3. Il personale di polizia locale e’ dotato di manette.
4. In conformita’ a quanto previsto dalla normativa statale, gli addetti alla polizia locale espletano muniti di armi almeno i servizi di vigilanza,
protezione degli immobili di proprieta’ dell’ente locale e dell’armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento.
5. Qualora nel regolamento del Corpo o Servizio di polizia locale di cui al comma 2 non risulti determinata o determinabile l’indicazione dei servizi per
i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di
autotutela, essa si intende fatta per i servizi di cui al comma 4, nonche’ per quelli di pubblica sicurezza e di polizia stradale.


ARTICOLO 19
(Accesso ai ruoli)


1. L’accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante
corso-concorso pubblico. Per l’accesso ai ruoli di ispettore e commissario le
amministrazioni possono prevedere una riserva, non superiore al cinquanta per
cento dei posti messi a concorso, in favore degli agenti e degli ispettori in
servizio presso le amministrazioni medesime.
2. I candidati ammessi ai corsi-concorso per posti di agente, ispettore e
commissario devono frequentare un apposito corso di preparazione al concorso,
organizzato ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera a).
3. I vincitori dei concorsi devono, inoltre, frequentare un apposito corso di
formazione di base o di qualificazione professionale, anche a carattere
residenziale, organizzato ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettere a) e b).
4. Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato, in
possesso dei titoli richiesti nel bando, accedono direttamente ai concorsi
pubblici di cui al primo periodo del comma 1. I vincitori del concorso, prima di accedere al ruolo, sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento
da svolgersi a norma dell’articolo 20, comma 2, lettera c).
5. Al fine di promuovere l’accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale su tutto il territorio, la Regione, con apposito regolamento,
stabilisce tempi, criteri e modalita’ di svolgimento dei concorsi e dei corsi e individua i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l’ammissione e la partecipazione.


ARTICOLO 20
(Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia)


1. E’ istituita la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. Le
funzioni di direttore sono svolte dal dirigente del Servizio regionale
competente in materia di polizia locale.
2. La Scuola provvede, valutati i fabbisogni formativi, all’organizzazione
delle seguenti attivita’:
a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;
b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili dei Servizi di polizia locale;
c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di polizia locale.
3. La partecipazione ai corsi di aggiornamento e’ obbligatoria per tutto il personale di polizia locale ed il superamento delle relative prove finali
costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera.
4. I corsi di cui al comma 2, lettera c), trattano anche tecniche operative e
di guida sicura. Il personale di polizia locale dotato di arma da sparo o di
strumenti di autodifesa partecipa a specifiche attivita’ di addestramento
secondo le disposizioni vigenti.
5. La Regione, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, promuove
altresi’ la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le varie
Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale.
6. La Scuola si avvale, per le attivita’ organizzative, del personale e dei mezzi della struttura regionale di cui al comma 1 e, sentita la competente
direzione centrale, del Centro servizi per le foreste e le attivita’ della
montagna - CeSFAM. Per l’espletamento delle attivita’ formative la Scuola puo’ ricorrere ad esperti.
7. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle attivita’ formative e alla definizione delle modalita’ del loro espletamento.


ARTICOLO 21
(Area contrattuale della polizia locale)


1. In forza delle peculiarita’ di funzioni e compiti svolti dal personale
della polizia locale, e’ riconosciuta una specifica area contrattuale
denominata <<Area della polizia locale>> nell’ambito del contratto collettivo
regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
2. Nell’area contrattuale di cui al comma 1 sono definiti:
a) la posizione giuridica e la declaratoria delle funzioni per ciascuna
categoria di cui all’articolo 15, comma 1;
b) l’articolazione in posizioni economiche corrispondenti ai gradi di cui al regolamento regionale previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera d), all’interno di ciascuna categoria.


ARTICOLO 22
(Comitato tecnico regionale per la polizia locale)


1. E’ istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, composto:
a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia locale del Comune capoluogo di Regione,
vicepresidente;
c) dai comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo di provincia;
d) dai comandanti dei Corpi di polizia locale delle Province;
e) da due comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni con popolazione
superiore a diecimila abitanti;
f) da sei comandanti ripartiti tra quelli dei Corpi di polizia locale dei
Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e quelli dei Corpi di polizia locale organizzati in forma associata;
g) da due responsabili di Servizi di polizia locale.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono designati dal
Consiglio delle autonomie locali; il Comitato tecnico regionale per la polizia
locale e’ nominato con decreto dell’Assessore regionale competente in materia
di polizia locale e resta in carica per la durata della legislatura regionale;
svolge le funzioni di segretario un funzionario della competente struttura regionale. Qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, l’Assessore provvede
direttamente alla nomina.
3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale svolge funzioni di:
a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;
b) sviluppo dell’uniformita’ operativa anche mediante la predisposizione di
programmi formativi e di modulistica unica.
4. La partecipazione alle riunioni e alle attivita’ del Comitato da parte dei componenti e’ considerata attivita’ di servizio.


ARTICOLO 23
(Giornata della polizia locale)


1. E’ istituita la giornata della polizia locale in occasione della
celebrazione del Santo Patrono San Sebastiano il 20 gennaio.


2. In occasione della giornata si svolgera’ una manifestazione regionale. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 22, in relazione alle candidature dei Comuni della Regione, individua la sede e cura l’organizzazione della manifestazine.
3. In occasione della manifestazione sono consegnate benemerenze regionali agli operatori ovvero ai Corpi che nel corso dell’anno precedente si siano particolarmente distinti nell’attivita’ di servizio.
4. Le benemerenze consistono nell’encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sicurezza.
5. La Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato secondo le modalita’ previste al comma 2.


ARTICOLO 24
(Accesso alle banche dati)


1. La Regione, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy e di protezione dei dati personali, promuove l’accesso, da parte delle centrali operative della polizia locale e del Corpo forestale regionale, alle banche
dati pubbliche e private individuate su proposta del Comitato tecnico
regionale per la polizia locale.


ARTICOLO 25
(Regolamenti)


1. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale di polizia
locale, di funzionalita’ e di omogeneita’ sul territorio regionale, con
regolamento, adottato sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, sono, altresi’, determinati:
a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
b) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;
c) le caratteristiche e i modelli delle divise con i relativi elementi
identificativi dell’ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia;
d) i gradi e le caratteristiche dei relativi distintivi.
2. La procedura di consultazione prevista al comma 1 si applica anche per i restanti regolamenti previsti dalla presente legge.


CAPO IV
Norme transitorie e finali


ARTICOLO 26
(Norme transitorie)


1. Gli enti locali adeguano i propri atti regolamentari alle disposizioni contenute nella presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.
2. L’adeguamento da parte degli enti locali alle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando il rispetto delle norme del patto di stabilita’ e crescita, costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti previsti
dalla stessa.
3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all’articolo 22 e’ nominato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 25, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991,
n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli - Venezia Giulia) e dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e
servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia).
5. In sede di contrattazione collettiva sono definite le modalita’ atte a differenziare la posizione del personale di polizia locale gia’ inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1 agosto 2002, rispetto al restante personale inquadrato nella medesima qualifica acquisita per effetto del medesimo contratto senza preventivo espletamento di procedure concorsuali.
6. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, per un periodo di due anni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 19, comma 5, puo’ essere consentito l’affidamento dell’incarico di comandante del Corpo di polizia locale anche a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato servizio nei ruoli dei funzionari della Polizia di Stato, degli ufficiali
dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in possesso dei restanti requisiti richiesti dai bandi.
7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 19, comma 5, trovano applicazione le norme contrattuali, nonche’ i regolamenti che disciplinano l’accesso all’impiego nei singoli enti.
8. In relazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 7, i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo pieno entro due anni dall’entrata in vigore della legge medesima.
9. Gli incarichi di comandante del Corpo e responsabile del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata, gia’ conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti per un periodo massimo di due anni, salvo il termine inferiore corrispondente alla durata delle forme collaborative.


ARTICOLO 27
(Clausola valutativa)


1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenti tra i vari aspetti:
a) le attivita’ di analisi e valutazione e i progetti realizzati
dall’Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata di cui all’articolo 3;
b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento previsto all’articolo 4, dedicando particolare attenzione agli esiti conseguiti da progetti e patti locali per la sicurezza;
c) le caratteristiche costitutive delle associazioni di volontariato per la sicurezza previste all’articolo 5; la durata e i contenuti dei percorsi formativi cui sono sottoposti i componenti di tali associazioni; la
distribuzione e le modalita’ d’impiego dei volontari sul territorio regionale e gli effetti prodotti sul numero dei reati commessi e sulla sicurezza percepita dai cittadini;
d) il funzionamento dell’Unita’ di coordinamento organizzativo della polizia locale, di cui all’articolo 12, con particolare riguardo all’efficacia e alla velocita’ di azione dell’Unita’ nel far fronte alle situazioni di emergenza e alle richieste dei singoli enti locali;
e) l’organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dagli enti locali, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unita’ operativa per abitante e la capacita’ di coordinare gli interventi di controllo del territorio.
2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l’esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti web della Regione.
3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 e’ presentata entro il 31 dicembre 2010.


ARTICOLO 28
(Norme finanziarie)


1. Per le finalita’ previste dall’articolo 3, comma 3, e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1156, la cui denominazione e’ modificata in <<Polizia Locale e politiche di sicurezza – Spese correnti>>, e del capitolo 1707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese per collaborazioni con soggetti aventi specifiche competenze ed esperienze in
materia di sicurezza>>.
2. Per le finalita’ previste dall’articolo 3, comma 11, e’ autorizzata la
spesa di 5.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio
10.1.1.1162 e del capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. Per le finalita’ previste dall’articolo 4, e’ autorizzata la spesa di 1
milione di euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1709 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – interventi realizzati dalla Regione - parte corrente>>.
4. Per le finalita’ previste dall’articolo 4, nell’ambito dell’unita’ di
bilancio 9.1.2.1156, la cui denominazione e’ modificata in <<Polizia Locale e politiche di sicurezza – Spese d’investimento>>, e’ inserito, per memoria, il capitolo 1712 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – interventi realizzati dalla Regione - parte capitale>>.
5. Per le finalita’ previste dagli articoli 4 e 14, e’ autorizzata la spesa di 3.515.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – interventi realizzati dagli Enti locali – parte corrente>>.
6. Per le finalita’ previste dall’articolo 4, nell’ambito dell’unita’ di
bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e’ inserito, per memoria, il capitolo 1728 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – interventi realizzati da altri soggetti pubblici – parte corrente>>.
7. Per le finalita’ previste dagli articoli 4 e 14, nell’ambito dell’unita’ di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, e’ inserito, per memoria, il capitolo 1717 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – interventi realizzati dagli Enti locali – parte capitale>>.
8. Per le finalita’ previste dall’articolo 5, comma 6, con riferimento alla fornitura, da parte dei Comuni, ai volontari per la sicurezza, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa, e’ autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1 e del capitolo 1711 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti ai Comuni per spese relative alla fornitura, ai volontari per la sicurezza, nell’espletamento delle loro funzioni, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa>>.
9. Per le finalita’ previste dall’articolo 7, e’ autorizzata la spesa di
850.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1726 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Contributi per la sicurezza di attivita’ produttive, commerciali e
turistiche>>.
10. Per le finalita’ previste dall’articolo 11, comma 4, nell’ambito
dell’unita’ di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, e’ inserito, per memoria, il capitolo 1713 con la denominazione <<Spese per la realizzazione di un raccordo telematico tra i comandi di polizia locale e gli stessi con la
Regione, per il tramite della Protezione civile, al fine di garantire un
efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio>>.
11. Per le finalita’ previste dall’articolo 11, comma 5, nell’ambito
dell’unita’ di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, e’ inserito, per memoria, il capitolo 1714 con la denominazione <<Spese per l’istituzione di un numero telefonico unico di pronto coinvolgimento in caso di necessita’>>.
12. Per le finalita’ previste dall’articolo 12, comma 5, nell’ambito
dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, e’ inserito, per memoria,
il capitolo 1708 con la denominazione <<Fondo regionale per la compensazione dei maggiori oneri sostenuti dagli enti ai quali appartiene il personale impiegato nell’Unita’ di coordinamento organizzativo>>.
13. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dall’articolo 14, comma 6, sono accertate e riscosse nell’unita’ di bilancio 3.2.131 e nel capitolo 533 di nuova istituzione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Recuperi e rimborsi del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina>>.
14. Per le finalita’ previste dagli articoli 5, comma 5, per quanto attiene all’attivita’ di formazione, 19, comma 1, e 20, e’ autorizzata la spesa di 180.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1715 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese per la formazione e l’aggiornamento della Polizia locale>>.
15. Per le finalita’ previste dall’articolo 23, nell’ambito dell’unita’ di
bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, e’ inserito, per memoria, il capitolo 1727 con la denominazione <<Contributi agli enti locali per iniziative giornata della polizia locale>>.
16. Per le finalita’ previste dall’articolo 24, nell’ambito dell’unita’ di
bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, e’ inserito, per memoria, il capitolo 1716 con la denominazione <<Spese per la connessione a banche dati>>.
17. All’onere complessivo di 6 milioni di euro per l’anno 2009, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 14, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’unita’ di bilancio 9.6.1.5038 – capitolo 9700 - partita 56 <<Riforma dell’ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche della sicurezza e
emergenza sociale>> della tabella J riferita all’articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).


ARTICOLO 29
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale);
b) la legge regionale 60/1991;
c) l’articolo 175 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge
finanziaria 1994);
d) l’articolo 30 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori
disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
e) l’articolo 1, commi 11, 12, 13, 14, 15 e 16, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
f) l’articolo 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002);
g) l’articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
h) l’articolo 6, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino ad esaurimento degli stessi.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 29 aprile 2009.



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