Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. All’articolo 1, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 è aggiunto il seguente comma:
6 bis. Nelle more dell’approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l’istituto della sospensione di diritto dall’incarico di Consigliere regionale, previsto dall’articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione.
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 28 maggio 2010 - Scopelliti