NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66
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Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri
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L' Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge disciplina, in conformità all’ordinamento comunitario ed in particolare al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, di seguito denominato “Regolamento” e alla normativa nazionale, le procedure di assoggettamento al sistema di controllo, le modalità di controllo e vigilanza e gli interventi per promuovere e favorire lo sviluppo, la competitività, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche della Liguria, al fine di concorrere: a) all’incremento di redditività e competitività delle imprese del settore; b) ad assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e dell’acquacoltura; c) alla tutela della salute e alla corretta informazione dei consumatori; d) alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; e) alla salvaguardia della biodiversità; f) a promuovere l’integrazione della filiera con particolare riferimento alla filiera corta; g) a fornire strumenti di semplificazione amministrativa per le imprese del settore. 2. Ai fini della presente legge le norme sulla produzione biologica si applicano a: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati; b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; c) prodotti dell’acquacoltura, come definita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca; d) mangimi; e) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione; f) lieviti utilizzati come alimenti o mangimi. 3 Ai fini della presente legge e dell’applicazione del Regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l’uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica. ARTICOLO 2 (Termini e definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) “produzione biologica”, “biologico”, “operatore” e “organismo di controllo” quanto indicato all’articolo 2 del Regolamento; b) “prodotti dell’agricoltura biologica” o “prodotti biologici”, i prodotti che hanno conseguito la conformità alla disciplina dettata dal Regolamento; c) “azienda biologica”, l’impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell’elenco regionale degli operatori biologici di cui all’articolo 4 che svolge tutte le sue attività di produzione nel rispetto delle norme previste dal Regolamento, sull’intera azienda e per tutti i suoi prodotti; d) “azienda mista”, l’impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell’elenco regionale degli operatori biologici di cui all’articolo 4 che ha convertito o ha in conversione al metodo biologico solo una parte della superficie aziendale; e) “azienda in conversione”, l’impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell’elenco regionale degli operatori biologici di cui all’articolo 4 che adotta le norme di produzione biologica e che non abbia ancora completato il periodo di tempo previsto dall’articolo 17 del Regolamento, necessario per la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica. ARTICOLO 3 (Procedure di assoggettamento al sistema di controllo) 1. Gli operatori biologici che producono o preparano ai fini della commercializzazione i prodotti secondo i metodi di produzione biologica notificano l’inizio dell’attività alla Regione e all’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prescelto dall’operatore. 2. L’Organismo di controllo comunica alla Regione l’accoglimento dell’operatore nel regime di controllo previsto dal Regolamento anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui articolo 4. 3. Gli operatori biologici sono tenuti a notificare alla Regione e all’Organismo di controllo prescelto, ogni variazione dei dati aziendali entro trenta giorni dal momento in cui la stessa si verifica e, con un anticipo di trenta giorni, la volontà di recedere dal sistema di controllo. 4. La struttura regionale competente definisce le modalità e le specifiche tecniche di trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. ARTICOLO 4 (Elenco regionale degli operatori biologici) 1. E’ istituito l’elenco regionale degli operatori biologici articolato nelle seguenti sezioni: a) produttori agricoli; b) produttori acquacoltori; c) produttori di lieviti; d) raccoglitori di prodotti spontanei; e) preparatori o trasformatori. 2. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato la notifica ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e che sono stati riconosciuti idonei dagli Organismi di controllo ai sensi dell’articolo 3, comma 2.3. I produttori compresi nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono distinti in “aziende biologiche", "aziende in conversione" ed "aziende miste". 4. La Giunta regionale definisce le modalità di tenuta, aggiornamento annuale e pubblicizzazione dell’elenco di cui al comma 1. ARTICOLO 5 (Controlli e vigilanza) 1. Le attività di controllo presso gli operatori iscritti nell’elenco regionale degli operatori biologici di cui all’articolo 4 sono svolte dagli organismi di controllo autorizzati con le modalità e le procedure di cui all’articolo 27 del Regolamento. 2. La Regione esercita, entro i limiti delle proprie competenze, la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati ed operanti in Liguria. 3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge organizza le attività di vigilanza: a) individuando le strutture o i soggetti responsabili; b) disciplinando le procedure operative; c) prevedendo un piano annuale di attività. ARTICOLO 6 (Forme associative di operatori biologici) 1. La Regione riconosce, ai fini della presente legge, forme associative di operatori biologici costituite in forma di associazione, cooperativa, consorzio o società consortile e Organizzazioni di produttori (OP) di ambito regionale riconosciute ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 febbraio 2007, n. 85 recante disposizioni in materia di regolazione dei mercati. 2. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per il riconoscimento delle forme associative di cui al comma 1. 3. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa della definizione delle modalità e dei criteri di cui al comma 2, la Giunta regionale riconosce forme associative di cui al comma 1 che documentino l’esercizio continuativo della propria attività negli ultimi cinque anni e che s’impegnino ad uniformarsi ai criteri di cui al comma 2 entro un anno dalla loro approvazione. ARTICOLO 7 (Mercati biologici) 1. Sono mercati biologici i mercati agricoli alla produzione, comunque denominati, autorizzati o istituiti dai comuni in cui siano ammessi esclusivamente operatori biologici che siano imprenditori agricoli o equiparati che soddisfino i requisiti previsti dal Regolamento. ARTICOLO 8 (Distretti e comprensori biologici) 1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di distretti e comprensori biologici al fine di: a) favorire la coesione e la partecipazione degli attori della filiera biologica di un ambito territoriale delimitato e omogeneo; b) valorizzare e sostenere produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione e promozione dei prodotti biologici; c) favorire lo sviluppo delle produzioni biologiche e delle relative filiere collegate, la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali e della biodiversità agricola e naturale; d) agevolare e semplificare l’applicazione delle norme di certificazione previste dal Regolamento e dalla normativa nazionale; e) favorire i rapporti commerciali tra i soggetti della filiera. 2. Ai sensi della presente legge sono distretti biologici i sistemi produttivi locali a vocazione agricola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche ed integrazioni, nei quali risulti significativa nell’ambito agricolo: a) la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare ed industriale di prodotti con il metodo biologico; b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d’allevamento e di trasformazione tipiche locali; c) l’elevata qualità ambientale del territorio che consenta di perseguire la tutela delle qualità intrinseche dei prodotti biologici, anche al fine di limitare la contaminazione accidentale da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.), la conservazione della biodiversità e la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico. 3. Ai sensi della presente legge, sono comprensori biologici i comparti produttivi aggregati ed omogenei, estesi su territori, anche non necessariamente contigui, nei quali imprese condotte con il metodo biologico ed altre imprese, anche non biologiche ma vocate alla tutela ed alla valorizzazione dei prodotti tipici di qualità, dell’agricoltura sostenibile e della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità promuovono tra di loro accordi, senza vincolo di mutualità, per la pratica della migliore tradizione colturale e zootecnica del territorio anche al fine di evitare l’eventuale contaminazione accidentale da O.G.M.. 4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposite linee guida in cui stabilisce requisiti, modalità e criteri per l’individuazione, la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento dei distretti e dei comprensori biologici e l’utilizzo dei termini “distretto biologico” e “comprensorio biologico” o termini derivati.5. Nei propri strumenti di programmazione, la Regione, compatibilmente con le norme nazionali e comunitarie, individua i criteri sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti in materia agroambientale a progetti presentati da imprese, comuni o comunità montane ricadenti nel territorio dei distretti biologici. ARTICOLO 9 (Consulta regionale per la produzione biologica) 1. E’ istituita la Consulta regionale per la produzione biologica, di seguito denominata “Consulta”, con il compito di: a) fornire indicazioni e valutazioni sulla situazione strutturale, tecnica ed economica relativa alle produzioni biologiche e sull’attività di controllo e vigilanza; b) formulare proposte e pareri alla Regione in merito al settore dell’agricoltura biologica anche ai fini della programmazione agricola regionale. 2. Fanno parte della Consulta rappresentanti designati dalle Associazioni di operatori biologici più rappresentative a livello regionale, dalle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni Cooperative agricole e della pesca più rappresentative a livello regionale, dai Distretti biologici istituiti sul territorio regionale. 3. La Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta. 4. La partecipazione alla Consulta non comporta attribuzione di compensi e non determina nuovi o maggiori oneri. ARTICOLO 10 (Attività della Regione) 1. La Regione promuove, sostiene e attua specifici progetti per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri anche proposte dalle forme associative di cui all’articolo 6. 2. La Regione realizza le seguenti attività: a) studi e indagini di mercato e settore; b) azioni informative e di educazione alimentare; c) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere; d) diffusione di conoscenze scientifiche; e) pubblicazione di cataloghi o siti web. 3. La Regione promuove iniziative nei confronti delle istituzioni scolastiche, degli enti locali e delle strutture sanitarie affinché nei servizi di ristorazione siano utilizzati prodotti biologici. ARTICOLO 11 (Aiuti in esenzione) 1. La Regione concede alle forme associative di operatori biologici riconosciute, di cui all’articolo 6, aiuti fino all’80 per cento della spesa ammissibile nei limiti previsti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, per le seguenti attività: a) servizi di consulenza forniti da terzi, limitatamente a studi e indagini di mercato e settore; b) azioni informative e di educazione alimentare; c) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere; d) diffusione di conoscenze scientifiche; e) pubblicazione di cataloghi o siti web. ARTICOLO 12 (Aiuti concessi in regime “de minimis”) 1. La Regione concede ai distretti biologici di cui all’articolo 8 comma 2, aiuti fino al 100 per cento delle spese ammissibili, nei limiti del regime “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, per la costituzione, per il funzionamento, per studi e indagini territoriali, per attività di promozione territoriale o studi per il miglioramento e la semplificazione del sistema di certificazione. ARTICOLO 13 (Sanzioni) 1. La Regione, in caso di infrazioni commesse dagli Organismi di controllo e da operatori biologici operanti sul territorio regionale può adottare, in relazione all’osservanza delle prescrizioni del Regolamento, anche congiuntamente, i seguenti provvedimenti: a) proposta di revoca dell’autorizzazione concessa all’Organismo di controllo inadempiente da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; b) esclusione degli operatori, per i quali siano state accertate infrazioni, dagli aiuti comunitari previsti per i produttori biologici per l’annata agraria corrente e per quella successiva. ARTICOLO 14 (Norme transitorie) 1. Restano valide le iscrizioni degli operatori biologici all’elenco regionale istituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico) fino alla data di approvazione del nuovo elenco di cui all’articolo 4 in cui saranno automaticamente inseriti in fase di prima approvazione. 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti al momento del loro avvio. ARTICOLO 15 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall¡¦attuazione della presente legge si provvede: a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l¡¦anno finanziario 2009: ƒ{ prelevamento di euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall¡¦U.P.B. 18.107 ¡§Fondo speciale di parte corrente¡¨; ƒ{ iscrizione di euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 13.107 ¡§Spese per l’assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura¡¨. 2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio. ARTICOLO 16 (Entrata in vigore dell’articolo 11) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 11 entrano in vigore dieci giorni lavorativi dopo la trasmissione alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, di una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto, come disposto dall’articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 28 dicembre 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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