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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010
 
L' Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ CONTRATTUALI REGIONALI ARTICOLO 1 (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e successive modificazioni e integrazioni) 1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "la presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione" sono inserite le seguenti: ", degli enti strumentali della Regione". 2. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: “5 bis. Le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici che si rendessero necessarie in corso d’anno, non comportanti variazioni delle dotazioni finanziarie complessive del programma, sono adottate mediante deliberazione della Giunta regionale. 5 ter. La deliberazione di cui al comma 5 bis è pubblicata secondo le modalità di cui al comma 4.”. 3. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “si ridetermina l’impegno di spesa e” sono soppresse. 4. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di esecuzione del contratto” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 9”. 5. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “effettuati” è sostituita dalla seguente: “affidati”. 6. Dopo l’articolo 27 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 27 bis (Finanza di progetto) 1. La Regione promuove il concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia. 2. Per le opere di cui al comma 1, i soggetti che intendano promuovere interventi realizzabili con capitale privato, quand’anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio di pre-fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell’intervento proposto, senza alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell’intervento proposto. 3. Qualora l’Amministrazione ritenga di pubblico interesse l’intervento di cui al comma 2, ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione. 4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee guida in tema di finanza di progetto relativamente ad opere di interesse dell’Amministrazione regionale.”. ARTICOLO 2 (Modifica alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni e integrazioni) 1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: “1 quater. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee guida in materia di adesione dei soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis alle gare bandite od ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi.”. TITOLO II DISPOSIZIONI DIVERSE ARTICOLO 3 (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e successive modificazioni e integrazioni) 1. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 21/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “salve diverse disposizioni normative od organizzative, dal Direttore competente in materia di demanio e patrimonio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”. ARTICOLO 4 (Compenso per specifiche responsabilità) 1. Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, previsto dall’articolo 17, comma 2, lettera f) del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei livelli del comparto Regioni – Autonomie locali, sottoscritto in data 1° aprile 1999, può essere corrisposto alla generalità dei dipendenti di categoria B e C a cui è attribuita la responsabilità del procedimento ai sensi della vigente normativa. 2. Nell’ambito delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, previste dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, e sulla base della contrattazione decentrata sono definiti i criteri e le condizioni per l’erogazione del compenso, tenendo presenti le specifiche condizioni organizzative dell’ente. ARTICOLO 5 (Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione) 1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico sono banditi concorsi pubblici riservati per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso contestualmente dei seguenti requisiti: a) almeno un anno di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione Liguria; b) presenza in servizio presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge; c) titolarità di uno dei seguenti rapporti con la Regione Liguria: - contratto di somministrazione di lavoro; - contratto di collaborazione coordinata e continuativa; - contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tale fattispecie non operano i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni. ARTICOLO 6 (Procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione) 1. Le procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione già bandite entro il 31 gennaio 2010 sono portate a conclusione, i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per tutto il periodo di validità delle stesse previsto dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 40 (Norme straordinarie sulla copertura dei posti vacanti). ARTICOLO 7 (Disposizioni sulle trasferte) 1. Per il personale in trasferta il tempo occorrente per il viaggio è utile ai fini del completamento dell’orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per il personale cui può essere corrisposto il relativo compenso. ARTICOLO 8 (Personale in servizio presso la sede di Bruxelles) 1. E’ corrisposta un’indennità di servizio di euro tredicimila lordi annui per tredici mensilità al personale dipendente dalla Giunta con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbia sede di lavoro a Bruxelles. ARTICOLO 9 (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e successive modificazioni e integrazioni) 1. Nella rubrica dell’articolo 13 della l.r. 44/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “per l’anno 2009” sono soppresse. 2. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 44/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “per l’anno 2009” sono soppresse. ARTICOLO 10 (Finalizzazione valutazione attuale complesso ospedaliero S. Andrea della Spezia) 1. I proventi derivanti dalla valutazione attuale del complesso ospedaliero Sant’Andrea della Spezia sono destinati al finanziamento del nuovo ospedale della Spezia. ARTICOLO 11 (Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni) 1. I commi 3 e 4 dell’articolo 45 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti: “3. Nel bilancio annuale sono iscritti, in apposite unità previsionali di base il fondo perenti di parte corrente e il fondo perenti di conto capitale per il pagamento dei residui passivi rispettivamente di parte corrente e di conto capitale dichiarati perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori a condizione che il debito non risulti estinto per prescrizione o altra causa. La quantificazione dei suddetti fondi è effettuata previa ragionevole e prudente valutazione della natura, dell’oggetto e della scadenza del debito. 4. Previa verifica della sussistenza del diritto del creditore al pagamento, la Giunta regionale, con propria deliberazione preleva dai fondi di cui al comma 3 le somme necessarie alla liquidazione degli importi reclamati dai creditori e le iscrive nella unità previsionale di base originariamente pertinente ai fini del pagamento. La Giunta regionale può delegare gli atti di prelevamento al Direttore Generale competente in materia di bilancio.”. 2. Al comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “dell’esercizio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “dei cinque esercizi precedenti”. ARTICOLO 12 (Modifica alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni) 1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 30/2007 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle politiche e delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché per indirizzare le attività di vigilanza”. ARTICOLO 13 (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)) 1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 30/2008 dopo la parola: “lavoro, ”sono aggiunte le seguenti: “sia per quanto riguarda la promozione che il sostegno dell’occupazione,”. 2. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 30/2008 le parole: “rilevato per ciascun mese” sono sostituite dalle seguenti: “calcolato tenendo conto delle nuove assunzioni”e le parole: “occupati mediamente nel corso” sono sostituite dalle seguenti: “calcolato come media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese”. 3. Al comma 6 dell’articolo 36 della l.r. 30/2008, le parole: “Ai fini del presente articolo, sono considerate nuove assunzioni anche quelle che derivano dalla trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di inserimento e di apprendistato” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini del presente articolo, sono considerate nuove assunzioni anche quelle che derivano dalla trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato. Sono altresì considerate nuove assunzioni quelle derivanti dalle trasformazioni in contratti a tempo indeterminato dei contratti di inserimento e di apprendistato”. 4. Dopo il comma 7 dell’articolo 49 della l.r. 30/2008 è inserito il seguente: “7 bis. La Giunta regionale può disporre l’estensione delle disposizioni di cui al presente articolo a favore dei lavoratori assoggettati ai trattamenti ordinari di integrazione salariale ai sensi della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario) e successive modificazioni e integrazioni.”. 5. Dopo il comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 30/2008 è inserito il seguente: “3 bis. A norma dell’articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d’impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all’espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della Regione, la quale provvede mediante rimborso al datore di lavoro interessato della spesa sostenuta a tali fini.”. ARTICOLO 14 (Interventi a favore delle imprese cooperative) 1. La Giunta regionale costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato “Fondo regionale per la cooperazione” che opera mediante la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese cooperative ed è destinato in particolare a: a) favorire la nascita di nuove imprese cooperative attraverso la concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese di avviamento e delle spese di assistenza tecnica – gestionale connesse all’attività; b) incrementare la partecipazione diretta e/o forme di anticipazione del capitale sociale a sostegno dello sviluppo, del consolidamento e dell’aggregazione di imprese cooperative; c) sostenere investimenti in Liguria volti allo sviluppo, al consolidamento, all’aggregazione e all’innovazione di processo e/o di prodotto dell’impresa cooperativa nonché gli aspetti della sicurezza sul lavoro. 2. Possono accedere ai benefici del Fondo le imprese cooperative a regime mutualistico ed i loro consorzi in possesso dei seguenti requisiti: a) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e successive modificazioni e integrazioni; b) essere iscritti all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell’articolo 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile; c) avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della regione Liguria. 3. Sono escluse dall’accesso ai benefici del Fondo le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative di produzione primaria di prodotti agricoli. 4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, approva i criteri e le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni finanziarie, in conformità alla normativa comunitaria in materia, a valere sul fondo, a favore dei soggetti beneficiari di cui al comma 2. 5. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, l’erogazione, la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali. 6. I rapporti tra la Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione. 7. Le disponibilità finanziarie del Fondo possono essere implementate mediante l’apporto di risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali. 8. La Regione favorisce l’accesso al credito delle piccole e medie imprese cooperative allo scopo di promuoverne il sostegno e lo sviluppo degli investimenti mediante misure di carattere economico destinate ai soggetti istituzionali che svolgono in modo esclusivo l’attività di garanzia collettiva fidi ed i servizi ad essa connessi. 9. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 8, la Regione concede un contributo ai Confidi costituiti da piccole e medie imprese cooperative che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria, ovvero agli organismi intersettoriali di garanzia regionale che hanno una sezione dedicata alla cooperazione e che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria, finalizzato al sostegno della loro attività istituzionale. Tale contributo è volto ad incrementare la capacità patrimoniale finalizzata a far fronte agli impegni di garanzia, attraverso la costituzione di un fondo rischi specifico. 10. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 9, in conformità alla normativa comunitaria in materia. 11. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, a conclusione delle procedure ivi previste. ARTICOLO 15 (Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni) 1. L’articolo 35 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 35 (Limitazioni nei terreni vincolati) 1. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi è soggetta ad autorizzazione e subordinata alle modalità esecutive prescritte. 2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza, l’interessato può produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. Tale denuncia deve essere inoltrata alla Comunità montana o alla Provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell’inizio effettivo dei lavori e deve essere corredata da perizia sottoscritta da un professionista abilitato che attesti l’ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all’assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati. Prima dell’inizio dei lavori l’ente competente può richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni tre, con l’obbligo per l’interessato di comunicare la data di ultimazione lavori. L’esecuzione delle opere in assenza o in difformità dalla denuncia comporta la sanzione amministrativa di cui all’articolo 52, commi 4 e 5. 3. Ai fini della presente legge costituiscono movimenti di terreno di modesta rilevanza quelli che comportano un volume complessivo di movimento di terra non superiore a cento metri cubi, un’altezza di scavo non superiore a due metri, un’impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per cento della superficie del lotto, e siano connessi alle seguenti categorie di opere, fatto salvo quanto previsto al comma 4: a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni; b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente; c) reinterri e scavi; d) demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento; e) eliminazione di barriere architettoniche; f) realizzazione e ripristino di recinzioni e muri; g) realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l’apertura di viabilità di accesso al cantiere; h) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie; i) installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e relative condotte di allacciamento. 4. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo le seguenti categorie di opere, fermo restando il limite volumetrico e l’altezza di scavo di cui al comma 3: a) manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche formali e dimensionali del tracciato originario; b) realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni di contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od indirettamente, con il libero deflusso e la corretta regimazione delle acque; c) demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di contenimento; d) manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura originaria, fatto salvo quanto previsto per i muretti a secco nel regolamento di cui all’articolo 48; e) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici; f) sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrate, che non comportino modifiche del tracciato e non necessitino di piste di cantiere; g) installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e posa in opera di relative condotte di allacciamento interrate; h) sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso, a condizione che la realizzazione dell’intervento comporti soltanto movimenti di terreno per la fondazione del palo, che non richiedano piste di cantiere; i) realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a 30 mq; j) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura di viabilità di accesso al cantiere. 5. Per tutti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici le modalità di governo e utilizzazione di boschi e pascoli sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 48.”. ARTICOLO 16 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 (Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria)) 1. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 39/2009 è abrogato. 2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 39/2009 prima delle parole: “geosito interessato da danneggiamento o distruzione” sono soppresse le seguenti: “ogni metro cubo di”. ARTICOLO 17 (Applicazione dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) 1. L’articolo 20, comma 3, del decreto legge 248/2007 convertito dalla legge 31/2008 si applica anche agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire, nell’osservanza dei vigenti principi e disposizioni statali e regionali in materia. ARTICOLO 18 (Applicazione dell’articolo 104, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni) 1. L’accertamento, ai sensi dell’articolo 104, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli uffici tecnici competenti sul territorio regionale, dell’idoneità statica delle costruzioni in corso d’esecuzione all’entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2008, n. 1308 (D.P.C.M. 3519/2006. Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria) può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i sopraccitati uffici, che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell’allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni). Della dichiarazione è dato atto nel Certificato di Collaudo Statico. ARTICOLO 19 (Modifica alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e successive modificazioni e integrazioni) 1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “e assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per interventi di fruibilità interna relativi all’alloggio stesso sostenuti a proprie spese”. ARTICOLO 20 (Proroga straordinaria dei termini di consegna lavori per gli interventi di edilizia scolastica) 1. Per gli interventi di edilizia scolastica è concessa ai soggetti attuatori che ne facciano richiesta una proroga fino al 31 dicembre 2010 per la consegna lavori, ancorché diversamente localizzati e per i quali non si è ancora concluso il procedimento di revoca dell’impegno contabile, anche a fronte degli adempimenti conseguenti alle procedure di verifica sullo stato di consistenza e conservazione degli edifici scolastici disposte dalla normativa statale. ARTICOLO 21 (Infrastrutture Liguria S.r.l.) 1. La Regione, tramite la FI.L.S.E. S.p.A., partecipa alla società unipersonale Infrastrutture Liguria S.r.l. società in house ai sensi della normativa vigente, avente quale finalità la riqualificazione, la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria. 2. Ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, Infrastrutture Liguria S.r.l. svolge attività di centrale di committenza per conto della Regione Liguria nonché, sulla base di rapporti convenzionali, di enti, aziende, agenzie regionali. 3. In particolare Infrastrutture Liguria S.r.l. nell’espletamento di tale attività svolge le funzioni relative: a) alla redazione di studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all’appalto delle opere pubbliche di interesse regionale e locale; b) alla gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, appalti di forniture e/o di servizi attinenti alle medesime opere e tutte le attività anche tecnico amministrative e strumentali relative. 4. E’ abrogato l’articolo 34 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) così come modificato dalla legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37, dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 e dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44. ARTICOLO 22 (Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e successive modifiche e integrazioni) 1. Il comma 5 bis dell’articolo 6 bis della l.r. 24/2007 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguenti: “5 bis. Le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati possono gestire i servizi mortuari mediante: a) gestione diretta; b) appalto di servizi; c) costituzione di consorzio o altra forma societaria tra le stesse aziende; d) sperimentazione gestionale con soggetti pubblici e privati, diversi da quelli indicati dal comma 4, ai sensi dell’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo unico della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni; 5 ter. La gestione dei servizi mortuari secondo le modalità di cui al comma 5 bis dovrà essere avviata entro e non oltre il 30 giugno 2010. In caso di inadempimento, la Giunta regionale eserciterà il potere sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 6 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni. 5 quater. Sarà comunque assicurata la tutela dei lavoratori dipendenti dei soggetti la cui attività è incompatibile con la gestione dei servizi mortuari ai sensi dei commi 4 e 5, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro pubblico e privato.”. ARTICOLO 23 (Integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2004, n. 25 (Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri)) 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 25/2004 sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero all’incremento della consistenza patrimoniale dei confidi soggetti all’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni, in forme idonee alla formazione del capitale di vigilanza come definito dalla vigente normativa della Banca d’Italia per operazioni di finanziamento alla piccola e media impresa.”. 2. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 25/2004 è inserito il seguente: “Articolo 2 bis (Razionalizzazione dei provvedimenti in materia di ingegneria finanziaria) 1. Per gli effetti di cui al comma 881 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, la FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata ad utilizzare i fondi di garanzia costituiti nell’ambito della programmazione comunitaria antecedentemente al periodo di programmazione 2000-2006, per sottoscrivere, su richiesta dei confidi liguri già assegnatari dei fondi e soggetti all’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 107 del d.lgs. 385/1993, o, nell’ambito di progetti di aggregazione di cui all’articolo 1, comma 1 della presente legge, su richiesta di altro confidi, soggetto al medesimo obbligo di iscrizione, prestiti subordinati a condizioni e modalità compatibili con quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza. 2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 881 dell’articolo 1 della l. 296/2006, i confidi soggetti all’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 107 del d.lgs. 385/1993 sono autorizzati a portare, entro il 31 dicembre 2010, ad incremento del proprio capitale sociale e/o fondo consortile, ovvero di fondi di riserva del patrimonio netto, i contributi erogati dalla Regione entro il 31 dicembre 2008 a valere sulla programmazione comunitaria Obiettivo 2. Tale previsione è applicabile anche nell’ambito di progetti di aggregazione di cui all’articolo 1, comma 1, in corrispondenza della sottoscrizione di un pari importo di capitale sociale di altro confidi soggetto a tale obbligo.”. ARTICOLO 24 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni). 1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e cessa dalla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento” sono soppresse. 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente: “2 bis. Le indennità di cui all’articolo 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea Legislativa. Analogamente cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea Legislativa i finanziamenti previsti dalla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni.”. 3. Dopo il comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente: “6 bis. Per il Consigliere che non si avvale del diritto all’assegno di reversibilità, le percentuali sull’indennità di cui alla Tabella A della presente legge, ai fini della determinazione della misura dell’assegno vitalizio mensile, sono incrementate di 0,5 punti percentuali a legislatura.”. 4. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 40 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “anche nelcaso in cui siano rieletti in successive legislature ed anche relativamente a tali nuovi periodi di mandato”. ARTICOLO 25 (Modifica alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta Statutaria) e successive modificazioni e integrazioni) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 19/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente: “3 bis. I componenti della Consulta, nell’esercizio delle funzioni istituzionali, sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate.”. ARTICOLO 26 (Modifica alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)) e successive modificazioni e integrazioni) 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 5/2001 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente: “4 bis. I componenti del Comitato, nell’esercizio delle funzioni istituzionali, sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate.”. ARTICOLO 27 (Modifica alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico) e successive modificazioni e integrazioni. 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente: “1 bis. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 il Difensore Civico, nell’esercizio delle funzioni istituzionali, è assicurato contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate.”. ARTICOLO 28 (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni. 1. L’articolo 2 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 2 (Contributi ai Gruppi consiliari) 1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare, è previsto un contributo complessivo costituito da: a) una quota mensile fissa per ogni Gruppo pari ad euro 1.550,00 aumentata di euro 775,00 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo; b) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell’articolo 7 nella misura di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ciascun Gruppo, aumentata di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all’interno dell’Ufficio di Presidenza. L’Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, integra detto finanziamento sulla base degli elementi indicati all’articolo 7 e nel numero di unità definito con propria regolamentazione nei limiti delle disponibilità di bilancio. 2. A partire dalla nona legislatura, al Gruppo misto compete un finanziamento pari al 50 per cento del finanziamento che competerebbe ad un Gruppo di pari consistenza ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), che viene attribuito per intero, in caso di presenza nello stesso Gruppo misto di componenti dell’Ufficio di Presidenza, per la sola parte riferita alle loro Segreterie.”. 2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e all’articolo 7” sono soppresse. 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente: “1 bis. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell’eventuale componente dell’Ufficio di Presidenza iscritto al proprio Gruppo l’intero importo a tal fine individuato dal medesimo Ufficio di Presidenza. Le determinazioni in ordine alle destinazioni di detta somma competono in esclusiva al citato componente dell’Ufficio di Presidenza.”. 4. Al comma 2 bis dell’articolo 3 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “consistenza numerica di un Gruppo”, sono inserite le seguenti: “, o intervengano modificazioni nella composizione dell’Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti”. 5. L’articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 4 (Attrezzature e servizi) 1. All’inizio di ogni legislatura e/o all’inizio di ogni anno finanziario, l’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari e dello stesso Ufficio di Presidenza. Contestualmente, l’Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria Istituzionale secondo il seguente schema: a) Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore; b) Vice Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore; c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore. 2. Ogni Gruppo consiliare provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento e a quelle per il supporto dell’attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell’Ufficio di Presidenza con i contributi di cui all’articolo 2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l’Amministrazione, provvedono all’organizzazione degli impegni, curano l’agenda e la corrispondenza privata del componente dell’Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento. 3. In particolare i contributi di cui all’articolo 2 sono complessivamente destinati a: a) le spese per l’acquisto di libri e riviste; b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi; c) le spese per eventuali consulenze; d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizio disposta ai sensi del comma 1; e) le spese per il personale; f) le spese di rappresentanza; g) le spese, secondo le destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), per il supporto delle attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell’Ufficio di Presidenza. 4. La Commissione consiliare di cui all’articolo 4 bis, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, convocata a termini di Regolamento, può definire modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento di cui al comma 2 e può proporre un modello di bilancio per le medesime spese. In sede di rendicontazione, le spese di cui al comma 3, lettera g), costituiscono un allegato al modello di bilancio predisposto, secondo le indicazioni espresse dalla Commissione consiliare. L’allegato è presentato al Presidente del Gruppo dal rispettivo componente dell’Ufficio di Presidenza entro il 20 gennaio di ogni anno.”. 6. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “le categorie di spesa elencate al comma 3 dell’articolo 4”, sono inserite le seguenti: “e le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo”. 7. Dopo il comma 1 dell’articolo 4bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente: “1 bis. Al rendiconto del Gruppo, per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all’interno dell’Ufficio di Presidenza, viene distintamente allegato un rendiconto delle spese ad esso riferite secondo le categorie elencate all’articolo 4, comma 3, sottoscritto dal componente dell’Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono e che se ne assume la responsabilità per quanto di sua competenza.”. 8. Il comma 2 dell’articolo 4 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “2. Il rendiconto complessivo di cui ai commi 1 e 1 bis è preventivamente approvato dal Gruppo consiliare e il suo Presidente se ne assume la responsabilità, fatta eccezione per l’allegato di cui al comma 1 bis; dell’approvazione è dato cenno attraverso estratto del verbale della riunione del Gruppo consiliare allegato al rendiconto.”. 9. L’articolo 5 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 5 (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale). 1. Per l’esercizio delle loro funzioni il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale si avvalgono di personale che compone le rispettive Segreterie politiche e particolari le quali svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo in ragione del loro incarico istituzionale. 2. E’ messo a disposizione del Presidente della Giunta regionale un finanziamento occorrente allo svolgimento delle funzioni di Segreteria politica e particolare. Tale finanziamento è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella misura massima del 6 per cento del costo della dotazione organica della Dirigenza in essere alla data di entrata in vigore. 3. Per quanto disposto al comma 1 è messo a disposizione un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale, determinato sulla base degli elementi indicati all’articolo 7 e nel numero definito, con propria regolamentazione, dalla Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.”. 10. L’articolo 5 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 5 bis (Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti) 1. Per le finalità previste dall’articolo 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel caso di deroga ai criteri di cui agli articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la prevalente o esclusiva natura fiduciaria dell’incarico, si tiene conto dei seguenti criteri alternativi comprovanti la professionalità del personale individuato per svolgere le funzioni di cui all’articolo 5: a) il possesso di una particolare competenza derivante dall’aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi o dei consigli degli enti locali o circoscrizionali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità; b) il possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno triennale, presso altri enti pubblici o privati, comprese le società, le fondazioni o le associazioni; c) per le sole funzioni di Segreteria particolare, il possesso di comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore pubblico o privato in analoghe funzioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare anche applicazione nei confronti dei dipendenti regionali o dei dipendenti di altri enti pubblici comandati presso la Regione che abbiano richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni prevista a tal fine dalla presente legge; per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera. 4. Non trova applicazione l’articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni. 5. I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento. 6. Il personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e all’articolo 5, fatta eccezione per quello messo a disposizione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza per le loro Segreterie istituzionali di cui all’articolo 4, comma 1, può essere anche scelto: a) tra i dipendenti regionali di ruolo che a tal fine sono collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera; b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione Liguria, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi. 7. Per i Gruppi o gli Amministratori che si avvalgono del personale di cui al comma 6, il finanziamento previsto rispettivamente dall’articolo 2, comma 1, lettera b), e dall’articolo 5 è ridotto dell’importo corrispondente al costo del personale dipendente della Regione o comandato.”. 11. L’articolo 6 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato. 12. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “lettera c), e 5” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”. 13. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”. 14. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “alle Segreterie politiche” sono inserite le seguenti: “e particolari”e dopo le parole: “al lavoro straordinario e alle” sono inserite le seguenti: “spese ed”. 15. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “Il Presidente del Gruppo” sono inserite le seguenti: “, il componente dell’Ufficio di Presidenza”. 16. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “Gli oneri relativi alle” sono inserite le seguenti: “spese ed”. 17. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “I periodi di attività prestati non sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera.” sono sostituite dalle seguenti: “I periodi di attività prestati sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.”. 18. Dopo l’articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente: “Articolo 8 bis (Norma transitoria) 1. A seguito di apposito atto ricognitivo deliberato rispettivamente dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, i rapporti già instaurati ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1, della presente legge ed i conseguenti contratti in essere, nel medesimo atto singolarmente evidenziati, sono fatti salvi e confermati fino al termine della ottava legislatura, così come definiti sulla base della normativa vigente al tempo delle indicazioni nominative formulate dai soggetti di cui all’articolo 5 bis, comma 3, con particolare e specifico riferimento agli adottati criteri di scelta del collaboratore, agli elementi del corrispettivo individuato ed alla scadenza dei contratti stessi.”. ARTICOLO 29 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni) 1. L’articolo 19 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 19(Costituzione e partecipazioni ad associazioni e fondazioni) 1. L’Assemblea legislativa, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21 dello Statuto, può costituire o partecipare alla costituzione di associazioni e fondazioni. L’Ufficio di Presidenza approva altresì o partecipa all’approvazione o alla modificazione dei relativi statuti disciplinando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse occorrenti.”. 2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata. ARTICOLO 30 (Modifica alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni e integrazioni) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente: “2 bis. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le iniziative promosse direttamente, può decidere di avvalersi, secondo le modalità disciplinate dai protocolli di intesa, della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria costituita ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto e dell’articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni).”. ARTICOLO 31 (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati)) 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 29/2004 sono aggiunte le seguenti parole: “e può decidere di avvalersi, secondo le modalità disciplinate dai protocolli di intesa, della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria costituita ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto e dell’articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni).”. ARTICOLO 32 (Copertura finanziaria) 1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2010. ARTICOLO 33 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 28 dicembre 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


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