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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Disposizioni in materia di entrate)

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2008 è approvato in Euro 28.525.172.225,12 in termini di competenza ed in Euro 31.508.657.827,73 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2008, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”).

ARTICOLO 2
(Disposizioni in materia di spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2008 è approvato in Euro 28.525.172.225,12 in termini di competenza ed in Euro 31.508.657.827,73 in termini di cassa.
2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2008, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella “B”). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche.
L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.
3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2008.

ARTICOLO 3
(Approvazione del bilancio pluriennale)

1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2008-2010.

ARTICOLO 4
(Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa)

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l’elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell’U.P.B. numeri T21, T22, T23, T24;
b) l’elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;
d) l’elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
e) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l’anno 2008 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l’importo di Euro 2.382.131.060,57 rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2008 l’autorizzazione all’eventuale contrazione del mutuo di Euro 1.685.352.560,84 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi.
2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di Euro 4.067.483.621,41 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell’ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

ARTICOLO 5
(Emissione di prestiti obbligazionari)

1. L’amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all’articolo 4, comma 1.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri non monetari, determinando le condizioni e le modalità dell’operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 1 dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l’affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, purché siano soggetti al controllo degli organi
di vigilanza finanziaria; inoltre, le somme accantonate nel fondo di ammortamento possono essere investite anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa.
3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.
4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.
Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all’ottenimento di uno o più rating.
6. Sono confermate per l’anno 2008 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.
7. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale.
8. In caso di ricorso all’estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all’operazione, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.
9. Per le operazioni di cui al comma 8 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione.
10. La Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l’uso di strumenti derivati. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, ed è consentito, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.M. 389/2003, purché la definizione del costo per la Regione sia legata a parametri utilizzati nella prassi dei mercati finanziari inclusa l’inflazione. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, sono inoltre consentiti l’utilizzo di opzioni
e la realizzazione di operazioni che annullano in modo sintetico, in tutto o in parte, gli effetti finanziari di preesistenti operazioni, nonché interventi di modifica del profilo di ammortamento purché i flussi di pagamento in linea capitale mantengano un profilo di valori attuali non crescente.
11. Al fine di garantire l’ottimizzazione dei risultati ottenibili dall’utilizzo di strumenti derivati, che presuppongono una immediata capacità di risposta per cogliere le temporanee opportunità dei mercati finanziari, su parere conforme dell’assessore competente, il direttore del dipartimento economico e occupazionale o, per sua delega,il direttore della direzione economia e finanza compie tutti gli atti necessari alla rapida conclusione dell’operazione di ristrutturazione, con l’obbligo di successiva informativa alla Giunta regionale circa le condizioni definitive dell’operazione finanziaria conclusa.

ARTICOLO 6
(Residui perenti relativi al bilancio del Consiglio regionale)

1. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 7
(Economie di bilancio)

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2006 e 2007 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2008, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della l.r.. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia.

ARTICOLO 8
(Variazioni di bilancio)

1. Ove nel corso dell’esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del servizio sanitario regionale riferiti all’anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata – in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 – ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse Unità Previsionali di Base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

ARTICOLO 9
(Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1992”)

1. Sono confermate le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 36/1992, relativo all’iscrizione dei trasferimenti regionali nel bilancio degli enti locali.

ARTICOLO 10
(Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno)

1. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contenuti nel Patto di stabilità interno per l’anno 2008 la direzione regionale economia e finanza, su conforme indicazione dell’assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, è autorizzata ad effettuare entro la data del 30 giugno 2008 una verifica straordinaria degli impegni assunti nell’esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell’operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del Patto di stabilità medesimo.
2. L’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione relaziona, entro i successivi trenta giorni, sui risultati e sulle azioni derivanti dalla verifica di cui al comma 1, alla commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione economico- finanziaria e partecipazione.

ARTICOLO 11
(Disposizioni varie)

1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2008 le disposizioni contenute nell’articolo 71 della L.R. 11/1997, relativo alle attività finanziate agli enti locali.
2. Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico della Comunità d’Arcipelago delle Isole Ponziane e favorire la rimozione della marginalità derivante dalla specifica situazione geografica di insularità, è istituito, nell’ambito dell’U.P.B. R41, un apposito capitolo denominato “Interventi per lo sviluppo e la promozione della Comunità d’Arcipelago delle Isole Ponziane”, con uno stanziamento per il 2008 pari ad Euro 90.000,00. Il capitolo R41503 rimane iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.
3. Al fine di consentire la ristrutturazione o la realizzazione delle sedi di ARPA Lazio nonché l’adeguamento tecnologico delle attrezzature e dei macchinari, anche sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti, la Regione concede finanziamenti ai sensi dall’articolo 20 della legge regionale 6 Ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA) e successive modifiche mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. E34, di un apposito capitolo denominato “Finanziamento regionale per le spese d’investimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA”, con uno stanziamento pari ad Euro 7.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.
4. Nell’ambito dello stanziamento del Capitolo E32510, l’importo pari ad Euro 1.050.000,00 è finalizzato al finanziamento di progetti mirati ed innovativi per la raccolta differenziata nei Comuni, di cui Euro 550.000,00 per l’anno 2008 ed Euro 500.000,00 per l’anno 2009.
5. Il comma 1 dell’art. 26 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 viene così modificato: “1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. R46, di un apposito capitolo denominato “Spese per interventi in conto capitale per la polizia locale”, con uno stanziamento di Euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2008.”.
6. Al fine di sostenere gli interventi in materia di microcredito, di cui all’art. 45 della L.R. n. 27 del 28 dicembre 2006, è istituito, nell’ambito dell’U.P.B. C12, il capitolo denominato “Fondo per il sostegno al Microcredito”, con lo stanziamento di Euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2008-2010.
7. Per il finanziamento delle attività di Asclepion scpa è istituito nell’ambito dell’U.P.B. H13 il capitolo denominato “Spese di funzionamento per le attività di Asclepion scpa”, con lo stanziamento di Euro 500.000,00 per l’esercizio 2008.
8. All’articolo 24, comma 7, della l.r. 6/1999, le parole: “di rotazione” sono sostituite dalle seguenti: “di dotazione”.
9. La Regione sostiene la realizzazione di processi di modernizzazione della macchina amministrativa degli enti locali, in coerenza con le linee di azione del sistema nazionale di E-Government, riservando a tale fine, nell’ambito dello stanziamento del capitolo S26101 denominato “Cofinanziamento regionale del programma nazionale di E-Government”, una somma non superiore ad Euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2008-2010. Tale cofinanziamento regionale, che non può superare complessivamente la cifra di Euro 50.000,00 per ciascun ente locale beneficiario, è erogato attraverso procedure di evidenza pubblica,secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore competente in materia di semplificazione amministrativa di concerto con l’assessore competente in materia di affari istituzionali, sentite le commissioni consiliari competenti affari istituzionali e di bilancio.
10. Al fine di razionalizzare gli interventi in materia di artigianato, di cui alla legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 «Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l’artigianato», si provvede:
a) all’annullamento dei capitoli B23517, B23518, B23519, B23522, B24520 e B24521;
b) alla modifica delle denominazioni rispettivamente del capitolo B23516 in “Spese per il funzionamento e le attività dell’Osservatorio sull’artigianato”, con uno stanziamento pari ad Euro 15.000,00 per l’anno 2008, e del capitolo B24519 in “Fondo per la valorizzazione dell’artigianato – parte conto capitale”, con uno stanziamento pari ad 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010;
c) all’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. B23, di un capitolo denominato “Fondo per la valorizzazione dell’artigianato – parte corrente”, con uno stanziamento pari ad Euro 3.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.
11. All’articolo 60 della l.r. 4/2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dopo le parole: “comma 3” è soppresso il periodo: “, che costituisce endoprocedimento del procedimento unico di competenza del comune di cui al comma 6”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente, che le esamina con le procedure in tema di sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e le trasmette alla Regione ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 3.”;
c) al comma 7 la parola: “decadenza” è sostituita dalla seguente: “revoca”.
12. All’articolo 1, comma 25, lettera a), della l.r. 10/2006, come modificato dall’articolo 41, comma 3, della l.r. 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007), prima delle parole: “Società di persone” sono inserite le seguenti: “Sostegno a microimprese in forma giuridica di cooperative,”.
13. Il comma 5 dell’articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) è sostituito dal seguente: “5. Il direttore regionale competente per materia, può concedere, con provvedimento motivato, una proroga del termine per la comunicazione di cui al comma 3, su istanza del soggetto finanziato da far pervenire entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine medesimo.”.
14. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 15/2006 è sostituito dal seguente: “1. Il comma 2 dell’articolo 2 si applica decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 12. Il comma 3 dell’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di inizio del periodo di programmazione del nuovo Piano di sviluppo rurale 2007-2013.”.
15. All’articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 2/2004, le parole “La commissione prevista dall’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003)” sono sostituite dalle seguenti: “Una specifica commissione”.
16. All’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: “il gettone di presenza e” sono soppresse;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Ai componenti del CREL non residenti è dovuto il rimborso delle spese di viaggio in misura pari a quella stabilita per i dirigenti regionali.”.
17. Al comma 1 dell’art. 31 della l.r. n. 27/2006 le parole: “alla data del 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 29 febbraio 2008”.
18. Al primo comma dell’art. 19 della l.r. 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999), le parole: “ilimiti di spesa per gli interventi previsti nel presente articolo restano fissati in €100.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “i limiti di spesa per gli interventiprevisti nel presente articolo restano fissati in € 200.000,00”.
19. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri sostenuti nell’anno 2007 per la gestione delle Convenzioni stipulate con la Regione Lazio, la Unionfìdi Lazio S.p.a. è autorizzata a prelevare dal Fondo di garanzia istituito ai sensi dell’art. 52 della l.r. del 22 maggio 1997, n. 11, l’importo pari ad Euro 450.000,00.
20. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla l.r. 19 aprile 1994, n. 11 (Provvidenze finanziarie regionali per l’urbanizzazione dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare), con particolare riferimento alla programmazione pluriennale degli stanziamenti regionali ed in deroga al termine previsto dal comma 1 dell’art. 93 della legge 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle modalità e ai termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, le proposte di intervento finanziabili con gli stanziamenti relativi al capitolo E62501, per l’esercizio finanziario 2008 possono essere ripresentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
21. Per le finalità di cui all’articolo 14 della l.r. 18 giugno 1980, n. 72, relativo alla concessione di contributi regionali per la costruzione e la ristrutturazione di strade provinciali e comunali, la Giunta regionale concede ai Comuni, Province e Comunità Montane contributi in conto capitale e nel limite di spesa previsto nello stanziamento annuale del capitolo D12520. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 93, comma 3 e seguenti della l.r. 7 giugno 1999, n. 6, come da ultimo modificato dall’articolo 86 della l.r. 28 aprile 2006, n. 4 e in deroga al termine previsto dal comma 1 dello stesso articolo 93, per l’esercizio finanziario 2008 i suddetti Enti possono presentare le domande per l’accesso ai contributi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in modifica od integrazione delle domande già presentate nel termine del 30 giugno 2007, con un limite pari ad Euro 300 mila per ogni opera di cui si richiede il finanziamento. Tale proroga è estesa anche alle domande presentate a fronte dei seguenti interventi: pubblica illuminazione (L.R. n. 11/04), reti idriche (LL.RR. nn. 88/80 e 47/96), edifici di culto (L.R. n. 27/90), parcheggi (L.R. n. 4/06) e centri storici (L.R. n. 38/99).
22. Alla l.r. 10 gennaio 1996, n. 4 (Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1 bis. Sul frontespizio del Bollettino Ufficiale deve comparire il logo a colori della Regione Lazio”.
b) al comma 2 dell’articolo 6:
1) alla lettera a), le parole da: “preceduto” a: “ parte” sono sostituite dalle seguenti: “preceduto dal numero del fascicolo e seguito dall’indicazione della parte e della data di pubblicazione”;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) se trattasi di fascicolo supplementare il titolo “Supplemento ordinario n.......al Bollettino Ufficiale del....., ovvero il titolo “Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n......del….”;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. La numerazione dei fascicoli ordinari e dei fascicoli supplementari ordinari è progressiva.”.
c) all’articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale, sia delle parti I e II, sia della parte III, ha luogo ordinariamente, il 7, il 14, il 21 e il 28 di ogni mese.”;
2) al comma 3 le parole: “con deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “su richiesta del Presidente della Regione”.
23. Nell’ambito dello stanziamento del cap. D12503 sono imputati i seguenti interventi:
a) completamento della viabilità complanare all’Autostrada Roma-Fiumicino per il tratto Sud tra il Comune di Roma e il Comune di Fiumicino, per la quale, al relativo finanziamento, per un importo di euro 3.000.000,00 per l’anno 2008;
b) adeguamento della S.S. 4 “Salaria” tra Settebagni e Monterotondo, inerente il prolungamento della variante in Comune di Monterotondo, loc. Monterotondo Scalo, ed il suo innesto sulla S.S. 4, per la quale, al relativo finanziamento, è stanziato sul bilancio regionale un importo di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
c) completamento della Superstrada Rieti-Torano, per un importo di euro 5.000.000,00 per l’anno 2008, di euro 10.000.000,00 per l’anno 2009 ed euro 15.000.000,00 per l’anno 2010;
d) completamento della bretella di collegamento Anguillarese Cesano-Cassia bis in Comune di Roma per un importo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2008.
24. All’articolo 7 della l.r. 21/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole da: "fino" a "milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti de minimis";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5 bis. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, provvede al riparto delle risorse disponibili tra gli incentivi di cui al comma 2 dell’articolo 7 e quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo e definisce i criteri per la concessione ed erogazione degli incentivi stessi.";
c) i commi 6 e 7 sono abrogati.
25. Alla L.R. 14 luglio 2003 n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al Titolo della norma dopo le parole: “senza barriere” sono aggiunte le seguenti: “ed in sicurezza”;
b) l’articolo 1 è così sostituito: “La Regione eroga contributi per la realizzazione di progetti relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla messa in sicurezza e alla dotazione di ausili audiovisivi o interpreti LIS nei teatri e cinema, per permettere a tutti i cittadini la proiezione di tali servizi, in condizioni di accessibilità e sicurezza.”;
c) all’articolo 3 le parole: “politiche dei trasporti e“ sono eliminate.
26. La Giunta regionale armonizza gli indirizzi e i criteri per la erogazione dei contributi, adottati ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 18/02, con le modifiche di cui al precedente comma. Gli oneri della presente norma gravano sul capitolo G13515.
27. Al fine di consentire ai comuni, provincie ed agli altri enti destinatari dei finanziamenti individuati dal Piano annuale degli interventi per i beni ed i servizi culturali per l’anno 2007, di cui all’art. 8 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio), la predisposizione dei progetti esecutivi e l’effettuazione delle gare e degli affidamenti per la loro realizzazione, il termine del 31 dicembre 2007 è prorogato al 30 aprile 2008.
28. Al comma 2, dell’art. 57 della L.R. n. 38/99, dopo le parole “perito agrario” sono aggiunte le seguenti: “ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato”.
29. Alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 4 le parole “entro il 31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 maggio di ogni anno e valgono per l’esercizio finanziario successivo.”;
b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: “Art. 5
1. La Regione provvede alla ripartizione dei contributi di cui all’articolo 3 nel rispetto del, regolamento comunitario relativo agli aiuti d’importanza minore “de minimis” e dell’articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27, nonché secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. I beneficiari dei contributi di cui all’articolo 3, entro un anno dall’effettiva erogazione degli stessi, presentano alla Regione un resoconto dettagliato sull’impiego delle risorse.”.
30. La Regione Lazio al fine di promuovere la pratica dello screening delle ipoacusie neonatali, istituisce nell’ambito dell’U.P.B. H13 un apposito capitolo denominato: “Finanziamento a favore del “Progetto Dionisio””con uno stanziamento di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010, da destinarsi ad un progetto pilota avente come capofila la ASL RMH in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma.
31. Al comma 2, dell’articolo 38, della L.R. n. 15/2007, le parole: “da autocertificazione” sono sostituite dalle seguenti: “da autodenuncia”.
32. La denominazione dell’intervento nel comune di Fiuggi, di cui all’allegato dell’art. 55, comma 3, della L.R. n. 4/06, è sostituito dalla seguente: “Realizzazione palazzo dei congressi”.
33. All’art. 12 della l.r. n. 6/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “dell’ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta”, sono aggiunte le seguenti : “e della Segreteria della Giunta.”;
b) alla lett. a) del comma 3, le parole “delle strutture di cui al comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “degli uffici organizzati nella struttura del segretariato generale, nonché le competenze e l’organizzazione dell’ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta e della Segreteria della Giunta;”.
34. Alla lett. b) dell’art. 86 della l.r. 10/2007 le parole: “gli articoli 12 e 15 sono sostituite dalle seguenti: “ l’art. 15”. Tale modifica comporta la reviviscenza dell’art. 12 della l.r. 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche della Regione Lazio) e successive modificazioni, con effetto dalla data di entrata in re della l. della l.r.
10/2007.

ARTICOLO 12
1. Ai sensi dell’art. 57 della legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25, sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2008, deliberati dai sottoindicati enti:
1) ARPA;
2) Istituto Montecelio
3) Ente Parco regionale di Bracciano e Martignano
4) Agenzia Regionale Parchi
5) Ente Regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia
6) Ente Parco Regionale dei Monti Simbruini
7) Ente Regionale Parco di Veio
8) Ente Parco Regionale dei Castelli Romani
9) Ente Parco Naturale dei Monti Lucretili
10) Ente Parco Regionale dell’Appia Antica
11) Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse
12) Ente Regionale Roma Natura
13) Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci
14) Ente riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere Farfa
15) Istituto per le Ville Tuscolane IRVIT
16) Consorzio Polifunzionale Pegaso
17) LAZIODISU
2. Gli enti,aziende ed organismi di cui al comma1 sono tenuti ad apportare ove necessario variazioni ai rispettivi bilanci in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2008, 2009 e 2010.

ARTICOLO 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 28 dicembre 2007
Marrazzo

ALLEGATO 1
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008 (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)


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