Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
(Modificazioni e (Oggetto della legge)
1. La Regione, in attuazione dell’art. 83 dello Statuto, definisce le funzioni del Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, determina le modalità della sua nomina e ne disciplina il funzionamento.
ARTICOLO 2
(Funzioni del Difensore civico)
1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei singoli e degli enti.
2. Il Difensore civico esercita le funzioni previste dalle leggi statali e regionali a garanzia del buon andamento, dell’imparzialità, della legalità, della trasparenza, dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.
ARTICOLO 3
(Ambito dell’intervento)
1. Il Difensore civico interviene in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimità o irregolarità riscontrati da parte di uffici o servizi:
a) dell’Amministrazione regionale;
b) degli enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza e al controllo di gestione degli organi regionali;
c) delle Aziende Sanitarie regionali coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell’utente dei servizi sanitari e socio -assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità;
d) dei concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali;
e) degli enti locali limitatamente all’esercizio delle funzioni conferite ed attribuite.
2. L’intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività degli Enti locali, nell’esercizio di funzioni proprie, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.
3. Il Difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
4. Nei casi di cui al comma 1 il Difensore civico interviene:
a) a richiesta di singoli interessati, enti, associazioni, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;
b) d’ufficio, in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza, nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il suo intervento.
5. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate per iscritto o raccolte verbalmente presso i suoi uffici.
6. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.
7. Il Difensore civico non può intervenire su richiesta dei Consiglieri regionali.
ARTICOLO 4
(Intervento del Difensore civico)
1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza dell’istanza presentata, verificando in particolare sia i casi di mancata risposta, sia le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a).
2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell’istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d’ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o degli altri soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, intervenendo, ove ci sia un procedimento amministrativo, con le seguenti modalità:
a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;
b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati e il motivo del ritardo.
3. Trascorsi trenta giorni dall’ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il Difensore civico può:
a) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;
b) chiedere all’amministrazione di procedere con il responsabile del procedimento all’esame congiunto della pratica;
c) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l’atto dovuto sia stato omesso illegittimamente;
d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.
4. Il responsabile del procedimento richiesto dell’esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì fornire al Difensore civico, entro trenta giorni, le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti oppure motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.
5. Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l’opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell’istanza e il responsabile del procedimento per tentare un’azione di mediazione.
6. Esaurita l’istruttoria il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l’intervento o che comunque vi abbiano un interesse, nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, ove ne ricorrano le condizioni, può chiedere l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del funzionario inadempiente.
7. Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell’azione disciplinare deve essere comunicato al Difensore civico entro 15 giorni. L’Amministrazione è comunque tenuta a rendere noti i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.
8. Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell’andamento e dell’esito del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.
9. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.
ARTICOLO 5
(Segnalazioni)
1. Il Difensore civico che nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o disservizi comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell’attività amministrativa, ne riferisce all’amministrazione interessata, e compie gli atti inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale.
2. Qualora nell’esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato ne fa rapporto all’Autorità giudiziaria. Nel caso in cui il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Corte dei Conti.
ARTICOLO 6
(Rete civica)
1. Il Difensore civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione e di coordinamento con i Difensori civici dei Comuni e delle Province dell’Umbria.
2. Il Difensore civico intrattiene altresì rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organismi di difesa civica di altre regioni, nonché con organismi attivi a livello nazionale ed internazionale e con il Mediatore europeo.
ARTICOLO 7
(Relazione al Consiglio regionale)
1. Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.
2. Per i casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.
3. Copia delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 è inviata per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.
4. La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa ai rappresentanti degli enti stessi.
5. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione e tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza.
6. La relazione annuale è illustrata dal Difensore civico in Consiglio regionale ed è sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno.
7. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di strumenti multimediali di informazione e comunicazione.
8. Il Difensore civico può essere ascoltato, anche su sua richiesta, dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti generali della sua funzione, e dalle altre Commissioni consiliari, in ordine ad aspetti
particolari della sua attività.
ARTICOLO 8
(Programmazione delle attività del Difensore civico)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore Civico presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Il Consiglio esamina ed approva il programma e in conformità ad esso determina i mezzi e le risorse da ascrivere nella previsione di spesa del bilancio, da porre a disposizione del Difensore civico.
ARTICOLO 9
(Requisiti e cause ostative)
1. Può essere candidato alla carica di Difensore civico un cittadino italiano in possesso del diploma di laurea magistrale o di diploma di laurea del vecchio ordinamento e che abbia una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nel campo giuridico -amministrativo.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere documentati al momento della dichiarazione di accettazione dell’incarico sottoscritta dal candidato.
3. Non sono eleggibili a Difensore civico:
a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione, Provincia, Comunità montana e Unione di comuni, i Sindaci e gli Assessori comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere, i direttori generali regionali e degli enti locali e delle agenzie ad essi collegate;
b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Comunità montana e di Unione di comuni;
c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
d) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
e) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all’articolo 3, comma 1 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;
f) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
4. Al fine di garantire l’indipendenza del ruolo del Difensore civico coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma 3 possono essere eletti solo se siano decorsi due anni dall’intervenuta cessazione dalle cariche medesime.
5. L’incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell’incarico di Difensore civico.
ARTICOLO 10
(Nomina)
1. Il procedimento per l’elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, disposta dal Presidente del Consiglio regionale, di un avviso pubblico indicante:
a) l’intenzione della Regione di procedere all’elezione del Difensore civico;
b) i requisiti richiesti per ricoprire l’incarico, indicati all’art. 9;
c) il trattamento economico previsto;
d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia l’elenco delle candidature presentate ai sensi del comma 1. La Commissione consiliare competente procede all’accertamento dei requisiti di cui all’art. 9, comma 1 e predispone una relazione per iscrivere l’elezione del Difensore civico all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
ARTICOLO 11
(Durata dell’incarico e revoca)
1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. Il Difensore civico è revocato per gravi violazioni di legge. Può essere altresì revocato per gravi e comprovati motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni a seguito di mozione di censura che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
ARTICOLO 12
(Indennità)
1. Al Difensore civico spetta un compenso mensile equiparato a quello dei dirigenti del Consiglio regionale, fascia FR. 1.
2. Al Difensore civico spetta l’indennità di trasferta stabilita per i dirigenti regionali, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.
ARTICOLO 13
(Sede, personale, strutture)
1. Il Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico può svolgere proprie funzioni anche in sedi decentrate, utilizzando le strutture periferiche della Regione, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio e con la Giunta regionale.
3. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il Difensore civico si avvale di una struttura denominata Segreteria del Difensore civico, istituita dall’Ufficio di Presidenza con personale di ruolo del Consiglio regionale.
4. Il personale assegnato alla Segreteria del Difensore civico dipende funzionalmente dal Difensore civico.
5. I locali e le spese per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico sono a carico del Consiglio regionale.
ARTICOLO 14
(Abrogazione)
1. Sono abrogate la legge regionale 30 novembre 1995, n. 45 (Riordino del Difensore civico regionale) nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
ARTICOLO 15
(Norma transitoria)
1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 27 novembre 2007
LORENZETTI
Nota al titolo della legge:
? La legge regionale 30 novembre 1995, n. 45, recante “Riordino del Difensore civico regionale”, è pubblicata nel B.U.R. 6 dicembre 1995, n. 59.
Nota all’art. 1:
? Il testo dell’art. 83 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:
«Art. 83Il Difensore civico.
1. Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione ed è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico svolge funzioni a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità della azione amministrativa, di raccordo e coordinamento con la rete civica nazionale e regionale.
3. La Regione istituisce con legge l’ufficio del Difensore civico e determina le modalità della sua nomina.».
Nota all’art. 3, comma 3:
? La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Si riporta il testo dell’art. 97:
«97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
Nota all’art. 4, comma 2, lett. a):
? Si riporta il testo dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 18 agosto 1990, n. 192), modificata ed integrata con legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42) e con decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111): «2. Conclusione del procedimento.
Omissis.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
Omissis.».
Nota all’art. 14:
Per la legge regionale 30 novembre 1995, n. 45, si veda la nota al titolo della legge.