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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 27 giugno 2008, n. 19
Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Oggetto, principi e finalità)

1. Le comunità montane sono enti che associano comuni montani e che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano. La Regione riconosce la specificità del territorio montano e prevede interventi al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo. 2. La presente legge:
a) disciplina il riordino territoriale, istituzionale e funzionale delle comunità montane lombarde, al fine di:
1) consentire una più adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano;
2) conseguire l’ottimizzazione dei livelli di governo e delle caratteristiche dimensionali, demografiche e strutturali, nonché il superamento della frammentazione, assicurando l’efficienza, la continuità dei servizi, l’efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la semplificazione;
3) concorrere, in attuazione dell’articolo 2, commi 17, 18 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica ed evitare il prodursi, in Lombardia, degli effetti di cui all’articolo 2, comma 20 della legge predetta;
b) promuove e sostiene l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra i comuni lombardi per assicurare la continuità dei servizi, garantire una gestione efficace, efficiente ed economica e favorire lo sviluppo del dinamismo associativo.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione dispone particolari modalità di sostegno delle unioni di comuni che rispondono ai requisiti di stabilità di cui all’articolo 18 e delle comunità montane che gestiscono in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell’articolo 9.
4. Sono, di norma, ambiti di riferimento per l’organizzazione da parte dei comuni dell’adeguato esercizio associato delle funzioni conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione la zona omogenea per i territori montani e il distretto socio-sanitario, di cui all’articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), per gli altri territori.

TITOLO II
RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE DELLA LOMBARDIA

ARTICOLO 2
(Delimitazione delle zone omogenee)

1. Ai fini del riordino territoriale delle comunità montane, previsto dalla legge 244/2007, sono individuate le zone omogenee risultanti dall’allegato A alla presente legge, comprendenti i comuni montani e parzialmente montani della Lombardia, secondo la classifica dei territori montani determinata ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), già inclusi nelle zone omogenee alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della continuità geografica e geomorfologica, nonché della migliore funzionalità per lo svolgimento dei servizi.
2. Le modifiche della delimitazione delle zone omogenee sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale formulata in base a richiesta motivata degli enti interessati; con i decreti di cui all’articolo 3 sono regolati, ove necessario, i rapporti successori.
3. In ciascuna zona omogenea è costituita una sola comunità montana.
4. Sono esclusi dalla comunità montana i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.
5. La delimitazione delle zone omogenee di cui al comma 1 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

ARTICOLO 3
(Costituzione delle comunità montane)

1. Sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole comunità montane.
2. Il decreto di costituzione della comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l’insediamento dell’assemblea e l’elezione del presidente e della giunta esecutiva.
3. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e ha effetto dalla data di pubblicazione.

ARTICOLO 4
(Organi della comunità montana)

1. Sono organi della comunità montana l’assemblea, il presidente e la giunta esecutiva.
2. L’assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi, che dell’assemblea faccia parte, oltre al Sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nell’assemblea della comunità montana così composta, ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.
3. La giunta esecutiva è composta da cinque membri, compreso il presidente, nelle comunità montane formate da un numero di comuni pari o inferiore a trentacinque, e da sette membri, compreso il presidente, nelle altre comunità.
4. Il presidente e i membri della giunta esecutiva sono eletti dall’assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e gli assessori in carica dei comuni facenti parte della comunità montana;
possono essere eletti anche tra i consiglieri comunali dei comuni della comunità montana, purchè appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi consigli. L’elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere. Si procede con le stesse modalità al rinnovo dell’intera giunta esecutiva in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del presidente o di oltre la metà dei componenti della giunta esecutiva. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della giunta esecutiva, diverso dal presidente, si fa luogo allo scorrimento della medesima lista; in caso di esaurimento della lista, l’assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
5. Ai componenti dell’assemblea spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della stessa, determinata dallo statuto nei limiti della normativa vigente. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva è riconosciuta una indennità di funzione, stabilita dallo statuto, nella misura massima del 30 per cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana. L’indennità di funzione non è cumulabile con quella spettante per la carica di sindaco o assessore comunale; l’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. In caso di opzione per l’indennità della comunità montana, è a carico del bilancio della stessa la sola quota eccedente l’importo spettante per la carica ricoperta nel comune. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva che siano anche componenti dell’assemblea non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della medesima.
6. L’attività di revisione economico-finanziaria della comunità montana è svolta da un solo revisore, eletto dall’assemblea a maggioranza assoluta dei componenti tra gli iscritti all’albo ufficiale dei revisori dei conti, all’albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri. L’incarico di revisore ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
7. L’organo di revisione, nei modi stabiliti dalla legge e dallo statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente, si esprime in ordine ai contenuti della certificazione di cui all’articolo 12 e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione, con apposita relazione, che accompagna la relativa proposta di deliberazione; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore è tenuto a segnalare all’assemblea gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; copia delle segnalazioni e delle denunce è trasmessa alla Giunta regionale.

ARTICOLO 5
(Attribuzioni degli organi)

1. Spetta all’assemblea:
a) approvare lo statuto;
b) approvare i bilanci annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
c) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere ed interventi, e i relativi aggiornamenti;
d) approvare le convenzioni con la provincia e i comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
e) approvare i regolamenti, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2;
f) deliberare in merito agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, alle relative permute, agli appalti e alle concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell’assemblea o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta esecutiva o di responsabili di uffici e servizi;
g) deliberare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
h) deliberare la partecipazione o la promozione della costituzione di enti, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 15, comma 2, lettera c);
i) ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dallo statuto.
2. La giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell’assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività. Spetta alla giunta esecutiva l’assunzione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all’assemblea e che non rientrino nelle competenze dei responsabili di uffici e servizi; spettano in particolare alla giunta esecutiva:
a) la proposta all’assemblea degli atti di cui alle lettere b), c), e) del comma 1;
b) l’approvazione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’assemblea;
c) l’approvazione dei piani attuativi.
3. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la giunta esecutiva, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti; esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto. Il presidente può delegare un componente della giunta esecutiva a svolgere funzioni vicarie in caso di necessità.

ARTICOLO 6
(Principi di organizzazione)

1. L’organizzazione della comunità montana si fonda sul principio della separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e i compiti di gestione amministrativa ed è improntata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.
2. La comunità montana ispira i propri procedimenti e l’esercizio delle proprie funzioni al principio di semplificazione.

ARTICOLO 7
(Statuto)

1. Lo statuto della comunità montana specifica le attribuzioni degli organi e le modalità di elezione e di funzionamento degli stessi, le linee generali dell’organizzazione dell’ente, le forme di pubblicità e le modalità di pubblicazione degli atti, le forme di partecipazione; può stabilire una sede diversa da quella fissata dal decreto costitutivo della comunità montana.
2. Lo statuto è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell’organo stesso nella prima votazione; nelle successive votazioni s’intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio della comunità montana e dei comuni facenti parte della medesima; entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche alle modificazioni dello statuto.

ARTICOLO 8
(Strumenti di programmazione)

1. Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere e interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale.
Il piano di sviluppo socio-economico è soggetto ad aggiornamento nei termini previsti dallo Statuto.
2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d’intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è pubblicato per trenta giorni all’albo pretorio della comunità montana e di ogni comune appartenente alla stessa; entro i successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni.
4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano è trasmesso alla provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s’intende approvato.
5. In caso di comunità montane interprovinciali e di eventuale disaccordo tra le province interessate, la Giunta regionale, al fine di pervenire entro i successivi trenta giorni all’approvazione del piano, provvede, su istanza della comunità montana, a convocare una conferenza dei servizi cui partecipa un rappresentante legittimato delle amministrazioni interessate; trascorso tale termine, senza che le amministrazioni interessate siano pervenute ad un accordo per l’approvazione del piano, lo stesso si intende approvato.
6. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla comunità montana il piano pluriennale di opere e interventi, di cui viene data comunicazione alla provincia.
8. Il piano di cui al comma 7 e i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la comunità montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.
9. I comuni che costituiscono la comunità montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana stessa, adeguando o coordinando i propri piani e programmi.

ARTICOLO 9
(Competenze della comunità montana)

1. La Regione, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individua la comunità montana come destinataria di funzioni e servizi il cui ottimale espletamento sia connesso alla dimensione territoriale della medesima.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2, la comunità montana è titolare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
3. La comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizio gestito in forma associata dalla comunità montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l’imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all’organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti.
4. Alle gestioni associate di cui al comma 3 possono aderire anche comuni limitrofi alla comunità montana, se non appartenenti ad altra comunità montana, per un più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali.
5. La comunità montana può attingere anche ai fondi per l’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi.
6. Nell’esercizio delle funzioni e dei servizi, la comunità montana assicura l’efficienza, la continuità dei servizi e l’efficacia delle politiche locali.

ARTICOLO 10
(Ricognizione delle funzioni conferite)

1. In sede di definizione degli obiettivi della programmazione regionale a favore dei territori montani, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), è effettuata, annualmente, la ricognizione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane.

ARTICOLO 11
(Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani))

1. All’articolo 5 della l.r. 25/2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
“4. Le comunità montane, previo parere favorevole delle strutture competenti presso le sedi territoriali della Regione a seguito di istruttoria sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi e di verifica di conformità alle indicazioni contenute nel bando, formano l’elenco motivato dei progetti ritenuti prioritari e lo trasmettono per l’approvazione alla Giunta regionale, indicando, in particolare:
a) i criteri adottati per la formulazione della graduatoria;
b) i tempi di realizzazione delle opere;
c) le compartecipazioni finanziarie;
d) il concorso al superamento degli squilibri socio-economici esistenti, tenuto conto della classificazione operata ai sensi dell’articolo 3.
5. La Giunta regionale provvede all’approvazione dell’elenco di cui al comma 4; in sede di approvazione la Giunta, su segnalazione motivata dei soggetti interessati di cui all’articolo 1, comma 3, può modificare le proposte delle comunità montane, in base alla valutazione sulla coerenza delle scelte effettuate dalle medesime nella selezione dei progetti rispetto alle priorità indicate nella programmazione regionale, dandone adeguata motivazione.
6. Il programma di finanziamento degli interventi è approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.”.

ARTICOLO 12
(Programmazione finanziaria e contabilità)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Regione può stabilire, con la legge finanziaria, la percentuale massima di incidenza delle spese di funzionamento sul totale delle spese correnti della comunità montana.
2. Per la verifica del rispetto di quanto previsto dal comma 1, le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale apposita certificazione redatta sulla base di un modello di rilevazione delle spese di funzionamento definito dalla Giunta regionale stessa. In caso di accertamento del mancato rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, la Giunta regionale individua i finanziamenti ai quali le comunità montane non possono accedere.
3. Al fine di garantire la trasparenza, la comparabilità e la verifica dei dati contabili delle comunità montane, il bilancio della comunità montana è predisposto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.
4. La Regione non può intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

ARTICOLO 13
(Fonti di finanziamento)

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento e il sostegno
dell’attività delle comunità montane sono:
a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1102/1971 nonché le risorse statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);
c) le risorse finanziarie destinate all’incentivazione della gestione associata di funzioni e servizi.
2. L’adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane o il loro adeguamento è condizione necessaria per beneficiare delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, da assegnare secondo i parametri di cui alla l.r. 25/2007.
3. Le comunità montane provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, mediante relazione sullo stato di avanzamento dei programmi avviati.

ARTICOLO 14
(Rapporti tra enti)

1. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, tenuto conto delle forme di incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Per la gestione associata delle funzioni, non possono essere destinatarie di incentivi regionali le unioni di comuni lombarde o altre forme associative aventi ambiti territoriali coincidenti con le zone omogenee, in coerenza con il principio di non sovrapposizione di più enti associativi.
3. Per la definizione e l’attuazione di opere e di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedono per la loro complessità l’azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana può promuovere accordi di programma.
4. I presidenti delle comunità montane della Lombardia e il presidente dell’UNCEM Lombardia, riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, esprimono valutazioni in ordine al modello di rilevazione delle spese di funzionamento e allo schema di bilancio di cui all’articolo 12 e formulano proposte riguardo all’individuazione di possibili meccanismi di ridistribuzione del fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 504/1992, diretti a superare le sperequazioni esistenti, in attesa della regionalizzazione del fondo medesimo.

ARTICOLO 15
(Rapporti con la Regione)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, esercita attività di monitoraggio e controllo sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione il bilancio, le sue variazioni e il conto consuntivo nei quali sono evidenziate separatamente le somme per il finanziamento delle funzioni conferite dalla legge e quelle destinate all’esercizio associato delle funzioni delegate dai comuni, nonché una relazione annuale sull’andamento delle funzioni svolte e dei servizi erogati, che evidenzi almeno il volume dei servizi in rapporto alla popolazione servita e, per ciascun servizio, il costo complessivo e quello unitario per utente, nonché la copertura territoriale raggiunta.
2. In caso di riscontrata inefficienza o non economicità nella gestione contabile e finanziaria o nello svolgimento di funzioni e servizi, la Giunta regionale adotta i provvedimenti del caso, tra i quali, in particolare:
a) la riduzione o privazione dei contributi;
b) il divieto di procedere a nuove assunzioni o all’instaurazione di rapporti di collaborazione, se non previa autorizzazione della Giunta regionale;
c) il divieto di costituire o assumere partecipazioni in enti, se non previa autorizzazione della Giunta regionale.
3. Nel caso di omissione o ritardo nel compimento di atti obbligatori per legge, ovvero di gravi carenze nell’esercizio delle funzioni o nell’erogazione dei servizi, il Presidente della Giunta regionale invita la comunità montana ad adempiere ovvero a porre in essere le misure necessarie per ristabilire l’efficienza della funzione o del servizio, entro un congruo termine comunque non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni; decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un commissario che provvede in luogo dell’ente. Le spese relative all’attività del commissario sono a carico del bilancio della comunità montana.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, e previa diffida nei casi di cui alle lettere a), e c), nomina un commissario per la temporanea gestione dell’ente:
a) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi nei seguenti casi:
1) persistente mancato raggiungimento nelle sedute
dell’assemblea del numero di componenti necessario per la validità della seduta;
2) l’assemblea non provveda ad eleggere il presidente e la giunta esecutiva nel termine previsto dallo statuto, ovvero, in sede di costituzione della comunità montana, dal decreto presidenziale di cui all’articolo 3;
b) in caso di gravi violazioni di legge;
c) in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio dell’ente.
5. Con il decreto di commissariamento di cui al comma 4 è disposto lo scioglimento dell’assemblea e sono stabiliti i poteri del commissario. Lo scioglimento dell’assemblea comporta la decadenza della giunta esecutiva, compreso il presidente. Al commissario competono gli adempimenti per la ricostituzione degli organi ordinari, entro sei mesi dalla sua nomina.

TITOLO III
UNIONI DI COMUNI LOMBARDE E GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

ARTICOLO 16
(Tipologie di gestione associata)

1. I comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante:
a) unioni di comuni lombarde;
b) comunità montane;
c) altre forme associative.

ARTICOLO 17
(Libertà di adesione)

1. Per l’esercizio associato di funzioni e servizi, i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all’articolo 16, all’interno degli ambiti di cui al comma 2, in base all’adeguatezza territoriale della funzione e del servizio, anche aderendo a più forme associative.
2. Ambito territoriale di riferimento è la zona omogenea per i comuni della comunità montana e, al fine della concessione dei contributi di cui all’articolo 20, di norma il distretto socio-sanitario per gli altri comuni, salva la possibilità di deroga motivata da parte dei comuni interessati.
3. Ai fini della deroga prevista dal comma 2, il regolamento di cui all’articolo 20 specifica le situazioni territoriali e individua le condizioni funzionali che possono rendere l’ambito distrettuale inidoneo a garantire l’efficace, efficiente ed economica gestione di servizi e funzioni in forma associata.
4. Per ogni funzione o servizio, il comune può partecipare ad una sola forma associativa.
5. Ogni comune può aderire ad una sola unione di comuni, disciplinata ai sensi dell’articolo 18.

ARTICOLO 18
(Unioni di comuni lombarde)

1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l’esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Le unioni di comuni esercitano in gestione associata, per tutti i comuni che le compongono, almeno tre delle seguenti funzioni e servizi:
a) sistemi informativi;
b) ufficio tecnico;
c) gestione economico-finanziaria;
d) gestione tributi;
e) urbanistica e gestione e tutela del territorio;
f) organizzazione e personale;
g) polizia locale;
h) servizi socio assistenziali.
3. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L’unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell’atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall’atto medesimo.
4. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell’unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell’unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce, altresì, le procedure per lo scioglimento dell’unione o per il recesso da parte dei comuni partecipanti e relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra unione e comune uscente. Lo statuto stabilisce gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell’unione.
5. Sono organi dell’unione l’assemblea, la giunta e il presidente. Lo statuto dell’unione può prevedere come organi unicamente l’assemblea e il presidente.
6. L’assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti all’unione.
Il sindaco può delegare un assessore del proprio comune a partecipare a sedute dell’assemblea. Lo statuto può prevedere una composizione diversa dell’assemblea senza oneri aggiuntivi, fermo restando che della stessa possono far parte unicamente i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei comuni dell’unione. Lo statuto può, altresì, prevedere criteri di ponderazione del voto spettante ai componenti dell’assemblea.
7. La giunta è composta di norma da tre membri, incluso il presidente, eletti dall’assemblea con voto limitato ad una sola preferenza, tra i sindaci e gli assessori dei comuni partecipanti all’unione. Nel caso lo statuto preveda una composizione della giunta esecutiva numericamente superiore deve contemporaneamente garantire l’invarianza dei costi.
8. Lo statuto individua i poteri degli organi dell’unione, in quanto compatibili e idonei all’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all’unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni.
9. Ai componenti dell’assemblea, a quelli della giunta e al presidente dell’unione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 4, comma 5.
10. L’assemblea, nei limiti previsti dal comma 9, determina l’entità del gettone di presenza dei componenti dell’assemblea e la misura dell’indennità di funzione dei membri della giunta.
11. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l’immediata decadenza dalla carica nell’unione. L’assemblea elegge il nuovo componente della giunta nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.
12. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
13. L’unione può presentare richiesta per accedere ai contributi regionali relativi a funzioni e servizi ad essa trasferiti.
14. Competono all’unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati.
15. Le unioni di comuni e i comuni nati da fusioni continuano ad usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso ad incentivi, semplificazioni, agevolazioni, finanziamenti, di cui godono, per le loro piccole dimensioni, i comuni che le costituiscono, per il tempo e secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 20.

ARTICOLO 19
(Destinatari dei contributi)

1. La Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico, anche con attività di formazione e accompagnamento, prioritariamente a favore di:
a) unioni di comuni lombarde;
b) comunità montane.
2. La Regione può disporre contributi a favore di forme associative intercomunali, diverse da quelle di cui al comma 1, secondo modalità stabilite nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR). La Giunta regionale, in coerenza con i contenuti del DPEFR, definisce annualmente condizioni e requisiti per l’accesso ai contributi, nonché le modalità di erogazione e di determinazione delle priorità di finanziamento.

ARTICOLO 20
(Concessione dei contributi regionali)

1. I criteri di concessione dei contributi regionali alle forme associative di cui all’articolo 19, comma 1, sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì la durata del contributo e le modalità di erogazione e di revoca, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. L’unione o la comunità montana beneficiaria di contributi concessi ai sensi del Titolo III provvede a trasmettere alla Regione una relazione sull’andamento dei servizi erogati in forma associata, redatta secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1.
3. Per l’erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di:
a) numero e tipologia dei servizi associati, ferma restando la necessaria presenza del requisito di cui al comma 2 dell’articolo 18;
b) popolazione residente nei comuni aderenti;
c) numero dei comuni coinvolti nella forma associativa;
d) dinamismo associativo, inteso quale progressivo incremento del numero dei comuni aderenti e delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata;
e) differenze demografiche e di capacità tributaria;
f) capacità di garantire l’adeguatezza dei servizi;
g) modalità di gestione che prevedano l’affidamento del servizio ad un ufficio unico in sostituzione degli uffici dei comuni associati;
h) livello di efficienza della gestione;
i) adeguate soluzioni infotelematiche coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
l) superficie territoriale dei comuni aderenti;
m) presenza di superfici sottoposte a vincolo idrogeologico.
4. Il regolamento può prevedere forme particolari di incentivazione per la fusione dei piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).

ARTICOLO 21
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nella diffusione dell’esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso forme stabili di gestione associata.
2. A tal fine, dopo l’approvazione del regolamento di cui all’articolo 20, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisca risposte documentate, distinte per le diverse forme associative, ai seguenti quesiti:
a) quale è stato il dinamismo associativo che si è determinato,
in termini di variazione del numero delle associazioni, dei comuni associati, con particolare riferimento a quelli fino a duemila abitanti, dei servizi e delle funzioni da essi delegati, nonché della popolazione interessata;
b) quali servizi sono stati scelti per l’esercizio associato e quali vantaggi esso ha prodotto sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo, economico e di utenza raggiunta dai comuni coinvolti;
c) quali azioni di supporto formativo e di accompagnamento per gli enti locali sono state realizzate dalla Regione ed a quali esigenze hanno dato risposta;
d) in che misura i comuni e la Regione hanno partecipato alla spesa complessiva per la gestione associata e in che misura si è data copertura alle richieste espresse dagli enti locali.
3. Gli enti locali coinvolti nell’attuazione della presente legge rendono disponibili le informazioni utili a rispondere ai quesiti elencati al comma 2.
4. Per lo svolgimento delle analisi necessarie per l’elaborazione di risposte documentate ai quesiti della presente clausola la Regione può destinare risorse a carico dei fondi previsti all’articolo 22, comma 3.
5. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l’esame.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b) si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all’UPB 6.5.6.3.114 "Territorio montano e piccoli Comuni" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010
2. Per le spese di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) e b) è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2008, l’assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della stessa legge
3. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) e all’art. 19, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all’UPB 6.3.1.3.151 “Reti e servizi di pubblica utilità” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.
4. Alla determinazione delle spese di cui al comma 3 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. All’autorizzazione delle spese di cui all’articolo 23, comma 21, si provvede con successiva legge.

ARTICOLO 23
(Norme transitorie e di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per consentire ulteriori verifiche e valutazioni in ordine alla coesione territoriale e alla congruità della delimitazione delle zone omogenee, l’allegato A è sottoposto al parere di apposite commissioni provinciali, composte dai presidenti delle comunità montane interessate, dai presidenti delle provincie interessate e dai sindaci dei comuni interessati.
2. Al fine dell’espressione del parere di cui al comma 1, ciascuna commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni, presiedute dai presidenti di provincia o da assessori delegati, non possono aver luogo oltre il 31 agosto 2008.
3. La Giunta regionale entro il 30 settembre 2008 sottopone al Consiglio regionale, per l’approvazione, la proposta definitiva di delimitazione delle zone omogenee. La delimitazione approvata dal Consiglio regionale è immediatamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce l’allegato A della presente legge.
4. In caso di mancata approvazione entro il 31 ottobre 2008 della deliberazione consiliare di cui al comma 3, la delimitazione delle zone omogenee contenuta nell’Allegato A diviene definitiva.
5. Le modifiche, di cui al comma 3, non possono determinare un aumento del numero delle zone omogenee individuate nell’allegato A e devono in ogni caso assicurare l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalla presente legge e dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 21, della legge 244/2007.
6. La nuova delimitazione delle zone omogenee effettuata a norma della presente legge ha effetto a decorrere dalla data fissata per lo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative del 2009 e non può essere modificata nei primi tre anni dalla medesima data. I decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 3 sono adottati entro trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente.
7. Al fine di consentire la regolare costituzione, nei tempi previsti, delle nuove comunità montane e di assicurare la continuità della relativa azione amministrativa:
a) in caso di invarianza dei confini territoriali della comunità montana, i componenti degli organi in carica alla data di svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative di cui al comma 6 restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi ai sensi delle disposizioni della presente legge;
b) in caso di mutamento della circoscrizione territoriale di una stessa
comunità montana, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all’insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica della nuova comunità montana, ovvero, in caso di sua rinuncia, da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale;
c) qualora la nuova delimitazione delle zone omogenee sia tale da determinare la costituzione di un’unica nuova comunità montana per fusione di due o più comunità montane, anche con eventuale mutamento o parziale scorporo della precedente circoscrizione territoriale di una singola comunità, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all’insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal collegio di cui al comma 9.
8. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 7, il presidente della comunità montana assume il compito di effettuare la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione della nuova comunità montana e di predisporre una relazione, allegata all’atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi nonché alla denominazione e alla sede della nuova comunità. La ricognizione e la relazione sono trasmesse ai comuni interessati e sottoposte all’assemblea della comunità montana entro il 31 gennaio 2009; l’assemblea provvede all’approvazione entro i successivi trenta giorni. L’approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. In caso di mancata presentazione o approvazione della ricognizione e della relazione nei termini predetti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi quindici giorni, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 7; in tal caso gli adempimenti che il comma 8 pone in capo al presidente della comunità montana sono svolti da un apposito organo collegiale, costituito entro il 15 novembre 2008 con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e composto dai presidenti delle comunità montane soggette a fusione nonché da un soggetto di designazione regionale, che lo presiede. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 7, la proposta relativa alla denominazione e alla sede della comunità montana è fatta dal presidente uscente.
10. Il termine per la ricognizione ed i connessi adempimenti amministrativi, di cui ai commi 8 e 9, decorre dal 1° novembre 2008.
11. In ogni caso sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.
12. Le nuove comunità montane, fermo quanto previsto dai commi 8 e 9, succedono in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alle preesistenti comunità montane.
13. I nuovi organi provvedono all’approvazione dello statuto e all’adeguamento degli altri atti della comunità montana entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 3. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.
14. Nelle more dell’approvazione del nuovo statuto si applica lo statuto vigente della comunità montana in quanto compatibile con la presente legge. In caso di fusione di più comunità montane in un’unica comunità, lo statuto applicabile è quello di più recente approvazione.
15. In sede di prima applicazione dell’articolo 4, comma 4, l’assemblea della comunità montana è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e presieduta dal componente più anziano d’età. Le liste contenenti i nominativi del presidente e degli altri membri della giunta esecutiva sono depositate almeno tre giorni prima di quello fissato per l’elezione. L’elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea; a tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, nel rispetto del termine fissato a norma dell’articolo 3, comma 2.
16. Le spese relative alle attività dei commissari previsti dal presente articolo sono a carico dei bilanci delle comunità montane.
17. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, si applicano fino al 31 dicembre 2010 anche ai comuni aderenti a comunità montane costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge ed esclusi dalle zone omogenee individuate ai sensi della medesima, anche se ad esse non limitrofi.
18. Anche al fine dell’accesso ai contributi regionali per l’esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi della presente legge, le unioni di comuni già costituite si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 18 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell’approvazione delle modifiche statutarie, l’unione applica, in quanto compatibile, lo statuto vigente.
19. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all’articolo 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. La disposizione del comma 3 dell’articolo 12 ha effetto a decorrere dalla regionalizzazione del fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. In attesa della regionalizzazione, la comunità montana trasmette alla Regione un documento contenente i dati contabili aggregati, redatto sulla base di apposito modello approvato dalla Giunta regionale; il documento, nel quale sono evidenziate separatamente le somme per il finanziamento delle funzioni conferite dalla legge e quelle destinate all’esercizio associato delle funzioni delegate dai comuni, è allegato al bilancio della comunità montana.
21. In attesa della piena operatività del riordino delle comunità montane previsto dalla presente legge, la Giunta regionale può erogare alle medesime, per l’anno 2009, contributi straordinari secondo criteri che tengano conto delle situazioni di maggiore disagio, rilevate sulla base dell’analisi dei bilanci e dei flussi di spesa per i servizi erogati.

ARTICOLO 24
(Norme finali e abrogazioni)

1. Decorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica i risultati determinati dalla applicazione delle previsioni del Titolo II in termini di incremento dell’efficienza dei servizi erogati, di conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di riequilibrio socio–economico delle aree interessate e di coesione territoriale delle zone omogenee, e propone al Consiglio regionale, se del caso, le conseguenti modifiche.
2. I comuni che, pur trovandosi all’interno della zona omogenea, intendono uscire dalla comunità montana approvano, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, motivata deliberazione in merito e la trasmettono, rispettivamente, agli altri comuni della zona omogenea e alla comunità montana, per l’espressione del parere, nonché alla Regione. I pareri sono trasmessi alla Regione per l’assunzione della determinazione finale, che definisce altresì, sentite le parti interessate, i rapporti tra la comunità montana e il comune uscente. Nel caso in cui il comune intenda essere aggregato ad altra comunità montana, deve essere acquisito anche il parere di quest’ultima. Resta fermo, in ogni caso, il divieto temporaneo di modifica delle zone omogenee di cui al comma 6 dell’articolo 23.
3. La legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane) e l’articolo 6 della legge regionale 25/2007 non hanno più effetto, per le singole nuove comunità montane, dalla data di pubblicazione del relativo decreto costitutivo, di cui all’articolo 3, e sono abrogate alla data di pubblicazione dell’ultimo dei decreti costitutivi delle nuove comunità montane, che deve dare espressa comunicazione dell’intervenuta abrogazione.
Dalla medesima data ogni riferimento alla l.r. 6/2002, contenuto in leggi e regolamenti regionali, si intende fatto alla presente legge.
4. Le modificazioni della l.r. 25/2007, di cui all’articolo 11 della presente legge, hanno effetto dalla data di pubblicazione del primo bando, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della l.r. 25/2007, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le unioni di comuni lombarde trasmettono alla Regione l’atto costitutivo e lo statuto adottati o modificati ai sensi della presente legge.
Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
6. Sono abrogati, a partire dal primo esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 20:
a) l’articolo 1, commi 52-bis, quater e quinquies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), così come introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);
b) l’articolo 56, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
7. Dal termine di cui al comma 6 non ha più effetto la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/802 del 27 maggio 2003. L’importo del contributo concesso all’unione e alla comunità montana ai sensi del regolamento di cui all’articolo 20, se inferiore a quello dell’ultimo incentivo erogato prima della data di entrata in vigore della presente legge, è ad esso adeguato per i successivi due anni.
8. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia, ai sensi della presente legge. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi eventualmente in corso.

ARTICOLO 25
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 27 giugno 2008

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/655 del 24 giugno 2008)

ALLEGATO 1
ALLEGATO A (art. 2, comma 1)
ELENCO ZONE OMOGENEE E RELATIVI COMUNI

ZONA OMOGENEA N. 1
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 BAGNARIA 18007 2 BORGO PRIOLO 18016 3 BORGORATTO MORMOROLO 18017 4 BRALLO DI PREGOLA 18021 5 CECIMA 18042 6 FORTUNAGO 18064 7 GODIASCO 18073 8 MENCONICO 18089 9 MONTALTO PAVESE 18094 10 MONTESEGALE 18098 11 PONTE NIZZA 18117 12 ROCCA SUSELLA 18126 13 ROMAGNESE 18128 14 RUINO 18132 15 S. MARGERITA STAFFORA 18142 16 VAL DI NIZZA 18166 17 VALVERDE 18170 18 VARZI 18171 19 ZAVATTARELLO 18184

ZONA OMOGENEA N. 2
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 GARDONE RIVIERA 17074 2 GARGNANO 17076 3 LIMONE SUL GARDA 17089 4 MAGASA 17098 5 SALO’ 17170 6 TIGNALE 17185 7 TOSCOLANO MADERNO 17187 8 TREMOSINE 17189 9 VALVESTINO 17194

ZONA OMOGENEA N. 3
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 AGNOSINE 17003 2 ANFO 17005 3 BAGOLINO 17010 4 BARGHE 17012 5 BIONE 17019 6 CAPOVALLE 17036 7 CASTO 17044 8 GAVARDO 17077 9 IDRO 17082 10 LAVENONE 17087 11 MURA 17115 12 ODOLO 17121 13 PAITONE 17132 14 PERTICA ALTA 17139 15 PERTICA BASSA 17140 16 PRESEGLIE 17153 17 PROVAGLIO VAL SABBIA 17157 18 ROE’ VOLCIANO 17164 19 SABBIO CHIESE 17168 20 SERLE 17178 21 TREVISO BRESCIANO 17191 22 VALLIO TERME 17193 23 VESTONE 17197 24 VILLANUOVA SUL CLISI 17201 25 VOBARNO 17204

ZONA OMOGENEA N. 4
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 BOVEGNO 17024 2 BOVEZZO 17025 3 BRIONE 17030 4 CAINO 17031 5 COLLIO 17058 6 CONCESIO 17061 7 GARDONE VAL TROMPIA 17075 8 IRMA 17084 9 LODRINO 17090 10 LUMEZZANE 17096 11 MARCHENO 17104 12 MARMENTINO 17105 13 NAVE 17117 14 PEZZAZE 17141 15 POLAVENO 17144 16 SAREZZO 17174 17 TAVERNOLE SUL MELLA 17183 18 VILLA CARCINA 17199

ZONA OMOGENEA N. 5
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ANGOLO TERME 17006 2 ARTOGNE 17007 3 BERZO DEMO 17016 4 BERZO INFERIORE 17017 5 BIENNO 17018 6 BORNO 17022 7 BRAONE 17027 8 BRENO 17028 9 CAPO DI PONTE 17035 10 CEDEGOLO 17047 11 CERVENO 17049 12 CETO 17050 13 CEVO 17051 14 CIMBERGO 17054 15 CIVIDATE CAMUNO 17055 16 CORTENO GOLGI 17063 17 DARFO BOARIO TERME 17065 18 EDOLO 17068 19 ESINE 17070 20 GIANICO 17079 21 INCUDINE 17083 22 LOSINE 17094 23 LOZIO 17095 24 MALEGNO 17100 25 MALONNO 17101 26 MONNO 17110 27 NIARDO 17118 28 ONO SAN PIETRO 17124 29 OSSIMO 17128 30 PAISCO LOVENO 17131 31 PASPARDO 17135 32 PIAN CAMUNO 17142 33 PIANCOGNO 17206 34 PONTE DI LEGNO 17148 35 PRESTINE 17154 36 SAVIORE DELL’ADAMELLO 17175 37 SELLERO 17176 38 SONICO 17181 39 TEMU’ 17184 40 VEZZA D’OGLIO 17198 41 VIONE 17202

ZONA OMOGENEA N. 6
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ISEO 17085 2 MARONE 17106 3 MONTE ISOLA 17111 4 MONTICELLI BRUSATI 17112 5 OME 17123 6 PISOGNE 17143 7 SALE MARASINO 17169 8 SULZANO 17182 9 ZONE 17205

ZONA OMOGENEA N. 7
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ADRARA SAN MARTINO 16001 2 ADRARA SAN ROCCO 16002 3 BOSSICO 16033 4 CASTRO 16065 5 COSTA VOLPINO 16086 6 CREDARO 16088 7 FONTENO 16102 8 FORESTO SPARSO 16104 9 GANDOSSO 16109 10 LOVERE 16128 11 PARZANICA 16159 12 PIANICO 16162 13 PREDORE 16174 14 RIVA DI SOLTO 16180 15 ROGNO 16182 16 SARNICO 16193 17 SOLTO COLLINA 16200 18 SOVERE 16204 19 TAVERNOLA BERGAMASCA 16211 20 VIADANICA 16235 21 VIGOLO 16237 22 VILLONGO 16242

ZONA OMOGENEA N. 8
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ALBINO 16004 2 ALZANO LOMBARDO 16008 3 AVIATICO 16015 4 BERZO SAN FERMO 16025 5 BIANZANO 16026 6 BORGO DI TERZO 16032 7 CASAZZA 16058 8 CASNIGO 16060 9 CAZZANO SANT’ANDREA 16067 10 CENATE SOPRA 16068 11 CENE 16070 12 COLZATE 16080 13 ENDINE GAIANO 16093 14 ENTRATICO 16094 15 FIORANO AL SERIO 16100 16 GANDINO 16108 17 GAVERINA TERME 16110 18 GAZZANIGA 16111 19 GRONE 16119 20 LEFFE 16124 21 LUZZANA 16130 22 MONASTEROLO DEL CASTELLO 16137 23 NEMBRO 16144 24 PEIA 16161 25 PRADALUNGA 16173 26 RANICA 16178 27 RANZANICO 16179 28 SELVINO 16197 29 SPINONE AL LAGO 16205 30 TRESCORE BALNEARIO 16218 31 VERTOVA 16234 32 VIGANO SAN MARTINO 16236 33 VILLA DI SERIO 16240 34 ZANDOBBIO 16244

ZONA OMOGENEA N. 9
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ARDESIO 16012 2 AZZONE 16017 3 CASTIONE DELLA PRESOLANA 16064 4 CERETE 16071 5 CLUSONE 16077 6 COLERE 16078 7 FINO DEL MONTE 16099 8 GANDELLINO 16107 9 GORNO 16116 10 GROMO 16118 11 OLTRESSENDA ALTA 16147 12 ONETA 16148 13 ONORE 16149 14 PARRE 16158 15 PIARIO 16163 16 PONTE NOSSA 16168 17 PREMOLO 16175 18 ROVETTA 16187 19 SCHILPARIO 16195 20 SONGAVAZZO 16201 21 VALBONDIONE 16223 22 VALGOGLIO 16225 23 VILLA D’OGNA 16241 24 VILMINORE DI SCALVE 16243

ZONA OMOGENEA N. 10
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ALGUA 16248 2 AVERARA 16014 3 BLELLO 16027 4 BRACCA 16035 5 BRANZI 16036 6 BREMBILLA 16039 7 CAMERATA CORNELLO 16048 8 CARONA 16056 9 CASSIGLIO 16061 10 CORNALBA 16249 11 COSTA DI SERINA 16247 12 CUSIO 16090 13 DOSSENA 16092 14 FOPPOLO 16103 15 GEROSA 16112 16 ISOLA DI FONDRA 16121 17 LENNA 16125 18 MEZZOLDO 16134 19 MOIO DE’CALVI 16136 20 OLMO AL BREMBO 16145 21 OLTRE IL COLLE 16146 22 ORNICA 16151 23 PIAZZA BREMBANA 16164 24 PIAZZATORRE 16165 25 PIAZZOLO 16166 26 RONCOBELLO 16184 27 SAN GIOVANNI BIANCO 16188 28 SAN PELLEGRINO TERME 16190 29 SANTA BRIGIDA 16191 30 SEDRINA 16196 31 SERINA 16199 32 TALEGGIO 16210 33 UBIALE CLANEZZO 16221 34 VALLEVE 16226 35 VALNEGRA 16227 36 VALTORTA 16229 37 VEDESETA 16230 38 ZOGNO 16246

ZONA OMOGENEA N. 11
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ALMENNO SAN BARTOLOMEO 16006 2 ALMENNO SAN SALVATORE 16007 3 BEDULITA 16022 4 BERBENNO 16023 5 BRUMANO 16041 6 CAPIZZONE 16050 7 CORNA IMAGNA 16082 8 COSTA VALLE IMAGNA 16085 9 FUIPIANO VALLE IMAGNA 16106 10 LOCATELLO 16127 11 PALAZZAGO 16156 12 RONCOLA 16185 13 ROTA D’IMAGNA 16186 14 SANT’OMOBONO IMAGNA 16192 15 STROZZA 16208 16 VALSECCA 16228

ZONA OMOGENEA N. 12
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ABBADIA LARIANA 97001 2 BALLABIO 97004 3 CALOLZIOCORTE 97013 4 CAPRINO BERGAMASCO 16052 5 CARENNO 97014 6 CESANA BRIANZA 97021 7 CISANO BERGAMASCO 16074 8 CIVATE 97022 9 COLLE BRIANZA 97024 10 ELLO 97033 11 ERVE 97034 12 GALBIATE 97036 13 GARLATE 97038 14 LIERNA 97043 15 MALGRATE 97045 16 MANDELLO DEL LARIO 97046 17 MONTE MARENZO 97052 18 OLGINATE 97059 19 OLIVETO LARIO 97060 20 PESCATE 97068 21 PONTIDA 16171 22 SUELLO 97078 23 TORRE DE’BUSI 97080 24 VALGREGHENTINO 97082 25 VALMADRERA 97083 26 VERCURAGO 97086

ZONA OMOGENEA N. 13
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 BARZIO 97007 2 BELLANO 97008 3 CASARGO 97015 4 CASSINA VALSASSINA 97018 5 COLICO 97023 6 CORTENOVA 97025 7 CRANDOLA VALSASSINA 97027 8 CREMENO 97029 9 DERVIO 97030 10 DORIO 97032 11 ESINO LARIO 97035 12 INTROBIO 97040 13 INTROZZO 97041 14 MARGNO 97047 15 MOGGIO 97050 16 MORTERONE 97055 17 PAGNONA 97063 18 PARLASCO 97064 19 PASTURO 97065 20 PERLEDO 97067 21 PREMANA 97069 22 PRIMALUNA 97070 23 SUEGLIO 97077 24 TACENO 97079 25 TREMENICO 97081 26 VARENNA 97084 27 VENDROGNO 97085 28 VESTRENO 97089

ZONA OMOGENEA N. 14
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ALBAVILLA 13003 2 ALBESE CON CASSANO 13004 3 ASSO 13013 4 BARNI 13015 5 BELLAGIO 13019 6 BLEVIO 13026 7 BRUNATE 13032 8 CAGLIO 13037 9 CANZO 13042 10 CASLINO D’ERBA 13052 11 CASTELMARTE 13058 12 CIVENNA 13070 13 ERBA 13095 14 EUPILIO 13097 15 FAGGETO LARIO 13098 16 LASNIGO 13123 17 LEZZENO 13126 18 LONGONE AL SEGRINO 13134 19 MAGREGLIO 13139 20 NESSO 13161 21 POGNANA LARIO 13186 22 PONTE LAMBRO 13188 23 PROSERPIO 13192 24 PUSIANO 13193 25 REZZAGO 13195 26 SORMANO 13217 27 TAVERNERIO 13222 28 TORNO 13223 29 VALBRONA 13229 30 VELESO 13236 31 ZELBIO 13246

ZONA OMOGENEA N. 15
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ARGEGNO 13011 2 BLESSAGNO 13025 3 BRIENNO 13030 4 CARATE URIO 13044 5 CASASCO D’INTELVI 13050 6 CASTIGLIONE D’INTELVI 13060 7 CERANO D’INTELVI 13063 8 CERNOBBIO 13065 9 CLAINO CON OSTENO 13071 10 COLONNO 13074 11 DIZZASCO 13087 12 GRIANTE 13113 13 LAGLIO 13119 14 LAINO 13120 15 LANZO D’INTELVI 13122 16 LENNO 13125 17 MEZZEGRA 13148 18 MOLTRASIO 13152 19 OSSUCCIO 13172 20 PELLIO INTELVI 13179 21 PIGRA 13184 22 PONNA 13187 23 RAMPONIO VERNA 13194 24 SALA COMACINA 13203 25 SAN FEDELE INTELVI 13205 26 SCHIGNANO 13211 27 TREMEZZO 13225

ZONA OMOGENEA N. 16
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 BENE LARIO 13021 2 CARLAZZO 13047 3 CAVARGNA 13062 4 CONSIGLIO DI RUMO 13076 5 CORRIDO 13077 6 CREMIA 13083 7 CUSINO 13085 8 DOMASO 13089 9 DONGO 13090 10 DOSSO DEL LIRO 13092 11 GARZENO 13106 12 GERA LARIO 13107 13 GERMASINO 13108 14 GRANDOLA ED UNITI 13111 15 GRAVEDONA 13112 16 LIVO 13130 17 MENAGGIO 13145 18 MONTEMEZZO 13155 19 MUSSO 13160 20 PEGLIO 13178 21 PIANELLO DEL LARIO 13183 22 PLESIO 13185 23 PORLEZZA 13189 24 SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA 13204 25 SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 13207 26 SAN SIRO 13248 27 SORICO 13216 28 STAZZONA 13218 29 TREZZONE 13226 30 VAL REZZO 13233 31 VALSOLDA 13234 32 VERCANA 13239

ZONA OMOGENEA N. 17
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 BORMIO 14009 2 LIVIGNO 14037 3 SONDALO 14060 4 VALDIDENTRO 14071 5 VALDISOTTO 14072 6 VALFURVA 14073

ZONA OMOGENEA N. 18
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 APRICA 14004 2 BIANZONE 14008 3 GROSIO 14033 4 GROSOTTO 14034 5 LOVERO 14038 6 MAZZO DI VALTELLINA 14040 7 SERNIO 14059 8 TEGLIO 14065 9 TIRANO 14066 10 TOVO DI SANT’AGATA 14068 11 VERVIO 14076 12 VILLA DI TIRANO 14078

ZONA OMOGENEA N. 19
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ALBOSAGGIA 14002 2 BERBENNO DI VALTELLINA 14007 3 CAIOLO 14011 4 CASPOGGIO 14013 5 CASTELLO DELL’ACQUA 14014 6 CASTIONE ANDEVENNO 14015 7 CEDRASCO 14016 8 CHIESA IN VALMALENCO 14019 9 CHIURO 14020 10 COLORINA 14023 11 FAEDO VALTELLINO 14028 12 FUSINE 14030 13 LANZADA 14036 14 MONTAGNA IN VALTELLINA 14044 15 PIATEDA 14049 16 POGGIRIDENTI 14051 17 PONTE IN VALTELLINA 14052 18 POSTALESIO 14053 19 SPRIANA 14062 20 TORRE DI SANTA MARIA 14067 21 TRESIVIO 14070

ZONA OMOGENEA N. 20
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ALBAREDO PER SAN MARCO 14001 2 ANDALO VALTELLINO 14003 3 ARDENNO 14005 4 BEMA 14006 5 BUGLIO IN MONTE 14010 6 CERCINO 14017 7 CINO 14021 8 CIVO 14022 9 COSIO VALTELLINO 14024 10 DAZIO 14025 11 DELEBIO 14026 12 DUBINO 14027 13 FORCOLA 14029 14 GEROLA ALTA 14031 15 MANTELLO 14039 16 MELLO 14041 17 MORBEGNO 14045 18 PEDESINA 14047 19 PIANTEDO 14048 20 RASURA 14055 21 ROGOLO 14056 22 TALAMONA 14063 23 TARTANO 14064 24 TRAONA 14069 25 VAL MASINO 14074

ZONA OMOGENEA N. 21
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 CAMPODOLCINO 14012 2 CHIAVENNA 14018 3 GORDONA 14032 4 MADESIMO 14035 5 MENAROLA 14042 6 MESE 14043 7 NOVATE MEZZOLA 14046 8 PIURO 14050 9 PRATA CAMPORTACCIO 14054 10 SAMOLACO 14057 11 SAN GIACOMO FILIPPO 14058 12 VERCEIA 14075 13 VILLA DI CHIAVENNA 14077

ZONA OMOGENEA N. 22
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 ARCISATE 12004 2 BEDERO VALCUVIA 12010 3 BESANO 12011 4 BISUSCHIO 12015 5 BRUSIMPIANO 12024 6 CADEGLIANO-VICONAGO 12027 7 CANTELLO 12030 8 CLIVIO 12052 9 CREMENAGA 12056 10 CUASSO AL MONTE 12058 11 CUGLIATE-FABIASCO 12059 12 CUNARDO 12060 13 FERRERA DI VARESE 12069 14 INDUNO OLONA 12083 15 LAVENA PONTE TRESA 12086 16 MARCHIROLO 12097 17 MARZIO 12099 18 PORTO CERESIO 12113 19 SALTRIO 12117 20 VALGANNA 12131 21 VIGGIU’ 12139

ZONA OMOGENEA N. 23
N° COMUNE CODICE ISTAT 1 AGRA 12001 2 AZZIO 12007 3 BRENTA 12019 4 BREZZO DI BEDERO 12020 5 BRINZIO 12021 6 BRISSAGO-VALTRAVAGLIA 12022 7 CASALZUIGNO 12037 8 CASSANO VALCUVIA 12041 9 CASTELLO CABIAGLIO 12043 10 CASTELVECCANA 12045 11 CITTIGLIO 12051 12 COCQUIO-TREVISAGO 12053 13 CURIGLIA CON MONTEVIASCO 12061 14 CUVEGLIO 12062 15 CUVIO 12063 16 DUMENZA 12065 17 DUNO 12066 18 GAVIRATE 12072 19 GEMONIO 12074 20 GERMIGNAGA 12076 21 GRANTOLA 12081 22 LAVENO-MOMBELLO 12087 23 LUINO 12092 24 MACCAGNO 12094 25 MASCIAGO PRIMO 12100 26 MESENZANA 12102 27 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 12103 28 ORINO 12110 29 PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE 12112 30 PORTO VALTRAVAGLIA 12114 31 RANCIO VALCUVIA 12115 32 TRONZANO LAGO MAGGIORE 12129 33 VEDDASCA 12135


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