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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5
Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi.
 
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica

1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
"4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi e delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.
6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.".
2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica possono altresì essere effettuati anche tramite il prelievo venatorio secondo le modalità ed i tempi indicati nel calendario venatorio. A tale scopo le ripartizioni faunistico-venatorie formulano le proposte di cui alla lettera p) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Le proposte, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere inoltrate anche dopo il trenta marzo di ogni anno, purché in tempo utile per l’inserimento in calendario.

ARTICOLO 2
Disposizioni relative a personale

1. Al personale di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si applica la deroga prevista nel secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto si applica, a far data dall’1 gennaio 2004, l’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.
2. Al terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, dopo la parola "pubblici" aggiungere le parole "entro il 29 dicembre 2003" e sostituire le parole da "i cui decreti" fino a "data successiva" con le parole "comunque definiti alla medesima data".
3. Per le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell’area di emergenza dell’azienda ospedaliera universitaria policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo è provvisoriamente rideterminata in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 e, entro tale limite, le procedure selettive e le consequenziali assunzioni mediante pubblico concorso possono essere immediatamente attivate, in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
4. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione siciliana che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili, nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, viene inserito, ferma restando l’attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti, impegnati presso l’Amministrazione regionale, destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall’Amministrazione regionale.

ARTICOLO 3
Contratti per acquisti e forniture di servizi

1. I contratti per acquisti e forniture di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008, possono essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

ARTICOLO 4
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 febbraio 2007.


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