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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30
Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga seguente legge

ARTICOLO 1
(Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978)

1. Gli enti e le aziende, anche autonome, istituiti dalla Regione, gli enti del servizio sanitario regionale e le società regionali indicati nell’elenco di cui all’allegato A costituiscono, con la Regione, il sistema regionale. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l’elenco in occasione dell’approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L’elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti:
a) i soggetti di cui al comma 1 svolgono le prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente al sistema regionale al fine della produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;
b) i soggetti individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui all’allegato A si avvalgono, di norma, del patrocinio dell’Avvocatura regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale; la rappresentanza in giudizio è disposta conformemente agli ordinamenti dei singoli enti; i rapporti tra i soggetti individuati e l’amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni; la rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto di interessi e per atti e attività inerenti all’organizzazione degli enti;
c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:
1) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;
2) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi dei soggetti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni.
3. Le convenzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono stipulate entro il 1° luglio 2007. A tal fine la Giunta regionale approva gli elementi essenziali per la definizione degli schemi di convenzione tipo.
4. La facoltà di ottenere le informazioni necessarie per l’espletamento del proprio mandato da parte dei consiglieri regionali si esercita nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, nei limiti delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle poste a tutela della riservatezza dei terzi e dei mercati finanziari.
5. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 9-bis è aggiunta la seguente:
“d bis) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.”;
b) dopo l’articolo 79 sono inseriti i seguenti:
“Art. 79 bis (Armonizzazione dei conti degli enti e aziende dipendenti)
1. Per assicurare l’armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione.
Art. 79 ter (Concorso dei soggetti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica)
1. I soggetti del sistema regionale, di cui all’allegato A alla legge regionale recante “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007”, contribuiscono al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuativi necessari.”.

ARTICOLO 2
(Disposizioni in materia di attività produttive e di spese di gestione di fondi regionali. Modifiche alle ll. rr. 4/1979 e 36/1998)

1. Alla legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 (Partecipazione e assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi) è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole “piccole imprese industriali” sono sostituite dalle seguenti: “piccole e medie imprese”.
2. Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell’articolo 15, le parole “, nei limiti della somma all’uopo stanziata nel bilancio regionale” sono soppresse;
b) la lettera B del comma 1 dell’articolo 24 è soppressa.
3. Le spese di gestione dei seguenti fondi sono a carico dei fondi stessi:
a) Fondo per l’attuazione delle politiche regionali per lo sviluppo dell’eccellenza e della competitività dei metadistretti lombardi costituito in base all’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese” e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato);
b) Fondo contributi in conto capitale abbattimento interessi, di cui all’articolo 14 della l.r. 36/1988;
c) Fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese, di cui all’articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori);
d) Fondo per l’internazionalizzazione delle PMI costituito in base all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 35/1996;
e) Fondo di rotazione per interventi finanziari, Fondo di garanzia e Fondo per abbattimento tassi finalizzati allo sviluppo delle imprese artigiane, di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane);
f) Fondo di rotazione per le nuove attività imprenditoriali, di cui all’articolo 10, comma 7, lettera d), della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego).

ARTICOLO 3
(Disposizioni in materia di infrastrutture. Modifiche alla l.r. 9/2001)

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“ 1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo nella misura indicata nel bando di gara. Concorrono alla composizione del canone le voci di cui all’articolo 10, comma 4, lettere f) e g), nonché le spese sostenute dalla Regione per le attività di vigilanza, monitoraggio e coordinamento nel corso della esecuzione delle opere.”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 9 è inserito il seguente:
“1 bis. Il concessionario deve riconoscere alla Regione una somma, nella misura indicata nel bando di gara, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Regione per il rilascio della concessione.”;
c) dopo il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 12 è inserito il seguente: “Il proponente o il promotore degli interventi di cui al Titolo III deve versare a favore dell’amministrazione competente, per lo svolgimento dell’attività istruttoria, una somma, in base al valore complessivo delle opere da realizzare, da determinarsi con apposito provvedimento dell’amministrazione competente; in tale provvedimento sono individuate le modalità di versamento.”.

ARTICOLO 4
(Recupero delle somme anticipate per la tenuta dei libri genealogici)

1. A seguito di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzato il recupero delle somme anticipate dalla Regione in base all’articolo 7, comma 20, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) per l’attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame.

ARTICOLO 5
(Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)

1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio di un solo comune, concernenti:
a) la convocazione della conferenza di servizi, l’approvazione del piano della caratterizzazione e l’autorizzazione all’esecuzione dello stesso, di cui all’articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) la convocazione della conferenza di servizi e l’approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all’articolo 242, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
c) l’approvazione del piano di monitoraggio, di cui all’articolo 242, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
d) la convocazione della conferenza di servizi, l’approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché l’autorizzazione all’esecuzione dello stesso, di cui all’articolo 242, commi 7 e 13, del d.lgs. 152/2006;
e) l’accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all’articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006;
f) l’approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all’articolo 249 e all’allegato 4 del d.lgs. 152/2006.
2. E’ altresì trasferita ai comuni l’approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, di cui all’articolo 265, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza oggetto di strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).
4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ha già concluso la conferenza di servizi, rimangono di competenza della Regione medesima limitatamente all’adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento.

ARTICOLO 6
(Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali)

1. Tutti gli automezzi adibiti al trasporto di animali devono essere lavati e disinfettati dopo ogni scarico e comunque prima di entrare in un allevamento.
2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere effettuate dopo ogni scarico presso l’allevamento o macello presso cui questo è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate.
3. Gli animali oggetto di movimentazione devono essere scortati dal modello n. 4 di cui all’articolo 31 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), riportante le indicazioni e certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.
4. A prova dell’avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare, in duplice copia, l’apposita dichiarazione di cui all’allegato VI dell’ordinanza ministeriale 26 luglio 2001 (Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e di sorveglianza per la peste suina classica) e conservarne una copia per un anno.
5. L’ingresso negli allevamenti per il carico dei suini è consentito esclusivamente ad automezzi vuoti. Il carico sullo stesso automezzo di suini provenienti da più allevamenti è consentito unicamente se viene effettuato dall’esterno degli allevamenti stessi, previa verifica, da parte dell’ASL, della sussistenza dei requisiti necessari per tale modalità di carico.
6. L’inosservanza, da parte dei trasportatori, delle misure di biosicurezza di cui ai commi da 1 a 5 comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 9.000 e, nel caso di trasporto a fini commerciali, la contestuale sospensione dell’autorizzazione al trasporto da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
7. Il trasportatore a fini commerciali al quale viene contestata la stessa infrazione per tre volte nel corso di tre anni consecutivi incorre nella revoca dell’autorizzazione.

ARTICOLO 7
(Disposizioni in materia socio-educativa. Modifiche alla l.r. 22/2001)

1. Alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori) è apportata la seguente modifica:
a) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“Art. 5 bis (Contributi per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative)
1. Possono essere assegnati contributi in capitale a rimborso ventennale, di cui all’articolo 28-septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative.
2. Per ognuna delle iniziative finanziate, la Giunta regionale definisce i seguenti elementi:
a) condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all’importo minimo delle opere, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;
b) obiettivo ed indicatori di efficacia;
c) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
d) modalità di erogazione dei contributi;
e) scadenza per la presentazione delle domande.”.

ARTICOLO 8
(Soppressione dell’Azienda regionale per i porti di Cremona e di Mantova e riorganizzazione delle relative funzioni)

1. L’Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova, di cui alle leggi regionali 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell’azienda regionale del porto di Cremona) e 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna), il 1° gennaio 2007 è soppressa.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, le funzioni e le attività della soppressa Azienda concernenti i porti e le zone portuali, di cui all’allegato B, sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova, che possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati. Con successivo atto convenzionale tra la Regione e le Province di Cremona e Mantova saranno individuate ulteriori aree, funzionali allo sviluppo dell’attività portuale tesa al raggiungimento di un’effettiva intermodalità infrastrutturale.
Nell’ambito degli atti convenzionali saranno considerate le relative ricadute economiche e finanziarie al fine della determinazione delle quote del contributo regionale di cui al comma 8.
3. In attesa della costituzione di un’agenzia interregionale alla quale conferire tutte le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché alla gestione di porti, banchine e infrastrutture per la navigazione non compresi nell’allegato B, dette funzioni sono temporaneamente esercitate dall’Agenzia interregionale per il fiume Po, a decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)).
4. Salvo quanto previsto dal comma 6, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 succedono in ogni rapporto facente capo alla soppressa Azienda, sulla base della ricognizione effettuata dal collegio commissariale ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” - Collegato 2006).
5. Il personale della soppressa Azienda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è in parte trasferito alle Province di Cremona e di Mantova e in parte collocato in apposito ruolo speciale transitorio dell’AIPO, come indicato nell’allegato C.
6. I beni di proprietà dell’Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova dal 1° gennaio 2007 sono trasferiti alla Regione Lombardia. I beni necessari all’esercizio delle funzioni, come individuati con apposito atto, sono affidati in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 e 3.
7. Ai soggetti che esercitano le funzioni di cui al presente articolo spettano gli introiti dei canoni e delle tariffe derivanti dall’esercizio delle funzioni medesime, nella misura del 90 per cento. Tali introiti devono essere destinati all’esercizio delle funzioni assegnate con il presente articolo. La rimanente parte è di competenza della Regione. I canoni sono applicati dalle Province di Cremona e Mantova e da AIPO, secondo le rispettive competenze. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni, nonché la misura minima dei canoni. Fino all’emanazione della suddetta deliberazione, si applica la direttiva del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Porti n. 16 del 12 gennaio 2004 ed i canoni sono determinati sulla base della tabella di cui all’allegato D.
8. Per l’anno 2007 è riconosciuto il contributo regionale come determinato e ripartito nell’allegato E. Per il 2008 e 2009 il contributo sarà ridotto sulla base del grado di raggiungimento dell’equilibrio economico dimostrato dalla relazione economico-finanziaria che le Province di Cremona e Mantova ed AIPO sono tenute a presentare entro il 30 settembre dell’anno precedente l’esercizio di riferimento.
9. La Regione, ai sensi della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), provvede a programmare gli interventi sui porti di Cremona e Mantova e sul sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, sentite la Provincia di Cremona, la Provincia di Mantova e AIPO, secondo le funzioni assegnate.
10. Al fine di assicurare la regolare transizione nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina un delegato, individuato tra il personale di ruolo della Giunta regionale, che, in raccordo con i soggetti di cui ai commi 2 e 3, cura il regolare e coerente svolgimento delle medesime funzioni. Il delegato provvede altresì, d’intesa con la direzione generale Infrastrutture e Mobilità, all’eventuale accertamento della titolarità dei rapporti giuridici oggetto della ricognizione del collegio commissariale, nonché a proporre alla Giunta regionale, ove occorra, gestioni liquidatorie residuali. Il delegato dura in carica centottanta giorni e trasmette i risultati finali alla Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta, di nomina del delegato, stabilisce il compenso attribuito al delegato medesimo riconoscendo, in aggiunta al trattamento economico di spettanza, una quota di retribuzione di risultato aggiuntiva pari al 100% di quella in godimento.
11. Sono o restano abrogate, dal 1° gennaio 2007, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell’azienda regionale del porto di Cremona);
b) la legge regionale 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna);
c) il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1998, n. 20 (Modifiche di leggi regionali);
d) il comma 13 dell’articolo 31 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);
e) il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

ARTICOLO 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 27 dicembre 2006

ALLEGATO 1
A (articolo 1, comma 1)
ELENCO ENTI COSTITUENTI IL SISTEMA REGIONALE
a) Enti dipendenti
a) Agenzia regionale per il lavoro;
b) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA);
c) Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF);
d) Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica(IreF);
e) Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IreR);
f) Istituti per il diritto allo studio universitario (ISU).
b) Enti sanitari
a) Azienda Sanitaria Locale (ASL);
b) Azienda Ospedaliera (AO);
c) IRCCS pubblici.
c) Altri enti pubblici
a) Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER);
b) Consorzi di bonifica;
c) Enti parco regionali.
d) Società a partecipazione regionale
a) Cestec S.p.A. - Centro Lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell’artigianato e delle piccole imprese;
b) Finlombarda S.p.A.;
c) Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
d) Lombardia Informatica S.p.A.;
e) Punti Energia S.c.a.r.l.;
f) FNM S.p.A.;
g) Federfidi s.c. - Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi;
h) Navigli Lombardi S.c.a.r.l..
5) Fondazioni istituite dalla Regione
a) Fondazione Centro Lombardo per l’incremento della Floro-Orto- Frutticoltura - Scuola di Minoprio;
b) Fondazione IREALP - Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia applicate alle Aree alpine;
c) Fondazione Film Commission;
d) Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA).

ALLEGATO 2
B (articolo 8, comma 2)
PORTI E ZONE PORTUALI
Provincia di Cremona
- Porto di Cremona
- Bacino di Pizzighettone
Provincia di Mantova:
- Porto di Mantova - Valdaro
come riportato nelle unite planimetrie
(Le planimetrie in oggetto non sono acquisite nel sito)
FUNZIONI E ATTIVITA’
1. Adozione, previa intesa con il comune o con i comuni interessati, ed in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, del piano regolatore portuale, che disegna l’assetto complessivo dei porti, individuando anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree portuali;
2. Programmazione, coordinamento, promozione, controllo delle operazioni portuali di carico, scarico e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolte nell’ambito portuale, nonché le altre attività di carattere commerciale con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tale attività, ed in genere tutte le attività di polizia amministrativa nell’ambito dei porti e nelle zone portuali;
3. Tenuta dei registri delle navi e dei galleggianti e del personale della navigazione;
4. Rilascio e rinnovo licenze di navigazione;
5. Gestione diretta, ovvero mediante rilascio di concessioni, del patrimonio e del demanio costituente i porti (vedi planimetrie allegate) definendo e riscuotendo i relativi canoni;
6. Cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni ivi compresa quella del mantenimento dei fondali negli ambiti portuali;
7. Promozione di accordi con i soggetti competenti per la realizzazione e gestione dei raccordi ferroviari e stradali con i porti.

ALLEGATO 3
C (articolo 8, comma 5)
PERSONALE
Qualifica AIPO Provincia di Cremona Provincia di Mantova Dirigente 1 1 0 Categoria D 5 3 0 Categoria C 3 3 4 Categoria B 3 0 0 Totale 12 7 4

ALLEGATO 4
D (articolo 8, comma 7)
DEMANIO IDROVIARIO
canone €/mq OPERATORE NAUTICO Tipologia coeff. Pontile 13 1 spazio acqueo 9 1 area a terra 1 1 ASSOCIAZIONE Tipologia coeff. Pontile 13 0,3 spazio acqueo 9 0,3 area a terra 1 0,3 PRIVATO Tipologia coeff. Pontile 20 1 spazio acqueo 13 1 area a terra 4 1 ENTE PUBBLICO Tipologia coeff. Pontile 9 1 spazio acqueo 6 1 area a terra 1 1 PORTO CATENA MANTOVA ASSOCIAZIONE Tipologia coeff. pontile 6 1 spazio acqueo 4 1 area a terra 1 1 PORTO DI CREMONA – PORTO DI VALDARO E BANCHINE Occupazione temporanea di spazio acqueo di durata inferiore all’anno canone €/giorno a) lungh. f.t. da 0 a 20 m. 6 B) lungh. f.t. da 20 a 40 m. 13 c) lungh. f.t. da 40 a 80 m. 19 d) oltre 80 m. 25 Nel caso di movimentazione merci i canoni si applicano dopo il 10° g. Occupazione annuale Navi minori (secondo modulo d’ingombro lungh. f.t. per largh. massima) 9 CANONE MINIMO 300 Concessioni aree canone €/mq Aree a terra 2
Il canone viene aggiornato annualmente sulla base dell’indice ISTAT come determinato dall’articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia)

ALLEGATO 5
E (articolo 8, comma 8)
CONTRIBUTO REGIONALE
Provincia di Cremona: 462.000,00 €
Provincia di Mantova: 380.000,00 €
AIPO: 574.000,00 €


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