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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14
Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


Art. 1
(Finalità)


1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2 lett. I) dello Statuto e della legge 28 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e nel rispetto del D.P.R. 8 agosto 1994 (Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione dei piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), la Regione Calabria predispone gli strumenti necessari per la salvaguardia della salute dei cittadini e per la tutela e il risana mento dell'ambiente attraverso la bonifica e lo smalti mento dell'amianto.


Art. 2
(Obiettivi)


1. La presente legge, per attuare le finalità previste nell'articolo 1, persegue i seguenti obiettivi:


a) promuovere sul territorio regionale interventi di bonifica da amianto, nell'ambito di azioni volte ad avviare le attività di risanamento necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;


b) sostenere le persone affette da malattie correlabili all'amianto, anche attraverso monitoraggi specifici ed analisi preventive;


c) promuovere la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dell'amianto ed il recupero dei siti contaminati;


d) promuovere la ricerca e la sperimentazione nel campo della prevenzione e della terapia sanitaria;


e) predisporre un piano decennale di eliminazione dell'amianto antropico sul territorio regionale;


f) promuovere iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio sanitario per la popolazione.


2. La Regione coordina gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel comma 1 con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.


Art. 3
(Iniziative della Regione)


1. La Regione, per il conseguimento delle finalità previste nell'articolo 1, attraverso una speciale unità organizzativa a carattere temporaneo costituita presso l'Assessorato all'ambiente da personale del Dipartimento dell'ambiente, del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie e dell'ARPACAL, provvede, con la collaborazione delle aziende sanitarie provinciali (ASP), delle province, dei comuni e delle organizzazioni pubbliche e private interessate:
a) alla creazione, entro trenta giorni dall'istituzione dell'USA, di un portale informatico sulla normativa vigente e sugli strumenti messi a disposizione dalla regione, sulla pericolosità dell'amianto e sulle procedure di rimozione nonché per visionare l'albo delle imprese;


b) alla redazione di un opuscolo informativo da inviare ai soggetti preposti al censimento al fine di fornire le necessarie indicazioni ai soggetti interessati;


c) alla predisposizione ed all'aggiornamento del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC);


d) al monitoraggio delle patologie correlabili all'amianto;


e) alla definizione dei criteri di assegnazione delle sovvenzioni per lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto;


f) al trattamento ed all'aggregazione dei dati derivanti dall'attività di censimento;


g) alla definizione delle linee guida per la redazione da parte dei comuni del Piano comunale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato Piano Comunale Amianto (PAC);


h) al monitoraggio, in collaborazione con le ASP e l'ARPACAL, dei siti di proprietà pubblica o ad utilizzo pubblico che presentano maggiore pericolosità per la collettività.


2. L'unità organizzativa speciale di cui al comma 1, denominata Unità Speciale Amianto (USA), e gli uffici interessati che collaborano con l'USA, con particolare riferimento alla redazione del PRAC, sono individuati con delibera della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 4
(Piano Regionale Amianto per la Calabria)


1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante con la competente Commissione consiliare, approva con deliberazione il PRAC.


2. Il PRAC contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare le finalità di cui all'articolo 1.


3. Il PRAC ha durata quinquennale. Il PRAC è aggiornato ogni due anni con deliberazione della Giunta regionale o in seguito a modifiche legislative o quando sia necessario per le conoscenze acquisite durante l'attuazione del PRAC.


Art. 5
(Contenuto del PRAC)


1. Il PRAC contiene:


a) il censimento, effettuato dall'ASP in collaborazione con i comuni, degli impianti, degli edifici pubblici e privati, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nonché delle località che presentano affioramenti naturali di rocce contenenti amianto;


b) la mappatura georeferenziata delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito, a partire dall'acquisizione dei dati aggregati dell'attività di censimento effettuata dall'ARPACAL;


c) l'individuazione dei criteri per la valutazione dei livelli di rischio per la bonifica;


d) la definizione delle priorità degli interventi di bonifica;


e) il monitoraggio dei livelli di concentrazione nell'aria di fibre di amianto nelle aree ad elevata presenza antropica e nelle aree interessate da affioramenti naturali;


f) la promozione, a livello comunale, di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche connesse all'amianto;


g) il monitoraggio sanitario ed epidemiologico attraverso:


1) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti o che sono stati esposti all'amianto;


2) la raccolta di dati epidemiologici;


3) l'utilizzo del registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto;


h) la previsione di idonee misure di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro;


i) la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASP e dell'ARPACAL;


j) la redazione di un elenco di imprese in possesso dei requisiti per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto;


k) l'individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASP e delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento dell'amianto;


l) gli indirizzi per la realizzazione del PAC e la cooperazione degli enti locali;


m) la definizione di linee guida per la predisposizione di incentivi da parte della Regione per la rimozione dell'amianto;


n) la definizione di linee guida per la predisposizione di servizi sanitari per i cittadini esposti a manufatti di amianto o affetti da patologie correlate all'amianto;


o) la definizione di ulteriori strumenti o servizi predisposti dalla Regione Calabria per le finalità di cui all'articolo 1.


2. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante del PRAC, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994.


3. Il piano di smaltimento individua la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento o lo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto, sulla base della valutazione delle tipologie e della quantità di rifiuti di amianto presenti sul territorio.


4. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 8 agosto 1994 costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 199 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale).


5. Il piano di smaltimento è aggiornato nel termine e alle condizioni previste nell'articolo 4, comma 3, ed adeguatamente pubblicizzato per consentire alle aziende operanti nel settore di pianificare l'attività di rimozione e smaltimento. Per evitare fenomeni di dispersione dell'amianto, il piano deve tener conto delle capacità di smaltimento in rapporto all'aggiornamento dei dati relativi alla presenza ed alle azioni predisposte dalla Regione per la rimozione dell'amianto. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, parte integrante del PRAC, deve individuare, con le modalità previste nel comma 2, per ogni provincia, impianti autonomi, idonei e più vicini ai luoghi di dismissione o raccolta per ridurre i movimenti dei rifiuti e garantire l'autosufficienza dello smaltimento degli stessi.


Art. 6
(Obbligo dei proprietari e attività dei comuni)


1. Per il censimento della presenza dell'amianto sul territorio regionale, è fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati proprietari di:


a) edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare agli uffici territoriali delle ASP competenti per territorio;


b) impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare agli uffici territoriali delle ASP competenti per territorio e alla Regione la quantità di amianto smaltito, e di aggiornare l'informazione annualmente.


2. La tipologia, e le modalità di adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2, sono stabilite nel PRAC.


3. I comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del PRAC, per il censimento di manufatti contenenti amianto, con ordinanza sindacale, attivano uno sportello informativo-ricettivo per l'espletamento delle pratiche di censimento e ne danno pubblicità mediante affissione di avvisi presso le bacheche e gli uffici comunali, mediante sistemi informatici di proprietà e col mezzo stampa.


4. Per agevolare il censimento degli immobili contenenti amianto, i comuni possono inviare ai cittadini un apposito modello. In tal caso, i cittadini, proprietari dei siti e manufatti contenenti amianto, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, devono consegnare il modello debitamente compilato al Comune.


5. Gli elementi acquisiti sono posti a base del Piano comunale, che deve essere redatto secondo gli indirizzi contenuti nel PRAC e contenere il piano di azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto nei siti di competenza. Il Piano comunale va aggiornato annualmente sia in seguito al verificarsi di nuove situazioni, sia per gli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge.


6. Ciascun soggetto, se inadempiente, è escluso dai benefici della presente legge.


7. I soggetti che effettuano la rimozione dei manufatti in amianto a seguito di apposita denuncia prevista dal censimento, consegnano la documentazione integrativa al fine di consentire l'aggiornamento degli archivi contenenti i dati censiti.


8. I proprietari, in caso di deterioramento dello stato del manufatto censito (per cause accidentali e non), sono obbligati ad aggiornare o integrare la documentazione di denuncia.


9. Nel caso in cui l'amianto presente nell'immobile censito, è in condizioni di deterioramento tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica, il proprietario è tenuto ad attuare le azioni e gli interventi secondo il D.M. 6 settembre 1994.


10. Le ASP sono obbligate a comunicare i dati acquisiti alla Regione, nella prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle denunce e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno.


Art. 7
(Competenze dell'ARPACAL e delle ASP)


1. Compete all'ARPACAL la mappatura georeferenziata delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito nonché l'attività di monitoraggio ed analisi di laboratorio sui manufatti o siti contenenti amianto, svolta su richiesta della Regione, delle ASP, e dei comuni o seguendo un'analisi di priorità sulla base dei dati emergenti dal censimento effettuato. Le indagini possono essere svolte avvalendosi della collaborazione dell'ISS, dell'INAIL e del MATT.


2. Compete alle ASP la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell'amianto nonché il censimento dei siti contenenti amianto e la tenuta dei registri di cui all'articolo 8, comma 1. In conformità all'articolo 9 della legge n. 257/1992, le imprese trasmettono all'ASP, nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all'ASP nel cui territorio è situata l'unità produttiva, la relazione di cui all'articolo 9 della legge n. 257/1992. La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data sono cessate le attività soggette all'obbligo di relazione.


3. I dati devono essere inviati alla Regione ed ai comuni per essere integrati all'interno del PRAC e dei PAC ed essere messi a disposizione di ARPACAL e delle ASP interessate e delle province.


Art. 8
(Registri)


1. Presso gli uffici territoriali delle ASP sono istituiti i seguenti registri:


a) registro pubblico degli edifici industriali ed ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto;


b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.


2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), è potenziato il registro regionale dei mesoteliomi maligni, in collegamento con i centri di raccolta dati nazionali.


3. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sono definite dal PRAC.


Art. 9
(Controlli e Sanzioni)


1. Ferme restando le competenze attribuite dalla normativa vigente in materia, la funzione di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge è svolta dalle ASP, dall'ARPACAL e dagli agenti di polizia locale. I controlli sulla presenza del materiale contenete amianto vengono effettuati dal comune; per la stima dello stato di conservazione i controlli vengono effettuati dalle ASP competenti per territorio.


2. Il rapporto delle attività di controllo e monitoraggio fa parte integrante dei registri di cui al comma 8 e deve essere trasmesso con cadenza trimestrale alla USA.


3. La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra € 2582,29 e € 5164,57 ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992 n. 257.


4. La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 8, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra € 50,00 e € 100,00.


5. Il Comune, con apposito atto, modula le sanzioni in diverse fasce economiche sulla base dei quantitativi e della pericolosità dell'amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso.


6. Le sanzioni amministrative riscosse confluiscono in un apposito fondo destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali.


Art. 10
(Informazione)


1. I soggetti preposti all'attività di censimento sono obbligati a distribuire gli opuscoli informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), a coloro che presentano i moduli di censimento ed a tutti i soggetti interessati, nonché ad affiggerli in bacheca per almeno 24 mesi dall'entrata in vigore delle presente legge.


2. Il portale informatico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere il materiale informativo e tecnico utile alla sensibilizzazione ed al supporto della cittadinanza nell'affrontare i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto. L'unità organizzativa speciale (USA) cura il perfezionamento e il continuo aggiornamento del portale.


3. I contenuti dell'opuscolo informativo devono essere almeno i seguenti:


a) una sintesi della presente legge;


b) i rischi sanitari legati all'esposizione alle fibre d'amianto;


c) gli adempimenti per privati ed aziende;


d) una sintesi delle procedure di rimozione;


e) l'indirizzo del portale informatico.


4. Il portale informatico deve essere strutturato sulle seguenti sezioni tematiche relative:


a) alla presente legge, opportunamente commentata;


b) al PRAC;


c) agli aspetti sanitari legati all'amianto;


d) alle procedure di rimozione con la presenza delle liste di aziende in possesso dei requisiti;


e) a bandi e avvisi per attività di sostegno promosse dalla Regione;


f) alle iniziative da parte di altri enti diversi dalla Regione;


g) agli sportelli d'informazione, anche virtuali, presso i quali i cittadini possono avere chiarimenti e suggerimenti in merito al rischio od alla riduzione dell'amianto;


h) all'accesso in modalità web-gis alla cartografia regionale con la localizzazione dei siti con presenza di manufatti in amianto;


i) al download della modulistica di censimento e sportello on-line per la compilazione dell'autodenuncia, che successivamente è inviata dal gestore del portale all'ASP territorialmente interessata per poter aggiornare i registri e trattare i dati secondo le modalità previste dalla presente legge.


5. I sindaci dei comuni interessati sono obbligati ad emettere, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURC, l'ordinanza sindacale di cui all'articolo 6, comma 3, ed informare costantemente la popolazione utilizzando l'opportuno portale telematico di cui al comma 2 o i normali mezzi di informazione impiegati nella pubblicizzazione delle attività amministrative. La pubblicazione delle informative sul portale telematico avviene attraverso l'invio del materiale alla USA che ha l'obbligo di inserimento entro quindici giorni dal ricevimento.


Art. 11
(Interventi e contributi regionali)


1. La Regione Calabria, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), concede contributi per interventi di bonifica dei manufatti di amianto presenti su aree ed edifici di proprietà pubblica, dichiarati di pubblica utilità o sottoposti a procedimenti espropriativi finalizzati a provvedimenti di recupero ambientale. I contributi sono concessi ad enti locali o soggetti pubblici in relazione ad una graduatoria che tenga conto del rischio sanitario-ambientale che i manufatti oggetto d'intervento rappresentano.


2. Gli enti e i soggetti richiedenti per poter accedere ai benefici di cui al comma 1 devono adempiere:


a) al censimento dei manufatti di amianto di propria competenza;


b) all'informazione dei rischi legati all'esposizione ai soggetti che utilizzano o frequentano gli edifici o le aree con presenza di manufatti in amianto;


c) le richieste di accesso ai benefici devono essere corredate da un progetto, con impegno da parte del richiedente, che abbia come finalità la sensibilizzazione e l'informazione della popolazione in merito ai rischi sanitari legati all'amianto e la riduzione del rischio per i siti non oggetto di bonifica con l'obbligo di pubblicizzare in modo prolungato l'intervento effettuato;


d) qualora i manufatti in amianto costituiscano parte funzionale dell'edificio o dell'area in cui sono localizzati, la sostituzione deve avvenire con materiali e tecniche che rispettano i parametri di legge vigente.


3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi fino alla messa in atto degli strumenti contemplati nel PRAC. Il Dipartimento dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, predispone un avviso in cui sono definite le modalità, i termini ed i parametri tecnici valutativi, in conformità ai commi 1 e 2. Le domande possono essere presentate dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento redige una graduatoria delle domande pervenute e i contributi sono erogati fino ad esaurimento delle disponibilità o allo scadere del termine previsto nel presente comma.


4. La Regione Calabria per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), concede contributi per interventi di bonifica da manufatti di amianto presenti su edifici o aree di proprietà pubblica e privata, contributi per le aziende operanti nel settore di rimozione e smaltimento, con entità e modalità definiti nel PRAC. I contributi sono concessi in relazione al grado di rischio sanitario che i manufatti oggetto d'intervento rappresentano.


5. I richiedenti dei benefici sono obbligati a completare le opere di rimozione ed inviare copia del certificato di avvenuto smaltimento del materiale di amianto presso le discariche o centri di smaltimento autorizzati.


6. Coloro i quali non abbiano adempiuto all'obbligo di censimento, siano essi soggetti privati o pubblici, non possono accedere ai benefici della presente legge o ad ogni altro strumento che la Regione Calabria predispone per l'attuazione della presente legge relativamente ai manufatti non censiti.


7. Si può procedere al censimento oltre il termine stabilito all'articolo 6 e quindi accedere ai benefici di legge qualora:


a) sia stato acquisito il titolo di proprietà successivamente alla data ultima di presentazione del modulo di censimento;


b) si dimostri l'impossibilità oggettiva di conoscere la presenza di manufatti in amianto entro le pertinenze di proprietà. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tratti di canne fumarie ricoperte da intonaci non visibili dall'esterno, non predisposte o volute dal proprietario attuale, od ancora tratti di tubature interrate non predisposte o volute dal proprietario attuale.


Art. 12
(Clausola valutativa)


1. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sulle modalità di attuazione della legge e sui risultati ottenuti in merito alla tutela della salute, alla bonifica di luoghi e oggetti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto, al sostegno alla ricerca e alla promozione di iniziative di informazione.


2. Al fine di cui al comma 1, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate in ordine ai seguenti profili:


a) in quali termini le risorse finanziarie stanziate hanno consentito la bonifica dei siti, degli impianti, degli edifici e dei manufatti contenenti amianto, avuto riguardo ai censimenti realizzati;


b) in quali termini le attività di informazione e la sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti hanno consentito la riduzione dell'insorgenza di patologie asbesto correlate e la loro corretta gestione;


c) in quali termini le attività di informazione hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto e hanno inciso sulla conseguente iniziativa dei privati di segnalare la presenza di amianto alle Asp e di provvedere alla sua rimozione;


d) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.


3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.


4. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste al presente articolo.


Art. 13
(Termini)


1. I termini previsti dalla presente legge sono perentori.


Art. 14
(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in euro 250.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 - inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, che viene ridotta del medesimo importo.


2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2011.


3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 3 della presente legge, quantificati a regime in euro 200.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.


4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge si provvede, compatibilmente con le modalità di utilizzo delle stesse, con le risorse comunitarie disponibili allocate all'UPB 3.1.01.02 - capitolo 2512202 - recante «Interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati e di sviluppo di tecnologie di recupero e riutilizzo dei rifiuti nonché di sostegno alle redazione dei piani. Incentivi all'applicazione di sistemi di rilevamento geografico dei siti inquinati e sviluppo di sistemi e tecnologie di bonifica (misura 1.8)».


Art. 15
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.



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