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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25
Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica.
 
Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell’articolo 12 dello Statuto, promuove e sostiene il pluralismo e la libertà di informazione nel territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali. 2. La Regione promuove altresì l’informazione sugli atti e sulle attività della Giunta e del Consiglio regionale, dotandosi di strutture e attività di comunicazione istituzionale nel quadro della normativa nazionale sulla comunicazione pubblica, con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni). ARTICOLO 2 (Oggetto) 1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all’articolo 1 con interventi diretti a favorire: a) la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità; b) l’introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l’offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione; c) lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti in Piemonte, di seguito denominate "imprese editoriali locali", che ne rafforzino la competitività e sviluppino l’occupazione e la professionalità; d) la promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale; e) la conoscenza del Piemonte e della sua identità a livello nazionale e internazionale; f) l’informazione e la comunicazione sull’Unione europea in ambito regionale; g) la costante interazione comunicativa con le comunità piemontesi residenti all’estero; h) la dotazione di strumenti di conoscenza e aggiornamento relativi al cambiamento dei sistemi mediali e all’andamento dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita, con la sperimentazione di piattaforme e applicativi editoriali, e con la costruzione o l’adozione di sistemi aperti di archiviazione e documentazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dei prodotti informativi. Capo II. INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ ARTICOLO 3 (Criteri generali) 1. Ai fini della presente legge, per "sistema integrato delle comunicazioni" si intende il settore che comprende le seguenti attività: a) editoria fruibile attraverso internet; b) radio e televisione; c) cinema; d) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; e) sponsorizzazioni. 2. Per la promozione del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità, la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali che favoriscano, sviluppino o qualifichino la propria attività di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico. 3. La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, operanti sul territorio regionale. 4. Le forme di sostegno volte all’attivazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto sulla base dei seguenti criteri: a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell’informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti; b) attenzione per i progetti e i programmi di comunicazione che favoriscano l’integrazione sociale e civile delle minoranze etniche; c) agevolazione delle iniziative dedicate a informare e comunicare sulle pari opportunità. 5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina i contenuti tecnici, i beneficiari ed i requisiti d’accesso e le procedure attuative degli strumenti d’intervento. Capo III. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E TESTATE ON LINE LOCALI ARTICOLO 4 (Principi generali) 1. Gli interventi di cui al presente capo hanno lo scopo di favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al miglioramento degli standard di qualità dell’informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all’incremento dell’occupazione. 2. Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno volte all’attivazione degli interventi previsti al comma 1 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare, da adottarsi ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, sulla base dei seguenti principi generali: a) agevolare in via prioritaria il passaggio dall’analogico al digitale, la convergenza tecnologica, la fruibilità in logica multicanale dei prodotti editoriali; b) favorire i progetti volti all’aumento di occupazione giovanile e femminile, e iniziative volte a dare una dimensione europea alle notizie e ai servizi giornalistici locali, la progettazione e realizzazione di notiziari e servizi per non vedenti e non udenti; c) sostenere le tendenze all’affermarsi di sistemi di trasmissione radiotelevisiva via internet (IpTv e web radio), per la loro ricaduta sul sistema della comunicazione di prossimità, specie nel campo dell’uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d’emergenza; d) incoraggiare, nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza; e) favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti; f) sostenere la costruzione di reti di emittenti su base regionale, che siano attivabili periodicamente in occasione di eventi di impatto particolare e che richiedono una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, sia a fini di promozione di manifestazioni di grande rilievo, che di prevenzione e difesa sociale; g) sostenere la diffusione di nuovi sistemi di ricezione digitale e tipi avanzati di decoder, incentivandone l’uso da parte del pubblico; h) promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali d’informazione, sulle emittenti radio-televisive piemontesi e sulle testate on line; i) sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale, regionale, o almeno interprovinciale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line; l) promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale; m) agevolare la costruzione di piattaforme e sistemi editoriali che consentano l’archiviazione, indicizzazione e condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale e di mercato; n) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale; o) favorire e sostenere la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale. ARTICOLO 5 (Beneficiari) 1. Sono destinatari degli interventi di cui all’articolo 4, le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche edite unicamente sulla rete internet che operano in Piemonte e che producono e diffondono informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana. 2. Si considera operante in Piemonte l’emittente la cui sede legale e la sede operativa principale di messa in onda del segnale radiotelevisivo, oppure di distribuzione delle informazioni in rete, sia ubicata nel territorio regionale e il cui segnale sia diffuso sul territorio di almeno due province. 3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all’articolo 4 le emittenti radiotelevisive locali che presentino i seguenti requisiti: a) essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.), ai sensi della legge regionale in materia; b) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti; c) non aver carattere di televendita, né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva; d) aver trasmesso nell’anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale; e) applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore imprese radiotelevisive private; f) avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superino il 30 per cento del totale; g) avere un organico redazionale che comprenda almeno due iscritti all’ordine dei giornalisti in qualità di professionisti o pubblicisti, con contratto a tempo pieno e indeterminato nel caso di emittenti televisive, ovvero almeno un pubblicista o un professionista, anche con contratto a tempo parziale, purché indeterminato, nel caso di radio locali e per i mezzi d’informazione editi unicamente sulla rete internet. 4. Con regolamento di Giunta da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, sono disciplinati in dettaglio i requisiti d’accesso e le procedure attuative per l’ammissione alle forme di sostegno. ARTICOLO 6 (Strumenti di intervento) 1. Per l’attivazione degli interventi di cui all’articolo 4, la Regione si avvale dei seguenti strumenti: a) convenzioni e contratti con le società di telecomunicazione e con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione; b) agevolazioni, offerte di servizio ed erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi; c) concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria; d) messa a disposizione di piattaforme idonee; e) finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento; f) iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stages finalizzati al miglioramento degli standard di qualità e alla progettazione e realizzazione di nuovi formati d’informazione e comunicazione; g) studi e ricerche volti ad offrire piattaforme editoriali e applicativi di interconnessione e fornire dati utili sui flussi di comunicazione e sulle tendenze del mercato. ARTICOLO 7 (Ricerche e formazione) 1. La Regione sostiene e promuove studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all’interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie in entrata e uscita che li caratterizzano, al fine di poter disporre di strumenti flessibili d’investimento e di intervento, per le finalità indicate all’articolo 1. 2. La Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche telematici, rivolti al personale di enti pubblici e privati operanti nei settori dell’informazione e della comunicazione. 3. La Regione, in accordo con gli enti locali operanti sul proprio territorio e con i soggetti indicati all’articolo 3, sostiene e promuove azioni di formazione e qualificazione professionale nel settore dell’informazione e della comunicazione, rivolte in particolare ai giovani, alle donne e alle categorie sociali in condizioni di minoranza o disagio. ARTICOLO 8 (Rapporti con il servizio pubblico radiotelevisivo) 1. La Regione, previa intesa con il Ministero dello sviluppo economico, provvede a stipulare con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione, i contratti di servizio pubblico previsti dall’articolo 46 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico della radiotelevisione). 2. Al fine di attuare i contratti di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, nonché nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e del principio di perequazione, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a definire l’utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta medesima. Capo IV. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ARTICOLO 9 (Attività di comunicazione istituzionale) 1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione per realizzare servizi di: a) informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi, strumenti informatici e telematici; b) comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni dei piemontesi in Italia e all’estero; c) comunicazione interna realizzata nell’ambito dell’organizzazione regionale. 2. La Giunta e il Consiglio regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, organizzano attività di informazione e comunicazione al fine di: a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini; b) informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione, garantendo i diritti d’informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di sportelli, anche informatici o decentrati, recependo le domande di operatori e cittadini agli organi del governo regionale e gestendo le procedure di reclamo; c) programmare la distribuzione di pubblicità istituzionale; d) mantenere relazioni esterne continuative con il tessuto associativo regionale nonché con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento all’Unione europea e alle comunità piemontesi residenti all’estero; e) gestire le relazioni con i media; f) rendere la comunicazione dell’amministrazione regionale un sistema integrato ed aperto alla massima interattività con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio; g) favorire l’accesso ai canali e ai mezzi di comunicazione delle categorie sociali in condizioni di disabilità e disagio; h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica; i) potenziare la comunicazione interna e la formazione e aggiornamento professionale del proprio personale, in collaborazione con gli altri enti locali e con l’Università, oltre che con l’Ordine regionale dei giornalisti e l’Associazione Stampa Subalpina, per quanto attiene le attività formative rivolte ai giornalisti. ARTICOLO 10 (Attività di informazione e promozione del territorio) 1. La Giunta regionale sviluppa forme di marketing pubblico territoriale e di informazione dei grandi eventi, che contribuiscano alla conoscenza del Piemonte e ad affermarne l’immagine a livello nazionale e internazionale. ARTICOLO 11 (Organizzazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale) 1. La Regione articola la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso le apposite Direzioni competenti costituite, rispettivamente, presso la Giunta e il Consiglio regionale. 2. In conformità con la normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale regionale, la progettazione, programmazione e realizzazione delle attività di comunicazione e informazione in forma multimediale, con strumenti e modalità in grado di agire in tempo reale su diverse piattaforme, sono attuate attraverso strutture operanti all’interno delle Direzioni di cui al comma 1. 3. È demandato alla Giunta e al Consiglio regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, il compito di costituire e aggiornare le strutture di comunicazione secondo quanto previsto dalla legge 150/2000. 4. Per la composizione degli uffici stampa previsti all’articolo 9 della legge 150/2000 operanti nelle Direzioni di cui al comma 1, la Giunta ed il Consiglio regionale, nel rispetto delle rispettive autonomie regolamentari in materia di organizzazione degli uffici e di ordinamento del personale, si avvalgono di giornalisti iscritti all’albo nazionale di categoria. 5. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia contrattuale, è demandata a specifica normativa di settore, la determinazione in ordine alla applicabilità del contratto nazionale giornalistico al personale dirigenziale e a quello di categoria immediatamente inferiore, che sia iscritto all’ordine dei giornalisti e che sia assegnato agli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale. Capo V. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI VERTICI ISTITUZIONALI ARTICOLO 12 (Portavoce) 1. I Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale hanno la facoltà, rispettivamente, di avvalersi, per l’intera durata del proprio mandato, del portavoce di cui all’articolo 7 della l. 150/2000, anche esterno all’amministrazione, con compiti di collaborazione diretta e supporto all’attività di comunicazione politica. 2. Ai portavoce competono i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione e con i soggetti politici ed economici. 3. I portavoce sono scelti in base ad un rapporto fiduciario e non possono, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 4. Il relativo contratto a tempo determinato di diritto privato è rinnovabile e revocabile, e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica dell’organo politico. Il trattamento economico lordo non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali. 5. L’incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione. Capo VI. NORME FINALI E FINANZIARIE ARTICOLO 13 (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato) 1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato. ARTICOLO 14 (Piano degli interventi) 1. La Giunta regionale predispone, a cadenza biennale, il piano degli interventi di cui al capo III e della ripartizione delle risorse e lo sottopone all’approvazione del Consiglio regionale. 2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni, il piano della comunicazione istituzionale relativo alle attività di cui all’articolo 9, fatta salva la necessità di consentire interventi di comunicazione resi urgenti da esigenze successivamente sopravvenute. ARTICOLO 15 (Monitoraggio) 1. La Giunta regionale presenta a cadenza biennale, alla competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. ARTICOLO 16 (Abrogazioni) 1. È abrogata la legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l’informazione locale) a decorrere dall’adozione dei provvedimenti di attuazione previsti dalla presente legge. ARTICOLO 17 (Norma finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009, è previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DB06001 alla copertura del quale si provvede con le dotazioni finanziarie dell’UPB DB06021. 2. Per il biennio 2010-2011 alla spesa in conto capitale, stimata in un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritta nell’ambito dell’UPB DB16042 del bilancio pluriennale 2009-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003). ARTICOLO 18 (Norma transitoria) 1. I fondi per l’anno 2009 della spesa corrente e 2010 delle spese di investimento sono prioritariamente destinati a facilitare la transizione al digitale terrestre da parte delle emittenti regionali, così come definite all’articolo 5, e per garantire, anche da parte delle comunità montane, il servizio nelle aree marginali, adottando idonee modalità. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 26 ottobre 2009 Mercedes Bresso


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