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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20
Norme in materia di cooperazione sociale
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

Capo I
Ruolo della cooperazione sociale

ARTICOLO 1
(Finalita’)

1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunita’ locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e il benessere delle comunita’ locali.
2. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione e attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali secondo le modalita’ indicate dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale disciplina in particolare le procedure di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi sanitari, assistenziali ed educativi.
3. L’Amministrazione regionale, in attuazione dell’articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e con finalita’ di sostegno della cooperazione sociale nel perseguimento dell’interesse generale della comunita’ alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini:
a) istituisce e regolamenta l’Albo regionale delle cooperative sociali;
b) stabilisce interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale;
c) prevede i contenuti delle convenzioni-tipo tra le cooperative sociali e i loro consorzi e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione;
d) fissa i criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991;
e) definisce i principi concernenti il raccordo della cooperazione sociale con l’attivita’ dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione.
4. La Regione promuove, sostiene e valorizza in particolare le cooperative sociali qualificate da:
a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attivita’ nella vita associativa, da perseguire attraverso l’informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;
b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attivita’, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunita’ territoriali;
c) orientamento delle attivita’ a favore delle persone piu’ bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;
d) qualita’ ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;
e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall’articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
f) produzione di innovazioni che migliorino le capacita’ operative nello svolgimento delle loro attivita’.

Capo II
Albo regionale delle cooperative sociali

ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 79/1982)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/1993, sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. Oltre che nella sezione h), di cui al comma 3, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l’attivita’ da esse svolta.
5 ter. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative alle sezioni in cui le cooperative stesse operano.>>.

ARTICOLO 3
(Istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali)

1. E’ istituito presso la Direzione centrale attivita’ produttive l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
2. L’Albo e’ pubblico e si articola nelle seguenti sezioni:
a) cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;
b) cooperative che svolgono attivita’ diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) consorzi di cui all’articolo 8 della legge 381/1991.
3. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attivita’ di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell’Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attivita’ socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l’esercizio di attivita’ coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalita’ di cui all’articolo 1 della legge 381/1991, e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attivita’ esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge 381/1991 e’ determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l’attivita’ di tipo b).
4. L’iscrizione all’Albo costituisce condizione per:
a) la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24;
b) la partecipazione al sistema di programmazione degli interventi e dei servizi sociali in conformita’ al capo V del titolo II della legge regionale 6/2006;
c) l’accesso all’accreditamento quale titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformita’ all’articolo 33 della legge regionale 6/2006;
d) l’ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

ARTICOLO 4
(Iscrizione all’Albo)

1. Possono essere iscritti all’Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultino iscritti nella sezione h) del Registro regionale delle cooperative, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 79/1982, e, ai sensi dell’articolo 111 septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nella sezione cooperative a mutualita’ prevalente dell’Albo delle societa’ cooperative di cui al decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 23 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004.
. Per ottenere l’iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda alla Direzione centrale attivita’ produttive, di seguito denominata Direzione, indicando:
a) la sezione dell’Albo prescelta, nonche’ gli ambiti di attivita’ in cui la cooperativa opera o intende operare;
b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione h), e il numero di iscrizione all’Albo delle societa’ cooperative di cui al decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 23 giugno 2004, sezione cooperative a mutualita’ prevalente, e categoria di appartenenza;
c) le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l’iscrizione nella sezione a) dell’Albo.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;
b) per le cooperative che chiedono l’iscrizione nella sezione b) dell’Albo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ attestante la presenza al proprio interno dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge 381/1991.
4. Limitatamente ai casi di attivita’ plurima richiamati dall’articolo 3, la Direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, tramite l’acquisizione della risultanza dell’attivita’ di revisione.
5. L’indicazione nella domanda del numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione h), puo’ essere omessa in caso di presentazione della stessa contestualmente alla presentazione della domanda per il Registro medesimo.
6. La Direzione ha facolta’ di richiedere in fase istruttoria il completamento o la rettifica della domanda o integrazioni della documentazione, individuando i termini per l’adempimento.
7. Con provvedimento motivato, comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa o consorzio interessato, la Direzione rifiuta l’iscrizione per decorso dei termini di cui al comma 6, ovvero per la carenza dei requisiti previsti dalla legge.
8. L’iscrizione all’Albo viene disposta con decreto del direttore del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, di seguito denominato Servizio.
9. Dell’avvenuta iscrizione e’ data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.

ARTICOLO 5
(Adempimenti delle cooperative)

1. Ai fini della permanenza dell’iscrizione nell’Albo e’ considerato rilevante il verificarsi per oltre novanta giorni continuativi di una delle seguenti irregolarita’:
a) il numero dei lavoratori svantaggiati scende al di sotto della misura prevista dalla legge per le cooperative iscritte all’Albo nella sezione b);
b) il numero dei soci volontari supera la misura prevista dalla legge;
c) il numero delle cooperative sociali nel consorzio scende al di sotto della misura prevista dalla legge.
2. I soggetti iscritti all’Albo sono tenuti, entro centoventi giorni da quando si e’ manifestata l’irregolarita’, a comunicare il fatto alla Direzione mediante idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’.
3. Se la comunicazione e’ resa oltre i termini di cui al comma 2 ed entro centocinquanta giorni da quando si e’ manifestata l’irregolarita’ e’ considerata tardiva.
4. Entro centoventi giorni da quando si e’ manifestata l’irregolarita’, deve essere comunicata, nelle medesime forme di cui al comma 2, l’eliminazione della stessa.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno le cooperative e i loro consorzi trasmettono alla Direzione una nota informativa sulla composizione ed eventuale variazione della base sociale, sulla quale la Direzione effettuera’ le opportune verifiche.

ARTICOLO 6
(Sospensione e cancellazione dall’Albo regionale)

1. Con decreto del direttore del Servizio, sono sospese dall’Albo le cooperative e i consorzi qualora:
a) comunichino la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 2, e non adempiano a quanto previsto al comma 4 dell’articolo medesimo;
b) ricorra l’ipotesi di comunicazione tardiva di cui all’articolo 5, comma 3.
2. Il provvedimento di sospensione e’ revocato previa presentazione della documentazione comprovante il riequilibrio della compagine sociale ovvero lavorativa.
3. Con decreto del direttore del Servizio, le cooperative e i consorzi sono cancellati dall’Albo nelle seguenti ipotesi:
a) quando vengano meno le iscrizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), nonche’ nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 381/1991;
b) quando, nel caso di cui al comma 1, lettera a), la compagine sociale ovvero lavorativa non venga riequilibrata entro duecentoquaranta giorni dalla data in cui si e’ manifestata l’irregolarita’;
c) quando, nel caso di cui al comma 1, lettera b), la compagine sociale ovvero lavorativa non venga riequilibrata entro duecentodieci giorni dalla data in cui si e’ manifestata l’irregolarita’;
d) quando la cooperativa sociale a oggetto plurimo diffidata a ripristinare l’esercizio delle attivita’ coordinate richiamate all’articolo 3, comma 3, non regolarizza la propria situazione entro un termine non superiore a novanta giorni;
e) negli altri casi in cui vengano meno i requisiti per l’iscrizione e la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione entro un termine non superiore a centottanta giorni, non abbiano provveduto a effettuare gli adempimenti richiesti.
4. Salvi i casi precedenti, quando il Servizio rilevi, anche a seguito dello svolgimento delle attivita’ di vigilanza sulle societa’ cooperative, una delle irregolarita’ di cui all’articolo 5, comma 1, e questa non sia stata comunicata, con decreto del direttore del Servizio:
a) sono sospesi dall’Albo le cooperative e i consorzi qualora siano trascorsi piu’ di centoventi e meno di centocinquanta giorni da quando si e’ manifestata l’irregolarita’;
b) sono cancellati dall’Albo le cooperative e i consorzi quando la cooperativa o il consorzio sospesi ai sensi della lettera a), non provvedano a riequilibrare la compagine sociale ovvero lavorativa entro centocinquanta giorni dalla data in cui si e’ manifestata l’irregolarita’;
c) sono cancellati dall’Albo le cooperative e i consorzi ove siano trascorsi piu’ di centocinquanta giorni da quando si e’ manifestata l’irregolarita’.
5. E’ causa di cancellazione dall’Albo il mancato rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori.
6. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione e’ comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio interessato.
7. L’ente cancellato puo’ ripresentare domanda per una nuova iscrizione all’Albo se sono trascorsi trecentosessantacinque giorni dal provvedimento di cancellazione.

ARTICOLO 7
(Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, di sospensione o di cancellazione dall’Albo e’ ammesso ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.
2. La Giunta regionale decide sul ricorso sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione.

ARTICOLO 8
(Tenuta dell’Albo e pubblicita’)

1. Il conservatore del Registro regionale delle cooperative svolge le funzioni relative alla tenuta dell’Albo.
2. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. L’Albo viene pubblicato semestralmente per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web della Regione.

ARTICOLO 9
(Soci delle cooperative sociali)

1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo e della conservazione della stessa, il numero dei soci volontari e’ aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa vigente.

Capo III
Interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale

ARTICOLO 10
(Funzioni della Regione)

1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) programmazione, coordinamento e indirizzo;
b) trasferimento su base annuale di risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 11 e definizione con regolamento di criteri e modalita’ per il loro riparto tra le singole Province;
c) rapporti internazionali, con l’Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;
d) monitoraggio, verifica e valutazione della spesa per gli interventi d’incentivazione della cooperazione sociale.
2. Spettano altresi’ alla Regione funzioni di regolamentazione, anche con riferimento alla determinazione delle condizioni per l’applicazione degli interventi contributivi di cui all’articolo 14, al fine di garantirne l’armonia con la normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato.
3. Nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 2 la Regione si attiene ai piu’ avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.

ARTICOLO 11
(Funzioni delle Province)

1. Spettano alle Province le seguenti funzioni:
a) programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all’articolo 14;
b) realizzazione e sostegno di progetti, non aventi natura di attivita’ economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell’occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell’utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l’individuazione di fabbisogni formativi del settore e l’istituzione di osservatori intesi alla raccolta e all’elaborazione di dati relativi alle attivita’ svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;
c) concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonche’ alle societa’ di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, mediante la copertura di una quota non superiore al 20 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purche’ nelle convenzioni sia specificato l’obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonche’ la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Le Province possono concludere intese con l’Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a).

ARTICOLO 12
(Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale)

1. E’ istituito presso la Direzione il Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, di seguito denominato Comitato, con il compito di esprimere pareri e di proporre iniziative in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, anche sulla base dei dati forniti dagli osservatori provinciali, qualora costituiti, nonche’ di esaminare lo stato dei rapporti fra la cooperazione sociale e le pubbliche amministrazioni, per l’insieme delle questioni che attengono al settore e, in particolare, per cio’ che riguarda le condizioni e la qualita’ del lavoro e l’attuazione delle norme concernenti la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.
2. Il Comitato e’ costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attivita’ produttive, dura in carica quattro anni e continua a esercitare i propri compiti fino alla costituzione del nuovo Comitato.
3. Il Comitato e’ composto da:
a) il direttore centrale delle attivita’ produttive, o altro dirigente suo delegato, che lo presiede;
b) il direttore centrale della salute e delle politiche sociali, o un suo delegato;
c) il direttore centrale del lavoro, formazione, universita’ e ricerca, o un suo delegato;
d) un funzionario designato da ogni Amministrazione provinciale;
e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani;
f) un rappresentante designato dalla Federsanita’-ANCI Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all’articolo 20 della legge regionale 79/1982;
h) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;
i) un rappresentante designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <>), e dal Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione).
4. La mancata designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h) e i), non costituisce motivo ostativo per la costituzione e il funzionamento del Comitato.
5. Il Comitato e’ convocato dal suo presidente ovvero su richiesta motivata di piu’ di un terzo dei componenti di cui al comma 3 e si riunisce almeno una volta all’anno.
6. Le riunioni del Comitato sono valide quando e’ presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. La partecipazione alle riunioni del Comitato e’ gratuita. Ai componenti esterni del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese
riconosciute ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).
9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
10. Il Comitato puo’ deliberare l’istituzione al proprio interno di gruppi di lavoro destinati all’analisi e all’approfondimento di specifiche tematiche aventi natura di particolare interesse per la cooperazione sociale.
11. Con decreto del Direttore centrale delle attivita’ produttive sono attribuite a dipendenti della Direzione di categoria non inferiore a C le funzioni di segretario e di segretario supplente del Comitato.

ARTICOLO 13
(Persone svantaggiate)

1. Ai soli fini dell’ottenimento delle incentivazioni di cui all’articolo 14, si considerano persone svantaggiate:
a) i soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991;
b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui all’articolo 2, primo paragrafo, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione.
2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. E’ fatto salvo il diritto alla riservatezza.

ARTICOLO 14
(Interventi contributivi a favore delle cooperative sociali)

1. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono intesi a sostenere e incentivare la cooperazione sociale regionale, promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle cooperative in possesso della qualifica di impresa sociale ovvero caratterizzate dagli elementi qualificativi di cui all’articolo 1, comma 4.
2. Alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all’Albo sono concessi i seguenti contributi:
a) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;
b) contributi per consulenze concernenti l’innovazione, la promozione commerciale, la qualita’ e la certificazione dei prodotti,
l’organizzazione aziendale, l’introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
c) contributi per le spese di costituzione e primo impianto.
3. Alle cooperative iscritte all’Albo che svolgono le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, sono concessi inoltre:
a) contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all’articolo 13, finalizzati a favorirne l’inserimento lavorativo;
b) contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall’occupazione delle persone svantaggiate di cui all’articolo 13;
c) contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all’assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all’articolo 13;
d) contributi volti a promuovere lo sviluppo e l’attuazione di efficaci processi di inserimento nella vita sociale attiva delle persone svantaggiate di cui all’articolo 13.
4. Ai consorzi di cui all’articolo 8 della legge 381/1991, iscritti all’Albo, sono concessi, inoltre, contributi a copertura dei costi esterni relativi a servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate, non integralmente coperti dalle medesime.
5. Con regolamento e’ stabilita la disciplina concernente il cumulo con altri incentivi pubblici.

ARTICOLO 15
(Obblighi dei beneficiari)

1. La concessione degli incentivi di cui all’articolo 14 e’ subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, da presentare unitamente all’istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, con la quale si attesta che il beneficiario rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e applica le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori.
2. Dopo la concessione degli incentivi di cui all’articolo 14 il beneficiario e’ tenuto a presentare annualmente dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ con le quali si attestano i fatti di cui al comma 1 con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.
3. Salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita’, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e’ causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati gia’ erogati, il beneficiario dei contributi e l’autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituirne l’importo comprensivo degli interessi legali.

ARTICOLO 16
(Rendicontazione della spesa)

1. In deroga all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini della rendicontazione concernente gli incentivi di cui all’articolo 14, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000.
2. Le Province hanno facolta’ di chiedere in qualunque momento l’esibizione in originale della documentazione di cui al comma 1.

ARTICOLO 17
(Vincolo di destinazione e di non alienazione)

1. I beni oggetto di contributo devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per un periodo pari a tre anni se beni mobili e cinque anni se beni immobili. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data del provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa. Nel caso in cui il contributo abbia a oggetto la ristrutturazione, la manutenzione, la costruzione e l’ampliamento di beni immobili, il termine decorre dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Il mancato rispetto del vincolo di cui al comma 1 comporta l’applicazione dell’articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento del vincolo in rapporto alla natura e alle finalita’ dell’investimento, su istanza del beneficiario, l’organo concedente ha facolta’ di autorizzare l’anticipato mutamento di destinazione o l’alienazione prima della scadenza stabilita disponendo, in caso di alienazione, la restituzione proporzionale del contributo. Alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000.
5. Previa istanza del beneficiario, l’organo concedente ha facolta’ di autorizzare, prima della scadenza del vincolo, la sostituzione di beni mobili oggetto di incentivo divenuti obsoleti o inidonei ovvero non funzionali all’uso o alla produzione, con altri beni della stessa specie da utilizzarsi per le medesime funzioni.
6. In caso di alienazione di beni oggetto di contributo pluriennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l’incentivo e’ revocato dal momento dell’alienazione.

ARTICOLO 18
(Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili)

1. La concessione del finanziamento e’ disposta dall’organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal responsabile della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.
2. L’organo concedente stabilisce, nel provvedimento di concessione, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base delle indicazioni del responsabile della struttura tecnica competente, e provvede altresi’ alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale l’organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facolta’, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano gia’ ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell’interesse pubblico.
. Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore all’80 per cento dell’importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d’importo pari almeno alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
5. I contributi pluriennali possono, su istanza del beneficiario, essere erogati contestualmente all’atto di concessione mediante l’apertura di ruoli di spesa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualita’ pari alla meta’ di quelle concesse, previa presentazione delle garanzie di cui al comma 6. Alla commisurazione definitiva del contributo provvede l’organo concedente a seguito dei controlli effettuati dalla struttura tecnica competente volti ad accertare la regolarita’ della realizzazione dei lavori ammessi a contributo, la conformita’ delle finalita’ dell’opera realizzata a quelle dell’opera ammessa a contributo, nonche’ la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa.
7. Con riferimento al finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, le disposizioni del presente articolo sono integrate dalla vigente normativa di settore.
8. Le iniziative finanziate concernenti la realizzazione delle strutture di cui al comma 7 devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorita’ e i fabbisogni definiti dalla programmazione regionale di settore.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della legge regionale medesima, ove compatibili.

ARTICOLO 19
(Effetti della sospensione e della cancellazione dall’Albo delle cooperative beneficiarie)

1. Fatti salvi gli altri effetti previsti dalla presente legge, ai provvedimenti di cui all’articolo 6 sono connessi, con riferimento agli incentivi di cui al presente capo, i seguenti effetti:
a) la sospensione dall’Albo comporta l’applicazione dell’articolo 47 della legge regionale 7/2000; nel periodo di sospensione sono comunque sospese le procedure di liquidazione ed erogazione, anche in via anticipata, dei contributi concessi;
b) la cancellazione dall’Albo che intervenga durante il periodo di vigenza del vincolo di destinazione, comporta la decadenza dagli incentivi concessi con conseguente obbligo di restituzione proporzionale del contributo; alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000;
c) nei casi di contributi pluriennali, la cancellazione intervenuta dopo il termine di scadenza del vincolo di destinazione comporta la revoca dell’incentivo dalla data della cancellazione medesima.
2. Nel caso in cui la cancellazione abbia luogo ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettere b) e c), e comma 4, lettera b), la stessa produce effetti dalla data del provvedimento di sospensione. Nel caso in cui la cancellazione abbia luogo ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), gli effetti si producono da quando si e’ manifestata l’irregolarita’.

ARTICOLO 20
(Agevolazioni fiscali e priorita’ nell’ammissione agli incentivi)

1. La Regione concede alle cooperative sociali iscritte all’Albo agevolazioni fiscali da determinare annualmente con legge regionale.
2. Con regolamenti regionali sono stabilite priorita’ a favore delle cooperative sociali per l’accesso agli incentivi di settore.

ARTICOLO 21
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo, si applicano il
titolo II e il titolo III della legge regionale 7/2000.

Capo IV
Strumenti di relazione tra cooperative sociali ed enti pubblici

ARTICOLO 22
(Convenzioni-tipo)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono approvati, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 381/1991, schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale, per la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

ARTICOLO 23
(Contenuti degli schemi di convenzione-tipo)

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere le seguenti indicazioni:
a) le finalita’, l’attivita’ oggetto della convenzione e le modalita’ di svolgimento;
b) la durata della convenzione;
c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalita’ ed esperienza del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e organizzativo dell’attivita’;
d) la partecipazione del personale ad attivita’ formative e relative modalita’ di effettuazione;
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio;
f) i beni immobili e la strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall’ente contraente o dalla cooperativa sociale;
g) l’acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture;
h) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico- sanitarie e di sicurezza;
i) le norme in materia di rapporti di lavoro applicate nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori e le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
j) la determinazione dei corrispettivi, le modalita’ di pagamento e le modalita’ di revisione dei prezzi, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 1;
k) le forme e le modalita’ di verifica, vigilanza e valutazione, con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
m) l’obbligo e le modalita’ di assicurazione del personale e degli utenti;
n) le modalita’ di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
o) qualora trattasi di cooperative iscritte contemporaneamente nelle sezioni
a) e b) dell’Albo, l’elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attivita’ secondo le indicazioni di cui all’articolo 1 della legge 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell’attivita’ prevista dalla convenzione stessa;
p) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;
q) il numero delle donne impiegate nelle attivita’ della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;
r) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;
s) le modalita’ di verifica e vigilanza sull’inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualita’ dei beni o servizi forniti.

ARTICOLO 24
(Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991)

1. Qualora nel territorio provinciale interessato abbia sede una pluralita’ di cooperative sociali iscritte all’Albo che provvedono specificamente alla fornitura dei beni e servizi richiesti, secondo quanto risulta dall’oggetto sociale e dalle pubbliche autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attivita’, e l’importo della spesa sia pari o superiore a 50.000 euro per singola annualita’, IVA esclusa, e comunque nel rispetto della soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente con cui stipulare la convenzione di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, avviene attraverso procedura negoziata previo espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all’Albo, ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre.
2. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa; oltre alla valutazione del prezzo si tiene conto dei seguenti elementi:
a) qualita’, continuita’ e personalizzazione del programma terapeutico e di inserimento sociale;
b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell’assistenza delle persone svantaggiate;
c) creazione di maggiori e stabili opportunita’ di lavoro per le persone svantaggiate;
d) numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e gravissimo;
e) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, i Comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni di cui al presente articolo, possono tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono espressamente finalizzate alla creazione di opportunita’ di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.
5. Al fine di promuovere, attraverso la continuita’, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonche’ di supportare coerenti programmi di inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate, le convenzioni a esecuzione periodica o continuativa possono avere durata pluriennale.
6. Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, le convenzioni di cui al comma 5 devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo da determinare sulla base di parametri oggettivi, quali gli indici dei prezzi calcolati dall’Istituto nazionale di statistica e il costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all’articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche.
7. La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

ARTICOLO 25
(Appalti riservati)

1. Nell’ambito della normativa regionale in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sono definite le modalita’ di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici riservati di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 163/2006, e successive modifiche, nonche’ le condizioni di esecuzione dei contratti nel contesto di programmi di lavoro protetti.

ARTICOLO 26
(Applicazione dei salari convenzionali)

1. Ai fini della presente legge e con particolare riguardo alle convenzioni disciplinate dal presente capo e all’aggiudicazione degli appalti pubblici nel territorio del Friuli Venezia Giulia possono trovare applicazione unicamente i regimi di salari convenzionali autorizzati per il territorio medesimo ai sensi della normativa statale vigente.

ARTICOLO 27
(Bilancio sociale e coinvolgimento)

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all’Albo hanno l’obbligo di redigere annualmente il bilancio sociale, quale condizione per l’accesso agli incentivi previsti dalla presente legge e all’accreditamento di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c).
2. Con atto di indirizzo la Giunta regionale definisce i principi, gli elementi informativi e i criteri minimi di redazione del bilancio sociale, nonche’ la tempistica per l’adeguamento all’obbligo di cui al comma 1 nell’ottica di introduzione graduale dello strumento.
3. Il bilancio sociale fornisce informazioni, in particolare, sulle forme di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attivita’ nella vita associativa degli enti di cui al comma 1.

ARTICOLO 28
(Verifica dei costi del lavoro e della sicurezza)

1. Nell’ambito della determinazione dei corrispettivi concernenti la fornitura dei beni e servizi di cui all’articolo 24, comma 1, gli enti interessati verificano che il loro valore sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all’articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 163/2006.
2. Gli enti interessati valutano altresi’ i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all’entita’ e alle caratteristiche della fornitura.

ARTICOLO 29
(Ruolo della cooperazione sociale nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali)

1. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione, progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo le modalita’ previste dalle norme regionali vigenti in materia, le quali provvedono altresi’ a disciplinare le modalita’ di autorizzazione e accreditamento riguardanti l’esercizio di servizi alla persona, il funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali, le modalita’ di accreditamento, nonche’ le procedure per l’affidamento dei servizi.

ARTICOLO 30
(Iniziative di formazione professionale)

1. La Regione individua le particolari iniziative formative che possono essere svolte a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi nell’ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale.

Capo V
Norme finanziarie e finali

ARTICOLO 31
(Trattamento dei dati personali)

1. In conformita’ all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione e le Province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge, nonche’ a dare diffusione ai medesimi.
2. Costituiscono finalita’ di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali la Regione e le Province sono autorizzate al trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003:
a) l’applicazione della disciplina in materia di Albo;
b) l’applicazione della disciplina in materia di interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale;
c) l’applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali, ivi compresa la disciplina concernente la partecipazione agli stessi;
d) l’esercizio di attivita’ di vigilanza e controllo;
e) l’esercizio di attivita’ sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.

ARTICOLO 32
(Abrogazioni, norme transitorie e finali)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale);
b) la legge regionale 13 luglio 1992, n. 18 (modificativa dell’articolo 13 della legge regionale 7/1992);
c) l’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (modificativo della legge regionale 7/1992), come modificato dall’articolo 4, comma 19, della legge regionale 3/2002;
d) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (modificativi degli articoli 7 e 12 della legge regionale 7/1992);
e) il comma 13 dell’articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo dell’articolo 6 della legge regionale 7/1992);
f) i commi 124 e 125 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (modificativi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 7/1992);
g) i commi 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 18 dell’articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
h) il comma 21 dell’articolo 4 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell’articolo 12 bis della legge regionale 7/1992);
i) il comma 76 dell’articolo 9 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell’articolo 11 bis della legge regionale 7/1992);
j) il comma 6 dell’articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (introduttivo dell’articolo 3 bis della legge regionale 7/1992).
2. La disciplina previgente relativa all’esercizio delle funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento con cui la Regione determina le condizioni per l’applicazione degli interventi contributivi di cui all’articolo 14, nonche’ con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e’ adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Ai fini dell’accesso all’accreditamento e agli incentivi di cui alla presente legge l’obbligo della redazione del bilancio sociale e’ valutato come requisito a decorrere dai termini individuati nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 27, comma 2.
5. Nell’Albo istituito con l’articolo 3 sono fatte salve le iscrizioni all’Albo di cui alla legge regionale 7/1992 e prosegue l’ordine numerico alle stesse ivi attribuito. La verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione e’ effettuata tramite revisione ordinaria ai sensi della legge regionale 79/1982, e successive modifiche, da effettuarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), della presente legge, mentre quando menzionano le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della presente legge.
7. E’ confermata l’esenzione delle cooperative sociali di cui al comma 6, ove iscritte all’Albo di cui all’articolo 3 della presente legge, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, come regolata dall’articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall’articolo 1, comma 14 bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

ARTICOLO 33
(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 12, comma 8, fanno carico all’unita’ previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 30, comma 1, fanno carico all’unita’ previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 11, fanno carico all’unita’ previsionale di base 1.3.360.1.2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 8551 e 8552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 34
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 26 ottobre 2006.


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