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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19
Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

Capo I
Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l’esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria).

ARTICOLO 2
(Trasferimento delle funzioni)

1. Sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari le funzioni e i compiti di cui alle lettere a), c), u) e v) della tabella <> allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

ARTICOLO 3
(Forme di collaborazione)

1. Per le funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari, le forme di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 126/2005 si intendono previste in favore delle Aziende per i servizi sanitari medesime.

ARTICOLO 4
(Trasferimento di risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite sono assegnate alle Aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 126/2005. Sono altresì assegnati alle Aziende per i servizi sanitari gli importi derivanti dagli eventuali conguagli, come determinati dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005.

ARTICOLO 5
(Rendicontazione)

1. Entro trenta giorni dallo scadere del primo anno di esercizio delle funzioni, ogni Azienda per i servizi sanitari trasmette alla Direzione centrale salute e protezione sociale la rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell’esercizio delle funzioni indicate all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 126/2005.
2. La rendicontazione di cui al comma 1 deve essere effettuata utilizzando la tabella allegata al decreto legislativo 126/2005.
3. Fino alla rideterminazione delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni a regime, prevista dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005, le Aziende per i servizi sanitari provvedono a effettuare, di anno in anno, la rendicontazione di cui al comma 1.

ARTICOLO 6
(Trasferimento di risorse strumentali e organizzative)

1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite le Aziende per i servizi sanitari accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
2. La documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari medesime.

Capo II
Altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale

ARTICOLO 7
(Consulta regionale per l’educazione continua in medicina)

1. E’ istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Consulta regionale per l’educazione continua in medicina, con il compito di analizzare i bisogni formativi dei professionisti della sanità coinvolti nel processo di formazione continua di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e di contribuire all’individuazione degli obiettivi formativi.
2. La Consulta è composta da:
a) l’Assessore alla salute e protezione sociale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente designato congiuntamente dalle Aziende per i servizi sanitari;
c) un componente designato congiuntamente dalle Aziende ospedaliere;
d) un componente designato congiuntamente dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
e) un componente designato dall’Università degli studi di Trieste;
f) un componente designato dall’Università degli studi di Udine;
g) due componenti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, di cui uno per la professione medica e uno per la professione odontoiatrica;
h) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici veterinari;
i) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei biologi;
j) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;
k) un componente designato dall’Ordine regionale degli psicologi;
l) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei chimici;
m) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia;
n) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali delle ostetriche;
o) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia;
p) un componente designato dall’Associazione nazionale tecnici di laboratorio;
q) un componente designato dall’Associazione italiana tecnici audiometristi;
r) un componente designato dall’Associazione italiana tecnici neurofisiopatologia;
s) un componente designato dall’Associazione italiana fisioterapisti;
t) un componente designato dall’Associazione unione nazionale personale ispettivo sanitario d’Italia;
u) un componente designato dall’Associazione nazionale educatori professionali;
v) un componente designato dall’Associazione nazionale dietisti;
w) un componente designato dalla Federazione logopedisti italiani -
Triveneto;
x) un componente designato dall’Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia;
y) un componente designato dall’Associazione italiana terapisti occupazionali;
z) un componente designato dal Centro regionale di formazione per l’area della medicina generale;
aa) un componente designato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
bb) un componente designato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;
cc) un componente designato dall’Agenzia regionale della sanità.
3. La Consulta è costituita con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale e dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati.
4. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, quantificato con il decreto di costituzione della Consulta, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
5. La mancata partecipazione senza giustificativo motivo ad almeno quattro sedute consecutive della Consulta comporta la decadenza del componente, che viene sostituito con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

ARTICOLO 8
(Modifica della legge regionale 43/1981)

1. Al secondo comma dell’articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), le parole: <> sono sostituite dalla seguente: <>.
2. Al secondo comma dell’articolo 40 della legge regionale 43/1981, dopo la parola: <> sono inserite le seguenti: <>.
3. Il secondo e il terzo comma dell’articolo 42 della legge regionale 43/1981 sono sostituiti dal seguente:
<<2. I componenti vengono nominati dall’ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell’ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.>>.

ARTICOLO 9
(Modifica del termine previsto dall’articolo 5 della legge regionale 20/1999)

1. Con riferimento alle opere sanitarie o a carattere prevalentemente sanitario, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell’impresa e dell’occupazione, nonché per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo viene fissato in sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicizzazione dei programmi di interventi realizzabili con capitali privati, che va effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 153, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

ARTICOLO 10
(Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 12/1994)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), è sostituita dalla seguente:
<>.

ARTICOLO 11
(Costituzione di una fondazione per la realizzazione di un centro di cure palliative e di una residenza sanitaria assistenziale)

1. L’Azienda per i servizi sanitari n. 4 <> è autorizzata a
costituire, unitamente alla fondazione Morpurgo – Hofmann – ONLUS, con sede in Udine, una fondazione finalizzata alla realizzazione di un centro per le cure palliative, dotato di almeno quindici posti letto, e di una residenza sanitaria assistenziale, dotata di almeno cinquantotto posti letto.
Per le finalità di cui al comma 1, l’Azienda per i servizi sanitari n. 4 <> è autorizzata a contrarre un mutuo dell’importo massimo di 5.600.000 euro, di durata non inferiore a quindici anni.
3. La quota di partecipazione dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 <> non deve essere inferiore al 60 per cento degli apporti complessivi, né superiore al 65 per cento di tali apporti.
4. L’onere annuo per l’ammortamento del mutuo è posto a carico della quota delle risorse attribuite annualmente all’Azienda per i servizi sanitari n. 4 <> a valere sul fondo sanitario regionale.

ARTICOLO 12
(Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 26/1996)

1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), è sostituito dal seguente:
<<5. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per la ripartizione delle utenze tra le Aziende per i servizi sanitari. Le utenze vengono ripartite con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale.>>.

ARTICOLO 13
(Modifica dell’articolo 13 bis della legge regionale 41/1996)

1. Il comma 4 dell’articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <>), è sostituito dal seguente:
<<4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento nella misura fissata annualmente nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione della Regione approvato con la legge di bilancio.>>.

ARTICOLO 14
(Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 8/2001)

1. La lettera h) del comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), è sostituita dalla seguente:
<>.

ARTICOLO 15
(Interpretazione autentica e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 21/2001)

1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni varie in materie di competenza regionale), la rappresentanza delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali in materia di liti attive e passive è da intendersi come esclusiva.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21/2001, è inserito il seguente:
<<1 bis. Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali soppresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell’Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie.>>.

ARTICOLO 16
(Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 3/2002)

1. Il comma 18 dell’articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:<<18. A decorrere dall’anno accademico 2008-2009, la Regione concede premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle università del Friuli Venezia Giulia. L’importo dei premi e i criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con regolamento.>>.
2. In via transitoria, l’articolo 5, comma 18, della legge regionale 3/2002, nella formulazione previgente alla modificazione di cui al comma 1, continua a trovare applicazione agli studenti iscritti al secondo e terzo anno di corso dell’anno accademico 2006-2007 e agli studenti iscritti al terzo anno di corso dell’anno accademico 2007-2008.

ARTICOLO 17
(Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 20/2004)

1. L’articolo 13 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino
normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali), è sostituito dal seguente:
<2. Nell’ambito della Conferenza possono essere istituiti gruppi di lavoro composti da non più di cinque componenti per la disamina di problematiche specifiche e, in particolare, delle seguenti materie:
a) verifiche contabili ed economico-finanziarie;
b) uniformità nell’applicazione della normativa;
c) adempimenti fiscali e contributivi.
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza e dei gruppi di lavoro sono definite da un regolamento adottato dalla Conferenza a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le funzioni di segreteria della Conferenza e dei gruppi di lavoro sono assicurate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.
5. Ai componenti della Conferenza e dei gruppi di lavoro è corrisposto, per ciascuna seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
6. Il rimborso di cui al comma 5 è corrisposto dagli enti di riferimento ai presidenti dei collegi sindacali e dall’Agenzia regionale della sanità per gli altri componenti.>>.

ARTICOLO 18
(Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 20/2004)

1. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 20/2004, dopo la parola: <> sono inserite le seguenti: <>.

ARTICOLO 19
(Proroga del termine di cui all’articolo 75 della legge regionale 14/2002)

1. Il termine di cui all’articolo 75, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), già prorogato al 31 dicembre 2006 con l’articolo 19, comma 7, della legge regionale 20/2004, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.

ARTICOLO 20
(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005)

1. Al comma 82 dell’articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole: <> sono soppresse.
2. Al comma 113 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dall’1 gennaio 2006.

ARTICOLO 21
(Modifica della legge regionale 20/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dopo la parola: <> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
5. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
6. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:
<>.
7. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <> sono inserite le seguenti: <>.
8. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 20/2005 è abrogato.9. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 20/2005, dopo la parola:
<> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
10. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 20/2005, è inserito il seguente:
<<2 bis. Limitatamente all’anno scolastico 2006-2007, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all’accesso ai nidi d’infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati.>>.
11. Gli articoli 16, 17, 30 e i commi 4 e 5 dell’articolo 32 della legge regionale 20/2005 sono abrogati.
12. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:
<>.
13. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:
<>.
14. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 20/2005 è abrogata.
15. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 20/2005 è abrogata.
16. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 hanno l’effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2005, nel testo vigente a tale data.
17. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 49/1993, come ripristinato dal comma 13, le parole: <> sono sostituite dalla seguente: <>.
18. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 hanno l’effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2005, nel testo vigente a tale data, fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l’anno 2005 per le finalità di cui all’articolo 13, comma 11, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002). A tal fine, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi viene fissato, per tale annualità, al 15 dicembre 2006.

ARTICOLO 22
(Integrazione dell’articolo 13 della legge regionale 49/1993)

1. I contributi di cui all’articolo 13 della legge regionale 49/1993, come ripristinato dall’articolo 21, comma 13, sono concessi fino a un massimo del 70 per cento sulla spesa ammessa.

ARTICOLO 23
(Disposizioni in materia di investimenti nel settore socioeducativo)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e dall’articolo 13, comma 2, della legge regionale 49/1993, i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi sono fissati, per l’anno 2006, al 15 dicembre.
2. Per l’anno 2006 i contributi previsti dall’articolo 21 della legge regionale 32/1987 e dall’articolo 13 della legge regionale 49/1993, sono destinati, esclusivamente, all’adeguamento dei servizi di asilo nido, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/2005, nonché all’arredamento di nuovi asili nido aziendali realizzati, con contributi pubblici, da consorzi industriali.

ARTICOLO 24
(Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 21/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), le parole: <> sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21/2005 è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli enti pubblici possono accertare il possesso dell’idoneità fisica o psicofisica all’impiego mediante una visita preassuntiva da parte di medici specialisti in medicina del lavoro o medicina legale dipendenti da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico convenzionati con il datore di lavoro, che ne sopporta il costo.>>.

ARTICOLO 25
(Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 21/2005)

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 21/2005 è sostituita dalla seguente:
<>.
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 21/2005, è inserita la seguente:
<>.
3. Il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 21/2005 è sostituito dal seguente:
<<4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), d bis), e), f), g) e h), sono individuati dall’Assessore regionale alla salute e protezione sociale.>>.

ARTICOLO 26
(Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 26/2005)

1. Il comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:
<<3. Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.>>.

ARTICOLO 27
(Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 2/2006)

1. Al comma 34 dell’articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
2. Al comma 34 dell’articolo 5 della legge regionale 2/2006, le parole: <> sono soppresse.

ARTICOLO 28
(Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 6/2006)

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituita dalla seguente:
<>.

ARTICOLO 29
(Interventi in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco)

1. Le Aziende per i servizi sanitari, in via sperimentale e per la durata di due anni, concedono, con cadenza trimestrale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo di importo pari a quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è sostitutiva delle forme di distribuzione di alimenti senza glutine previste dalle disposizioni statali, nonché dalle conseguenti disposizioni applicative regionali. Le modalità per la concessione del contributo, sotto forma di buono acquisto, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Decorso il periodo sperimentale di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale determina, in via definitiva, le modalità di intervento in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 30
(Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni)

1. L’Amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione di personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione di progetti, di comune interesse, nel settore sanitario, sociosanitario e sociale, cui non è possibile fare fronte con personale del ruolo regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione centrale salute e protezione sociale è autorizzata a stipulare convenzioni disciplinanti il tempo e le modalità dell’avvalimento, nonché le modalità di corresponsione, agli enti di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al predetto personale, corrispondenti, in proporzione al servizio prestato presso l’Amministrazione regionale, al trattamento economico globale già in godimento presso l’ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi.
3. Agli oneri conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con il fondo sanitario regionale e con il fondo sociale regionale, in relazione alla natura dei progetti da realizzare.

ARTICOLO 31
(Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 10/1997, dopo la parola:
<> sono inserite le seguenti: <>.
3. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e dell’attuazione di quanto previsto dal capo VI del titolo II della legge regionale 6/2006, la Giunta regionale approva e aggiorna annualmente l’elenco delle strutture residenziali per anziani, regolarmente autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420, e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612.
4. Nell’elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell’ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera applicata al netto delle contribuzioni regionali.
5. Al fine della predisposizione dell’elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani devono comunicare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, i dati di cui al comma 4.
6. La retta di degenza deve essere comprensiva dei costi di vitto, alloggio, lavanderia e riscaldamento, nonché dei costi inerenti alle attività assistenziali, di animazione e di ricreazione.
7. Le rette di cui al comma 6, in vigore dall’1 gennaio di ogni anno, possono essere modificate nel corso dell’anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque, previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale.
8. Agli ospiti delle strutture residenziali deve essere garantita, ai fini dell’autosufficienza economica, una somma da destinare all’acquisto esclusivo di beni personali non contemplati nella retta di degenza.
9. La Giunta regionale determina l’ammontare della somma di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale somma viene adeguata annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle variazioni intervenute nell’indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT.

ARTICOLO 32
(Abrogazione della legge regionale 19/1997)

1. La legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 (Disciplina delle residenze polifunzionali), e l’articolo 18 (Integrazioni alla legge regionale 19/1997) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell’assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza), sono abrogati a decorrere dalla data di esecutività del regolamento di cui all’articolo 31, comma 7, della legge regionale 6/2006.

ARTICOLO 33
(Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 10/1998)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), le parole: <> sono soppresse.

ARTICOLO 34
(Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 6/2006)

1. La lettera j) del comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:
<>.
2. Alla lettera k) del comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 6/2006, dopo le parole: <> è inserita la seguente:
<>.
3. Dopo la lettera l) del comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 6/2006, è inserita la seguente:
<>.
4. La lettera q) del comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:
<>.
5. La lettera v) del comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:
<>.
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 6/2006, è inserito il seguente:
<<3 bis. La Commissione può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.>>.

ARTICOLO 35
(Istituzione dei registri regionali di patologia)

1. Al fine di valutare l’incidenza e la prevalenza delle patologie più rilevanti, per le finalità di cui all’articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono istituiti i seguenti registri regionali:
a) registro delle cause di mortalità;
b) registro tumori;
c) registro delle malattie cardiovascolari;
d) registro delle malattie cerebrovascolari;
e) registro dei dializzati;
f) registro dei diabetici;
g) registro degli incidenti e degli infortuni.
2. I registri di cui al comma 1 indicano:
a) le modalità di accertamento diagnostico della patologia;
b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
c) la qualità delle cure prestate;
d) le conseguenze in termini funzionali della patologia;
e) la sopravvivenza;
f) le recidive.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell’Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), la realizzazione e l’aggiornamento dei registri di cui al comma 1 è effettuata dall’Agenzia regionale della sanità che utilizza, a tal fine, i dati di cui al Sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso del Servizio sanitario regionale.

ARTICOLO 36
(Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 4/1991)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), la parola: << - ONLUS>> è soppressa.

ARTICOLO 37
(Determinazione del compenso dei componenti dell’organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie)

1. Ai componenti dell’organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie viene corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 38
(Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), e prorogati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l’attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l’attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), e dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), possono essere prorogati, alla relativa scadenza, sino al 31 dicembre 2007, su richiesta motivata della direzione centrale interessata. Possono, altresì, essere prorogati, alla relativa scadenza, sino al 31 dicembre 2007, su richiesta motivata della direzione centrale interessata, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali).
2. I commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.
3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, primo periodo, l’Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura <> nell’ambito del piano finanziario del DOCUP 2 2000-2006. Gli oneri eventualmente non coperti con le suddette risorse restano a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

Capo III
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

ARTICOLO 39
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.782.265,69 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.310.1.232, con riferimento al capitolo 4371 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - Spese correnti - con la denominazione <> con lo stanziamento di 1.782.265,69 euro per l’anno 2006.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si provvede con le entrate di pari importo assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, iscritte sull’unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 386 (2.3.1) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al Titolo II - categoria 2.3 - Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione <> con lo stanziamento di 1.782.265,69 euro per l’anno 2006.
3. Le entrate previste dall’articolo 4, comma 1, relativamente agli importi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 126/2005, sono accertate e riscosse sull’unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 388 (2.3.1) di nuova istituzione <> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al Titolo II - categoria 2.3 - Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione <>.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 4, dell’articolo 14 della legge regionale 20/2005, come modificato dall’articolo 21, commi 6 e 7, dell’articolo 18 della legge regionale 21/2005, come modificato dall’articolo 25, commi 1, 2 e 3, e dell’articolo 27 della legge regionale 6/2006, come modificato dall’articolo 34, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 fanno carico, a decorrere dall’anno 2007, all’unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come modificato dall’articolo 13, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 18, della legge regionale 3/2002, come sostituito dall’articolo 16, comma 1, e dell’articolo 16, comma 2, fanno carico all’unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4514 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 24, comma 2, della legge regionale 20/2004, come modificato dall’articolo 18, comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
9. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005, come modificato dall’articolo 20, comma 2, fanno carico all’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4857 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>.
10. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 15 della legge regionale 20/2005, come integrato dall’articolo 21, comma 10, fanno carico all’unità previsionale di base 7.7.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 21 e 24 della legge regionale 32/1987, per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 16, fanno carico all’unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 4922 e 4923 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), e comma 2 bis e dall’articolo 13 della legge regionale 49/1993, per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 16, fanno carico all’unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 13, comma 11, della legge regionale 13/2002 e dell’articolo 3, comma 17, della legge regionale 15/2005, per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 18, fanno carico all’unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4924 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 22, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, fanno carico all’unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 4922, 4923, 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 34, della legge regionale 2/2006, come modificato dall’articolo 27, commi 1 e 2, fanno carico all’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <> sono soppresse.
17. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 30, comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 7.1.310.1.220 - capitolo 4355;
b) UPB 7.4.310.1.237 - capitolo 4700.
18. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4/1991, come modificato dall’articolo 36, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione la parola: <<- ONLUS>> è soppressa.
19. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

ARTICOLO 40
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 26 ottobre 2006.

ALLEGATO 1
Tabella A (riferita all’art. 29)

Importo mensile (euro) per fasce d’età
Fasce d’età Importo mensile (euro) 6 mesi – 1 anno 50,00 1 – 3 anni 70,00 3 – 6 anni 100,00 6 – 10 anni 105,00 Maggiori di 10 anni 135,00
Importi divisibili in buoni


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