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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 26 marzo 2008, n. 4
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010. Legge finanziaria 2008.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO


ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2008-2010 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.


ARTICOLO 2
(Ricorso al mercato)


1. Per l’anno 2008 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro 56.000.500,00.
2. Per gli anni 2009 e 2010 il livello massimo di ricorso al mercato, per ciascun esercizio, è determinato in euro 56.000.500,00.
3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare le passività preesistenti.


Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA


ARTICOLO 3
(Fondo consortile Società TRE A a r.l.)


1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 di cui alla Tabella “C” allegata alla presente legge per un importo di euro 206.500,00, iscritta nella Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) 07.2.011 “Attività istituzionali” - (cap. 7819/2480), è vincolata all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.


ARTICOLO 4
(Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani)


1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di euro 432.790,88, iscritta nella U.P.B. della parte spesa 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla Tabella “B” allegata alla suddetta legge,
all’attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani.
2. I rapporti della Regione con l’INAIL e l’INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.


ARTICOLO 5
(Disposizioni per gli Enti dipendenti)


1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attività istituzionale degli Enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella “C”.
2. La disposizione di cui all’articolo 13 della presente legge si applica anche agli Enti
dipendenti dalla Regione.


ARTICOLO 6
(Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione.
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11)


1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive
modificazioni ed integrazioni, la somma di euro 1.000.000,00, iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come previsto nell’allegata Tabella “C”.


ARTICOLO 7
(Finanziamento delle spese di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all’articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34)


1. Per il finanziamento degli oneri previsti all’articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 è autorizzata per gli anni 2008, 2009 e 2010 la spesa annua di euro 146.000,00 con imputazione alla U.P.B. 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” del bilancio di previsione 2008 (cap. 5985).


ARTICOLO 8
(Legge regionale 2 aprile 1982, n. 16 – Studi e ricerche per la programmazione e pianificazione ambientale – Sostituzione norma finanziaria)


1. L’articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1982, n. 16 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 Norma finanziaria1. Al finanziamento delle attività di tutela degli ambienti naturali e storici di pregio si provvede con gli stanziamenti previsti nella Unità Previsionale di Base 05.1.006 del bilancio di previsione 2008, parte spesa, denominata “Progetti e ricerche in materia di programmazione territoriale e tutela del paesaggio” (cap. 5808).
2. Al finanziamento delle attività di valorizzazione degli ambienti naturali e storici di pregio si provvede con gli stanziamenti previsti nella Unità Previsionale di Base 05.1.004 del bilancio di previsione 2008, parte spesa, denominata “Progetti e ricerche in campo ambientale” (cap. 5803 N.I.).
3. L’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.”.


Titolo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO


ARTICOLO 9
(Finanziamento di programmi comunitari)


1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2008, 2009 e 2010.


ARTICOLO 10
(Cofinanziamento regionale del progetto interregionale per la promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996)


1. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 92.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale denominato “Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale” di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.018 denominata “Sviluppo e
qualificazione del settore delle produzioni sementiere e vegetali” (cap. 7824/8020).


ARTICOLO 11
(Cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013. Annualità 2008. Reg. Cee 1698/2005)


1. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 7.500.000,00 per il cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013 di cui al regolamento della Comunità Europea n. 1698/2005, con imputazione alla U.P.B. 07.2.014 (cap. 8199).


Titolo IV
NORME FINALI


ARTICOLO 12
(Fondi speciali e tabelle)


1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle “A” e “B”, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella allegata Tabella “C”.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della legge regionale n. 13/2000, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella allegata Tabella “D”.
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l’assunzione degli impegni di spesa nell’anno 2008, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


ARTICOLO 13
(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)


1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell’articolo 82, comma 3 della legge regionale n. 13/2000.


ARTICOLO 14
(Copertura finanziaria)


1. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l’anno 2008 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2008 e per gli anni 2009 e 2010 nel bilancio pluriennale 2008/2010.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 26 marzo 2008
LORENZETTI


NOTE
Nota all’art. 3:
La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARUSIA)”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 1994, n. 50.
Nota all’art. 4, comma 1:
La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997), è stata modificata ed integrata con:
decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 (in G.U. n. 303 del 31 dicembre 1997) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. n. 49 del 28 febbraio 1998), decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (in G.U. n. 24 del 30 gennaio 1998) convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. n. 75 del 31 marzo 1998), decreto legge 8 aprile 1998, n. 78 (in G.U. n. 82 dell’8 aprile 1998) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 (in G.U. n. 130 del 6 giugno 1998), legge 8 maggio 1998, n. 146 (in S.O.
alla G.U. n. 110 del 14 maggio 1998), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. n. 142 del 20 giugno 1998), decreto legislativo 5 giugno1998, n. 204 (in G.U. n. 151 del 1 luglio 1998), legge 3 agosto 1998, n. 315 (in G.U. n. 202 del 31 agosto 1998), legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998), legge 18 febbraio 1999, n. 28 (in G.U. n. 43 del 22 febbraio 1999), legge 8 marzo 1999, n. 50 (in G.U. n. 56 del 9 marzo 1999), legge 13 maggio 1999, n. 133 (in S.O. alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1999), legge 17 maggio 1999, n. 144 (in S.O. alla G.U. n. 118 del 22 maggio 1999), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. n. 183 del 6 agosto 1999), legge 23 dicembre 1999, n. 488 (in S.O. alla G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999), legge 31 marzo 2000, n. 78
(in G.U. n. 79 del 4 aprile 2000), legge 8 novembre 2000, n. 328 (in S.O. alla G.U. n. 265 del 13 novembre 2000), legge 21 novembre 2000, n. 342 (in S.O. alla G.U. n. 276 del 25 novembre 2000), legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000), legge 6 marzo 2001, n. 64 (in G.U. 27 marzo 2001, n. 68), legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001), decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (in G.U. n. 158 dell’8 luglio 2002) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (in G.U. n. 187 del 10 agosto 2002), legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2003, n. 299), decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (in S.O alla G.U. 13 ottobre 2005, n. 239), decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006), legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) e legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300.
Si riporta il testo dell’art. 48, comma 9:
«Art. 48. Regioni ed enti locali.
Omissis.
9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all’attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per
l’attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.
Omissis.».
Nota all’art. 6:
La legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 15 dicembre 1998, n. 292), è stata
modificata ed integrata con: decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (in S.O. alla G.U. 9 marzo 2000, n. 57), legge 8 febbraio 2001, n. 21 (in G.U. 23 febbraio 2001, n. 45), legge 8 gennaio 2002, n. 2 (in G.U. 14 gennaio 2002, n. 11) e decreto legge 13 settembre 2004, n. 240 (in G.U. 13 settembre 2004, n. 215) convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 12 novembre
2004, n. 269 (in .U. 12 novembre 2004, n. 266). Si riporta il testo dell’art. 11:
«Art. 11.Fondo nazionale.
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge
finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall’anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall’effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all’attività del commissario ad acta sono posti a carico dell’ente inadempiente.
8. I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle somme
occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio,
dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 luglio
1978, n. 392 , sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.».
Nota all’art. 7:
Il testo dell’art. 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, recante “Criteri e modalità per il conferimento i funzioni amministrative agli enti locali e per l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28” (pubblicata nel B.U.R. 19 ottobre 1998, n. 63), così come modificato ed integrato con leggi regionali 11 febbraio 2000, n. 10 (in B.U.R. 23 febbraio 2000, n. 8) e 24 settembre 2003, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 ottobre 2003, n. 42), è il seguente:
«Art. 15 Consiglio delle autonomie locali.
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale della Regione, è istituito il Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Consiglio delle autonomie è composto da:
a) i presidenti delle province, nonché tre consiglieri della provincia di Perugia e due consiglieri della provincia di Terni, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato;
b) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Per il numero degli abitanti si fa riferimento alla popolazione residente nei comuni, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, risultante dalle pubblicazioni annuali ISTAT;
c) un pari numero dei sindaci di cui alla lettera b), dei restanti comuni designati dall’ANCI regionale;
d) due presidenti delle comunità montane, designati dall’UNCEM regionale.
3. Le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali non sono delegabili.
4. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di comunità montana, di componente del consiglio provinciale.
5. Il Presidente del Consiglio è eletto nel proprio seno, secondo le modalità definite dal
regolamento di cui al comma 6.
6. Il Consiglio disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.
7. Il Consiglio svo9lge compiti di informazione, studio, consultazione e raccordo sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali e Regione, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente alla giunta regionale.
8. Il Consiglio formula pareri e proposte alla giunta regionale:
a) sugli schemi dei disegni di legge concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle
province, ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti locali e sugli schemi di atti volti a favorire le forme associative e di cooperazione tra gli enti locali, nonché sulla definizione dei criteri per l’adozione degli atti di trasferimento dei beni del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;
b) sulle forme e modi della partecipazione delle province, dei comuni e delle comunità montane alla programmazione regionale;
c) sugli schemi dei bilanci annuale e pluriennale della Regione, limitatamente alla verifica
dell’adeguatezza dei trasferimenti agli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite;
d) sui criteri generali relativi all’esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e
coordinamento, per l’esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite;
e) soppressa;
f) soppressa.
9. Il Consiglio esprime i pareri e formula le proposte entro venti giorni dall’invio degli atti da parte del presidente della giunta regionale o dell’assessore delegato. Nello stesso termine sono definite le intese previste dalla presente legge. In mancanza dell’intesa la giunta regionale delibera in via definitiva.
10. Il Consiglio ha sede presso la giunta regionale, ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.
11. Il Consiglio è assistito da una segreteria tecnica. La segreteria opera alle strette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente del Consiglio delle autonomie. Il personale necessario per il funzionamento della segreteria è individuato nell’organico regionale ed è assegnato con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il presidente del Consiglio delle autonomie locali. Le spese per il funzionamento della segreteria sono a carico del bilancio regionale.
12. La partecipazione della giunta regionale è assicurata dal presidente della giunta o
dall’assessore delegato agli enti locali.
13. Le riunioni del Consiglio sono equiparate, ai fini di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza. Per tali riunioni è fissato un gettone di presenza per un valore di lire 100.000, salvo adeguamento I.S.T.A.T. da determinare con atto della Giunta regionale.».
Note all’art. 8:
La legge regionale 2 aprile 1982, n. 16, recante “Studi e ricerche per la programmazione e pianificazione ambientale”, è pubblicata nel B.U.R. 7 aprile 1982, n. 20.
La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,
recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in E.S. al B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10) e 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32).
Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) è il seguente:
«Art. 27 Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».
Nota all’art. 10:
La delibera CIPE del 18 dicembre 1996, recante “Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.c.p.a.”, è pubblicata nella G.U. 28 marzo 1997, n. 73.
Nota all’art. 11:
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, recante “Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”, è pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L. 277 ed è entrato in vigore il 22 ottobre 2005.
Nota all’art. 12, commi 1 e 3:
Il testo degli artt. 29 e 30, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all’art. 8), è il seguente:
«Art. 29.(Fondi speciali)
1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli
correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge
finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l’oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.
2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità
previsionali esistenti o di nuove unità dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell’esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di bilancio.
4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non
approvati entro il termine dell’esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell’esercizio immediatamente successivo. In tal caso
resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi
furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell’esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell’esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell’eventuale disavanzo di cui all’articolo 36.
Art. 30. (Leggi regionali di spesa)
Omissis.
3. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa e l’onere per competenza e per cassa relativo al primo anno di applicazione. Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale cessano di avere validità a partire dall’esercizio finanziario 2000. La legge finanziaria regionale determina le quote destinate a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, tenendo anche conto degli impegni giuridicamente perfezionati.
Omissis.».
Nota all’art. 13:
Il testo dell’art. 82, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all’art. 8), è il seguente:
«Art. 82 (Residui passivi. Nozione)
Omissis.
3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti.
Omissis.».
Nota alla dichiarazione d’urgenza:
Il testo dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:
«Art. 38.Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
Omissis.».


ALLEGATO 1
Allegato
«TABELLA A (Art. 29, comma 1, L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi da includere nel fondo speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso»
«TABELLA B (Art. 29, comma 1, L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi da includere nel fondo speciale in conto capitale per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso»
«TABELLA C (Art. 27, comma 3, lett. c) L.R. 13/2000): Stanziamenti in relazione a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria»
«TABELLA D (Art. 27, comma 3, lett. d) L.R. 13/2000): Importi da iscrivere in bilancio in relazione
ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale»


(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)



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