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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 26 maggio 2006, n. 13
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali
 
L' Assemblea legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Disciplina)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 65, 66 e 67 dello Statuto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli Enti locali ai processi decisionali della Regione, disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli Enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria.

ARTICOLO 2
(Composizione)

1. Il Consiglio delle Autonomie Locali, di seguito denominato Consiglio, è composto da:
a) i Presidenti delle Province;
b) i Presidenti dei Consigli provinciali;
c) i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
d) i Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
e) dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essa residente, detratta la somma della popolazione dei Comuni con più di 15.000 abitanti, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
f) i Presidenti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM regionali;
g) quattro Presidenti di Comunità Montane, uno per Provincia, eletti dalle Assemblee dei Presidenti delle Comunità Montane, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia.
2. Le Assemblee dei Sindaci di cui al comma 1, lettera e), eleggono, rispettivamente per ciascuna Provincia, almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

ARTICOLO 3
(Funzionamento)

1. Il Consiglio nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 4
(Nomina e costituzione)

1. Il Presidente del Consiglio regionale nomina con proprio decreto i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali e convoca la riunione di insediamento entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.
2. A tal fine, entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, comunica ai Presidenti delle Province il numero dei componenti elettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), spettanti a ciascuna Provincia.
3. I nominativi dei componenti elettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e g), devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dal termine indicato nel comma 2. Qualora, alla scadenza di tale termine, non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il Consiglio delle Autonomie Locali resta in carica per l’intera legislatura.
5. I componenti del Consiglio decadono nell’ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica.
6. Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, dichiara la decadenza del componente e procede alla sua sostituzione; nel caso di componenti elettivi, procede acquisito il nominativo dalle Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità montane.

ARTICOLO 5
(Funzioni)

1. Ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto, il Consiglio:
a) esercita l’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali;
b) esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:
1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali;
2) progetti di legge concernenti l’articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;
3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;
4) atti di programmazione generale;
5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;
c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;
d) propone al Presidente della Giunta il ricorso avverso atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell’autonomia regionale e di Enti locali liguri.

ARTICOLO 6
(Iniziativa legislativa)

1. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall’articolo 46 dello Statuto regionale.

ARTICOLO 7
(Pareri obbligatori)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all’assegnazione alle Commissioni consiliari, comunica al Consiglio delle Autonomie Locali le iniziative sulle quali quest’ultimo è tenuto ad esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b).
2. Il Consiglio delle Autonomie Locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e lo invia al Presidente del Consiglio regionale; decorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il parere si intende acquisito.
3. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può comunque procedere all’approvazione dell’iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti;
tale maggioranza non é richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie Locali, per l’approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.
4. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del Consiglio delle Autonomie Locali da parte delle Commissioni e del Consiglio regionale.

ARTICOLO 8
(Osservazioni del Consiglio delle Autonomie Locali)

1. Ai fini della formulazione di eventuali osservazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta, secondo l’organo competente ad adottare l’atto, comunicano al Consiglio delle Autonomie Locali i progetti di legge o di atti amministrativi che comunque interessino gli Enti locali.
2. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure e le modalità per la richiesta di osservazioni al Consiglio delle Autonomie Locali e per la valutazione delle stesse da parte delle Commissioni e del Consiglio regionale.
3. Qualora la Giunta richieda il parere del Consiglio delle Autonomie Locali su progetti che devono essere approvati dal Consiglio, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.

ARTICOLO 9
(Partecipazione alle sedute)

1. Il Consiglio delle Autonomie Locali può richiedere l’intervento dei dirigenti della Regione e degli Enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

ARTICOLO 10
(Dotazione organica)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all’interno dell’organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all’organizzazione stessa, una struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie Locali.
2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali del Consiglio delle Autonomie Locali e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, dall’apporto di altre strutture del Consiglio regionale.
3. La struttura di cui al presente articolo assicura al Consiglio delle Autonomie Locali una tempestiva informazione sugli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

ARTICOLO 11
(Abrogazione e disposizioni transitorie)

1. La legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali) è abrogata.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, provvede nelle forme di cui all’articolo 4 alla nomina e convocazione del Consiglio delle Autonomie locali.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 26 maggio 2006
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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