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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 25 novembre 2010, n. 23
Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


Art. 1
(Saldo finanziario)


1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e successive modifiche e integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009, è accertato in euro 206.549.349,84. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.


Art. 2
(Copertura finanziaria)


1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge regionale di bilancio 12 febbraio 2010, n. 10 (Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all’importo complessivo di euro 206.549.349,84, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2010 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l’anno 2010 e di euro 17.150.000,00 dal 2011 in poi.
2. All’onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelleUPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2010 e successivi, del bilancio pluriennale 2010-2012.
3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decretolegge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente l egge.


Art. 3
(Fondi da reiscrivere)


1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2010, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2009, a norma dell’articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000, è accertato in euro890.482.823,77, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.


Art. 4
(Fondi perenti)


1. Per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 3 della l.r. 13/2000, è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2009 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell’esercizio 2010 e di cui all’articolo 3.


Art. 5
(Variazioni di bilancio)


1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 e al bilancio pluriennale 2010- 2012 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.


TITOLO II
PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DI LEGGI REGIONALI


Art. 6
(Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8)


1. Alla tabella C) della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 – Legge finanziaria 2010), relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).
2. Alla tabella D) della l.r. 8/2010, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).


Art. 7
(Modificazioni alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10)


1. La tabella E) della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012), relativa alla destinazione del mutuo di euro 58.000.500,00 è sostituita dalla allegata tabella E).
2. La tabella H) della l.r. 10/2010, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2009, è sostituita dalla allegata tabella F).
3. La tabella L) della l.r. 10/2010, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).
4. La tabella M) della l.r. 10/2010, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2010, è sostituita dalla allegata tabella L).
5. La tabella O) della l.r. 10/2010, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l’anno 2010, è sostituita dalla allegata tabella M).


Art. 8
(Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12)


1. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni), è sostituito dal seguente:
“2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è subordinata all’accertamento della corrispondente entrata nella unità previsionale di base 3.01.004 denominata ‘Altri introiti (cap.949)’.”.


Art. 9
(Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)


1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura) le parole:
“imprenditori ittici” sono sostituite dalle seguenti: “operatori ittici”.
2. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 15/2008 le parole: “imprenditori ittici” sono sostituite dalle seguenti: “operatori ittici”.
3. Al comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 15/2008 la parola: “imprenditori” è sostituita dalla seguente: “operatori”.
4. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 15/2008 le parole: “gli imprenditori ittici” sono sostituite dalle seguenti: “i pescatori professionali”.
5. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 15/2008 le parole: “le cooperative di imprenditori ittici” sono sostituite dalle seguenti:
“i pescatori professionali”.
6. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 15/2008 le parole: “imprenditori ittici” sono sostituite dalle seguenti: “i pescatori professionali”.


Art. 10
(Modificazione alla legge regionale 4 aprile 1990, n. 10)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1:
«Disciplina delle attività di estetista») e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Ai sensi dell’articolo 1 della legge 1/1990 l’attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa legge 1/1990.”.


Art. 11
(Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19)


1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge 8 regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria – ATER regionale), è sostituito dal seguente:
“5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge in misura pari al sessanta per cento dell’indennità annua percepita dai componenti del Consiglio di Amministrazione.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 19/2010 è sostituito dal seguente:
“3. Gli organi in carica alla data del 1° agosto 2010 continuano ad esercitare le loro funzioni fino al 31 dicembre 2010, fatte salve l’approvazione del bilancio consuntivo e le attività di rendicontazione al 31 dicembre 2010.
L’approvazione del bilancio consuntivo e le attività di rendicontazione devono essere concluse entro e non oltre il 28 febbraio 2011 senza oneri aggiuntivi.”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 19/2010, è aggiunto il seguente:
“5 bis. Nelle more dell’adozione degli atti di cui al comma 5 l’ATER regionale si avvale, per la gestione ordinaria, del bilancio di previsione predisposto nell’esercizio finanziario 2010 dalle ATER di cui alla l.r. 11/2002, nonché del regolamento di organizzazione e del regolamento di contabilità adottati dalle ATER stesse.”.


Art. 12
(Modificazioni dell’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)


1. Al comma 11 dell’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), la parola: “2006” è sostituita dalle parole: “2011, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1”.


Art. 13
(Abrogazioni)


1. L’articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese) è abrogato.


TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI


Art. 14
(Ordinamento del personale)


1. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accedono al ruolo regionale per pubblico concorso è conservato il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso l’amministrazione di provenienza. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 21 maggio 1987, n. 28 (Trattamento economico di anzianità in caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso) è abrogato.
3. L’articolo 80 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 (Stato giuridico, trattamento economico e inquadramento in ruolo del personale della Regione) resta abrogato.


Art. 15
(Sviluppo del Piano telematico regionale)


1. Per consentire lo sviluppo del Piano telematico, quale servizio di pubblico interesse, ai fini della valorizzazione del territorio regionale, è assegnato a Centralcom S.p.A., per l’anno 2010 e sulla base di apposita convenzione, un contributo di euro 76.500,00.
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con la disponibilità della UPB 05.1.016 che assume la seguente nuova denominazione “Attività e programmi finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio” (cap. 5863).


Art. 16
(Interventi promozionali e turistici)


1. La quota di euro 350.000,00, dello stanziamento della UPB 08.2.009 (cap. 9500/3100) è destinata, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.), ad interventi di promozione allo sviluppo sul territorio regionale ed in particolare per quanto attiene il sistema aeroportuale.


Art. 17
(Fondo per l’innovazione degli impianti a fune)


1. Le risorse disponibili nella UPB 06.2.004 (cap. 7417) del bilancio regionale di previsione derivanti dai trasferimenti statali di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140(Norme in materia di attività produttive), così come ripartite dall’articolo 31, comma 4 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), riservate all’innovazione tecnologica,
all’ammodernamento e al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, sono assegnate mediante bandi o procedure negoziate.
2. Possono accedere al contributo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge 140/1999, soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori degli impianti stessi, per interventi appartenenti alle seguenti tipologie:
a) impianti isolati destinati all’attività sportiva locale: ovvero impianti sportivi per
un’utenza puramente locale e situati in zone con scarsa o inesistente capacità turistica ed un numero limitato di infrastrutture funzionali alla pratica di sport invernali;
b) impianti aventi carattere di infrastrutture di trasporto: ovvero impianti a rilevanza locale e che rivestono carattere sociale, destinati al trasporto pubblico di persone e merci.
3. Gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune di cui al comma 2, esistenti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono impianti di uso locale ai sensi e per gli effetti della Decisione della Commissione Europea C(2002) 599 fin del 27-02-2002, in materia di aiuti di Stato.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per la concessione di contributi di cui al presente articolo.


Art. 18
(Attuazione art. 70, comma 2, lett. f)


della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 «Nuovo Statuto della Regione Umbria»)
1. In attuazione dell’articolo 70, comma 2, lettera f) della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e nel rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica sancito dall’articolo 31 dello stesso Statuto, sono conferiti al dirigente regionale competente per materia gli atti di gestione afferenti il patrimonio dei beni mobili della Regione con riferimento sia ai beni patrimoniali disponibili sia ai beni patrimoniali indisponibili, nel rispetto delle norme che li regolano e degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione.
2. I dirigenti regionali competenti in materia adottano gli schemi di contratti afferenti gli appalti di lavori, di servizi e di forniture.


Art. 19
(Interventi straordinari per le cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)


1. La Regione concede un aiuto, ai sensi della vigente normativa, alle cooperative agricole di cui è socio esercitando il diritto di recesso dalla compagine societaria.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione degli aiuti e per la quota di partecipazione regionale superiore al limite dell’aiuto concesso.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 25 novembre 2010
MARINI



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