Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Al comma 1 lett. d) dell’art. 2, della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, le parole “unitaria dei rifiuti urbani” sono sostituite dalle parole “integrata dei rifiuti”.
2. Al comma 1 lett. b) dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, le parole “gli ambiti territoriali ottimali” sono sostituite dalle parole “l’ambito territoriale ottimale”.
3. Al comma 1 lett. c) dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, le parole “di ciascun ATO” sono sostituite dalle parole “dell’ATO”.
4. Al comma 1 lett. d) dell’art.3 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, la parola “urbani” è soppressa.
5. Al comma 3 lett. g) dell’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) è soppressa la parola “urbani”;
b) le parole “negli ATO” sono sostituite dalle parole “nell’ATO”.
6. Al comma 1, lett. b) dell’art. 13 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, le parole “le Autorità d’Ambito sono tenute” sono sostituite dalle parole “l’Autorità d’Ambito è tenuta”.
ARTICOLO 2
1. L’art. 14 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, è sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Delimitazione dell’ATO)
1. La gestione integrata dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).
2. In attuazione dell’art. 200 del Decreto Legislativo n.152/2006 è istituito un unico Ambito Territoriale Ottimale denominato ATO Rifiuti Basilicata, coincidente con l’intero territorio regionale.
3. La delimitazione di cui al comma 2 può essere modificata dal Piano Regionale Generale dei Rifiuti (PRGR) al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti o per armonizzare l’ATO a sopravvenute scelte di programmazione regionale, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 200 comma 1 del D.Lgs 152/2006.”
ARTICOLO 3
1. L’art. 15 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Modalità per lo svolgimento in forma associata del servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. I Comuni ricadenti nell’ambito di cui all’art. 14 comma 2 della presente legge, al fine di garantire lo svolgimento in forma associata ed unitaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, stipulano apposita convenzione entro trenta giorni dalla redazione dello schema tipo che sarà predisposto dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Nello stesso termine la Giunta Regionale approva lo schema tipo di Statuto dell’Autorità d’Ambito.
3. La Regione assume ogni iniziativa necessaria ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 ed esercita le relative funzioni di coordinamento.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta giorni, dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all’art. 42, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dal Presidente della Giunta Regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida.”
ARTICOLO 4
1. L’art. 16 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, è sostituito dal seguente:
“Art. 16 (Costituzione dell’Autorità di Ambito)
1. Con la stipulazione della convenzione di cui all’articolo 15 gli Enti Locali ricadenti nell’ATO Rifiuti Basilicata istituiscono, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 152/2006, un consorzio obbligatorio denominato Autorità d’Ambito.
2. L’Autorità di Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, ed esercita, per conto degli enti locali convenzionati appartenenti al medesimo ATO, tutte le funzioni connesse all’organizzazione ed allo svolgimento, in forma unitaria ed associata, del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti.
3. L’Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun ente locale convenzionato in proporzione alla propria quota di partecipazione. La quota di partecipazione è determinata in rapporto al numero di abitanti residenti in ciascuno dei Comuni convenzionati.
4. Il patrimonio dell’Autorità di Ambito è inoltre costituito dagli eventuali conferimenti in natura, effettuati dai Comuni convenzionati nonché dalle acquisizioni dirette effettuate dalla Comunità di ambito con mezzi propri. Gli eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione di ciascun ente locale convenzionato e la loro valutazione è effettuata conformemente a quanto stabilito dall’art. 2343 Codice Civile.
5. All’Autorità di Ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
6. Alla copertura iniziale dei costi di funzionamento dell’Autorità di Ambito si provvede con apposito fondo di dotazione erogato dalla Regione.”
ARTICOLO 5
1. Dopo l’art. 16 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, è inserito il seguente:
“Art. 16/bis (Funzioni dell’Autorità d’Ambito)
1. L’Autorità d’Ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantire l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza nella gestione integrata dei rifiuti.
2. Esercita le funzioni ed i compiti ad essa assegnati dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Autorità d’Ambito elabora un piano d’ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo sulla base dei criteri e degli indirizzi da emanarsi da parte della Regione ai sensi dell’art. 203 del D.Lgs. 152/2006.
I suddetti criteri ed indirizzi sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determinando il termine entro cui l’Autorità d’ambito dovrà elaborare l’apposito piano che, comunque, non potrà essere inferiore a 180 giorni.”
ARTICOLO 6
1. L’art. 17 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, è sostituito dal seguente:
“Art. 17 (Organi dell’Autorità di Ambito)
1. Sono organi dell’Autorità di Ambito:
a) l’Assemblea dei rappresentanti degli enti locali convenzionati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il funzionamento degli organi dell’Autorità di Ambito è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea.
3. La convenzione e lo Statuto di cui all’art. 15 determinano le ulteriori modalità di funzionamento degli organi, nonché l’organizzazione ed i compiti degli uffici dell’Autorità d’Ambito.
4. Con la medesima convenzione, sono, altresì, regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell’Autorità d’Ambito.”
ARTICOLO 7
1. L’art. 18 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, è sostituito dal seguente:
“Art. 18 (Composizione e funzioni dell’Assemblea dell’Autorità di Ambito)
1. L’Assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti locali convenzionati ed è composta dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, il cui diritto di voto è proporzionale al numero di abitanti del Comune di rispettiva competenza.
2. I rappresentanti delle Province di Matera e Potenza partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.
3. In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei voti espressi pro quota da ciascuno dei rappresentanti degli enti locali convenzionati; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei voti espressi pro quota dai rappresentanti degli enti locali convenzionati.
4. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell’Autorità di Ambito. In particolare:
a) approva il piano d’ambito previsto all’art. 16/bis;
b) determina la tariffa del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nonché le modalità per la sua riscossione;
c) individua le modalità per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti attraverso le forme associate e di cooperazione previste dal Capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
d) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di concessione di cui al successivo articolo 21;
e) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’Autorità d’Ambito;
f) approva le modifiche alla convenzione di cui all’articolo 15;
g) approva lo statuto ed il regolamento che disciplina il funzionamento degli organi dell’Autorità di Ambito;
h) nomina e revoca la componente elettiva del Consiglio di Amministrazione;
i) adotta ogni altro atto che non sia attribuito dalla presente legge al Consiglio di Amministrazione.”
ARTICOLO 8
1. L’art. 19 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, è sostituito dal seguente:
<<Art. 19 (Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito)
1. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
a) Presidente eletto dall’Assemblea dei Sindaci;
b) 6 componenti di cui 2 eletti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, 2 dai Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, 2 dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti con esclusione dei Comuni di Potenza e Matera;
c) 1 componente designato in Assemblea dal Comune di Potenza;
d) 1 componente designato in Assemblea dal Comune di Matera;
e) 1 componente designato dalla Provincia di Potenza;
f) 1 componente designato dalla Provincia di Matera;
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.
3. Al Consiglio di Amministrazione competono:
a) la predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea;
b) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il compimento degli atti necessari per procedere all’affidamento al Gestore del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti;
d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull’operato del Gestore e sul corretto svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti.
4. Il Consiglio di Amministrazione elabora la proposta di regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 18, comma 4, lett. g).”
ARTICOLO 9
1. L’art. 20 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6. è sostituito dal seguente:
<<Art. 20 (Presidente e Vice Presidente dell’Autorità di Ambito)
1. Al Presidente, avente funzioni di amministratore delegato, compete la legale rappresentanza dell’Autorità di Ambito. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza compete al Vice Presidente.
2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio d’Amministrazione; fissa inoltre l’ordine del giorno dei lavori del Consiglio d’Amministrazione.
3. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta.”
ARTICOLO 10
1. Dopo l’art. 20 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, è inserito il seguente:
“Art. 20/bis (Collegio dei Revisori dei Conti)
1. Il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Autorità di Ambito è esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall’Assemblea degli enti convenzionati, secondo i criteri fissati dall’art. 234 del D.Lgs 267/2000.”
ARTICOLO 11
1. L’art. 21 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, è sostituito dal seguente:
“Art. 21 (Rapporti tra Autorità di Ambito e Gestori)
1. Il rapporto tra l’Autorità di Ambito ed il Gestore è regolato da apposita convenzione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale adotta lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 1, completo del contratto di servizio-tipo con allegata carta dei servizi.
3. Nell’ATO, lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti è, di norma, affidato ad un unico Gestore. Per conseguire economicità gestionale a garantire che la gestione del servizio pubblico risponda a criteri di efficienza ed efficacia, l’Assemblea può tuttavia decidere di organizzare lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti avvalendosi di una pluralità di Gestori. In tal caso, l’Assemblea individua se necessario il Gestore cui affidare il compito di coordinamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni esercitate dalla pluralità di Gestori.”
ARTICOLO 12
1. Dopo l’art. 21 della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, è inserito il seguente:
“Art. 21/bis (Disposizioni transitorie)
1. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le Autorità di ambito esistenti sono poste in liquidazione. Con lo stesso decreto sono nominati Commissari liquidatori, che provvedono altresì a garantire anche le funzioni ordinarie, gli attuali Organi esecutivi delle cessanti ATO. Tale funzione commissariale deve cessare nel termine di novanta giorni dalla data di nomina.
2. Fino alla effettiva istituzione dell’ATO Rifiuti Basilicata, la Regione può avvalersi delle province per la realizzazione degli impianti previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti, nonché delle strutture tecniche delle stesse per l’attuazione di detto piano.
3. L’ATO Rifiuti Basilicata, istituito ai sensi della presente legge, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei cessanti ATO.
In particolare, in materia di personale, qualsiasi soggetto che a qualunque titolo presti servizio presso le cessanti Autorità d’ambito, verrà integrato nella nuova struttura dell’ATO Rifiuti Basilicata con il livello occupazionale corrispondente alle esperienze maturate.”
ARTICOLO 13
1. Al comma 2 dell’art. 22, della L.R. 2 febbraio 2001 n.6, le parole “agli ATO” sono sostituite dalle parole “all’ATO”.
2. Al comma 2 dell’art. 35, della L.R. 2 febbraio 2001 n.6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “le Autorità di Ambito” sono sostituite dalle parole “l’Autorità d’Ambito”;
b) la parola “urbani” è soppressa.
ARTICOLO 14
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 24 novembre 2008
DE FILIPPO