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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 24 luglio 2007, n. 25
Prestito sociale d’onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l’accesso.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Articolo 1
(Oggetto e finalità)


1. La presente legge in coerenza con il Piano sociale regionale istituisce un fondo per agevolare l’accesso al microcredito, anche al fine di contrastare fenomeni di usura, nella forma del prestito sociale d’onore. Il prestito sociale d’onore è concesso a favore di cittadini residenti in Umbria che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale.
2. L’agevolazione di cui al comma 1 consiste nell’abbattimento totale degli interessi sui prestiti sociali d’onore erogati da istituti di credito convenzionati con Gepafin S.p.A., da restituirsi in rate periodiche entro un periodo massimo di sessanta mesi. La restituzione del prestito decorre dal sesto mese dall’erogazione dello stesso.
3. La gestione amministrativa e contabile del fondo per l’abbattimento totale degli interessi derivanti dall’erogazione di prestiti sociali d’onore è attribuita a Gepafin S.p.A. sulla base di apposita convenzione da stipularsi con la Regione Umbria.


ARTICOLO 2
(Tipologia di intervento)


1. Il prestito sociale d’onore ha un importo massimo di euro 5 mila ed è determinato in funzione delle necessità dei richiedenti e della loro capacità di rimborso.
2. Un nuovo prestito sociale d’onore è concesso per lo stesso nucleo familiare non prima di dodici mesi a partire dal termine della restituzione del precedente prestito.


ARTICOLO 3
(Caratteristiche della situazione di bisogno)


1. Il prestito sociale d’onore è destinato a far fronte a situazioni di bisogno caratterizzate da:
a) temporanea e contingente difficoltà economica, legata a problematiche individuali o familiari, abitative, scolastico-formative, lavorative, di salute e legali;
b) presenza di concrete opportunità volte al superamento delle difficoltà attuali e all’attivazione di risorse del soggetto richiedente e degli eventuali familiari.
2. Le situazioni soggettive di cui al comma 1 e l’onere finanziario della spesa da sostenere devono essere puntualmente e adeguatamente documentate al momento della domanda.


ARTICOLO 4
(Requisiti di ammissibilità)


1. Il richiedente, per ottenere il prestito sociale d’onore dovrà essere in possesso, alla presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o dell’Unione Europea; qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla restituzione del prestito ed esercitare attività di lavoro subordinata o autonoma;
b) avere residenza anagrafica da almeno un anno in uno dei comuni dell’Umbria;
c) avere compiuto i 18 anni di età;
d) avere un reddito familiare complessivo, come determinato da attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, non superiore a 17 mila euro annui e non inferiore a 5 mila euro annui, calcolato sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi;
e) avere una condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso entro i termini stabiliti all’articolo 1, comma 2;
f) non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale;
g) non avere una situazione debitoria che evidenzia l’assoluta incapacità di rimborso del prestito sociale d’onore.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera f) deve sussistere fino alla restituzione dell’ultima rata del prestito sociale d’onore ottenuto.


ARTICOLO 5
(Presentazione delle domande e procedure per l’erogazione del prestito)


1. Le domande sono presentate al Comune di residenza o al Comune capofila di Ambito territoriale individuato nel Piano sociale regionale.
2. I Comuni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4, trasmettono mensilmente a Gepafin S.p.A. le domande pervenute.
3. Gepafin S.p.A. stila una graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto delle priorità determinate con il regolamento previsto al comma 6.
4. Gepafin S.p.A., entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, trasmette agli istituti di credito convenzionati di cui all’articolo 1, comma 2 una comunicazione contenente l’indicazione dei soggetti che hanno i requisiti per accedere al prestito sociale d’onore.
5. Gli istituti di credito convenzionati, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, deliberano la concessione del prestito sociale d’onore.
6. La Giunta regionale, con apposito regolamento, provvede a:
a) determinare le specifiche tipologie di bisogno con l’individuazione delle relative priorità ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a);
b) approvare lo schema di avviso pubblico da pubblicarsi presso i Comuni;
c) individuare i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1, tra Ambiti territoriali previsti dal Piano sociale regionale.


ARTICOLO 6
(Clausola valutativa)


1. Con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nell’agevolare l’accesso al microcredito nella forma del prestito sociale d’onore in favore di cittadini residenti in Umbria in situazione di temporanea difficoltà economica. La relazione è presentata alla Commissione consiliare competente in materia e fornisce i seguenti dati informativi:
a) numero delle domande presentate ai Comuni suddivise in base alla tipologia di bisogno di cui all’articolo 5, comma 6, lettera a) e in base a quelle ammesse all’erogazione del prestito sociale d’onore;
b) tempi medi per Ambito territoriale di durata del procedimento dal momento della pubblicazione del bando al momento della erogazione del prestito;
c) dotazione finanziaria assegnata a ciascun Ambito territoriale in relazione al numero delle domande ammissibili ai sensi dell’articolo 5, comma 2, spesa sostenuta per l’abbattimento degli interessi e verifica della capacità di spesa di ogni Ambito territoriale.
2. Decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del primo bando la Giunta regionale fornisce dati informativi sugli importi relativi al capitale prestato in ciascun Ambito territoriale e sulla restituzione dei prestiti concessi.
3. Tutti i soggetti attuatori dell’intervento di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste per consentire alla Giunta di predisporre la relazione di cui al comma 1.


ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)


1. Per l’abbattimento totale degli interessi derivanti dall’erogazione del prestito sociale d’onore è istituito il fondo di cui all’articolo 1, comma 1 ed è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 100.000,00 euro da finanziarsi mediante l’utilizzo dell’importo incluso nel Fondo Speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso ai sensi dell’articolo 29, comma 1 della l.r. 13/2000, come previsto nella Tabella “A” allegata alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Legge finanziaria 2007) con riferimento al numero d’ordine 3 avente ad oggetto “Istituzione di un fondo per l’erogazione di prestiti sociali d’onore”.
2. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l’iscrizione in aumento ai sensi dell’articolo 29, comma 2 della l.r. 13/2000 e ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli Ambiti territoriali con i criteri e le procedure di cui all’articolo 5, comma 6, lettera c).


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 24 luglio 2007
LORENZETTI


Note:
Nota all’art. 4, comma 1, lettera d):
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” (pubblicato nella G.U. 18 aprile 1998, n. 90), è stato modificato ed integrato con decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (in G.U. 23 maggio 2000, n. 118).


Note all’art. 7, commi 1, 2 e 3:
– La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,
recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11.
Il testo degli artt. 27, comma 3, lettera c) e 29, commi 1 e 2, è il seguente: «Art. 27 Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.
Art. 29
Fondi speciali.
1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l’oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.
2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
Omissis.».
– La legge regionale 29 marzo 2007, n. 7,
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 - Legge finanziaria 2007”, è pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14.



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