NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44
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Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
Articolo 1 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d’età per il collocamento a riposo ed esodo del personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona)
1. Le norme contenute nell’articolo 72, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, per quanto compatibili, ai dirigenti ed al personale dipendente della Regione Liguria, dei propri enti strumentali, delle Aziende di servizi alla persona, nonché delle Comunità montane in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2. L’articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) si applica, per quanto compatibile, al personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona. 3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, per l’anno 2009, il personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona devono presentare le relative istanze alle amministrazioni di appartenenza entro il 1° marzo.
ARTICOLO 2 (Termini per bandi di concorso)
1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica possono essere banditi, anche se non sono ancora esaurite le vigenti graduatorie di altri concorsi per la stessa categoria e per gli stessi profili professionali, i concorsi pubblici riservati per la stabilizzazione del personale precario della Regione individuato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).
ARTICOLO 3 (Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione e degli enti strumentali regionali)
1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di fornitura lavoro temporaneo e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino alla data di assunzione definitiva conseguente al processo di stabilizzazione, la Regione Liguria ed i propri enti strumentali continuano comunque ad avvalersi del personale di cui al comma 1.
ARTICOLO 4 (Esodo del personale degli enti di formazione)
1. L’articolo 5 della l.r. 1/2006 si applica al personale degli enti di formazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
ARTICOLO 5 (Proroga della disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante)
1. Per l’anno 2009, in attesa dell’emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è prorogata la disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante prevista dall’articolo 15 della l.r. 1/2006.
ARTICOLO 6 (Incentivazione all’uso del trasporto pubblico)
1. La Regione riconosce al trasporto pubblico il ruolo di strumento necessario per favorire la mobilità sostenibile, nonché per contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione: a) può promuovere apposite campagne di sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, affinchè adottino misure di incentivazione verso il proprio personale dipendente, volte ad agevolare l’uso del trasporto pubblico; b) può stipulare specifiche convenzioni con Aziende esercenti trasporto pubblico locale di competenza regionale affinché il proprio personale dipendente, nonché i soggetti in servizio presso la Regione stessa con contratti di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, possano usufruire dei servizi di tali società ad un costo ridotto rispetto a quello attuale.
ARTICOLO 7 (Volontari operanti presso organizzazioni internazionali non governative)
1. Il personale regionale operante come volontario presso organizzazioni internazionali non governative è collocato d’ufficio in aspettativa non retribuita per il relativo periodo di attività, per un progetto di durata massima di tre anni.
ARTICOLO 8 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico))
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 17/1986 è inserito il seguente: “Articolo 7 bis (Attribuzione di ulteriori funzioni) 1. Al Difensore Civico sono attribuite le funzioni dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 2. Le azioni e le modalità operative per l’esercizio delle funzioni di Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono stabilite dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza).”. 2. Al termine del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 17/1986 sono inserite le seguenti parole: “Una parte specifica della relazione è dedicata all’attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi dell’articolo 7 bis.”. 3. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 17/1986 è sostituito dal seguente: “1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell’incarico, al Difensore Civico è corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all’assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali).”.
ARTICOLO 9 (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza))
1. L’articolo 7 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente: “Articolo 7 (Rapporti con Autorità di Garanzia) 1. Le Autorità di Garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività.”. 2. Gli articoli 3, 5, 6 e 8 della l.r. 9/2007 sono abrogati.
ARTICOLO 10 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/1987, le parole: “65 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “75 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2010”. 2. Il comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 3/1987 è sostituito dal seguente: “2 bis. Con decorrenza dalla nona legislatura, ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria è corrisposta una indennità mensile lorda pari al 75 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai Ministri della Repubblica non parlamentari. Agli stessi sono estesi, per tutto il tempo in cui svolgono l’attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, nonché tutte le altre disposizioni previste dalla normativa statale e regionale per i Consiglieri regionali ad eccezione della indennità di fine mandato e delle norme relative all’assegno vitalizio.”. 3. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 3/1987, è sostituito dal seguente: “1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, ai Consiglieri regionali compete il rimborso forfettario mensile delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, della Giunta regionale, dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari previste dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio, delle Conferenze dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nelle percentuali della indennità mensile lorda di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento), ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986), riferite alla percorrenza tra la zona di elezione, ovvero alla zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la sede della Regione: a) per una distanza fino a venticinque chilometri: 25 per cento; b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri: 30 per cento; c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri: 35 per cento; d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri 40 per cento.”. 4. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 3/1987 é sostituito dal seguente: “3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, il rimborso forfettario mensile di cui al comma 1 è decurtato del 20 per cento nel caso in cui il beneficiario abbia diritto ad utilizzare usualmente l’automobile di rappresentanza o servizio, salvo dichiarazione di rinuncia. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, con propria deliberazione, individuano i soggetti a cui effettuare tali detrazioni.”. 5. Con decorrenza dalla nona legislatura, nel comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 3/1987 le parole: “sessantesimo” e “cinquantacinquesimo” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “sessantacinquesimo” e “sessantesimo”. 6. Alla fine del comma 1, dell’articolo 23 della l.r. 3/1987 sono aggiunte le seguenti parole: “In caso di rielezione, l’eventuale riversamento volontario dell’importo di detti contributi dovrà essere effettuato calcolando gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.”. 7. Il comma 4, dell’articolo 23 della l.r. 3/1987 é sostituito dal seguente: “4. Qualora il Consigliere, rieletto in successive legislature, abbia in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore alla intera legislatura, i contributi trattenuti ed incamerati dalla Regione, o riversati alla Regione, sono ripristinati d’ufficio agli effetti dei benefici previsti dall’articolo 27.”. 8. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 3/1987 è aggiunto il seguente: “2 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, l’assegno vitalizio mensile non è cumulabile con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla Regione Liguria, nonché a cariche elettive o di governo presso gli enti locali qualora gli stessi siano superiori, su base mensile lorda, al 40 per cento dell’indennità di carica lorda prevista per i Consiglieri regionali. La somma eccedente tale limite viene trattenuta, sull’assegno vitalizio mensile, dal Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria. Al fine di consentire detta trattenuta, ciascun beneficiario è tenuto a comunicare ai competenti Uffici del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, entro il mese successivo al verificarsi dell’evento, l’eventuale entrata in godimento di emolumenti eccedenti il limite di cui al presente comma.”. 9. L’articolo 30 della l.r. 3/1987 è sostituito dal seguente: “Articolo 30 (Diritto e misura dell’Assegno di reversibilità)1. Il Consigliere, previo versamento di apposita quota contributiva mensile aggiuntiva pari al 3 per cento dell’indennità di cui all’articolo 2, comma 1, ha diritto, dandone apposita comunicazione all’Ufficio di Presidenza, di determinare l’attribuzione agli aventi diritto di seguito individuati di una quota pari al 50 per cento dell’importo lordo dell’assegno vitalizio allo stesso spettante. Condizione necessaria perché si determini tale attribuzione è che il Consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all’assegno vitalizio. 2. L’ottenimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla comunicazione all’Ufficio di Presidenza di volersene avvalere. 3. Sia la comunicazione di cui al comma 2, sia l’ inizio della contribuzione di cui al comma 1 devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza del beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all’inizio del mandato consiliare; in tal caso il termine per la comunicazione decorre rispettivamente dalla data del matrimonio ovvero dalla nascita dei figli e l’obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce dalla data di assunzione della carica di Consigliere. 4. Qualora uno dei beneficiari dell’assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, o si verifichi una delle condizioni di cui all’articolo 26, comma 2 il pagamento dell’assegno resta sospeso per tutta la durata dell’esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Il diritto all’assegno vitalizio di reversibilità si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato. 5. Il diritto all’assegno di reversibilità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del titolare dell’assegno diretto o del Consigliere regionale che abbia già maturato il diritto all’assegno a norma degli articoli 19, 20 e 23, è a favore: a) del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata dal giudice la separazione personale; b) dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera b), finché minorenni; d) dei figli di cui alla lettera b) o , in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivevano a carico dell’ex Consigliere deceduto. 6. Le condizioni per la concessione dell’assegno di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare, l’assegno è revocato. 7. Le norme del presente articolo si applicano con decorrenza dalla nona legislatura.”. 10. L’articolo 30 bis della l.r. 3/1987 è abrogato, con decorrenza dalla nona legislatura. 11. Con decorrenza dalla nona legislatura, le percentuali previste dalla Tabella A allegata alla l.r. 3/1987 sono così rideterminate: TABELLA A (Articolo 27, comma 1) Anni di contribuzione mensile lorda Percentuale sull’indennità 5 20 6 24 7 28 8 32 9 36 10 40 11 44 12 48 13 52 14 56 15 e oltre 60 12. Dopo il comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 3/1987 è aggiunto il seguente: “1bis. Ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria che hanno esercitato, in tutto o in parte, il mandato sino all’attuale legislatura continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui agli articoli 19, 23 e 30, nonché alle precedenti Tabelle A e B.”.
ARTICOLO 11 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 38/1990, è sostituita dalla seguente: “c) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell’articolo 7 occorrente per il suo funzionamento secondo il seguente schema: due unità di personale di categoria non dirigenziale; l’Ufficio di Presidenza integra detto finanziamento sulla base degli elementi indicati all’articolo 7 e nel numero definito con propria regolamentazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.”. 2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 38/1990 è sostituito dal seguente: “2. A partire dalla nona legislatura, al Gruppo misto compete un finanziamento pari al 50 per cento del finanziamento di cui al presente articolo.”.
ARTICOLO 12 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/2006 è aggiunto il seguente: “1 bis. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto, esercita le funzioni inerenti l’autonomia funzionale ed organizzativa dell’Assemblea legislativa regionale.”. 2. Dopo l’articolo 8 della l.r. 25/2006 è inserito il seguente: “Articolo 8 bis (Limiti di spesa) 1. Il fabbisogno di cui all’articolo 8, individuato dall’Assemblea legislativa in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione, comprende le risorse necessarie al funzionamento complessivo dell’organo, che concorrono, insieme alle altre, a determinare il fabbisogno annuale del Consiglio. 2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica vigente, di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. 3. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa ridetermina la dotazione organica: a) qualora si ravvisi l’esigenza di una diversa articolazione organizzativa nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2; b) a seguito dell’attribuzione di nuove funzioni o riduzione di funzioni preesistenti ad opera di leggi regionali che stabiliscono al contempo il nuovo tetto massimo di spesa ammissibile. 4. Entro i limiti indicati ai commi 2 e 3 l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa è autorizzato a procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso le modalità previste dall’ordinamento vigente. Per il triennio 2009-2011 il reclutamento del personale di ruolo potrà avvenire anche senza previa attivazione di procedure di mobilità di personale in disponibilità. 5. Della gestione delle spese per il personale e delle altre spese di funzionamento interno risponde in modo autonomo ed esclusivo l’Assemblea legislativa: a) entro i limiti stabiliti dal presente articolo; b) secondo gli obiettivi indicati nella programmazione dei fabbisogni di cui all’articolo 25; c) sulla base di criteri che assicurino da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione e riduzione delle spese e, dall’altro, la fornitura dei beni e servizi indispensabili all’assolvimento delle funzioni primarie dell’Assemblea legislativa. 6. L’Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 5, stabilisce le modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, compatibilmente con le esigenze dell’autonomia dell’Assemblea Legislativa, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico dell’UPB del Consiglio. Quest’ultima concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica. Ciascun atto che preveda un onere a carico del bilancio consiliare viene approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.”. 3. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 è sostituito dal seguente: ”2. L’Ufficio stampa è organizzato ed opera come redazione giornalistica; per la composizione dell’Ufficio stampa l’Ufficio di Presidenza si avvale di giornalisti iscritti all’albo nazionale di categoria individuati secondo le modalità dallo stesso definite.”. 4. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 25/2006 sono aggiunte le seguenti parole: “L’Ufficio di Presidenza approva o partecipa all’approvazione o alla modificazione dei relativi statuti.”. 5. L’articolo 24 della l.r. 25/2006 è sostituito dal seguente: “Articolo 24 (Organizzazione) 1. Il regolamento di organizzazione approvato dall’Ufficio di Presidenza, in particolare, definisce: a) le competenze dell’Ufficio di Presidenza, del Presidente, della dirigenza generale e della dirigenza tenuto conto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; b) la tipologia, l’articolazione ed il numero delle strutture dell’Assemblea legislativa, nonché i criteri per l’affidamento degli incarichi riferiti alla dirigenza generale ed alla dirigenza; c) la regolamentazione per l’accesso ai ruoli dell’Assemblea legislativa; d) i criteri e i sistemi di valutazione del personale; e) i profili professionali e le disposizioni che regolano l’attività del personale in servizio presso l’Assemblea legislativa; f) i criteri e le modalità per l’assegnazione ai Gruppi consiliari ed all’Ufficio di Presidenza del personale di ruolo dipendente dell’Assemblea legislativa necessario allo svolgimento delle relative funzioni. 2. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi del Regolamento interno, approva la dotazione organica dell’Assemblea legislativa, compatibilmente con quanto previsto dall’articolo 8 bis.”. 6. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/2006 la parola: “congiuntamente” è sostituita dalle seguenti: “d’intesa”. 7. Nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 sono soppresse le seguenti parole: “la durata del contratto dei giornalisti di cui all’articolo 15 non può superare la durata della legislatura in corso.”. 8. Dopo l’articolo 30 della l.r. 25/2006 è inserito il seguente: “Articolo 30 bis (Disapplicazioni) 1. A decorrere dalla data di approvazione degli atti inerenti la definizione degli assetti organizzativi delle Strutture facenti capo al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, sono disapplicate le norme regionali in materia di personale, dirigenza e ordinamento degli uffici regionali ed assunzione agli impieghi regionali incompatibili con le predette determinazioni.”.
ARTICOLO 13 (Nucleo di valutazione della dirigenza generale e della dirigenza per l’anno 2009)
1. Il compenso spettante ad ogni componente esterno del Nucleo di valutazione della dirigenza generale e della dirigenza è determinato, per l’anno 2009, con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di 20.000,00 euro, più oneri previdenziali e I.V.A., se dovuti, e rimborsi spese. 2. L’ammontare del compenso è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all’impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità.
ARTICOLO 14 (Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9)).
1. Al comma 2, lettera e), dell’articolo 16 della l.r. 10/2004 la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “dieci”.
ARTICOLO 15 (Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 22 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale))
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 22/2004, è inserito il seguente: “Articolo 5 bis (Oneri per la fornitura dei servizi) 1. I servizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), sono forniti dalla Regione a pagamento, sulla base di un tariffario che individua le tariffe per le diverse tipologie dei servizi, le modalità di pagamento e di accesso ai servizi stessi. 2. Il tariffario di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornabile annualmente.”.
ARTICOLO 16 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 14/2007, sono inseriti i seguenti: “5bis. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sulla Centrale regionale di acquisto mediante l’esame del bilancio della Centrale medesima, di cui la Giunta regionale prende atto con proprio provvedimento. 5ter. La Centrale regionale di acquisto, entro un mese dall’approvazione del proprio bilancio, trasmette alla struttura regionale competente in materia di gare e contratti una relazione gestionale sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente di cui la Giunta regionale prende atto con proprio provvedimento.”.
ARTICOLO 17 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro))
1. Al comma 1 dell’articolo 8 bis della l.r. 30/2007 le parole: “del coniuge o del convivente” sono sostituite dalle seguenti: “del coniuge o del convivente more uxorio o di un familiare di primo grado convivente”. 2. Al comma 2 dell’articolo 8 bis della l.r. 30/2007 le parole: “al coniuge o convivente” sono sostituite dalle seguenti: “al coniuge o al convivente more uxorio o ad un familiare di primo grado convivente”.
ARTICOLO 18 (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di favorire il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito un fondo di garanzia finalizzato alla concessione di garanzie fidejussorie per il pagamento delle rate dei mutui di cui all’articolo 17 o dei canoni di locazione di cui all’articolo 15 a favore: a) degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge; b) dei conduttori di alloggi in situazione di temporanea difficoltà economica, con canoni di locazione determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo); c) dei soggetti che si avvalgono dei servizi di agenzia sociale per la casa, di cui all’articolo 16, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).”. 2. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente: “2. Il fondo di cui al comma 1 prevede una garanzia fidejussoria che non può eccedere dodici mensilità del canone di locazione ovvero un’annualità di ammortamento del mutuo per una durata corrispondente al contratto di locazione oppure a quindici anni di ammortamento.”.
ARTICOLO 19 (Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))
1. All’articolo 1, comma 4 della l.r. 5/2008 sono soppresse le parole: “in cui è parte la Regione”.
ARTICOLO 20 (Modifica alla legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37 (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e disposizioni transitorie)
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente: “2. Dopo il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 10/2008 è aggiunto il seguente: “2 bis. La Regione opera affinché si verifichino le condizioni previste perché Sviluppo Genova S.p.A. agisca come Società in house sulla quale la Regione esercita il controllo analogo a quello sui propri servizi, previa intesa con gli altri soci pubblici.”. 2. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il capitale sociale della Sviluppo Genova S.p.A. non sia totalmente detenuto da soci pubblici e non siano verificate le condizioni previste per operare quale società in house, la Giunta regionale attiva le procedure per la dismissione della partecipazione.
ARTICOLO 21 (Delega alle Province)
1. La Regione delega alle Province la partecipazione alle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, previste dall’articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni, residuata in forza della legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 (Esercizio delle funzioni già svolte dai soppressi servizi provinciali del Genio civile).
ARTICOLO 22 (Proroga di termini)
1. La validità dell’accreditamento istituzionale concesso, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997), ai presidi sanitari e socio sanitari che ne abbiano richiesto o ne richiedano il rinnovo entro i termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è prorogata al 30 aprile 2009 per gli accreditamenti concessi negli anni 2003 e 2004. 2. In attesa della complessiva revisione del sistema di accreditamento delle strutture sanitarie, il direttore sanitario delle strutture private accreditate che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto, per almeno cinque anni, attività di direzione tecnico-sanitaria nella struttura accreditata in cui esercita l’attività.
ARTICOLO 23 (Disposizioni per l’attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)
1. All’alienazione dei beni immobili di cui al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’articolo 58 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, si provvede ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale). 2. Qualora alla valorizzazione dei beni immobili prevista dall’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, si provveda mediante concessione o locazione degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della l.r. 21/2007.
ARTICOLO 24 (Copertura finanziaria)
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2009.
ARTICOLO 25 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 24 dicembre 2008 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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