NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28
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Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Finalità)
1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli, valorizzare le produzioni agricole regionali, stagionali e locali, soddisfare le esigenze dei consumatori all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto delle merci, interviene per promuovere i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007 (Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli), di seguito denominati mercati agricoli.
ARTICOLO 2 (Contributi per l’avvio dei mercati agricoli)
1. La Regione concede contributi per sostenere le attività di avvio per la realizzazione dei mercati agricoli. Possono beneficiare dei contributi: a) i comuni che, di propria iniziativa, intendano istituire mercati agricoli riservati agli imprenditori agricoli professionali; b) gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, che facciano richiesta ai comuni per istituire mercati agricoli. 2. I contributi di cui al comma 1, anche al fine di ridurre i costi di trasporto delle merci, sono concessi a condizione che nei mercati agricoli che si intende avviare siano rispettate le seguenti condizioni: a) vendita esclusivamente di proprie produzioni riservata ad aziende agricole ubicate nell’ambito territoriale del comune in cui il mercato è istituito o autorizzato; b) nel caso di istituzione o autorizzazione da parte di un comune con meno di 5 mila abitanti, possibilità di vendita nel mercato agricolo, esclusivamente con proprie produzioni, anche da parte di aziende agricole ubicate nell’ambito territoriale dei comuni limitrofi; c) nel caso di istituzione o autorizzazione da parte di un comune capoluogo di provincia, possibilità di vendita nel mercato agricolo, esclusivamente con proprie produzioni, anche da parte di aziende agricole ubicate nell’ambito territoriale provinciale. 3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, lettera c), una percentuale dei contributi annualmente disponibili è utilizzata per sostenere l’avvio, nei capoluoghi di provincia, di mercati agricoli caratterizzati dalla vendita di prodotti ottenuti esclusivamente da agricoltura biologica. 4. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’assessorato competente in materia di agricoltura, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce in particolare: a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande; b) i criteri per la valutazione e la formazione di una graduatoria; c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento e le modalità di erogazione; d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione delle iniziative, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi. 5. Nell’ambito dei criteri di valutazione di cui al comma 4, lettera b), è attribuito un maggiore punteggio ai progetti di avvio di mercati agricoli caratterizzati dalla vendita di prodotti ottenuti da agricoltura biologica, dall’adozione di tecniche di riduzione al minimo dei materiali di imballaggio e confezionamento e dall’utilizzo di materiali riciclati o riciclabili.
ARTICOLO 3 (Mappatura e rapporto annuale)
1. La Giunta regionale, anche sulla base delle comunicazioni fornite dai comuni, provvede annualmente ad una mappatura dei mercati agricoli istituiti sul territorio regionale, corredata da un’analisi comparativa con la situazione relativa all’anno precedente, nonché alla redazione di un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate e sull’efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti e ne relaziona alla competente commissione consiliare permanente. Qualora risultino rilevanti differenze nella presenza territoriale dei mercati agricoli, la Regione attiva iniziative idonee a promuoverne l’omogenea distribuzione sul territorio.
ARTICOLO 4 (Contributi per prodotti agricoli regionali nelle mense scolastiche)
1. Al fine di favorire l’impiego di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti delle mense scolastiche, la Regione concede contributi ai comuni che, nell’ambito della gestione del relativo servizio, prevedano l’utilizzo di prodotti agricoli ortofrutticoli provenienti da imprenditori agricoli professionali che operano nei mercati riservati alla vendita diretta. 2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 4, definisce le modalità di accesso ai contributi del presente articolo.
ARTICOLO 5 (Iniziative promozionali per la diffusione dei mercati agricoli)
1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita dagli stessi. A tal fine: a) avvia campagne di informazione e comunicazione per i consumatori; b) costituisce, nell’ambito del portale web regionale, una apposita sezione dedicata ai mercati agricoli; c) provvede allo studio e alla realizzazione di un logo, da mettere a disposizione dei comuni che abbiano istituito sul proprio territorio mercati agricoli, identificativo della provenienza dei prodotti da un mercato agricolo a vendita diretta.
ARTICOLO 6 (Disposizione finanziaria)
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008, sono istituiti rispettivamente, nell’ambito dell’UPB B11, il capitolo denominato “Contributo per l’avvio dei mercati agricoli - parte corrente” e, nell’ambito dell’UPB B12, il capitolo denominato “Contributo per l’avvio dei mercati agricoli – parte capitale”.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante legge di bilancio.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 24 dicembre 2008 Marrazzo
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